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From fissure ridge to travertine plateau : tectonic and climatic control on the deposition of quaternary travertines in geothermal areas
I travertini endogenici (o termogenici) si formano principalmente in regioni attive dal punto di vista
tettonico e/o vulcanico. Depositi travertinosi sono spesso associati a sorgenti termali calde in diversi
paesi (Italia, Turchia, USA, Nuova Zelanda, ecc.) con una significativa presenza in aree
geotermiche. Per la loro formazione devono coesistere alcune particolari situazioni geologiche e
ambientali: (1) area di ricarica; (2) precipitazioni meteoriche; (3) un sistema idraulico che permetta
alle acque di percolare; (4) anomalie geotermiche e geochimiche che rendano le acque del
sottosuolo aggressive e calde; (5) un basamento carbonatico e (6) un condotto capace di alimentare
il deposito in superficie (faglie, fratture, ecc.). Lo scopo principale di questo studio era quello di
contribuire alla comprensione della crescita dei travertini con particolare riguardo al ruolo della
tettonica e del clima. Sono stati studiati quattro siti nel mondo dove affiorano travertini geotermali:
(1) Tivoli, Italia; (2) Denizli basin, Turchia; (3) Mammoth Hot Springs, Wyoming, USA e (4)
Bridgeport, California, USA.
Sono stati utilizzati metodi strutturali, stratigrafici, geochimici e geofisici. In particolare sono state
studiate due forme di depositi di travertino geotermale: (1) i fissure ridge (Turchia e USA) e (2) i
plateau (Italia). Nel bacino di Denizli (Turchia) le buone esposizioni degli affioramenti in cava
hanno permesso di definire le relazioni e le geometrie dei fissure ridge e di arrivare all’elaborazione
di un modello di crescita, soprattutto grazie all’integrazione dei dati strutturali, geocronologici e
isotopici. In California e Wyoming (USA) lo studio morfotettonico dei fissure ridge ha permesso di
contribuire a definire il peso del controllo tettonico nella loro crescita. A Tivoli, attraverso la
stratigrafia tridimensionale, le datazioni U/Th, e la tomografia elettrica, si è cercato di definire il
ruolo del clima e della tettonica nella crescita del locale plateau. Sulla base dei dati acquisiti, oltre a
sviluppare modelli di crescita sia per i fissure ridge che per i plateau, è stata effettuata un’analisi
comparativa tra i due morfotipi contribuendo a spiegare la loro crescita nel tempo e nello spazio
Arte imperiale tra Traiano e Adriano nel confronto tra monumenti di Roma e della Dacia romana
Restauro e conservazione a Ostia nella prima metà del Novecento
I
lavori
eseguiti
ad
Ostia
nella
prima
metà
del
secolo
scorso
costituiscono
una
delle
pagine
più
significative
di
storia
del
restauro
archeologico
italiano.
Ripercorrendo
tre
momenti
che
risultano
concettualmente
ed
operativamente
distinti
(dall’Unità
d’Italia
alla
fine
del
XX
secolo,
il
primo
quarto
del
‘900,
la
direzione
di
Calza
dal
’24
al
’46),
emergono
la
personalità
ed
il
diverso
atteggiamento
dei
protagonisti
ostiensi
(Dante
Vaglieri,
Raffaele
Finelli,
Italo
Gismondi,
Guido
Calza).
Alcune
categorie
d’intervento,
quali
ad
es.
l’integrazione
delle
lacune
e
la
protezione
delle
creste
murarie,
ancora
oggi
tra
le
più
frequenti
operazioni
di
cantiere
eseguite
sulle
strutture
allo
stato
di
rudere,
rivelano
atteggiamenti
contrastanti:
da
una
rigorosa
applicazione
dei
principi
guida
del
minimo
intervento
e
della
distinguibilità,
al
totale
rifiuto
ovvero
ad
originali
reinterpretazioni.
Dietro
ai
numerosi
interventi
di
ricomposizione
ostiensi,
espressione
di
una
rinnovata
cultura
ricostruttiva
di
lunga
tradizione,
si
scorge
il
contributo
decisivo
di
Gismondi,
dal
rilievo
e
dalla
lettura
delle
tracce
superstiti,
all’individuazione
e
alla
riprogettazione
dell’identità
architettonica
dei
monumenti.
