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Il diritto visto da fuori. Scienziati, intellettuali, artisti si interrogano sul senso della giuridicità oggi
Il diritto permea i fenomeni sociali e le nostre esistenze, eppure talvolta è percepito come incapace di dare voce a ciò che più ci interessa e ci riguarda: ideali, speranze, responsabilità, paure, indignazioni. L’obiettivo di questo libro è provare a comprendere il giuridico da prospettive diverse, dando la parola a chi non è giurista ma coltiva ambiti che sono in dialogo con il diritto. Dalle scienze della natura e della vita, dai saperi umanistici, dai linguaggi dell’arte provengono, infatti, sfide e interrogativi: quel “fuori” che il diritto aspira a regolare ha un ruolo decisivo nel ridisegnarne ogni giorno la fisionomia e la funzione.
A confrontarsi qui con l’universo giuridico sono alcuni protagonisti del panorama intellettuale, scientifico, artistico attuale: esperti di fisica, geologia, climatologia, pianificazione urbanistica, medicina, bioetica, economia, pedagogia, filosofia, storia, linguistica, critica letteraria, ma anche due poeti e un musicista, che hanno accolto l’invito a riflettere sul diritto in relazione agli ambiti di loro competenza. Ne è nato un mosaico che testimonia un diritto policentrico: dal dissesto idrogeologico alle basi neurali dell’agire umano, dal “fine vita” all’odio online.
Un libro polifonico, dunque. L’intento è sottrarre la giuridicità all’autosufficienza del discorso tecnico-disciplinare da cui abitualmente è veicolata, nella convinzione che il senso e la tenuta del diritto nelle società di domani dipenderanno anche dalla capacità dei giuristi di porsi in ascolto di altre professionalità, altre esperienze, altri saperi
Kurt Baier “testimone del suo tempo”
La biografia di Kurt Baier, nato a Vienna il 26 gennaio 1917, appare sorprendentemente avventurosa, e al tempo stesso pienamente paradigmatica di un’epoca: gli studi giuridici nel solco della tradizione familiare; la scoperta delle proprie radici ebraiche dopo un’infanzia e una giovinezza vissute in un ambiente in cui un certo antisemitismo era ormai consolidato e abituale; l’Anschluss, che scardina all’improvviso la routine di una famiglia conservatrice e piccolo-borgese, e costringe brutalmente a una nuova consapevolezza; l’emigrazione in Inghilterra, l’internamento e la deportazione in Australia; gli studi filosofici durante la prigionia, poi la carriera universitaria come professore di filosofia a Melbourne e Canberra; infine i prestigiosi riconoscimenti negli Stati Uniti e l’apice del successo accademico negli oltre trent’anni di insegnamento a Pittsburgh.
Gran parte delle informazioni relative a queste vicende le possediamo grazie alla testimonianza diretta di Baier stesso: in particolare, un’intervista rilasciata nel 1986 al sociologo Christian Fleck dell’Università di Graz; l’intervento intitolato Zeitzeuge, “testimone del suo tempo”, che egli tenne a Vienna nell’ottobre 1987, in un simposio internazionale dedicato alla storia degli intellettuali austriaci emigrati a causa del nazismo (la “ragione in esilio”); infine alcuni ricordi autobiografici registrati nel 1995, poi trascritti dal fratello e raccolti in un volume di memorie familiari. In questi documenti gli eventi storici cruciali del periodo nazista e della seconda guerra mondiale fanno da sfondo a una vicenda umana e intellettuale che Baier descrive come costellata di piccoli miracoli e insperati colpi di fortuna al momento giusto, pur nelle traversie che la caratterizzarono. La nota dominante in questi scritti è quella di uno sguardo sereno, anche nel rievocare i frangenti più drammatici, e di uno slancio positivo e fiducioso che evidentemente non lo abbandonò mai
Introduzione
A sessant’anni dalla pubblicazione della sua prima edizione, nel quadro di un dibattito filosofico-morale che si è fatto sempre più ampio e articolato, The Moral Point of View ci offre, con singolare nitidezza argomentativa e con la forza propria di un classico, una prospettiva interessante su temi di primo piano: lo statuto specifico delle regole morali rispetto ad altri tipi di regole; la possibilità di tenere insieme la verificabilità e l’oggettività fattuale dei giudizi morali con la loro capacità di orientare l’azione e fornire criteri di condotta; la definizione dell’azione giusta come azione supportata dalle ragioni migliori; il ruolo giocato dall’educazione e dal contesto sociale, oltre che dalla ragione, nel qualificare l’agire morale.
