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“Mutui immobiliari ai consumatori e patto marciano”
La relazione ha avuto per oggetto la disciplina del cd "patto marciano" introdotto in attuazione della nuova direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi agli immobili residenziali, che prevede la possibilità, sulla base del suddetto accordo, che dopo 18 rate non pagate da parte del mutuatario, la banca possa vendere l’immobile ipotecato senza ricorrere alla procedura esecutiva presso l’autorità giudiziaria.Sono stati esaminati i profili privatistici dell'istituto, la recente giurisprudenza della Cassazione, e le difficoltà di attuazione della nuova disciplina
Giorgio Amendola, raccontato da Francesca Marciano, in UniGe Radio: "Vogliamo conoscerli? il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi Parlamentari".
"Vogliamo conoscerli? Il P.E. attraverso la storia dei suoi parlamentari" è un podcast prodotto dai dottorandi del XXXIX ciclo in Studi Europei dell'Università di Genova, con la collaborazione di UniGe Radio.
In questo episodio speciale, ci immergeremo nella vita e nell'eredità di un uomo il cui impegno politico ha lasciato un'impronta indelebile sulla scena europea: Giorgio Amendola. Analizzeremo, principalmente, il suo ruolo chiave come europarlamentare e il contributo fondamentale nel processo di integrazione europea
Marciano Banking Agreement
openLa tesi verterà sull’istituto del finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, ossia il c.d. patto marciano bancario, di recente introduzione ad opera del legislatore e confluito all’interno del Testo Unico Bancario e nello specifico all’art. 48-bis.
La trattazione inizierà dall’esame in generale del patto marciano di diritto comune e da quella che è la figura di un altro accordo, antenato storicamente del patto oggetto di tesi, ossia il c.d. patto commissorio, il quale è sancito come nullo nel nostro ordinamento, art. 2744 C.C., e di cui se ne esporrà l’evoluzione, la disciplina e come nel corso del tempo, tramite delle modifiche di struttura e di tutela della parte debole, il debitore, diventa consentito in via di prassi e si trasforma nel patto marciano, adottato nel diritto comune senza però avere a fondamento una norma specifica.
Tale normazione avverrà settorialmente e sarà oggetto del secondo capitolo dell’elaborato, con lo specifico focus sul diritto bancario e sull’art. 48-bis, di cui si esamineranno i tratti qualificanti la figura come: l’ambito di applicazione, l’inadempimento rilevante e il relativo accertamento, l’avveramento della condizione sospensiva di inadempimento, il caso dell’immobile previamente ipotecato, ecc., concentrando particolare attenzione sulla funzione di tale finanziamento, identificata sì come funzione di garanzia ma autosattisfativa, con tutti le problematiche che ciò comporta.
L’ultimo capitolo invece sarà un confronto tra la disposizione di cui all’art. 48-bis riguardante le imprese e l’art. 120-quinquiesdecies applicabile invece ai consumatori, si analizzerà dunque la differenza di trattazione del debitore nei due istituti
Discomfort acustico in ambienti confinati non industriali
La numerosità delle situazioni lavorative in ambienti chiusi “non industriali” che possono comportare un disagio causato dall’esperienza uditiva è tale da rendere impossibile qui un’analisi soddisfacente dei problemi in ogni caso. Pertanto, in questa nota sarà riportato un esame - sebbene succinto - degli effetti noti del rumore sull’uomo, sia uditivi sia extrauditivi. Sarà fatto cenno al documento di legge principale vigente in materia di prevenzione degli effetti del rumore negli ambienti di lavoro, ossia la parte specifica del D.Lgs. 15 Agosto 1991, N.277, ed alla Direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore). Entro il 15 Febbraio 2006 questa direttiva
dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’UE. I limiti di
esposizione al rumore sono più stringenti e sono estesi a
categorie di lavoratori non considerate esplicitamente in
precedenza. Sarà fatto cenno al problema del rumore negli
uffici, nelle scuole, in ambienti chiusi dove si svolgono attività
nel tempo libero e a quelle situazioni “indoor” previste dalla
Direttiva 2003/10/CE
Intersezioni nel manoscritto marciano del "Floridante" di Bernardo Tasso
Si propone la discussione e l'edizione dell'autografo marciano del Floridante di Bernardo Tass
Libertà religiosa e discriminazione di genere nei rapporti di lavoro. Quale sostenibilità ?