Un
ambito
della
ricerca
è
stato
dedicato
al
tentativo
di
ricostruire
il
funzionamento
dei
cantieri
di
restauro
ostiensi
(materiali,
metodologie
d’intervento,
tecniche
di
esecuzione,
attrezzature
di
cantiere)
cercando
di
riscoprire
in
parte,
almeno
teoricamente,
quell’insieme
di
saperi
e
di
pratiche
edili
tradizionali
che
nella
prima
metà
del
Novecento
costituivano
un
patrimonio
di
conoscenze
ancora
ampiamente
diffuso.
Accanto
ai
lavori
di
restauro,
sono
stati
esaminati
gli
interventi
di
manutenzione,
portati
avanti
in
quegli
anni
con
continuità
e
sistematicità:
vale
a
dire
una
serie
di
attività
più
propriamente
conservative
su
edifici
già
restaurati,
volte
a
contenere
l’avanzamento
dei
processi
di
degrado
ed
a
preservare
la
fragilità
dei
manufatti
archeologici.
Un
breve
sguardo
è
stato
inoltre
dedicato
agli
interventi
sugli
apparati
decorativi:
dai
tentativi
di
conservazione
in
situ
alle
operazioni
di
distacco
su
nuovi
supporti,
fino
alla
riproposizione
a
scopo
protettivo
degli
originari
sistemi
di
copertura.
La
rilettura
critica
dei
lavori
eseguiti
nel
secolo
scorso
impone
una
riflessione
di
carattere
storico
e
interpretativo,
indagando
l’incidenza
degli
interventi
passati
sulle
attuali
possibilità
di
studio
delle
architetture
archeologiche
ostiensi
(problemi
di
comprensibilità,
difficoltà
d’individuazione
e
possibilità
di
equivoci
delle
integrazioni
mimetiche,
esempi
di
perdita
o
di
trasmissione
di
nessi
stratigrafici
e
del
potenziale
informativo).
Oltre
al
valore
storico
e
documentario,
la
ricostruzione
delle
metodologie
e
delle
sperimentazioni
ostiensi
succedutesi
nel
tempo
offre
la
possibilità
di
esaminare,
a
distanza
di
tempo,
l’esito
degli
interventi
adottati
in
quegli
anni
rilevandone
pregi
e
difetti.
Le
informazioni
relative
alle
vicissitudini
conservative
subite
in
passato,
oltre
a
definire
il
carattere
di
autenticità
dei
manufatti,
consentono
di
orientare
gli
attuali
lavori
di
conservazione
in
interventi
consapevoli
e
costituiscono
uno
strumento
prezioso
per
la
futura
gestione
del
sito
Le pratiche commerciali scorrette nella prospettiva europea
Il presente scritto ha ad oggetto la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, introdotta dalla direttiva 2005/29/CE e trasfusa nel codice del consumo dal d.lgs. n. 146 del 2 agosto 2007.
Nel capitolo introduttivo ci si propone di mettere in luce la ratio di tale normativa, e di dar conto della sua natura “bifronte”. Per un verso essa mira «al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori», per altro verso intende garantire «nel settore da essa coordinato una concorrenza leale»: in tal senso si pone pertanto a mezza via tra diritto della concorrenza e dei consumatori, quale tentativo di superamento della loro tradizionale distanza. Si ritiene in particolare che la mediazione tra i due “diritti secondi” si realizzi attraverso l’accento posto dalla direttiva su uno dei principali criteri ispiratori del diritto contrattuale europeo: la buona fede.
Essa consente, infatti, di filtrare entro la forma giuridica del mercato i valori di cui è
portatrice, non limitandosi alla consueta funzione di correttivo del singolo rapporto
contrattuale, al fine di garantire il contraente più debole dagli abusi che lo indurrebbero a una contrattazione non libera, ma assurgendo al ruolo di direttiva generale di
comportamento per le imprese, così rivelando la sua funzione valoriale.
L’analisi compiuta nel secondo capitolo intende mostrare che le due rationes della disciplina, messe in evidenza nel primo, trovano un preciso riscontro positivo già nella disposizione di apertura (art. 20 cod. cons.), la quale articola la fattispecie generale “pratica commerciale scorretta” nei due elementi costitutivi della contrarietà alla diligenza professionale e dell’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Nell’esaminare tali due requisiti ci si sofferma specificamente sulla natura dei divieti imposti al professionista dalla normativa de qua, i quali, grazie all’intervento della buona fede, possono leggersi alla stregua di obblighi cui il
professionista è tenuto nei confronti del consumatore, anche indipendentemente dalla
conclusione di un contratto (con conseguente qualificazione degli stessi in termini di
obbligazioni senza prestazione).
