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    Direttiva Faster. Imposizione europea degli investimenti finanziari transfrontalieri

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    Il 10 dicembre 2024 il Consiglio dell’Economia e Finanza dell’Unione europea ha approvato la Direttiva Faster [Ecofin 577, Fasc. 115, 9925(COM)]. Con essa si unificheranno, in tutta l’Unione, entro il 1° gennaio 2030, le procedure di esenzione e di rimborso delle c.d. “ritenute alla fonte in eccesso”, conseguenti all’erogazione di dividendi e interessi provenienti da investimenti finanziari europei. L’obiettivo programmatico è garantire alle persone fisiche, residenti in Europa, di ottenere rapidamente il rimborso o l’esenzione delle ritenute subite nel diverso Stato europeo, fonte dell’investimento. Il legislatore europeo persegue tale fine seguendo tre direttrici. In primo luogo, viene istituito il certificato di residenza fiscale comune (eTRC), che consente la celere identificazione dell’investirore e dello Stato di sua residenza fiscale. In secondo luogo, sono state disciplinate due “procedure accelerate”, funzionali ad eliminare fenomi di doppia imposizione, quali la c.d. “esenzione alla fonte” e il c.d. “rimborso rapido”. Infine, è stato istituito un obbligo di comunicazione, standardizzato in tutta Europa, gravante in capo agli intermediari finanziari certificati (CFI), così da facilitare l’autorità fiscale di ogni signolo Stato membro ad individuare le operazioni finanziarie transfrontaliere

    LA NATURA DEL DAZIO DOGANALE

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    Il volume si propone di studiare la natura tributaria del dazio doganale europeo. Il prelievo di confine viene analizzato attraverso i principi generali desumibili dai Trattati europei e dalle tradizioni comuni rinvenibili dalle Costituzioni degli Stati membri. Non è chiaro se il dazio doganale – risorsa propria comunitaria – sia costruito su di un presupposto capace di intercettare la reale capacità contributiva del titolare della ricchezza incorporata nelle merci che attraversano i confini unionali. O se sia, invece, esclusivamente orientato a finanziare una pubblica attività, diretta a garantire e mantenere un mercato unito, libero, stabile e concorrenziale. Dunque, il dazio, come concepito dal legislatore europeo, è un’imposta o una tassa? La dottrina non ha mai sentito l’esigenza di conoscere tale natura, forse per la scarsa visibilità di tale prelievo, corrisposto dagli importatori e traslato (tecnicamente, non giuridicamente) ai consumatori chiamati a pagare il prezzo della merce di origine estera. Questo silenzio rischia di segregare il dazio in un’area nebulosa. Infatti, non è chiaro se alla coattività del tributo, come statuito dalle norme europee, possano essere estese le tutele previste dai principi costituzionali dei Paesi membri, quali la legalità della pretesa pubblica e la parametrazione di detto sacrificio alla capacità contributiva del soggetto passivo. Inoltre, sapere se il dazio doganale ricade nell’ambito degli effetti applicativi dell’imposta o della tassa serve anche a comprendere quale fatto generatore fa sorgere il credito tributario a favore dell’Unione. Quindi, tale distinzione permetterebbe di disvelare quale ricchezza vuole intercettare il legislatore europeo tramite le norme sull’obbligazione doganale

    Esenzione Iva per mostre e musei. Il controverso aspetto delle immagini artistiche postate sui social network dai visitatori

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    Sempre più rispetto al passato, i modelli di business delle imprese che operano nel settore delle esposizioni artistiche, quali mostre e musei, prevedono che i visitatori possano fotografare le opere d’arte, di design o le creazioni artistiche in generale, così da poterle divulgare sui propri profili social. La non controllabile azione dei visitatori di fotografare e di divulgare dette immagini ha lo scopo di suscitare in altri soggetti l’interesse a visitare il medesimo spazio espositivo. L’incremento degli ingressi presso il museo o la mostra, conseguente all’anzidetta divulgazione virale dei “post” artistici, non si comprende se debba essere definito un “beneficio commerciale indiretto” per la società museale, tale far perdere il diritto all’esenzione Iva applicato ai diritti d’ingresso ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 22, D.P.R. 633/1972. Difatti, l’incremento delle vendite dei ticket di accesso alla mostra o al museo, per effetto della “viralità” delle immagini artistiche, potrebbe essere inteso, nello stesso tempo, come una speculazione commerciale, sacrificabile al tributo sui consumi, oppure rimanere un’attività perimetrata all’interno dello scopo divulgativo dell’arte, dunque esente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

