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    Recenti sviluppi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a norme della CDFUE e del diritto UE con effetto diretto

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    Il presente lavoro si propone di esaminare i più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in merito al rapporto tra giudice comune, Corte costituzionale e Corte di Giustizia, quando viene in rilievo un contrasto tra una disposizione di legge e una norma della CDFUE o del diritto derivato UE dotata di efficacia diretta, che attiene ai medesimi diritti tutelati anche da parametri interni.This work aims to examine the most recent developments in constitutional jurisprudence, regarding the relationship between the common judge, the Constitutional Court and the Court of Justice, when there is a contrast between a legal provision and a provision of the EU Charter of Fundamental Rights or of EU secondary law with direct effect, which pertains to the same rights protected also by internal parameters

    Decreto-legge, legge di conversione e legge di sanatoria di fronte al sindacato della Corte costituzionale

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    Il lavoro si propone di evidenziare alcuni profili della decretazione d’urgenza che continuano a suscitare perplessità e preoccupazioni nella dottrina e, al tempo stesso, di verificare il ruolo ricoperto dalla giurisprudenza costituzionale in questo delicato settore. L’attenzione è stata rivolta in particolare alla sentenza n. 171/2007, con la quale la Corte, portando a conclusione un percorso non sempre lineare, avviato già con la nota sentenza n. 29/1995, ha dichiarato l’incostituzionalità di un decreto-legge già convertito in legge, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte – soprattutto quelle relative alla distribuzione delle competenze tra Parlamento e Governo in tema di fonti primarie, ma anche il discorso sulla differenza tra la legge di conversione e la legge ordinaria di cui all’art. 70 Cost. – appaiono suscettibili di ulteriori applicazioni. Da un lato si potrebbe ritenere che anche il vizio da illegittima reiterazione possa trasferirsi alla legge di conversione; dall’altro si potrebbe riconsiderare il rapporto tra decreto-legge e legge di regolazione dei rapporti sorti nella vigenza del decreto-legge poi decaduto, ipotizzando un trasferimento della questione di costituzionalità alla legge di cui all’art. 77 u.c., anche nel caso di vizi propri del decreto

    Le problematiche costituzionali del concorso esterno nel reato associativo

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    Il lavoro, dopo una breve introduzione sul significato del primo comma dell’art. 18 Cost., anche alla luce dei lavori preparatori della Costituzione, ha esaminato quell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che si è andato gradualmente consolidando e che ammette la configurazione del concorso esterno nel reato associativo. Nel lavoro si è tentato, in primo luogo, di fornire una lettura costituzionalmente orientata della stessa condotta di partecipazione ad associazioni a delinquere o di stampo mafioso e, alla luce di quanto è emerso, si è rivolta una critica alla configurazione del concorso esterno nel reato associativo, muovendo dalla ratio del primo comma dell’art. 18 Cost., ma anche dai principi di tassatività della legge penale e di offensività del reato

    Accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero: riserva di giurisdizione e potere di convalida

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    Nel lavoro si è rivolta una critica all’operato del governo e delle Camere che, rispettivamente con il d.l. 51/2002 e con la successiva legge di conversione n. 106/2002, hanno introdotto il giudizio di convalida rispetto al provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, nel tentativo di adeguarsi al principio enunciato dalla Corte nella sentenza, pur di rigetto, n. 105/2001. Pur essendo condivisibili le intenzioni del legislatore, non sono apparse adeguate le modalità individuate. Le critiche sono state rivolte nei confronti della scelta di effettuare la convalida soltanto dopo l’avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione. In tal modo verrebbe leso il diritto di difesa dello straniero, ma anche la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. Peraltro la riserva di giurisdizione veniva intaccata anche dall’opzione originariamente effettuata dal decreto-legge, poi non confermata in sede di conversione, di assegnare al pubblico ministero, anziché all’autorità giurisdizionale, il potere di convalidare il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

    Il "caso ex-Ilva" alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 Cost. e delle pronunce delle Corti di Strasburgo e di Giustizia UE

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    Il presente lavoro torna a riflettere sul caso del polo siderurgico di Taranto, da anni ormai sotto i riflettori della giustizia ordinaria, civile e penale, per i risvolti negativi dell’attività produttiva sull’ambiente e sulla salute di lavoratori e residenti. In considerazione dell’importanza dello stabilimento, per la tipologia di produzione e per il numero elevato di addetti, il Governo è intervenuto più volte, a partire dal decreto “salva Ilva” del 2012, nel tentativo di salvaguardare la continuità dell’attività produttiva e l’occupazione. Ne è seguito il coinvolgimento della Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità di un difficile bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, nonché della Corte europea dei diritti dell’uomo e, da ultimo, della Corte di giustizia. Il presente contributo intende, per un verso, verificare se la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. possa incidere sugli esiti di una nuova ponderazione dei valori costituzionali in gioco e, per altro verso, valutare l’impatto delle recenti pronunce della Corte di Strasburgo e della Corte di giustizia.The essay returns to reflect on the case of the Taranto steelmaking hub, which has been under the spotlight of ordinary justice - civil and criminal justice - for years, due to the negative consequences of production activity on the environment and the health of workers and residents. In consideration of the importance of the plant, for the type of production and for the high number of employees, the Government has intervened several times, starting from the "save Ilva" decree of 2012, in an attempt to safeguard the continuity of the production activity and employment. What followed was the involvement of the Constitutional Court, called to verify the legitimacy of a difficult balance between different constitutional interests, as well as the European Court of Human Rights and, lastly, the Court of Justice. This work intends, on the one hand, to verify whether the reform of the articles. 9 and 41 of the Constitution can affect the results of a new balance between constitutional values and, on the other hand, to evaluate the impact of the recent rulings of the Strasbourg Court and the Court of Justice