Come viene chiarito segnatamente nel terzo capitolo, peraltro, pur dettando regole di comportamento che vincolano il professionista nel suo rapporto con il consumatore, la direttiva prescinde dall’individuazione di rimedi di cui quest’ultimo possa avvalersi a fronte di una pratica commerciale scorretta, affidando agli ordinamenti degli stati membri il difficile compito della loro definizione. Tale disinteresse del legislatore europeo induce a interrogarsi sulle soluzioni plausibili secondo il nostro diritto, per il quale i rimedi astrattamente ipotizzabili sono - almeno a prima vista - molteplici, sia in termini di invalidità, in ragione dell’assonanza tra le condotte vietate e
i vizi della volontà, sia di responsabilità. E tuttavia, mentre degli uni deve constatarsi
l’inadeguatezza a coprire l’intera gamma delle condotte scorrette, dell’altra resta controversa la natura. Nella ricerca della via da intraprendere è ancora la buona fede a suggerire il percorso. Se infatti, secondo l’interpretazione che si è suggerita, essa è in grado di attribuire ai divieti che la direttiva pone a carico del professionista il carattere di obblighi, ne deriva che, in caso di loro violazione, l’effetto sarà quello della
responsabilità contrattuale (purché naturalmente ricorrano tutti gli elementi costitutivi della pratica commerciale scorretta e segnatamente l’idoneità a falsare il
comportamento economico del consumatore medio).
Se dunque, de iure condito, la soluzione in termini di responsabilità contrattuale
(non già da inadempimento dell’obbligo primario di prestazione, bensì da violazione di
obblighi funzionali autonomi da esso) pare l’unica in grado di dare una risposta
uniforme all’esigenza di tutela dei consumatori vittime delle condotte vietate
(l’invalidità restando confinata alle sole ipotesi di condotte che siano in grado di
integrare i requisiti dei vizi della volontà), non sembra peregrino ipotizzare, de iure condendo, l’elaborazione di un rimedio ad hoc, in grado di privare di effetti il contratto
che sia stato concluso a seguito della pratica commerciale scorretta. In tal senso potrebbe trarsi spunto dall’esperienza del diritto inglese che, a fronte della inadeguatezza del diritto privato tradizionale a rispondere all’esigenza di tutela dei consumatori va elaborando un inedito diritto di recesso, il quale, seppur giustificato dalla ratio di protezione del consumatore, è tuttavia altro dall’ormai tipicamente consumeristico ius poenitendi, quest’ultimo essendo esercitabile senza alcuna giustificazione, laddove quello inglese di nuovo conio, esige la prova della scorrettezza.
L’elaborazione, ancora in corso, di nuovi strumenti di tutela del consumatore in
common law, oltre che costituire utile spunto de iure condendo anche per il legislatore
italiano, offre inoltre la misura di come l’ordinamento inglese e quello nostro si
attestino, allo stato, su posizioni divergenti, da una parte essendo caldeggiato - quale
rimedio generale - il recesso, dall’altra potendosi confidare sulla sola responsabilità
quale soluzione percorribile a fronte di tutte indistintamente le pratiche commerciali scorrette. Tale divaricazione induce a prospettare esiti contrari rispetto a quelli auspicatidalla stessa direttiva 2005/29/CE in termini di piena armonizzazione, giacché, pur a
fronte di fattispecie pressoché identiche nei diversi ordinamenti, l’adozione di rimedi
difformi non potrà che determinare conseguenze variegate sul piano dell’applicazione
Gaariye Hadduu Tegay, Ma Goblamay Afkeenii
The author presents a poem in memory of Mohamed Hashi Dhamac 'Gaariye', one of the most important Somali poets, who died in 2012.Qoraagu wuxuu halkan ku soo bandhigayaa gabay uu ka tiriyay gabyaaga caanka ah, marxuum Maxamed Xaashi Dhamac 'Gaarriye', oo geeriyooday sannadka 2012.L'autore presenta una poesia scritta in memoria di Mohamed Hashi Dhamac 'Gaariye', uno dei più importanti poeti somali, scomparso nel 2012.Document provided by Bildhaan, Digital Commons at Macalester College.Dokumentigan waxaa dadka u soo bandhigay Bildhaan, Digital Commons ee jaamacadda "Macalester College".Documento messo a disposizione da Bildhaan, Digital Commons del Macalester College.Link: http://digitalcommons.macalester.edu/bildhaan
Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye". Biography and poems
This book presents a collection of poems by Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" together with some biographical notes.Buuggan waxaa ku urursan maansadii marxuum Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" oo raacsan qaar ka mid aha taariikhnololeedkiisaQuesto libro presenta una raccolta di poesie di Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" accompagnate da alcune note biografiche.File not available: the publishing house has not allowed the publication in Open Access. Original document currently not available at the Centre for Somali Studies, as belonging to Prof. Giorgio Banti's private collection.Faylku diyar ma ah waayo daabacaha ma oggola in lagu nashariyo "Open Access". Qoraallo aan haatan laga helayn Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin qoraallo u gaar ah Prof. Giorgio Banti.File correlato non disponibile per mancata autorizzazione da parte della casa editrice alla pubblicazione in Open Access. Documento originale attualmente non disponibile presso il Centro Studi Somali in quanto appartenente alla collezione privata del Prof. Giorgio Banti
A Shift in Focus: Putting the interests of Somali people first
This paper highlights the need for more effective international engagement with Somalia’s ongoing humanitarian emergency. More than six months after the UN declared a famine, over 31 per cent of the population remains in urgent need of assistance, an escalation of the conflict is still forcing thousands of civilians from their homes, and expulsions and insecurity are making it increasingly difficult for aid agencies to reach those in need.Dokumentigani wuxuu muujinayaa baahida gargaarka aadamiga ee dhabta ah ee beesha caalamku ay wax kaga qabato Soomaaliya. In ka badan laba bilood ka hore ayaa UN-ka caddeeyey abaar, oo in ka badan 31% ee shacbigu ay u baahanyihiin gargaar, dagaal awgiis ayaa kumanaan dad ahi ay ku kalliftay in ay ka barakacaan guryahooda, nabadgelyo-darraduna waxay adkaysay in hay'adaha gargaarka aadamiga ahi ay gaaraan dadka haahida qaba.Questo documento evidenzia la necessità di un più efficace impegno internazionale nei confronti dell'emergenza umanitaria in Somalia. A più di sei mesi da che l'ONU ha dichiarato una carestia, oltre il 31% della popolazione è bisognosa di assistenza, una escalation del conflitto costringe migliaia di civili ad allontanarsi dalle proprie case, e l'insicurezza rende sempre più difficile per le agenzie umanitarie raggiungere chi ne ha bisogno
Il contratto e le autorità indipendenti
La tematica dell’incidenza dell’attività delle Autorità amministrative
indipendenti sul contratto è emersa negli ultimi decenni in maniera
dirompente, ponendo all’attenzione degli studiosi alcune questioni di
estrema delicatezza, che in un’ottica interdisciplinare hanno toccato diversi
rami del nostro ordinamento giuridico, riflettendosi tanto sulla materia
delle fonti del diritto, quanto su quella, più propriamente civilistica,
dell’autonomia negoziale dei contraenti e dei suoi limiti.
Il contesto da cui l’analisi condotta con il presente lavoro ha preso
avvio è rappresentato da quei settori del mercato, sempre più numerosi, nei
quali, in virtù della particolare delicatezza e conflittualità degli interessi
coinvolti (si pensi, ad esempio, al settore bancario, a quello borsistico o
assicurativo e, ancora, all’ambito dei servizi di pubblica utilità), sono stati
negli anni riconosciuti alle rispettive Autorità garanti non solo poteri di
controllo e sanzionatori nei confronti degli operatori sottoposti alla loro
vigilanza, bensì anche poteri di regolazione che, spingendosi in diversi casi
fino alla prescrizione di “contenuti tipici determinati” o alla definizione di
clausole da inserire obbligatoriamente, hanno prospettato un problema di
configurabilità di fenomeni di integrazione-conformazione contrattuale ad
opera della fonte autoritativa.
Si è ritenuto necessario nella costruzione del percorso argomentativo
della trattazione prendere le mosse da una preliminare indagine sulla stessa figura delle autorità indipendenti e sull’attività da esse svolta, al fine di
delineare dei primi punti fermi su cui fondare il successivo sviluppo
dell’analisi.
