2,002 research outputs found

    Art. 4: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

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    Il contributo esamina l’art. 4 della Carta di Nizza secondo cui “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti” e la relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia

    Mā Muri Ko Mua: An introduction to the issues associated with the translation of the Pene Haare manuscript

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    Keywords: translation; translation theory; translation practice; Ngakuru Pene Haare; Te Rarawa; manuscript; Māori-English translation; ethically grounded translation. In September 2007, a copy of a typewritten transcript of a manuscript dated 1923 and written by Ngakuru Pene Hare was given to a member of staff of the University of Waikato by Stephen Burke and Bella Wade, descendants of the author, who requested that the University provide a scholarly treatment and translation into English of the text. Also provided later were copies of letters written by the author and a copy of the original handwritten manuscript. The original manuscript, written in the Te Rarawa ki Hokianga dialect of te reo Māori of the author's time, consists of 239 leaves and contains accounts of at least 62 Ngāpuhi battles, most of which took place between 1820 and 1840. The research reported here seeks to identify issues and problems that must be addressed if a competent and ethically-grounded translation is to be produced. Among the issues and problems identified are a number of critical ones. These include the paucity of information that is publicly available about the author, the context in which he lived and worked and the events about which he wrote. Also identified as being problematic are aspects of the text itself. Thus, for example, many of the conventions associated with contemporary writing in Māori (such as paragraphing and the signalling of word and sentence boundaries) are applied only sporadically. Some of the words and expressions used are archaic and/or esoteric, and symbolism that is deeply culturally-embedded characterises much of the text. Also of significance is the impact of writing on conventions associated with the oral transmission of information. The author's intention in producing the text is also identified as being of fundamental importance in relation to the process and product of translation, as are issues associated with the putative readership of that translation. Of paramount importance is the sacred and sensitive nature of the text itself and much of its content. In addressing these issues, a wide range of sources are drawn upon. These include the text itself and the transcription of the text, letters and other material written by, or directly influenced by the author, photographs that reveal important information about him, and a wide range of sources of information and opinion (written and oral) about the author and/ or the times and places in which he lived and the events about which he wrote. Also drawn upon is literature in the areas of linguistics and discourse analysis and the theory and practice of translation, including literature written by the growing number of Māori scholars who have focused on issues associated with translation involving Māori and English. Among the recommendations made are that the translation, a gloss translation that includes explanatory notes, be undertaken, with tikanga Māori as guiding principles, under the mentorship of knowledgeable elders and in consultation with those to whom the manuscript belongs

    Notes on Enidae, 9. Conchological revision of the eastern Mediterranean genus Pene Pallary, 1929, with description of a new species (Gastropoda, Pulmonata)

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    Descriptions, distribution maps and figures are given for all taxa of the genus Pene Pallary, 1929. The distribution area of the genus ranges from the southern part of Turkey (provinces Mersin to Diyarbakir) in the north to the West-Bank in the south; most of the species are restricted in their distribution to the mountainous coastal area. In total 9 species are recognized: Pene syriaca (L. Pfeiffer, 1846), Pene louisi (Germain, 1911), Pene kotschyi (L. Pfeiffer, 1854), Pene naegelei (O. Boettger, 1898), Pene ponteripa spec. nov., Pene brunnea (P. Hesse, 1914), Pene bulimoides (L. Pfeiffer, 1842), Pene galilaea Heller, 1972, and Pene provecta (Westerlund, 1897). Full synonymy is given, based on the study of most of the original types. None of the species live sympatrically. The distribution maps show that especially the mountainous area of western Syria is still largely unexplored with respect to its malacofauna

