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Gabrio Forti, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti (ed.), Giustizia e letteratura I.
Recensiamo Gabrio Forti, Claudia Mazzucato e Arianna Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura I. Milano: Vita e Pensiero, 2012
Verso un umanesimo per il diritto penale. Introduzione al metodo di un Maestro
Il lettore viene introdotto al metodo, profondamente interdisciplinare e ispirato a una vocazione critica e personalistica, che informa il percorso di studio, ricerca e riflessione illustrato dai saggi di Gabrio Forti selezionati e raccolti nel volume "Il tempo della parola giusta. Scritti di diritto penale, criminologia e letteratura"
Nota introduttiva al Titolo V - Dei delitti contro l’ordine pubblico
Nota introduttiva al Titolo V del codice penale, dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico
Incontrare l’‘altro’ nel conflitto totale. Introduzione
The contents of the book are introduced, focusing on the aim therein of highliting, through literature and stories, the destinies of the many forgotten victims of the conflict (e.g. civil populations killed, deported or compelled to flee; women; POW and deserters, etc.) and how their misery largely depended upon the attitude to label as hostile or simply "other" all people living beyond a physical or, more often than not, a mental border
Introduzione
Il contributo introduce il volume "Tra Giustizia e Letteratura. Un'avventura del pensiero" e ne chiarisce il senso più profondo: è inteso a offrire al lettore nuove idee e prospettive, rielaborando e attualizzando contenuti tratti dal progetto in materia di Giustizia e Letteratura in corso da ormai quindici anni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a cura dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale
La violenza cinematografica: ‘Arancia meccanica’ e dintorni
The article explores the different representations of violence in A Clockwork Orange, starting with Burgess' novel and moving through the different film adaptations to theater to advertising, musicals, and products of generative artificial intelligence
Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori
Il saggio affronta le principali problematiche applicative sollevate dall'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p. a opera della l. 23 aprile 2009, n. 38, soffermandosi in particolare sul recente e controverso ingresso della materia dei sentimenti nella tessitura delle norme incriminatrici. Si tratta di un'opzione politico-criminale innovativa, che nel dare voce agli stati d'animo della vittima, non fa i conti fino in fondo con la difficoltà di provarli nell'arena processuale
La "sicurezza privatizzata": ipotesi ermeneutiche su legittima difesa e dintorni
Nella recente legislazione penale appare sufficientemente definito un orientamento di sempre maggiore coinvolgimento dei privati nella gestione della sicurezza collettiva. Ne risultano implicazioni significative e discutibili per la conformità al principio di uguaglianza formale e sostanziale, della tutela dei diritti individuali minacciati dalla criminalità violenta e predatoria. In particolare, già con la riforma della legittima difesa di cui alla legge n.59/2006, chiaramente orientata agli assunti criminologici della prevenzione situazionale, si è chiaramente inteso incoraggiare il ricorso alla vigilanza privata ed alle guardie giurate alle quali, con la successiva legge n.101/2008 è stata significativamente attribuita la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Il potere dei sindaci per la gestione della sicurezza urbana, le “ronde” e l’impiego di pattuglie militari in contesti urbani sono gli effetti di altri provvedimenti legislativi successivi alla riforma della legittima difesa che hanno determinato nuovi assetti politico-istituzionali nella gestione della pubblica sicurezza
1984 tra parole e immagini
La profezia di 1984 di Orwell nelle versioni/manipolazioni cinematografiche e televisive
Dalla mera interpretazione alla «manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della Corte costituzionale tra diritto penale vigente e diritto vivente
Il contributo, caratterizzato da un approccio teorico e metodologico di carattere interdisciplinare, approfondisce il tema dell’apporto della giurisprudenza costituzionale in materia penale: apporto tanto significativo da apparire equiparabile a quello derivante dallo stesso legislatore.
Negli oltre sessanta anni del suo operato la Corte costituzionale si è espressa nella materia penale attraverso una varietà di sentenze, eterogenee per contenuti ma soprattutto per metodo. Essa ha elaborato nel tempo nuovi strumenti decisionali, che hanno integrato l’originaria e certamente non esaustiva dicotomia sentenze di accoglimento-sentenze di rigetto. L’intervento della Corte nel settore del diritto penale è tuttora in continua espansione e contraddistinto da un crescente grado di creatività, che si manifesta con evidenza rispetto ad alcune tipologie di sentenze, in particolare le sentenze c.d. manipolative. Attraverso tali controverse pronunce la Corte attua un’ingerenza nel dettato normativo, nel senso di una sua eliminazione o di un suo ampliamento, ed appare travalicare il suo ruolo giurisdizionale strettamente inteso per offrire rimedio in via diretta ed immediata a situazioni di (reale o potenziale) incostituzionalità.
L’analisi, condotta sulla scorta di una ricca e puntuale casistica giurisprudenziale, che esplora anche i settori specifici della giustizia penale nel settore minorile ed in quello militare, è svolta secondo una duplice prospettiva di fondo: indagare il rapporto della Corte costituzionale con il legislatore e con i giudici ordinari.
Rispetto ai rapporti con il legislatore, emblematiche della crescente consapevolezza acquisita dalla Corte circa il proprio ruolo di garante dei principi costituzionali sono le sentenze c.d. di monito, con le quali la Corte, ravvisando nella legislazione vigente squilibri o disarmonie rispetto al dettato costituzionale, sollecita l’intervento del legislatore al fine di scongiurare pronunce di incostituzionalità e vuoti normativi, salvo intervenire direttamente con decisioni di segno garantistico nel caso di perdurante inerzia dello stesso.
Anche i rapporti tra Corte costituzionale e giudici ordinari sono interessati da una significativa evoluzione, chiaramente distinguibile soprattutto negli ultimi decenni. L’analisi della giurisprudenza costituzionale consente di rilevare tra questi interlocutori l’instaurazione di un rapporto fondato sulla reciproca valorizzazione: dalla Corte sono incoraggiati i poteri interpretativi del giudice ordinario, e gli effetti delle decisioni del giudice delle leggi sono accolti e sviluppati dai giudici ordinari. Le sentenze c.d. interpretative di rigetto, in particolare, rappresentano una tecnica decisoria importante a questi fini poiché, pur respingendo la questione di legittimità costituzionale, promuovono un’interpretazione del dettato normativo differente da quella fornita dal giudice a quo, che potrà essere recepita nelle successive applicazioni pratiche. Si delinea inoltre la tendenza della Corte costituzionale ad impegnare i giudici ordinari in un’opera di ricerca e di individuazione, tra le varie interpretazioni possibili, di quelle conformi a Costituzione. In altre parole, dalla Consulta provengono richiami ad una maggiore responsabilizzazione dei magistrati nell’esercizio del sindacato di costituzionalità di leggi e ad un sempre più accentuato e diffuso controllo di costituzionalità delle stesse, soprattutto quando oggetto di contestazione non sono le opzioni normative di fondo ma il loro carattere assoluto o eccessivamente rigido, che nell’applicazione al caso concreto conduce ad esiti contrari a ragionevolezza.
All’esito dell’indagine svolta è possibile cogliere la complessità dello scenario in cui la Corte costituzionale attualmente opera. La dottrina tanto penalistica quanto costituzionalistica sembra in proposito concordare nel riconoscere al giudice delle leggi un ruolo di primo piano verso l’adeguamento del diritto penale vigente ai principi costituzionali, attuato attraverso un coinvolgimento sempre più diretto dei giudici, sollecitati a formulare interpretazioni conformi a Costituzione, e dello stesso legislatore, a cui si richiedono interventi di riforma ritenuti necessari ad un diritto penale costituzionalmente orientato
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