Si è, dunque, innanzitutto affrontato il problema
dell’individuazione, in assenza di una definizione generale della categoria
delle amministrazioni indipendenti ad opera del legislatore nazionale, dei
criteri che permettano di ascrivere le diverse figure organizzative, di volta
in volta istituite, al più ampio genus in esame, giungendo alla conclusione
che principale carattere ricostruttivo delle stesse debba ritenersi il tratto
dell’indipendenza.
Nel delineare un quadro generale dei poteri e delle funzioni
attribuite a tali organismi, poi, si è sottolineato come il vero elemento
qualificante degli stessi, oltre che maggiormente rilevante ai fini del nostro
lavoro, sia rappresentato dalla c.d. funzione regolativa, ovvero dai poteri
conferiti alle autorità di “disporre in via generale e astratta”, formulando
regole direttamente incidenti su situazioni e rapporti giuridici dei privati,
laddove sulla base di un’analisi delle caratteristiche di tale funzione e degli
atti di regolazione che ne costituiscono il frutto, si è ritenuto di riconoscere
a questi ultimi una vera e propria natura normativa.
Tale quadro introduttivo trova, infine, il proprio completamento in
un approfondimento sulla qualificazione delle stesse autorità indipendenti
e sulla definizione degli interessi dalle medesime tutelati. Si è ritenuto, in
merito, di aderire a quella prevalente opinione dottrinale che, pur
riconducendo, anche alla luce di interventi della giurisprudenza di
legittimità, le amministrazioni indipendenti alla “funzione amministrativa”, nonostante il tratto caratteristico dell’indipendenza
dall’esecutivo e l’esercizio di funzioni c.d. “giustiziali”, sottolinea come le
stesse non possano essere inquadrate nel tradizionale archetipo del potere
amministrativo discrezionale, volto al perseguimento di un “interesse
pubblico primario”, risultando, invece, ad esse affidato un interesse “di
composizione”, da intendersi come sintesi paritaria ed equilibrata di una
pluralità di diritti ed interessi contrapposti.
Delineato in tal modo un generale quadro di riferimento in tema di
autorità indipendenti, si è proseguita l’indagine focalizzando l’attenzione
sui due principali profili problematici che scaturiscono proprio
dall’esercizio di poteri normativi da parte di tali organismi. Il primo di
essi, attenendo alla questione, non prettamente civilistica, della legittimità
costituzionale delle stesse amministrazioni indipendenti, nonché della
legittimazione della loro potestà regolativa all’interno del sistema delle
fonti, è stato oggetto, da parte nostra, di semplice illustrazione con
riguardo alle diverse opinioni emerse in dottrina, senza una precisa presa
di posizione in merito alle stesse, la quale – si ritiene - sarebbe stata
inopportuna.
Partendo, dunque, da quegli orientamenti che in una prospettiva
tradizionale, rifacendosi al principio gerarchico quale principio cardine del
sistema delle fonti e riconoscendo rango secondario agli atti promananti
dalle autorità, hanno giustificato i poteri normativi autoritativi attraverso il
richiamo al meccanismo della delegificazione, si è passati all’analisi di
quelle diverse opinioni che, ritenendo non appropriato il suddetto
richiamo, hanno fondato l’esercizio dei menzionati poteri sul diverso criterio di competenza, la cui applicabilità sarebbe giustificata dalla
particolare sfera di autonomia riconosciuta dall’ordinamento agli
organismi in esame. La problematica viene, infine, risolta in modo radicale
da coloro che, reputando non adeguata la stessa classificazione degli atti
delle autorità nell’ambito delle fonti di grado secondario, ne affermano la
riconducibilità ad un rango primario, equiparandone la forza a quella della
legge, in virtù di diverse ricostruzioni, tendenti in alcuni casi a ritenere
determinante (e legittimante) il fondamento diretto che gli atti regolativi
avrebbero nella norma comunitaria e, in altri casi, a ricollegare la
affermata forza di legge degli stessi alla natura di fonte extra ordinem che
da alcuni viene riconosciuta alle fonti autoritative.