Un rilievo non marginale hanno in quest’opera le riflessioni sul diritto: non soltanto, come vedremo, un intero capitolo è dedicato essenzialmente al ruolo delle regole giuridiche e delle considerazioni di ordine giuridico come ragioni per l’azione (capitolo IV “Regole di ragione sociali”), ma sul diritto vertono vari passaggi del discorso, anche in altri capitoli. La logica sottesa è di tipo comparativo: il diritto è chiamato in causa soprattutto come termine di confronto, in quanto lo scopo dell’opera è far meglio risaltare le peculiarità del “punto di vista morale” differenziandolo da considerazioni e ragioni di altro tipo, tra le quali appunto quelle di ordine giuridico. In conseguenza di questo, il tema giuridico risulta comunque evidenziato; e in un discorso eminentemente dedicato alla morale questo è un dato che di per sé merita attenzione. Per apprezzarne appieno la portata può essere utile ripercorrere i passaggi salienti dei sette capitoli in cui si articola il testo
La persona come categoria bioetica. Prospettive umanistiche
Categoria centrale anzitutto nel discorso filosofico, per le sue implicazioni antropologiche, etiche, ontologiche, metafisiche, la persona è un prisma capace di raccogliere e rifrangere in modo pregnante, in senso normativo prima che descrittivo, molteplici dimensioni della condizione umana. Ciò ne fa un nodo fondamentale anche dell’odierno dibattito bioetico e biogiuridico. Questo volume esplora alcune valenze della nozione di persona attraverso una serie di saggi che la accostano da prospettive differenti (storica, letteraria, filosofica, giuridica, sociologica, economica) ma che rinviano ad una comune matrice umanistica e condividono una specifica attenzione ai profili bioetici. Il discorso si sviluppa intorno a tre nuclei principali: l’analisi di alcune fonti classiche sull’idea di persona; la persona come sfida per la riflessione filosofica; il ruolo della persona nelle istituzioni contemporanee, con particolare riferimento al diritto e al dibattito economico. La persona affiora da queste pagine in tutta la sua complessità: come un nomen dignitatis ancora capace di designare il valore intrinseco dell’essere umano, ma anche la sua fragilità e la sua domanda incessante di protezione. Gli autori fanno parte del Centro Universitario di Bioetica (UCB) dell’Università degli Studi di Parma o hanno collaborato ad alcune specifiche iniziative promosse dal Centro
Il significato dei diritti fondamentali
MARIA ZANICHELLI, Il significato dei diritti fondamentali, in AA.VV., I diritti fondamentali in azione, a cura di M. Cartabia, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 507-45.
ABSTRACT
Il saggio esamina lo statuto teorico dei diritti fondamentali con particolare attenzione al profilo fondativo. In che senso alcuni diritti sono da intendere come fondamentali? Quali proprietà distintive definiscono tale status? Il termine “fondamentali” sembrerebbe esprimere il valore intrinseco e non ulteriormente fondabile di ciò che i diritti proteggono; e contemporaneamente il ruolo dei diritti stessi quale base ultimativa e indiscutibile su cui poggiano gli assetti giuridici. Ma in realtà già questi due significati primari, apparentemente incontestabili, sono altamente controversi. Anzitutto si dovrebbe chiarire se e in che senso i diritti possano essere intesi come fondamento degli ordinamenti, e inoltre se sia possibile identificare un fondamento dei diritti stessi: esaminata sotto questo duplice profilo, la questione del fondamento non è priva di rilevanza teorica (§ 1-2). Sul piano giuridico, un elemento che contraddistingue i diritti fondamentali è la loro capacità di qualificare in modo essenziale i sistemi che li recepiscono. Sono fondamentali in senso sostanziale oltre che formale: cioè non solo perché normalmente è costituzionale, sovralegale, il rango delle norme in cui sono incorporati; ma anche perché è speciale l’importanza dei beni che tutelano, e dunque eminente la loro funzione giuridica (§ 3). Merita di essere approfondito, inoltre, lo stretto rapporto che intercorre tra diritti fondamentali e validità giuridica negli ordinamenti liberal-democratici odierni: nel paradigma costituzionale post-legalistico, infatti, i diritti fondamentali hanno un ruolo preciso, identificabile: operano come fonte di legittimazione e come criterio di validità, contribuendo a rispondere al “fabbisogno di legittimazione” del diritto positivo (§ 4). Ma pur essendo, in questo senso, una categoria fondante, i diritti non rappresentano necessariamente un orizzonte assoluto e definitivo: la ragion d’essere profonda della loro previsione e della loro tutela può essere individuata nella dignità umana, categoria-chiave di molte costituzioni europee e convenzioni internazionali dalla metà del Novecento ad oggi (§ 5). La tesi dell’ancoraggio dei diritti alla dignità è assunta qui come presupposto per una lettura non puramente individualistica della logica dei diritti, che li riconduca non ad una libertà soggettiva illimitata, ma ad una comune responsabilità per tutto ciò che è umano (§ 6)
Il discorso sui diritti. Un atlante teorico
MARIA ZANICHELLI, Il discorso sui diritti. Un atlante teorico, Padova, Cedam, 2004.