    Dal Consiglio di Stato quasi un "decalogo" sull'applicazione del principio di precauzione

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    La sentenza in esame conclude una vicenda complessa in tema di piani di tutela delle acque e di scarichi idrici in acque marine e si segnala per alcune interessanti affermazioni sul principio di precauzione. Nella perdurante incertezza che tuttora contraddistingue diversi aspetti del principio in questione, la pronuncia ha il pregio di compiere un importante sforzo ricostruttivo, prendendo le distanze dall’approccio meramente ipotetico del rischio e suggerendo l’iter logico che andrebbe seguito, in assenza di una precisa disciplina normativa che orienti le decisioni della pubblica amministrazione, nell’applicazione concreta del principio stesso

    Situazioni soggettive e interesse pubblico nel giudizio incidentale sulle leggi

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    Il volume analizza gli sviluppi del giudizio incidentale sulle leggi alla luce della duplice finalità che lo caratterizza: la garanzia della legalità costituzionale dell’ordinamento e la tutela delle situazioni soggettive coinvolte nel giudizio a quo. L’esame della giurisprudenza della Corte, con particolare riferimento ad alcuni profili “chiave” del giudizio incidentale, quali la determinazione dell’oggetto della questione di costituzionalità, la sua “rilevanza” e la posizione delle parti, contribuisce a ricostruire l’evoluzione dell’istituto, anche nell’ottica della classica contrapposizione tra sistemi concreti e sistemi astratti di giustizia costituzionale ed offre spunti di riflessione per verificare se ed in quali termini il giudizio costituzionale sia qualificabile come “processo” e rientri nel campo di applicazione dell’art. 111 della Costituzione

    La pronuncia della Corte costituzionale sulla riforma “Madia” incide sul sistema delle fonti del diritto

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    La Corte costituzionale, con la sentenza 25 novembre 2016, n. 251, annulla alcune previsioni della “riforma Madia” in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e in particolare accoglie le questioni di illegittimità che sono state prospettate nei confronti della legge delega per violazione del principio di leale collaborazione. Il punto di partenza nel ragionamento della Consulta è che le competenze statali e quelle regionali sono inestricabilmente intrecciate, tanto da non riuscire a individuare una materia “prevalente”. Si rende pertanto necessario il ricorso al principio di leale collaborazione, in virtù del quale, per l’adozione dei relativi decreti delegati, è insufficiente il parere della Conferenza unificata, rendendosi necessario un coinvolgimento maggiore delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell’intesa, da ricercare, a seconda delle questioni in discussione, in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia come tentativo della Cassazione di superare l'interpretazione dell'art. 111, comma 8, Cost., fornita dalla Consulta. In margine all'ordinanza delle Sezioni unite n. 19598 del 2020.

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    Il lavoro prende spunto dall'ordinanza n. 19598 del 2020, con cui le Sezioni unite hanno proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo ponendo tre quesiti, il primo dei quali riguarda la conformità al diritto UE della prassi interpretativa dell'art. 111, comma 8, Cost. avallata dalla Consulta e non condivisa dalla Cassazione. Il rinvio mette in luce un nuovo conflitto tra Cassazione e Corte costituzionale, particolarmente delicato in quanto concerne l'attività ermeneutica del testo costituzionale e potrebbe altresì condurre ad un irrigidimento del rapporto tra la stessa Consulta e la Corte di giustizia, rapporto che negli ultimi anni ha già conosciuto diversi momenti di tensione.The work concerns the ordinance n. 19598 of 2020 of the Supreme Court, that proposed a reference for a preliminary ruling to the Court of Luxembourg asking three questions, the first of which concerns the compliance with EU law of the interpretative practice of art. 111, paragraph 8, of the Constitution, endorsed by the Constitutional Court and not shared by the Supreme Court. The ordinance highlights a new conflict between the Supreme Court and the Constitutional Court, particularly delicate as regards the interpretation of the constitutional text and could also compromise the relationship between the Constitutional Court and the Court of Justice, a relationship that has already experienced several moments of tension in recent years

    Riforma della giustizia penale e criteri di priorità nell'esercizio dell'azione

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    Tra le novità di rilievo della L. 134/2021 si segnala la previsione di criteri di priorità che gli uffici del pubblico ministero dovranno individuare nell'ambito di criteri più generali stabiliti dal Parlamento con legge. Vengono così superate le prassi introdotte a partire dagli anni Novanta da singole procure, e avallate dal C.S.M., di stabilire in autonomia criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. La disciplina mira a regolamentare e limitare la c.d. discrezionalità di fatto dei p.m., ma solleva qualche dubbio circa la sua compatibilità con l’art. 112 Cost., per quanto la scelta di attribuire al Parlamento l’individuazione in via generale dei criteri si lasci preferire rispetto alla previsione di conferire tale compito direttamente ai Procuratori della Repubblica.Among the significative innovations of Law 134/2021 is the provision of priority criteria that the public prosecutor's offices will have to identify in the context of more general criteria established by Parliament by law. The practices introduced since the 1990s by individual prosecutors, and endorsed by the C.S.M., to independently establish priority criteria in the exercise of criminal proceedings are thus overcome. The discipline aims to regulate and limit the de facto discretion of the public prosecutors but raises some doubts about its compatibility with art. 112 of the Constitution, although the choice of attributing the general identification of the criteria to the Parliament may be preferred over the provision of conferring this task directly to the Public Prosecutors
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