Il presente lavoro è volto ad approfondire il tema della libertà religiosa e della discriminazione di genere nei rapporti di lavoro. Viene dapprima esaminata la tutela antidiscriminatoria, quale terreno classico di incidenza del diritto europeo, rispetto al quale il diritto interno nutre ineludibili obblighi di adeguamento. L’ Autrice evidenzia come, rispetto alla libertà religiosa, la ricerca di un equilibrio tra principio di non discriminazione e libertà di impresa costituisce da diversi anni un significativo banco di prova. L’opera di bilanciamento, che ha interessato tutti i fattori di svantaggio presi in considerazione dalle direttive comunitarie, si è mostrata particolarmente complessa proprio nelle questioni in materia di credo religioso e convinzioni personali. Viene poi affrontato l’approccio alla tematica da parte dell’ordinamento giuridico italiano, che non si limita a proteggere le varie confessioni in maniera generale e indiscriminata, ma tende ad esaltarne le differenze e le peculiarità. Si guarda al contesto giuslavoristico, laddove il datore di lavoro, seppur soggetto privato, è chiamato a prestare attenzione affinché lo svolgimento del rapporto non tenda ad infirmare la libertà religiosa. I principali riflessi sul contratto di lavoro del fattore religioso attengono sia a questioni di carattere meramente organizzativo che alla potenziale discriminatorietà di eventuali provvedimenti comminati dal datore.
Viene esaminato tutto il dibattito che attiene al diritto di esprimere la propria appartenenza per mezzo di simboli religiosi sul luogo di lavoro e, per converso, la possibilità o meno per il datore di inibire l’utilizzo di tali segni distintivi. L’indagine viene condotta in un’ottica di bilanciamento tra le esigenze datoriali e la tutela della libertà religiosa del lavoratore.
Si è dato conto di una serie di pronunce della Corte di Giustizia Europea, che hanno riguardato principalmente i confini dell’esercizio della libertà d’iniziativa economica del datore di lavoro, sia in fase di selezione che nel corso dello svolgimento del rapporto.
Nelle vicende processuali esaminate è emerso un dato inconfutabile ossia che gli episodi più discriminanti riguardano il genere femminile, spesso di religione musulmana e pertanto “condizionato” dalla presenza del velo. Tali episodi, spesso inquadrati e trattati come discriminazioni religiose, si estrinsecano in molte circostanze come un’intersezione tra discriminazione religiosa e di genere.
Si sostiene pertanto che specialmente nei luoghi di lavoro, diventa indispensabile partire da un presupposto inderogabile. Affinché il trattamento di manifestare esteriormente l’appartenenza ad un determinato credo sia giustificato, e quindi costituisca un obiettivo legittimamente perseguibile nell’esercizio dell’attività d’impresa, occorre che la restrizione sia applicata in modo “oggettivo”, coerente e sistematico, coinvolgendo soltanto i dipendenti che hanno rapporti diretti con il pubblico, sempre che non sia possibile ricollocare questi ultimi su altre posizioni lavorative che non implichino un contatto visivo, senza costi aggiuntivi per l’impresa.
La libertà religiosa va promossa e orientata verso uno sviluppo sostenibile dei luoghi di lavoro. Non a caso, l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU promuove l’uguaglianza di genere e l’obiettivo 8 auspica un lavoro dignitoso per tutti.
In ogni caso la libertà religiosa, quale bisogno fondamentale degli individui, assume un ruolo determinante nelle dinamiche di transizione dei mercati delle moderne società interculturali e rientra a pieno titolo nel dibattito internazionale dello sviluppo sostenibile, quale fattore capacitante e idoneo a promuovere il pluralismo culturale
Intersezioni nel manoscritto marciano del "Floridante" di Bernardo Tasso
Si propone la discussione e l'edizione dell'autografo marciano del Floridante di Bernardo Tass
Le ampie e mobili frontiere del patto marciano tra origini e sviluppo
Il lavoro si propone di esaminare il patto marciano alla luce della
normativa, giurisprudenza e dottrina più recente e il suo impiego
da parte dei privati nell’esercizio della loro autonomia.The work aims to examine the Marcian pact in light of the most
recent legislation, case law and doctrine, as well as its use by
individuals in the exercise of their autonomy
Giuristi severiani. Elio Marciano
La monografia mira ad approfondire alcuni significativi aspetti dell'attività dei giuristi severiani, con particolare riferimento alle opere di Elio Marciano: 'Institutiones'; 'De appellationibus' e 'Regulae'
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