ABSTRACT
La prima parte del volume tenta di ricostruire il senso giuridico-filosofico dei diritti fondamentali, sia in termini concettuali e definitori (capitolo primo) sia dal punto di vista della loro forza normativa (capitolo secondo). La seconda parte si concentra su due profili più sostanziali, connessi in modo essenziale alla ragion d’essere dei diritti fondamentali: la dignità umana (capitolo terzo) e la cittadinanza (capitolo quarto).
Chiariti i limiti di ogni definizione dogmatica e formalistica, il discorso si concentra su un aspetto insieme funzionale e sostanziale dei diritti fondamentali, approfondendo il duplice ruolo - di limiti e di fini dell’azione pubblica - che essi svolgono nelle democrazie costituzionali odierne: un ruolo complesso, che potrebbe essere sintetizzato nella formula “diritti come responsabilità” (capitolo primo). A questo scopo sono state prese in esame anzitutto la rights thesis di R. Dworkin e l’utopia libertarian di R. Nozick che, da prospettive teoriche differenti, hanno posto la questione dei diritti fondamentali in termini “anti-politici”: i diritti sarebbero vincoli “morali” a difesa degli individui, pretese invincibili elevate in contrapposizione agli obiettivi dei governi. Tale visione puramente “difensiva” e individualistica non appare pienamente adeguata a un paradigma come quello proprio dello Stato costituzionale, che ha scelto di assumere i diritti entro le proprie strutture, con funzione fondativa. Un contributo decisivo a questo riguardo, sebbene più indiretto, viene dalle teorie di A. Sen e M.C. Nussbaum, che hanno ripristinato un nesso diretto tra libertà individuale, responsabilità pubbliche e fini collettivi.
La complessità dell’azione svolta dai diritti fondamentali implica, d’altra parte, la loro inerenza a molteplici universi concettuali: quello delle norme giuridiche, quello dei principi universali di giustizia, e quello dei valori concreti che diverse etiche e culture assumono come prioritari. I diritti sono situati nell’ordinamento giuridico, ma contemporaneamente anche prima di questo e oltre questo: in un’area di confine fra le sue regole formali e stabili di funzionamento, le sue fonti di validità e i suoi fini sostanziali. Si è tentato dunque di individuare una dialettica tra l’inflessibilità deontologica dei diritti e il loro contenuto assiologico, a partire dalle tesi (tra loro divergenti in parte, per alcuni aspetti significativi) di R. Dworkin, R. Alexy, J. Habermas e M. J. Perry. Inoltre, un esame della teoria della giustizia politica di J. Rawls e del dibattito tra liberals e communitarians sembra confermare questa irriducibile “ubiquità” dei diritti tra il “giusto” e il “bene”, tra l’area delle norme imperative, neutre e capaci di imporsi universalmente, e quella delle preferenze etiche determinate, frutto di opzioni sostanziali da parte di singole comunità.
Della normatività dei diritti fondamentali sono state definite in particolare tre modalità: l’indivisibilità come requisito essenziale dei diritti in quanto elementi interdipendenti di un “sistema”, che si regge proprio sul valore normativo dei suoi nessi interni; la loro attitudine a formare oggetto di ponderazioni e bilanciamenti, entro processi decisionali legati alla specificità dei casi; e infine l’universalità (capitolo secondo). Il linguaggio normativo dei diritti fondamentali sostiene ragioni e scopi di cui anche la teoria può scegliere di farsi carico, anziché limitarsi a smascherarne il retroterra “particolaristico”, come accade nelle critiche mosse frequentemente in nome del realismo e del relativismo alla presunta arroganza “eurocentrica” delle carte dei diritti, e all’imperialismo culturale di cui esse sarebbero espressione. Se infatti tutti gli uomini per poter vivere degnamente hanno diritto di vedersi garantiti determinati beni, non dovrebbe essere impossibile sul piano teorico tenere insieme l'universalità dei diritti fondamentali e la diversità delle comunità e delle visioni del mondo (M.A. Glendon, M. Ignatieff).