    Obbligazione doganale e Iva all'importazione. La responsabilità solidale del rappresentante indiretto

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    La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C- 714/20, ha affermato che l’IVA all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale. Difatti, l’art. 5, punto 18, del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), dispone che per obbligazione doganale si intende esclusivamente l’obbligo di un soggetto di essere gravato (solo) dei dazi conseguenti all’importazione. Sicché, quando l’autorità doganale accerta che l’irregolare introduzione di merci nel territorio europeo è imputabile sia all’importatore che al rappresentante indiretto, a quest’ultimo può essere intimata – solidalmente con l’importatore – la pretesa per il maggior dazio, ma non la maggiore IVA all’importazione, in quanto nessuna responsabilità solidale sussiste in ordine a tale tributo interno.The Court of Justice of the European Union, in its judgment of 12 May 2022 in Case C- 714/20, held that import VAT does not fall within the definition of a customs obligation. In fact, Article 5(18) of the EU Customs Code (EU Reg. No. 952/2013) provides that a cus- toms debt means only the obligation of a person to be liable (only) for the duties resulting from importation. Accordingly, when the customs authority finds that the unlawful introduction of goods into the European territory is attributable jointly and severally to both the importer and the indirect representative, the latter may be ordered – jointly and severally with the importer – to pay the higher duty, but not the higher import VAT, since no joint and several liability exists in respect of that internal tax

    La soggettività passiva dell'obbligo daziario e dell'Iva all'importazione

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    Le leggi che disciplinano l’assolvimento dei diritti di confine (dazi e Iva all’importazione), sorti per effetto dell’importazione nel territorio unionale di merci straniere, appaiono prive di chiarezza. Precisamente, con riferimento al dazio, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’individuare quale sia il fatto generatore, ma non il soggetto passivo, soprattutto non è chiaro chi sia l’obbligato principale dell’obbligazione doganale. Mentre, con riferimento all’Iva all’importazione, è puntualmente individuato colui che è obbligato al versamento del tributo, ma è tutt’oggi incerto il presupposto. In tale disarmonico contesto, non si comprende se le importazioni nel territorio europeo di merci straniere generano nell’ordinamento unionale effetti fiscali distinti o paritetici con riguardo ai dazi doganali e all’Iva all’importazione. In particolare, la prassi amministrativa nazionale, non ancorando la propria attività di controllo ai presupposti dei due tributi, sovrappone il perimetro della soggettività passiva doganale a quella della soggettività passiva dell’Iva all’importazione, rimanendo erroneamente convinta del fatto che l’introduzione di merce estera nel territorio unionale provocherebbe in capo al proprietario e al suo rappresentante, soprattutto indiretto, il paritetico obbligo di corrispondere tutti i diritti di confine (dazio e Iva all’importazione). Ciò è errato. La Corte di giustizia e la Corte di cassazione hanno esplicitamente tacciato una siffatta pretesa di illegittimità. Tuttavia, il ragionamento adottato per giungere a tale corretta conclusione non è condivisibile

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature

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    The incidence of uterine myomas in pregnancy is estimated from 0.1 to 3.9 %. Although a lot of women with uterine fibroids bring the pregnancy without adverse events, data provided in the literature suggest that uterine fibromyomas are associated with several complications. The most important clinic question concerns the impact of myoma on pregnancy and, in some cases, the possibility of a surgical treatment that guarantees a good security for the pregnancy course and the conservation of reproductive capacity. Electronic search of Pubmed between 1993 and 2011, using specific keywords. Management of leiomyomas in pregnancy is conservative and limited, when it is necessary, to medical therapy. The main conditions that induce inevitably the surgical procedure are the torsion of pedunculated fibroid or rare cases of necrosis and resultant inflammatory peritoneal reaction. Laparoscopy technique has several advantages in comparison to previous techniques such as best postoperative course with reduction of pain, fast recovery, less hospitalization and, absence of large and unaesthetic scars. The importance of maternal and fetal welfare thus requires a careful evaluation of several factors that, varying from case to case, lead the authors to choose the most appropriate management
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