Illustrato il suddetto primo profilo problematico, si è ritenuto di
concentrare l’attenzione su quello che sicuramente rappresenta il nucleo
centrale della trattazione, ovvero sulla questione degli importanti riflessi
che la regolazione autoritativa spiega sulla disciplina dei contratti in tutte
le ipotesi in cui dalla stessa possano ricavarsi clausole da inserire
obbligatoriamente nelle negoziazioni private o contenuti minimi
determinati, dalla cui inosservanza il medesimo legislatore faccia
discendere la nullità del contratto. Si ripropone evidentemente per tale via
il tema dei limiti al principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322
c.c., sebbene in una prospettiva diversa rispetto a quella generalmente
indagata.
A seguito di un preliminare approfondimento sul concetto di
autonomia privata, così come ricavabile dalla stessa disciplina
positivamente prevista nelle principali norme ad essa dedicate, si è ritenuto di dover verificare la compatibilità dei riferiti poteri conformativi delle
autorità con il nostro sistema civilistico, attraverso un’indagine sulla
applicabilità ai provvedimenti autoritativi del meccanismo integrativo di
cui all’art. 1339 c.c., nonché, per le ipotesi in cui all’inosservanza dei
contenuti dagli stessi dettati sia ricollegata una sanzione invalidante, della
fattispecie di nullità virtuale di cui all’art. 1418, 1° comma, c.c.
Con riguardo ad entrambe le disposizioni, a seguito di una compiuta
indagine circa le loro modalità operative, si è giunti a focalizzare il vero
nucleo problematico dell’applicabilità delle stesse agli atti delle
amministrazioni indipendenti nel carattere secondario di questi ultimi
(seguendo quella che, in merito a tale carattere, è ancora l’opinione
dominante) e nel riferimento che l’art. 1339 c.c. fa alla “legge” e l’art.
1418, 1° comma, c.c. alle “norme imperative”.
La questione della ammissibilità tanto di meccanismi di inserzionesostituzione
automatica di clausole di fonte secondaria, quanto di nullità
per violazione di norme imperative secondarie è stata oggetto, da tempo
risalente, di attenzioni dottrinali e giurisprudenziali, che hanno dato luogo
a diverse opinioni. In merito, si è ritenuto di aderire a quegli orientamenti
che, anche sulla base di alcune importanti pronunce giurisprudenziali,
intendono rispettato il riferimento alla legge, contenuto in diverse
disposizioni tanto legislative quanto costituzionali, in ogni caso in cui la
norma primaria, attribuendo ad un organo amministrativo il relativo potere
di provvedere, predetermini i criteri direttivi necessari a circoscrivere
l’attività della pubblica amministrazione, limitandone la discrezionalità. Dall’accoglimento di tale opinione si è conclusivamente ricavata
una possibile soluzione al problema posto dai poteri integrativi delle
autorità, laddove, rapportando i suddetti “criteri direttivi” ad una
prospettiva propriamente funzionalistica, si è ritenuta l’ammissibilità di
conformazioni negoziali tramite l’inserimento automatico di clausole
autoritativamente determinate, ovvero la configurabilità di invalidità
contrattuali per violazione di contenuti minimi autoritativamente imposti,
nei limiti in cui siano presenti le seguenti condizioni: vi sia una delega con
cui espressamente la fonte legislativa conferisca alla fonte secondaria il
potere di disporre in determinate materie; dalla suddetta delega possa
ricavarsi il carattere imperativo (presupposto tanto dall’art. 1339 c.c.
quanto dall’art. 1418, 1° comma, c.c.) delle disposizioni di rango
secondario; vi sia il rispetto da parte della fonte subordinata dei criteri,
stabiliti dalla fonte delegante, che ne limitino la discrezionalità e che, in
virtù della prospettiva funzionalistica adottata nella trattazione, si ritiene
debbano essere individuati nelle finalità che la norma primaria, con lo
stesso conferimento di potere, impone di perseguire. La conseguente
ammissibilità del riconoscimento di efficacia integrativa ovvero
invalidante a favore dei provvedimenti autoritativi risulterà, dunque, con
riferimento a tale ultimo requisito, subordinata ad un “sindacato nei fini”,
che permetta di controllare il rapporto di congruenza dei suddetti
provvedimenti con il determinato assetto di interessi posto dal legislatore a
fondamento della delega
Frontespizio e Indice
Martin Bertram e Silvia Di Paolo, Frontespizio e Indice del volume "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201
Il progetto Mosaico
Emanuele Conte, Il progetto Mosaico, in "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201