    Riparazione e pene sostitutive

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    Nonostante il silenzio serbato sul punto dal legislatore, la giustizia riparativa e le pene sostitutive presentano più di un punto di contatto. L’esito di un programma di restorative justice può, infatti, incidere sulla commisurazione della pena in concreto infra-quadriennale in forza delle statuizioni contenute nell’art. 58 d.lgs. n. 150/2022 e nel novellato art. 62, n. 6, c.p., nonché sulla decisione cir-ca la sostituzione e l'individuazione della pena sostitutiva più idonea. L’innesto tra i due perni del-la Cartabia presenta, però, anche dei risvolti problematici: da un lato, apre spazi di discrezionalità eccessivi al giudice del caso concreto su aspetti che incidono sulla inflizione di una pena ‘fuori’ o ‘dentro’ il carcere; dall’altro, fa sorgere dubbi circa i riflessi che può avere l’esito negativo di un programma di giustizia riparativa sul diniego di applicazione delle pene sostitutive. Solo le prime applicazioni concrete potranno aiutare a far chiarezza su questi ed altri profili controversi e ad ap-prezzare l’impatto effettivo della riforma sul sistema penale. La scienza penale si trova ora ad un bivio: o cedere a facili tentazioni ‘retrotopiche’, ritornando al passato e rinnegando le coraggiose, per quanto imperfette, scelte del legislatore recente; o proseguire nell’affinamento della riforma e procedere così, in un futuro non remoto, alla risemantizzazione di alcuni suoi concetti e categorie centrali, attribuendo, cioè, alla pena ed al processo penale un significato molto diverso da quello tradizionale

    Le pene accessorie

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    Ciò che caratterizza le pene accessorie, in contrapposizione alle pene principali, è la loro attitudine a incidere sulla capacità giuridica del destinatario di esercitare diritti o poteri, o espletare funzioni. Nella conformazione originariamente tratteggiata dal codice Rocco esse assumevano il ruolo di misure di prevenzione generale in cui si manifestava in modo indissolubile la relazione tra reato e pena: deponevano in tal senso, tra l’altro, l’automatismo applicativo, scevro da discrezionalità giudiziale, nonché la mancata estensione alle pene accessorie di istituti mossi da finalità special-preventive, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (rispettivamente art. 166 e art. 175, nelle stesure originarie). Se, dunque, nella sostanza si atteggiavano come vere pene, in punto di disciplina si accostavano maggiormente agli effetti penali della condanna, attesa la loro stretta dipendenza dalla pena principale irrogata. Nella pubblicazione ci si interroga sulla funzione da esse svolta nell’ambito del sistema penale, taluno ha escluso che possa venire identificata con quella rieducativa, sancita dalla Carta costituzionale all’art. 27, 3° co., che andrebbe riferita esclusivamente alle pene principali o addirittura solo alle pene detentive, non coinvolgendo invece quelle accessorie. La prospettazione non è però accoglibile, in considerazione del fatto che le pene accessorie non sono, sul piano ontologico, differenti da quelle principali: dato il loro impatto sulla libertà personale, ne consegue che pure in tal caso è indispensabile il presidio delle garanzie costituzionali. Non scevre da finalità retributive, le pene accessorie per esercitare la funzione rieducativa debbono tuttavia essere conformate in modo tale da non perdere di vista l’esigenza di reinserimento sociale del reo, e questo tramite una loro adeguata correlazione a singole classi di reati, che tenga altresì conto, nel momento dell’irrogazione, dell’effettivo disvalore del fatto che ha determinato la risposta punitiva dell’ordinamento. La Consulta si è pronunciata più volte in riferimento alla costituzionalità di taluni profili delle pene accessorie, giungendo a dichiarare l’illegittimità della perdita da parte del condannato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato o di altro ente pubblico prevista dall'art. 28, 2° co., n. 5, segnatamente nella parte in cui i diritti ivi contemplati discendessero da un rapporto di lavoro, confliggendo così con l'art. 36 Cost. In altre occasioni, invece, la Corte ha respinto le eccezioni di incostituzionalità, come nel caso di quella sollevata nei riguardi dell'art. 26, lett. d), l. 14 luglio 1965, n. 936, che prescrive la pena accessoria della sospensione della validità del permesso di pesca e dell'interdizione di esercitarla, anche alle altrui dipendenze, in esito alle sentenze di condanna per i reati di cui alla disciplina della pesca marittima, nonché nel caso di quella attinente all’art. 29, che commina l'interdizione dai pubblici uffici, visto che non emergono disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, e non risulta nemmeno disatteso il principio di adeguatezza della pena. L’originaria regolamentazione delle sanzioni in parola ha vissuto una significativa revisione dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, allorché, in esito alla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), l’art. 122, l. 24 novembre 1981, n. 689 ha provveduto a sostituire nell’art. 34 il concetto di patria potestà con quello di potestà genitoriale, rimodulando inoltre quello di perdita della potestà in termini di decadenza dalla stessa. La legge del 1981, con l’art. 119, è altresì intervenuta eliminando alcune pene di natura infamante, quali la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna, allora contemplate dall’art. 32; con l’art. 120 ha quindi ampliato il catalogo delle pene accessorie, inserendone talune di nuovo conio, permeate in modo preponderante da connotazioni a valenza special-preventiva e consistenti in particolare nell’interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese (art. 32 bis) e nell’incapacità di contrattare con la P.A. (artt. 32 ter e 32 quater), sul fronte dei delitti, nonché nella sospensione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, sul versante delle contravvenzioni. Conseguemente, l’art. 148 ha cancellato l’incapacitazione all’esercizio degli uffici direttivi d’impresa, già prevista dal previgente art. 2641 c.c. e fonte di perplessità d’ordine costituzionale per la misura fissa della sanzione (10 anni), e ha evidenziato l’ampia sfera d’applicazione del citato art. 32 bis. Ad incidere sulla fisionomia delle pene accessorie ha poi concorso la l. 7 febbraio 1990, n. 19 che, riscrivendo – con l’art. 4 – il 1° comma dell’art. 166, ha esteso alle stesse il raggio d’azione della sospensione condizionale, e, abrogando – con l’art. 7 – il 4° comma dell’art. 175, ha reso operativo il beneficio della non menzione anche quando alla condanna conseguano pene accessorie. Si aggiungano infine due interventi di cui s’è fatto latore il nuovo codice di procedura penale: il primo, contenuto nell’art. 217 disp. att. c.p.p., ha fatto venir meno la criticata applicazione provvisoria delle sanzioni in oggetto, già prevista dall’art. 140 e quindi abrogata; il secondo, contemplato dall’art. 445 c.p.p., nell’ottica premiale che qualifica l’istituto del patteggiamento ha escluso l’applicabilità di pene accessorie nell’ipotesi di ricorso al rito alternativo

