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    Esperienze canonistiche nella Università italiana del secolo XX

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    Negli anni sessanta la scuola italiana di diritto canonico deve misurarsi con un evento del tutto inaspettato e di portata epocale: il Concilio ecumenico Vaticano II. Esso riafferma i principi essenziali e le irrinunciabili esigenze che la teoria della Chiesa come societas iuridice perfecta mirava a tutelare di fronte alle pretese degli Stati, ma con una impostazione notevolmente diversa da quella tradizionale. Mentre questa teoria tendeva a sottolineare la somiglianza della Chiesa con gli Stati, il Concilio, evidenziandone la natura sacramentale e misterica, ribadisce invece l’irriducibile specificità del popolo di Dio rispetto a qualunque altra società. Nel periodo postconciliare la scuola italiana è pertanto costretta a riflettere criticamente sul proprio metodo, anche a causa dell’incontro con altre scuole da essa voluto e promosso. Che cosa ne è derivato? Oggi si può certamente affermare che la scuola italiana continua a esercitare un notevole influsso su quanti insegnano la disciplina nelle pubbliche Università del nostro Paese, nel senso che molti di loro, se non tutti, sono convinti che, stante la giuridicità del diritto della Chiesa, esso debba essere investigato e insegnato con metodo giuridico nelle Facoltà di Giurisprudenza

    La qualificazione canonica delle intese tra autorità ecclesiastica e autorità civili

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    Relazione svolta in occasione del Convegno di studi “Gli accordi tra Chiesa ed Istituzioni pubbliche a livello locale” organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X (Venezia, 6-7 maggio 2010), destinata alla pubblivcazione nella rivista Ephemerides Iuris Canonici.SOMMARIO: 1. Premessa - I Parte. Le intese con le autorità dello Stato – 2. Le intese stipulate dal presidente della CEI con i ministri competenti per materia, previa autorizzazione della Segreteria di Stato. 3. Le intese stipulate dal presidente della CEI con il ministro della istruzione circa i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. 4. Altri accordi di carattere tecnico - II Parte. Le intese con le Regioni – 5. Intese dotate di efficacia vincolante per tutte le diocesi della regione. 6. La recognitio delle intese vincolanti. 7. Le intese prive di efficacia vincolante. 8. Obbligatorietà delle intese stipulate dalle CER per i vescovi che non ne fanno parte. 9. Conclusioni

    Il Pontificio Consiglio per i Laici

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    Liberté de Religion dans le contexte établi selon le Traité de Lisbonne

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    L’articolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riguardante la libertà di pensiero, di coscienza e di religione non mette pienamente in luce l’autonomia delle confessioni. Peraltro diverse considerazioni inducono a ritenere che esso tuteli non solo le singole persone ma anche i gruppi religiosi. Una interpretazione che trova chiara conferma nella disposizione del Trattato sul funzionamento dell’Unione che impegna la stessa a mantenersi in dialogo con le chiese, un dialogo che può riguardare le più svariate materie fino alle stesse fonti di ispirazione del Trattato sull’Unione. Si segnala, quindi, la presenza in alcuni Paesi dell’Unione di tendenze ispirate a un pregiudizio religioso e specificamente anticristiano e si richiama l’attenzione sulle gravissime violazioni della libertà religiosa che si realizzano nel mondo

    Siri e lo statuto della Conferenza Episcopale Italiana

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    La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI

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    Contributo destinato agli Studi in onore di Rinaldo Bertolino.SOMMARIO: 1. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI – 2. Il principio di laicità – 3. Laicità e libertà - 4. Le degenerazioni del principio – 5. Laicità sana e laicità positiva – 6. Chiesa e Stato – 7. Riflessioni conclusive
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