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Identità culturali in crisi : sguardo sui processi di inclusione-esclusione nel cinema francese e francofono contemporaneo di finzione (1990-2010)
La tutela del risparmiatore nella prestazione dei servizi di investimento
Il lavoro oggetto della ricerca dottorale mira ad analizzare, nei quattro capitoli di cui si compone, le varie forme di tutela spettanti all’investitore “tradito” in conseguenza dell’inosservanza, da parte degli intermediari finanziari, degli obblighi comportamentali su di loro incombenti nella prestazione dei servizi di investimento.
Nel primo capitolo, ci si sofferma specificamente sulle ragioni sottese alla previsione di una disciplina speciale del mercato mobiliare: in particolare, la necessità di dettare regole e principi a garanzia della stabilità patrimoniale e della correttezza di comportamento degli intermediari deriva dalla presa d’atto della esistenza di una disuguaglianza sostanziale fra i piani conoscitivi dei due contraenti, causata dalla circostanza ineliminabile che le informazioni e la capacità dell’intermediario finanziario sono di gran lunga superiori rispetto a quelle del singolo investitore. Muovendo dalla prima disciplina organica dell’intermediazione mobiliare (legge 2 gennaio 1991, n. 1), l’analisi normativa esamina i vari istituti tesi alla riduzione del gap informativo esistente tra le parti contrattuali. Seguendo questo filo conduttore, si valutano poi le innovazioni apportate dagli interventi legislativi successivi, come ad esempio il decreto Eurosim, e si procede alla rilevazione dei profili critici della subiecta materia così come consolidata nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Dopo aver esaminato il quadro normativo di riferimento, la trattazione prosegue nel secondo capitolo con l’analisi della casistica giurisprudenziale relativa alla individuazione, in assenza di precise indicazioni legislative, dei rimedi civilistici a tutela dell’investitore in caso di violazione da parte dell’intermediario dei prescritti obblighi comportamentali. La ricerca in tale fase si sofferma sullo studio e sulle conseguenze pratiche delle tre tipologie di rimedi elaborati che, sinteticamente, possono ricondursi alle classiche invalidità civilistiche dell’annullabilità, della nullità e dell’inadempimento. Posto che l’evoluzione della disciplina del mercato finanziario è stata da sempre caratterizzata da bruschi momenti di accelerazione normativa in dipendenza del verificarsi di grandi dissesti finanziari, il capitolo termina con un’apposita trattazione dei noti crack delle aziende italiane Cirio e Parmalat e del default della Repubblica Argentina, al fine di verificare se tali dissesti siano stati causati da un corpus normativo lacunoso ovvero se a difettare non sia stata piuttosto l’effettività di norme sulla carta ben congegnate.
Terminata l’analisi delle sanzioni di matrice civilistica previste a tutela degli investitori, nel terzo capitolo ci si sofferma sull’eventuale concorso, a fianco delle prime, di ulteriori sanzioni, questa volta di natura amministrativa, irrogate dalle competenti autorità pubblicistiche in caso di accertamento della commissione, da parte dell’intermediario, di predeterminati illeciti amministrativi previsti dal legislatore finanziario a tutela della osservanza dei prescritti obblighi
comportamentali. Analizzando le delibere ed i provvedimenti sanzionatori della Consob, si intende evidenziare il ruolo fondamentale dell’articolo 190 Tuf che, assurgendo a norma cardine della responsabilità amministrativa-disciplinare dell’intermediario finanziario, si atteggia ad anello di congiunzione tra rimedi di natura civile ed amministrativa, duplicando in tal modo la tutela approntata all’investitore. Nell’ottica di una visione globale delle responsabilità dell’intermediario
per l’inosservanza dei doveri informativi, si intende verificare se, ed eventualmente in che misura, l’apparato sanzionatorio amministrativo costituisca per il risparmiatore tradito una forma di tutela preventiva ed ulteriore rispetto a quella civilistica disposta a valle. Privilegiando una visione globale del fenomeno patologico dell’informazione finanziaria, il capitolo termina con un’analisi giurisprudenziale sulla responsabilità aquiliana della Consob per negligente od omesso esercizio della funzione di vigilanza sulla veridicità delle informazioni fornite dall’intermediario al risparmiatore che vi fa incolpevolmente affidamento.