Proprio per questo si è ritenuto importante chiarire il rapporto che lega i diritti fondamentali alla dignità umana e alla cittadinanza. L’indagine sulla dignità muove dall’analisi diretta di alcuni testi normativi che dal secondo Dopoguerra a oggi hanno contribuito alla codificazione dei diritti fondamentali, negli ordinamenti statali e nell’ordine internazionale (capitolo terzo). Da questo esame emerge un rilievo inedito della dignità rispetto ai cataloghi di diritti classici: rilievo che suggerisce di individuare nella promozione della dignità umana la finalità ultima della tutela dei diritti nel mondo contemporaneo. La centralità della dignità è posta in rilievo in questo lavoro allo scopo di ricostruire un paradigma anti-individualistico dei diritti. Proprio attraverso la nozione di dignità, infatti, la dimensione della responsabilità può farsi strada nel linguaggio dei diritti, e correggerne le presunzioni di assolutezza e autofondazione: coniugando i diritti alla dignità, il vocabolario forse inflazionato di cui essi si servono ormai da secoli per affermare le proprie ragioni sembra acquistare una nuova consistenza e insieme una nuova umiltà, e recuperare quella valenza di sfida e di critica con la quale si era imposto alle sue origini.
La necessità di liberare il linguaggio dei diritti da una tendenza all’autoreferenzialità, e dal rischio di una deriva individualistica e ipersoggettivistica, è sottolineata costantemente in questo lavoro, che non a caso ha scelto di concludere l’indagine teorica sui diritti fondamentali individuandone il baricentro all’esterno, oltre i diritti stessi, nello spazio della cittadinanza (capitolo quarto). La cittadinanza infatti è, per definizione, il campo in cui i diritti si spogliano di ogni residuo o “tentazione” di individualismo, per entrare nella dimensione della mutua responsabilità e della partecipazione attiva: si può ipotizzare che in questo consista la loro autentica ragion d’essere. A sua volta la cittadinanza è utilizzata qui come nozione problematica, sia sul piano definitorio sia per quanto attiene alle sue connessioni con i diritti. Essa infatti è anzitutto titolo formale, prerequisito giuridico che dà accesso alla fruizione di una serie di diritti fondamentali; ma è anche nello stesso tempo partecipazione politica attiva, e dunque compimento ideale dei diritti, esito ultimo del loro esercizio effettivo. Il senso di questa duplice natura appare chiaramente nella cittadinanza dell’Unione europea, ricostruita qui a partire da un esame delle fonti normative che l’anno disciplinata, dai Trattati istitutivi originari fino al Trattato costituzionale del 2004. Essa rappresenta certamente un unicum per il fatto che non poggia su alcuna precedente omogeneità etnica, culturale o linguistica; ma nello stesso tempo è anche una manifestazione paradigmatica di quale sia il nucleo autentico della cittadinanza una volta che la si depuri di ogni implicazione identitaria in senso nazionalistico o particolaristico. Essere cittadini significa essere titolari di diritti ma anche soggetti di autolegislazione e protagonisti attivi della vita democratica di una comunità: in questo senso la cittadinanza può indicare una condizione di partecipazione piena, e diventare uno strumento di inclusione anziché un fattore di discriminazione.
L’ipotesi assunta qui che nei sistemi giuridici contemporanei il nucleo di significato dei diritti fondamentali possa essere individuato soprattutto nella dignità delle persone e, attraverso la cittadinanza, nella responsabilità di individui e istituzioni pubbliche, non può che condurre quasi naturalmente il discorso sui diritti oltre i diritti stessi. Con questo, senza trascurare la differenza tra cittadinanza e diritti e senza ridurre la cittadinanza a un set di diritti, si è voluto indicare la cittadinanza attiva come la più profonda e concreta realizzazione di quel complesso di opportunità che i diritti fondamentali garantiscono agli individui, e che contribuiscono in misura decisiva a rendere veramente umana, degna, e consapevole la loro vita personale e comunitaria
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