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    Dio come ente infinito in Giovanni Duns Scoto

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    The article provides a presentation of Duns Scotus' description of God as infinite bein

    Intorno al futuro. Volontà e contingenza secondo Duns Scoto. Introduzione, testo e traduzione di Lectura, I, d. 39.

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    This volume fits into the context of philosophical reflection recent on the medieval debate on future contingents. It presents the first Italian translation of Duns Scotus's Lectura, I, d. 39, text assumed by historiography as "a cornerstone" of philosophy of all times. The translation, accompanied by a commentary (Ernesto Dezza) and two in-depth essays (Andrea Nannini, Davide Riserbato), fills a gap, conspicuous as regards the study of Scotus in Italy, making more usable this text. Lectura, I. d. 39 redefines the way of understanding the possible/ contingent modality, paving the way for the logical consideration of possibility and the synchronicity of contingency

    Clima Ingiusto. Il welfare per un patto eco-sociale

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    La crisi climatica rappresenta una delle sfide più complesse del nostro tempo: il cambiamento climatico non solo genera impatti differenziati sulla popolazione, accrescendo le disuguaglianze, ma le stesse politiche di transizione energetica possono produrre effetti distributivi regressivi, se non adeguatamente progettate. In questo libro Vittorio Cogliati Dezza e Giovanni Carrosio analizzano la convergenza tra giustizia ambientale e giustizia sociale, alla luce delle molteplici interdipendenze tra benessere delle persone, integrità degli ecosistemi, ricchezza delle relazioni sociali, specificità dei luoghi, decarbonizzazione della produzione e dei consumi. E sottolineano la necessità che le politiche energetiche e climatiche siano strutturali, trasversali e multilivello, a scala nazionale e locale. Solo così potranno integrare obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione delle disuguaglianze. Politiche ambientali prive di sensibilità sociale rischiano infatti di esacerbare le disparità, mentre interventi sociali che ignorano la dimensione ecologica possono accelerare la crisi climatica. Dalla diagnosi del problema gli autori passano all’azione, con la proposta di un welfare energetico-climatico: un framework innovativo che non si limita a redistribuire risorse, ma si fa carico del rapporto tra le persone e l’ambiente, ripensando i sistemi di protezione sociale in risposta ai nuovi rischi generati dal cambiamento climatico. Questa prospettiva teorica e operativa mira ad affrontare simultaneamente le sfide della decarbonizzazione e della coesione sociale, ridefinendo il welfare oltre gli ambiti tradizionali (abitazione, salute, occupazione, mobilità) in chiave ecologica e inclusiva. Un welfare per la giustizia ambientale e sociale

    Il Granduca, i filosofi e il codice degli Irochesi

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    Nella prassi penalistica di età bassomedievale la regola contumax pro confesso habetur emerge con chiarezza in gran parte del continente europeo. In Italia essa si impone con particolare forza in età comunale, in connessione con due fenomeni che hanno l’effetto di connotare in senso fortemente negativo la contumacia: il processo di pubblicizzazione della giustizia e l’affermazione dei moduli inquisitori. Operando in stretto contato con due altri istituti-chiave, la confessione e il bando, la regola contumax pro confesso habetur – in quanto espressione della presunzione di colpevolezza – gioca dunque un ruolo non secondario nel definire i contorni della giustizia criminale nell’età del diritto comune e costituisce anzi una vera e propria architrave del sistema penale, specie quando si consideri che il fenomeno della contumacia – qualificata dai giuristi come confessio ficta – interessa una parte rilevante del totale delle cause penali. Nel XVIII secolo le risalenti regole romanistiche secondo le quali nessuno può essere condannato senza essere sentito (D. 48.17.1.pr.; 48.19.5.pr.; C. 9.2.6) ricevono nuova linfa, in prospettiva garantista e accusatoria, dalle prese di posizione in tema di contumacia penale assunte da numerosi esponenti dell’illuminismo, tra i quali spiccano i nomi di Voltaire e di Filangieri, che stigmatizzano a più riprese la barbarie del vigente sistema, degno di un «codice da Irochesi» . Nel vivace e stimolante ambiente toscano le nuove sensibilità in tema di contumacia si manifestano in un anonimo contributo apparso nel 1780 sul «Giornale de’ Letterati» e ben presto coinvolgono lo stesso granduca Pietro Leopoldo, che si occupa ex professo dell’istituto in occasione dei lavori preparatori della Leopoldina. In tale contesto, il tema della riforma del regime della contumacia occupa una posizione di particolare rilievo, ed innesca un articolato dibattito tra i fautori di riforme di ampia portata e di ispirazione illuminista (Cercignani) e coloro che si mostrano invece propensi più a una mitigazione degli aspetti più crudi della tradizionale procedura che a radicali innovazioni (Tosi, Giusti). Il contrastato processo di riforma culmina nella redazione di una nuova disciplina dell’istituto della contumacia penale (artt. 37-44 della Leopoldina) che, al pari dei più noti interventi sulla pena capitale e sulla tortura, costituisce una pietra miliare nella storia del riformismo penale settecentesco. Tale disciplina si incentra sulla definitiva abolizione del principio contumax pro confesso habetur e sull’equiparazione tra imputato assente e imputato presente, pur mantenendo una connotazione negativa in ordine alla contumacia, che si trasforma da confessio ficta in semplice indizio sottoposto alla valutazione del giudice

    Giuseppe Marocco e la codificazione penale ticinese

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    Prendendo spunto da un complesso caso giudiziario non privo di risvolti politici che ebbe vasta risonanza nel Cantone Ticino del primo Ottocento, il contributo ricostruisce l’attività di elaborazione del primo codice penale e del primo codice di procedura penale del Cantone, entrati in vigore il 1° gennaio 1817. Un contributo fondamentale a tale attività di progettazione fu offerto dall’avvocato ticinese Antonio Albrizzi e dal penalista milanese Giuseppe Marocco, alle cui biografie viene dedicato un apposito approfondimento. In particolare, il contributo si sofferma sulla vita e sull’opera di Marocco, figura di primo piano della penalistica lombarda nell’età della codificazione da un punto di vista sia professionale che dottrinale. La ricostruzione dell’attività legislativa svoltasi in materia penale nel Ticino all’inizio del XIX secolo e la successiva illustrazione dei contenuti dei due codici in oggetto e delle scelte di politica legislativa sottesi a tali contenuti costituisce l’occasione per effettuare un approfondito esame comparativo dei principali codici penali e processuali penali realizzati in Europa nei primi anni del XIX secolo. A tale scopo lo scritto si sofferma sui codici imperiali francesi del 1808 e 1810, sul codice austriaco del 1803 e sul codice Romagnosi del 1807, evidenziandone il ruolo di veri e propri modelli di codificazione per i legislatori ottocenteschi
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