L’ultima parte del lavoro ha ad oggetto l’analisi della nuova disciplina normativa degli intermediari contenuta nei provvedimenti nazionali di attuazione delle Direttive Mifid. In particolare, si valuta l’impatto della nuova normativa sulla tutela dell’investitore al fine di verificare se essa sia realmente idonea a colmare le lacune e ad eliminare le inefficienze del sistema previgente ovvero se
la stessa non si sia limitata, piuttosto, ad introdurre modifiche meramente formali nel rapporto intermediario-investitore. Una simile valutazione ha reso necessario analizzare approfonditamente le innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla Mifid tra le quali, a titolo esemplificativo, si possono brevemente ricordare: la promozione del servizio di consulenza tra i servizi primari, la configurazione di nuove piattaforme di negoziazione, l’introduzione dei tests di adeguatezza e di appropriatezza, la tripartizione della clientela, la ridefinizione della disciplina sui conflitti di interesse, la previsione di un’informazione pre e post trading, il regime di execution only. Il
capitolo, e con esso l’intera opera, termina con delle considerazioni, di carattere micro e macro economiche, attinenti ai profili essenziali della esaminata novella europea
Tradizione orale e lingua scritta in Somalia
L'autore conduce una riflessione sull'adozione della scrittura della lingua somala e sulla relativa campagna di alfabetizzazione effettuata nei primi anni '70 in Somalia.Qoraagu wuxuu ka faalloonayaa qoraalka farta Af-soomaaliga iyo ololihii horumarinta reer miyiga oo lagu qabtay Soomaaliya 70meeyadii.The author reflects on the adoption of the writing of the Somali language and the subsequent literacy campaign carried out in the early 70s in Somalia.G. Di Giacomo (a cura di
L'istituzionalizzazione della valutazione delle politiche pubbliche nelle pubbliche amministrazioni : paradigma e pratiche
La valutazione, volendo utilizzare le parole usate nel Progetto MEANS “gioca un ruolo cruciale, sia come segnale di cosa deve essere fatto o no, sia come strumento capace di giustificare l’esistenza dell’azione pubblica agli occhi dei cittadini”. Nell’assolvimento di tale ruolo è evidente che anche in Italia, come nel resto dei paesi europei, la valutazione sia ormai una pratica, che si è andata diffondendo realizzando la costruzione di un panorama articolato e composito, contraddistinto da differenti gradi di istituzionalizzazione nei processi di decisione e attuazione delle politiche pubbliche (Wollmann 2003) e grazie alla spinta di diversi fattori, tra i quali: - la diffusa percezione che la legittimità conquistata dai decisori politici, attraverso il voto democratico non sia più sufficiente a garantire anche la loro rappresentatività agli occhi dei cittadini ma il bisogno, sempre crescente a tutti i livelli di governo, di “dimostrare” che siano state fatte scelte giuste e che abbiano avuto un esito positivo sulla collettività; - l’importanza (fattore strettamente connesso al primo) della qualità del servizio (rilevata in particolare nelle valutazioni all’interno della Pubbliche Amministrazioni italiane), in questi casi la valutazione dell’attività svolta e il grado di soddisfazione del suo destinatario diventano imprescindibili se si vogliono programmare e realizzare interventi; - la crescente complessità sociale e la conseguente esigenza di diversificare politiche e interventi e quindi i metodi con i quali vengono condotte le valutazioni; - il continuo aggiornamento di competenze metodologiche in grado di essere impiegate con successo nella ricerca valutativa e quindi di portare la valutazione alla stregua di una disciplina che deve essere applicata con l’utilizzo di metodi scientifici e all’interno di arene accademiche ma anche istituzionali.
Se quindi sulla carta il processo di istituzionalizzazione in Italia sembra avviato da tempo (avvenuto agli inizi degli anni ’90 grazie alla duplice spinta dei Fondi strutturali e dalle introduzioni delle teorie di New Public Management, STAME 2001) con relativi successi, permane una sottesa insoddisfazione a livello pratico relativa all’effettivo utilizzo delle valutazioni realizzate da e per gli organi decisionali e amministrativi. Il problema dell’utilizzo della valutazione ci riconduce allo scopo di questa tesi. L’istituzionalizzazione della valutazione attraverso lo strumento normativo, ovvero per atto dovuto e non per scelta propria (STAME 2001) ha finora mostrato evidenti limiti sia alla diffusione della cultura del risultato (che qui voglio intendere come utilizzo finale del prodotto della valutazione), sia alla diffusione della qualità (MARRA 2010). L’istituzionalizzazione intesa come cristallizzazione di pratiche valutative all’interno delle pubbliche amministrazioni per obbligo del decisore e non per rispondere alle esigenze delineate dai fattori di cui sopra se da una parte ha contribuito in maniera forte alla diffusione crescente di una cultura valutativa anche laddove mancava in assoluto, dall’altra ha innescato un meccanismo perverso di attenzione più che al risultato prodotto dalla valutazione e quindi alla necessità di fornire al decisore, quindi al committente della valutazione, risposte chiare e informazioni per poter decidere, al tipo e alla qualità della valutazione utilizzata.