    Commento all'articolo 4 della Carta dei diritti dell'Unione europea (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti)

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    Il breve saggio ricostruisce il significato della disposizione della Carta dei diritti dell'Unione europea relativa alla proibizione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradant

    Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni

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    L’idea-base del Progetto è innestare la ricerca sulle diverse “visioni” del diritto e della repressione criminale nel mondo antico (romano, ma non solo). Partendo dalla debolezza (o non completa maturazione) del tecnicismo giuridico relativamente al diritto penale (di recente Riggsby, Cascione), intendiamo porre al centro le fonti (nei diversi generi letterari): storiche, oratorie, gli epistolari, la letteratura didattica (anche bilingue), perfino la poesia, per cogliere l’immagine “immediata” (culturalmente non neutra) del crimine e della sua repressione. Anche le fonti documentarie e quelle iconografiche saranno d’ausilio al progetto. L’esame coinvolgerà aspetti lessicali, di storia (pure socio-politica: modello della “Kriminalgeschichte”), analisi di contesti, oltre che giuridico-dogmatici, poiché i risultati, le singole microstorie, dovranno essere comparati con i testi giuridici, per ottenere quella osservazione più completa e approfondita di crimini e pene nel mondo romano che il Progetto intende ottenere come risultato. Procedendo per tipologie di fonti e per settori tematici si costruiranno percorsi fortemente specialistici delle singole unità, ma utilmente coniugati tra loro, per avere una visione unitaria (o meno frastagliata) dell’oggetto della ricerca

    Nuova o vecchia penalità nella riforma efficientista? Le pene sostitutive alla prova delle istanze garantiste e delle ragioni strutturali

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    Al fondamento della nuova disciplina delle sostituzioni penali, introdotta dalla recente riforma Cartabia, si ritrova l’idea di prevedere delle vere e proprie pene, ovvero sanzioni restrittive della libertà personale, che sia più efficiente applicare già in fase cognitiva, mediante degli espedienti sostanziali e procedurali per renderle convenienti rispetto alle pene detentive e alle misure alternative, con il protagonismo degli attori della giustizia verso la risoluzione dei problemi di funzionamento del sistema penale e senza il sacrificio del perseguimento degli scopi costituzionali e ordinamentali delle pene. Il saggio intende mettere in discussione tali assunti, mediante l’impegno ad argomentare che – almeno con riguardo ai due assi portanti della nuova disciplina che vengono approfonditi, vale a dire il lavoro come pena sostitutiva, tra riparazione e coazione, e l’esecuzione delle pene sostitutive, tra assistenza e controllo – il sedicente modello Cartabia comporta privazioni o limitazioni di diritti e garanzie, come pure impatta in modo negativo o riduttivo rispetto alle strutture del sistema e alle missioni del personale