Questa tesi vuole quindi interrogarsi sull’effettivo significato di istituzionalizzazione della valutazione e sul livello raggiunto in Italia, presupponendo che per valutazione non vogliamo intendere la mera proceduralizzazione delle pratiche valutative nelle pubbliche amministrazioni (CIUCCI 2010) ma l’autonomo svilupparsi di capacità, strumenti e modelli e pratiche valutative che siano istituzionalizzate attraverso lo strumento normativo, politico e culturale. Questo ultimo in particolare verrà analizzato e preso in considerazione come indicatore fondamentale del livello di istituzionalizzazione della valutazione.
Il lavoro si presenta come una ricerca empirica con l’utilizzo di tre studi di caso, i primi due dedicati ad esperienze italiane di valutazione nelle pubbliche amministrazioni e il III dedicato all’approfondimento di un modello di agenzia nazionale per la valutazione e la qualità dei servizi adottato di recente in Spagna. La tesi è suddivisa in cinque capitoli, due introduttivi e teorici e tre dedicati ai casi di studio. La tematica affrontata, particolarmente ampia e disomogenea, ha richiesto in primo luogo l’osservazione e lo studio dei concetti chiave, quali: Politiche, Valutazione e Istituzioni
Figure sintomatiche dell'eccesso di potere e ragionamento del giudice
Dall’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa condotta in questo lavoro
emergono alcuni elementi importanti per comprendere come si sviluppa il ragionamento del
giudice nell’esercizio del sindacato sulla discrezionalità amministrativa e tecnica.
Ritengo che si possa affermare che sono due i concetti fondamentali che stanno alla base del
ragionamento del giudice: 1) principio di ragionevolezza e figure sintomatiche dell’eccesso di
potere; 2) elementi esterni di supporto al ragionamento ovvero elementi esterni di completamento
del ragionamento dell’amministrazione.
Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza amministrativa sembra ormai costante nel
fare applicazione, ancorché a volte non venga espressamente richiamato, del principio di
ragionevolezza.
Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere vengono utilizzate non per accertare se
l’amministrazione abbia perseguito l’interesse pubblico predefinito dalle norme attribuite del
potere ma se la scelta sia stata o meno conforme al principio di ragionevolezza stesso.
La figura sintomatica che meglio di ogni altra fornisce il senso di questo mutamento di
prospettiva è rappresentata dal difetto di istruttoria: se il giudice ritiene che l’amministrazione non
abbia effettuato la necessaria istruttoria ciò costituisce da solo motivo di invalidità dell’atto senza
che occorre verificare se tale mancanza si sia risolta in concreto nella mancanza di tutela
dell’interesse pubblico.
La ragionevolezza è pertanto divenuta una sorta di “regola di condotta” cui l’amministrazione
deve uniformare il proprio comportamento.
Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere costituiscono forme di esemplificazione concreta
della stessa regola di condotta nell’ambito di un meccanismo che sta alla base della formazione di
tutte le regole di condotta generali.
Nell’esperienza amministrativa prima e in quella giurisprudenziale poi, l’osservazione delle
vicende concrete ha condotto alla enucleazione di alcuni comportamenti dell’amministrazione che
si risolvevano in una violazione degli interessi giuridici protetti. Questa esemplificazione
amministrativa e giurisprudenziale ha consentito di fare ritenere che quella condotta dovesse essere in qualche modo sanzionata con il rimedio della invalidità dell’atto amministrativo. In altri
termini, si è ritenuto che quel determinato comportamento fosse contrario alla regola della
ragionevolezza. In questa prospettiva le figure sintomatiche non solo altro che comportamenti
dell’amministrazione, tipizzati soprattutto in sede giurisprudenziale, che si pongono in contrasto
con il principio di ragionevolezza.
Da quanto esposto ne consegue che se l’amministrazione pone in essere una determinata
attività rispondente ad una figura sintomatica ciò è sufficiente per ritenere violata la regola di
condotta generale della ragionevolezza. Non esiste dunque diversità tra ragionevolezza e figure
sintomatiche in quanto quest’ultime non solo altro che il nome “concreto” delle singole condotte
poste in essere dall’amministrazione in contrasto con la ragionevolezza che è il nome “generale”
del comportamento standard che l’amministrazione deve porre in essere.
Questa modalità di operare dell’amministrazione e i conseguenti poteri del giudice
riprendono, pur nella diversità dei contesti, i concetti privatistici di buona fede e dei poteri del
giudice. La buona fede costituisce una regola generale di condotta, prevista dal codice civile che
non ne fornisce una definizione, cui devono uniformare il proprio comportamenti i singoli. La
Cassazione, anche in questo ambito, è ricorsa ad una sorta di tipizzazione dei comportamenti
contrari alla regola generale della buona fede all’esito dell’osservazione dei comportanti che nella
prassi vengono posti in essere. Si parla di tipizzazione giurisprudenziale dei comportamenti
contrari alla buona fede. Ad esempio la Cassazione ritiene che sia in contrasto con la buona fede il
comportamento di chi non comunica all’altra parte determinati dati o elementi in suo possesso
relativi alla natura del bene oggetto di contrattazione. Una volta che il giudice accerta la presenza
di questa condanna sanziona il comportamento per violazione della regola della buona fede.
Ritengo che possa essere svolto un utile parallelismo tra il meccanismo che presiede
all’accertamento della violazione del principio di ragionevolezza e il meccanismo che presiede
all’accertamento della violazione del principio di buona fede con riferimento in particolare ai
poteri privati. E cioè valutare il ragionamento che fa il giudice civile per sindacare i poteri privati
alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza. Da questa analisi comparativa sono
emersi spunti di interesse per valutare il sindacato sull’eccesso di potere.
La Cassazione si è occupata soprattutto del sindacato giurisdizionale relativo alle delibere
societarie e in particolare ha affrontato la questione relativa al cosiddetto abuso del potere di
maggioranza in ambito societario.
E’interessante dunque stabilire qual è il ragionamento che fa il giudice civile quando sindaca
il potere privato alla luce del principio di buona fede e qual è il ragionamento del giudice rispetto
al principio di ragionevolezza. Ho riscontrato una certa analogia almeno con riguardo alle modalità del sindacato.
Come noto, le delibere societarie sono adottate da persone giuridiche private nell’esercizio di
un potere privato. La Cassazione ha affermato che la società non deve abusare del proprio potere e
lo strumento che si utilizza per stabilire se nel nostro caso la società ha abusato del potere è
costituito dal principio generale di buona fede e correttezza. Se il potere privato è esercitato con
modalità che si pongono in contrasto con il principio di buona fede ci troviamo in un caso di
abuso del potere. La dottrina civilistica ha chiarito che per aversi abuso di potere nel diritto
privato è necessario che la norma assegni un potere discrezionale al soggetto privato. Se dunque
vi è un potere privato discrezionale e l’ente lo esercita violando il principio della buona fede il
comportamento integra gli estremi di un abuso del potere che viene sanzionato, in presenza di una
società, con il rimedio dell’annullamento della delibera. Evidente dunque che compaiono tutte le
componenti proprie del sindacato sui poteri pubblici e cioè: potere, discrezionalità, figura
sintomatica, regola di condotta, rimedio dell’annullamento. La differenza è data dal fatto che nel
diritto pubblico per sindacare il potere pubblico si utilizza il principio generale di ragionevolezza,
nel diritto privato il principio di buona fede.
2. Il percorso del ragionamento del giudice modulato alla luce delle singole figure
sintomatiche.
Se il rapporto tra figure sintomatiche e ragionevolezza deve essere inteso, alla luce dell’analisi
della giurisprudenza svolta in questo lavoro, come rapporto tra comportamenti singoli tipizzati
dalla giurisprudenza e regola generale di condotta, l’altra questione centrale analizzata ha
riguardato la rilevanza di altri elementi esterni che consentono di pervenire a quella valutazione.
In altri termini si tratta di stabilire come il giudice arrivi a ritenere che quel difetto di
istruttoria o quell’errore di fatto siano rilevanti e dunque costituiscano una vera e propria figura
sintomatica.
E’ questo il piano della individuazione e ricostruzione del ragionamento dell’amministrazione
e del giudice.
Quando il giudice amministrativo è chiamato dal ricorrente ad accertare l’esistenza di un vizio
di incompetenza o di violazione di legge, egli deve istituire un confronto fra l’atto impugnato e la
norma regolativa della competenza o di altro aspetto che si assume violato.