    Cesare Beccaria e as sombras do iluminismo: direito penal e absolutismo eclarecido na Lombardia austríaca

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    Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em DireitoO Iluminismo milanês do Circulo do Caffè desenvolveu-se em um contexto em que faltava, da parte da sociedade civil, qualquer iniciativa contundente em benefício da causa da modernização institucional. Ao contrário, a Lombardia, naqueles anos, era palco de um potente programa reformista e modernizador levado a cabo dentro do projeto autocrático do absolutismo habsbúrgico. Dentro desse contexto a identificação dos jovens intelectuais com a causa da modernização absolutista foi praticamente inevitável. Os intelectuais iluministas da Società dei Pugni são assim absorvidos dentro desse processo de modernização conservadora e passam a integram os quadros funcionais submetidos à coroa austríaca e a seus representantes lombardos. Algumas conseqüências, desde logo, são importantes. A primeira, é uma espécie de abertura de horizontes sofrida pela proposta absolutista, em função da influência daqueles intelectuais, essencial para se formar o fenômeno do absolutismo esclarecido. A segunda, é o progressivo abandono das idéias republicanas e democráticas que faziam parte do espírito original da filosofia das Luzes. As capacidades intelectuais dos jovens filósofos, ante ao abandono relativamente forçado dos ideais humanistas que justificavam o projeto da modernidade, acaba levando a que a racionalidade iluminista por eles representada seja progressivamente reduzida ao seu mero aspecto instrumental e que fique, assim, à disposição tão-somente da lógica de acumulo do poder. Cesare Beccaria, graças à publicação de Dei Delitti e delle Pene, transformou-se no iluminista italiano mais conhecido, tanto em sua época quando nos correntes dias. Graças a ela, o partido dos philosophes da França, comandado por Voltaire, passou a acompanhar com curiosidade e atenção os progressos que fazia, em nome da razão, a École de Milan. Sua obra até hoje é louvada, por criminalistas de todo o mundo, como aquela que ajudou a fundar o direito penal moderno, instaurando na esfera criminal os princípios humanistas, fundados na idéia iluminista de dignidade da pessoa humana. Mas esse momento tão brilhante e luminoso do Iluminismo milanês talvez guarde algo daquilo que levaria suas sombras a avolumarem-se cada vez mais até levá-lo a seu triste crepúsculo dentro das entranhas do absolutismo habsbúrgico. O papel exercido pela teoria utilitarista, voltada sobretudo para fornecer ao soberano os métodos indicados para a subordinação da sociedade civil, mais ou menos como fazia a Ciência de Polícia e a Cameralística, e o implícito desapreço pela autonomia do sujeito que ela implica eram as sombras que pairavam à margem dos entusiasmados ideais republicanos de Dei Delitti e delle Pene

    Cáncer de pene: experiencia en 6 casos del Hospital de Curicó entre los años 2013-2015

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    Introducción: El cáncer de pene es infrecuente, se presenta como bulto indoloro o úlcera en el pene. Entre los factores de riesgo: infección por virus papiloma, fimosis, traumatismos, estenosis uretral, mala higiene genital y tabaquismo. Casos Clínicos: Se exponen 6 casos de cáncer de pene. La edad de presentación varía entre 40 a 75 años, presentándose como lesiones de larga data en pene de aspecto neoplásico asociado generalmente a adenopatías inguinales. La histología corresponde principalmente a carcinomas escamosos. Se prefirió realizar penectomía parcial en la mayor parte de los pacientes. Discusión: El cáncer de pene es una patología de diagnóstico tardío. Se asocia a diversas condiciones, como fimosis, virus papiloma humano (VPH), tabaquismo, entre otros. Se presenta clínicamente como masa o úlcera en pene, sangrado y/o fimosis, asociado a adenopatías inguinales que traducen metástasis. Los pacientes descritos presentan características clínicas e histológicas similares a las publicadas por estudios extranjeros
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