Ovviamente le cose si complicano quando il ricorrente denuncia l’inosservanza da parte
dell’amministrazione della ratio legis, ossia della finalità perseguita, del suo significato in
relazione ad altre norme che con essa formano un sistema (arg. ex art. 1363 c.c.), della
“intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi).
In questo caso, infatti, l’indagine richiesta finisce quasi con il coincidere con quella che il
giudice compie in relazione ad una denuncia di sviamento di potere (che segue anch’essa
l’identificazione del fine della legge).
Quando il vizio prospettato nel ricorso corrisponde ad una figura sintomatica l’operazione
richiesta al giudice è più complessa e varia anche in rapporto alle singole figure sintomatiche.
Si pensi, ad esempio, al motivo con cui il ricorrente segnala un difetto di istruttoria. Se l’atto
omesso è prescritto dalla legge (per es. un parere obbligatorio) allora la censura si risolve in una
denuncia di violazione di legge. Se, come accade nella maggior parte dei casi, l’omissione non
riguarda un atto o un operazione prevista dalla legge, ma un atto o un operazione che, a giudizio
del ricorrente, doveva essere compiuto, il giudice è chiamato a stabilire se “i presupposti di
fatto”che devono sussistere per la legittimazione del provvedimento sono stati debitamente
accertati ossia se le “risultanze dell’istruttoria” (art. 3, l. 241/1990) siano adeguate rispetto
all’accertamento richiesto.
Il giudice, vagliando la ricostruzione del fatto, operato dall’amministrazione, procede in
sostanza ad una sua ricostruzione, istituisce un suo collegamento tra i “presupposti di fatto” e le
“ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”: compie cioè un operazione logicogiuridica
dal cui esito (se conforme o difforme da quello compiuto dall’amministrazione) dipende
l’esito del ricorso.
Da tenere presente che pure la Corte di Cassazione, che non è giudice del fatto, conosce di
esso “quante volte i giudici del merito vi siano pervenuti attraverso criteri illogici o
antigiuridici”1.
A maggior ragione tale sindacato viene esercitato dal giudice amministrativo che, pur
investito, con l’azione di annullamento, di una funzione sostanzialmente cassatoria, può conoscere
del fatto, com’è attestato dalla presenza che risale alle origini della giustizia amministrativa di
alcuni, sia pur limitati, mezzi istruttori.
Aggiungerei che la cognizione e la ricostruzione del fatto spetta al giudice amministrativo
anche in certi casi in cui viene denunciata una violazione di leggi: quando ad es. il ricorrente nega
che la concreta fattispecie sia riconducibile alla previsione normativa di cui l’amministrazione ha
fatto applicazione.
Facciamo, adesso, l’esempio del motivo con cui viene denunciata la violazione della prassi: la
prassi, poniamo, di tollerare piccole violazioni edilizie, contraddette dal provvedimento
impugnato (un ordine di demolizione). Poiché la prassi, in questo caso, consiste in un comportamento negativo, protratto nel tempo,
il giudice è chiamato ad accertare in primo luogo se tale prassi sia effettivamente esistente (a
fronte di una difesa processuale dell’amministrazione volta a negarla) e se, in secondo luogo, una
volta accertata l’esistenza di un comportamento tollerante ma contra legem protratto nel tempo,
voglia dare fondatezza al motivo di censura.
Quel che è certo, in casi del genere, è che il fatto che viene in rilievo nel processo non è
soltanto quello “presupposto” alla decisione - come esprime l’art. 3, della l. 241/1990 – ma un
contegno protratto nel tempo che viene assunto come termine di controllo rispetto all’atto
impugnato.
Qualcosa di analogo si verifica quando viene denunciata una disparità di trattamento. Qui il
confronto viene sollecitato in relazione ad un singolo precedente (o anche rispetto ad un atto
contemporaneo: per es. una stessa infrazione disciplinare commessa da una persona alla quale
sono applicate sanzioni diverse).
Il giudice, in questo caso, mette a confronto due situazioni intese non come pure e semplici
situazioni fattuali, ma anche come situazioni giuridicamente qualificate. Se un dirigente ed un suo
autista si sono appropriati indebitamente di una somma dell’amministrazione, ben può la sanzione
disciplinare essere differenziata: perché alla identità del comportamento, trattandosi di correi,
corrisponde una diversità di situazioni soggettive, perchè dal dirigente si pretende un senso del
dovere ben maggiore di quello che si può pretendere da un autista. Sicchè ben si giustificano due
sanzioni disciplinari diverse per le due persone. Il ragionamento del giudice amministrativo in
questo caso, non è diverso da quello che svolge la Corte Costituzionale quando è chiamata a
decidere una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Per valutare se
le situazioni che, secondo il rimettente siano effettivamente uguali, sicchè non giustificherebbe un
trattamento normativo diverso, la Corte deve mettere a confronto le due situazioni esaminando
non soltanto gli assetti fattuali ma anche quelli che rientrano nella qualifica semigiuridica.
L’argomentazione del giudice amministrativo, è ancora difforme di fronte ad una censura di
violazione del principio di proporzionalità (anch’essa ricondotta al paradigma dell’eccesso di
potere). Qui il confronto che il giudice è chiamato ad effettuare non è tra due atti o tra due
situazioni, ma riguarda il rapporto tra la misura presa e l’obiettivo perseguito. Se fra queste due
entità vi è sproporzione il giudice lo stabilisce, per un verso, passando in rassegna le misure
giuridiche possibili, alternative a quelle prese, ossia mediante una ricognizione del complessivo
quadro normativo (per stabilire, ad es., se lo stesso obiettivo poteva essere perseguito con una
servitù di passaggio anziché con una espropriazione); e per altro verso, facendo riferimento a
massime di esperienza (per es. per realizzare un edificio scolastico bastano 5000 mq anziché i due
ettari previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità).
Analoga ma non identica, è l’operazione mentale richiesta da una censura di manifesta
ingiustizia. Anche in questo caso, a differenza che nella disparità di trattamento, non viene in
rilievo un confronto tra due situazioni. Il giudizio che il ricorrente sollecita è fondamentalmente
un giudizio di valore: giusta o ingiusta è la misura presa? Un giudizio che non è quello soggettivo
del giudice. Se l’ingiustizia deve essere manifesta, per giustificare l’accoglimento del motivo,
deve essere tale che tutti la possono cogliere, appunto perché manifesta.
Ancora.
Il motivo che è proposto avverso il provvedimento (per es. la valutazione di una prova di
esame) impugnato perché la Commissione non ha stabilito criteri di massima o li ha stabiliti in
modo troppo generico (il difetto o l’insufficienza dell’ ”autolimite”). Qui il giudice deve stabilire
se i criteri stabiliti nel bando o nella legge sono sufficienti a guidare la condotta dei commissari o
debbono essere integrati: un operazione logica con la quale il giudice finisce per vestire i panni
del commissario scrupoloso e quindi, ancora una volta, confermando la valutazione della
commissione (quando respinge il ricorso) o sostituendo a quella la propria valutazione.
Infinite sono poi le variazioni possibili in presenza di una censura di insufficienza della
motivazione.
Qui il giudice può ritenere adeguata la motivazione così come è formulata nel provvedimento
impugnato; può ritenerla sostanzialmente sufficiente, sebbene non articolata adeguatamente (e in
questo caso il giudice sostanzialmente la integra); può ritenere che, alla luce della difesa
dell’amministrazione nel giudizio, la motivazione sia sufficiente (il divieto di integrazione
giudiziale non sempre viene assicurato); può cogliere una contraddizione tra due motivi posti alla
base dell’annullamento; può risalire ad altro atto dell’amministrazione, anche non richiamato dal
provvedimento impugnato (art. 3, co. 3, l. 241/1990) per ricavarne una motivazione sufficiente;
può pervenire alla conclusione che se anche la motivazione non è corretta e che, quindi, avrebbe
dovuto essere diversa, l’esito del procedimento sarebbe stato lo stesso.
In definitiva, la sentenza del giudice amministrativo in un processo in cui il ricorrente
prospetta figure sintomatiche di eccesso di potere, difficilmente si esaurisce in un sillogismo o in
una sussunsione.
Fatti, voleri, qualificazioni giuridiche, massime di esperienza, principi economici (si pensi ai
criteri di economicità ed efficacia enunciati dall’art. 1, l. 241/1990) idiosincrasie personali,
confluiscono tutti in una pronuncia che riguarda una situazione concreta ma che è intessuta di
proporzioni generiche o universali2.
Naturalmente, queste conclusioni valgono per qualunque giudizio in qualunque processo,
quando la domanda di annullamento dell’atto poggia su figure sintomatiche dell’eccesso di
potere, la sentenza ha delle peculiarità, sul piano logico-giuridico, che si è cercato di evidenziare
Paesaggi temporanei : tattiche per un'urbanistica complementare : spazi residuali e usi temporanei nella città globale
L'arco "di Druso" sulla via Appia
La mia ricerca ha per oggetto il così detto “arco di Druso”, il fornice che scavalca la via
Appia poco prima di uscire dalla porta omonima. L’attuale denominazione rivela una
attribuzione ancora indeterminata, alla quale fa paradossalmente riscontro una notevole
fama testimoniata da un ricco repertorio di iconografie e da un nutrito nucleo di fonti
bibliografiche, benché parziali nell’approccio.
Un interesse così longevo non ha tuttavia sciolto il nodo principale della problematica che
riguarda l’arco: la coesistenza in un unico monumento, deturpato dal tempo, di due
identità cronologicamente e tipologicamente distinte. Identificato in epoca antiquaria
come l’Arcus Drusi, ricordato dai Cataloghi Regionari tardo-antichi, cioè quell’arcus
marmoreus ornato di trofei tributato dal Senato al generale Druso Maggiore in età
augustea, l’arco, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, è stato invece interpretato
soltanto come fornice monumentale dell’acquedotto antoniniano, costruito da Caracalla
all’inizio del III secolo per alimentare le proprie terme.
Il monumento, tuttavia, conserva ancora su di sé tracce evidenti di una vita anteriore alla
trasformazione in speco, inquadrabile nell’ambito del I secolo, nella quale doveva
configurarsi come un arco a un fornice, in opera quadrata di travertino rivestito di marmo.
L’indagine, che ha preso avvio da queste premesse, si è avvalsa innanzitutto del vasto
repertorio iconografico, costituito da vedute, disegni, fotografie storiche che ritraggono il
monumento, prodotto tra il XV e il XX secolo. L’uso di questo strumento ha consentito di
conoscere non solo l’evoluzione del paesaggio intorno all’arco, avvenuta al ritmo di
significative trasformazioni, ma anche di individuare i segni che queste hanno lasciato su
di esso. Una volta isolate le tracce attribuibili alla fase originaria dell’arco è stato intrapreso
lo studio architettonico del manufatto, finalizzato a un possibile inquadramento
cronologico del monumento. Correlando gli elementi strutturali interni all’arco con i dati
ricavati dai diversi sistemi di fonti indagate si è definita una possibile datazione della
costruzione del monumento originario, che possiamo interpretare come un arco onorario
del I secolo d.C., edificato dopo lo spianamento del Clivo di Marte. Non è possibile
accertarlo, ma vi è la forte suggestione che esso possa coincidere con l’Arcus Drusi
ricordato dalle fonti scritte; essendo l’arco conservato presso la porta Appia, un edificio
tipo logicamente affine alle architetture claudie (ad es. le sostruzioni del Tempio del Divo
Claudio, o le arcate dell’Aqua Virgo), si potrebbe supporre, in via del tutto ipotetica, che
sia stato proprio Claudio, il figlio di Druso, a costruire, o a ri- costruire, il monumento
paterno sulla via Appia.
Durante il regno di Caracalla, l’arco subisce una fase di rimonumentalizzazione, in
occasione della costruzione delle Terme Antoniniane. La necessità di addurre acqua
all’impianto balneare, rende necessario il passaggio di un acquedotto, che dovendo
scalcare la via Appia, viene in parte costruito sopra l’arco “di Druso”. L’operazione deve
aver provocato la rottura dell’attico dell’arco originario, poiché lo speco aveva necessità di
raggiungere una quota precisa (42 m s.l.m circa). La presenza di alcuni elementi
architettonici sul lato nord dello speco, sistemati a comporre un frontone, suggeriscono
che Caracalla, costruendo l’acquedotto, abbia anche previsto una rimonumentalizzazione
dell’arco riutilizzato, forse già in rovina.
In un momento difficile da precisare, e che possiamo solo ipoteticamente immaginare
posteriore a Caracalla, l’arco viene spoliato del rivestimento marmoreo; questa operazione,
che non sappiamo se sia avvenuta in un solo momento o in un periodo di tempo più lungo,
doveva essersi conclusa nel momento in cui il fronte meridionale dell’edificio viene
monumentalizzato nuovamente, con l’applicazione di un ordine architettonico decorativo,
poiché per mettere in opera gli elementi della composizione si è proceduto a scalpellare la
superficie in travertino dell’arco, già privo del rivestimento. Dalle fonti iconografiche e
cartografiche possiamo dire quasi con certezza che l’intervento si sia verificato entro i
primi decenni del Cinquecento. Non conosciamo la ragione precisa di una così vistosa e
importante operazione; possiamo solo immaginare che possa essere stata legata a uno dei
trionfi celebrati a Roma nel corso del Cinquecento (Carlo V, Marcantonio Colonna), oppure
a programmi di sistemazione urbanistica, pur frequenti in questo periodo.
Nella prima metà dell’Ottocento, l’arco assume l’aspetto attuale. Nell’ambito dei restauri ai
monumenti antichi promossi da Gregorio XVI, anche l’arco “di Druso” è interessato da
radicali modifiche. Il cantiere di restauro è affidato a Luigi Canina, che dal 1838 al 1840
procede alla liberazione dell’arco dalle strutture della controporta della porta Appia
addossateglisi nel corso dei secoli; per valorizzare ancor di più la vista del monumento,
Canina realizza due muraglioni di contenimento a tenaglia ai lati dell’edificio, che ancora
oggi delimitano la piazzetta a ridosso della porta Appia
Garanzie di innocenza
Le prime teorizzazioni scientifiche sulla presunzione d’innocenza nascono nel periodo illuminista per opera di grandi autori che pongono in essere un’aspra polemica contro un sistema giudiziario irrazionale, governato dalle più tenebrose passioni individuali e sociali, da residui magici e da barbariche forme di violenza. Tra i più illustri sostenitori di questo movimento di idee, che tra l’altro cerca anche di porre la presunzione d’innocenza come cardine dell’intero ordinamento processuale, troviamo Cesare Beccaria. Possiamo dire che Beccaria fu il manifesto “puro” dell’Illuminismo penale al quale avrebbero attinto pensatori, sovrani, legislatori e che avrebbe trasformato il volto dello ius criminale. Attualmente invece ci si chiede se possa essere tracciata, una linea di confine per separare l’esigenza di “perfezionare” l’accertamento processuale dalla necessità di non vanificare la tutela del “potenziale innocente”. Si parla ormai da tempo di “scoperta della vittima” per denotare la nuova centralità che questa figura è venuta assumendo nell’ambito del diritto e del processo penale. E in effetti questi soggetti oggi legittimamente “premono” sul processo, concretizzando e amplificando il “bisogno di pena” che permea la società moderna. Oggi le vittime dei reati tendono a rivendicare autonome forme di tutela giurisdizionale che si affiancano alla tradizionale protezione offerta dal pubblico ministero, in aperta controtendenza rispetto alla concezione “paternalistica” che individua in questo soggetto l’esclusivo latore delle pretese di giustizia di colui che, non bisogna dimenticarlo, resta il “naturale antagonista” dell’imputato. Inoltre, Il divieto di equiparare l’imputato al colpevole, sotteso alla presunzione di non colpevolezza, rischia di essere compromesso da una distorta informazione sul processo. Non bisogna infatti sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come “sanzione atipica”. Informare l’opinione pubblica in ordine a un determinato processo significa, infatti, produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato. Ne deriva che il divieto di punire prima della condanna definitiva verrebbe infranto da quella sorta di “punizione collettiva”, di “gogna mediatica” a cui l’imputato potrebbe essere sottoposto a seguito della divulgazione delle notizia come successe per il caso Tortora. Di contro, invece, con riferimento ai reati associativi come quelli perpetrati dalla criminalità organizzata, è ormai invalsa la tendenza a costruire fattispecie penali modellate su differenti metodologie processuali e investigative; il c.d. doppio binario. Sempre molto più labile in questi casi l’applicazione della presunzione di non colpevolezza. Ne è un esempio il meccanismo della “circolazione” del curriculum criminale tra i procedimenti penali introdotto dalla legge n. 155 del 2005, una sorta di mina vagante che appare suscettibile di produrre, nel giudice come nella pubblica opinione, una presunzione di colpevolezza nei confronti dell’imputato. In ogni caso, è necessario sottolineare che la Corte europea dei diritti umani ha considerato illegittima la privazione della libertà personale di presunti terroristi fondata unicamente su precedenti penali specifici, e non sulle mere pendenze giudiziarie, lasciando così intendere che via sia una sorta di implicito divieto di prendere in considerazione a tali fini gli accertamenti in itinere, una prospettiva che sarebbe censurabile alla luce dell’attuazione del principio della presunzione di non colpevolezza