Archivio Aperto di Ateneo
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    From fissure ridge to travertine plateau : tectonic and climatic control on the deposition of quaternary travertines in geothermal areas

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    I travertini endogenici (o termogenici) si formano principalmente in regioni attive dal punto di vista tettonico e/o vulcanico. Depositi travertinosi sono spesso associati a sorgenti termali calde in diversi paesi (Italia, Turchia, USA, Nuova Zelanda, ecc.) con una significativa presenza in aree geotermiche. Per la loro formazione devono coesistere alcune particolari situazioni geologiche e ambientali: (1) area di ricarica; (2) precipitazioni meteoriche; (3) un sistema idraulico che permetta alle acque di percolare; (4) anomalie geotermiche e geochimiche che rendano le acque del sottosuolo aggressive e calde; (5) un basamento carbonatico e (6) un condotto capace di alimentare il deposito in superficie (faglie, fratture, ecc.). Lo scopo principale di questo studio era quello di contribuire alla comprensione della crescita dei travertini con particolare riguardo al ruolo della tettonica e del clima. Sono stati studiati quattro siti nel mondo dove affiorano travertini geotermali: (1) Tivoli, Italia; (2) Denizli basin, Turchia; (3) Mammoth Hot Springs, Wyoming, USA e (4) Bridgeport, California, USA. Sono stati utilizzati metodi strutturali, stratigrafici, geochimici e geofisici. In particolare sono state studiate due forme di depositi di travertino geotermale: (1) i fissure ridge (Turchia e USA) e (2) i plateau (Italia). Nel bacino di Denizli (Turchia) le buone esposizioni degli affioramenti in cava hanno permesso di definire le relazioni e le geometrie dei fissure ridge e di arrivare all’elaborazione di un modello di crescita, soprattutto grazie all’integrazione dei dati strutturali, geocronologici e isotopici. In California e Wyoming (USA) lo studio morfotettonico dei fissure ridge ha permesso di contribuire a definire il peso del controllo tettonico nella loro crescita. A Tivoli, attraverso la stratigrafia tridimensionale, le datazioni U/Th, e la tomografia elettrica, si è cercato di definire il ruolo del clima e della tettonica nella crescita del locale plateau. Sulla base dei dati acquisiti, oltre a sviluppare modelli di crescita sia per i fissure ridge che per i plateau, è stata effettuata un’analisi comparativa tra i due morfotipi contribuendo a spiegare la loro crescita nel tempo e nello spazio

    Arte imperiale tra Traiano e Adriano nel confronto tra monumenti di Roma e della Dacia romana

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    Restauro e conservazione a Ostia nella prima metà del Novecento

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    I lavori eseguiti ad Ostia nella prima metà del secolo scorso costituiscono una delle pagine più significative di storia del restauro archeologico italiano. Ripercorrendo tre momenti che risultano concettualmente ed operativamente distinti (dall’Unità d’Italia alla fine del XX secolo, il primo quarto del ‘900, la direzione di Calza dal ’24 al ’46), emergono la personalità ed il diverso atteggiamento dei protagonisti ostiensi (Dante Vaglieri, Raffaele Finelli, Italo Gismondi, Guido Calza). Alcune categorie d’intervento, quali ad es. l’integrazione delle lacune e la protezione delle creste murarie, ancora oggi tra le più frequenti operazioni di cantiere eseguite sulle strutture allo stato di rudere, rivelano atteggiamenti contrastanti: da una rigorosa applicazione dei principi guida del minimo intervento e della distinguibilità, al totale rifiuto ovvero ad originali reinterpretazioni. Dietro ai numerosi interventi di ricomposizione ostiensi, espressione di una rinnovata cultura ricostruttiva di lunga tradizione, si scorge il contributo decisivo di Gismondi, dal rilievo e dalla lettura delle tracce superstiti, all’individuazione e alla riprogettazione dell’identità architettonica dei monumenti. Un ambito della ricerca è stato dedicato al tentativo di ricostruire il funzionamento dei cantieri di restauro ostiensi (materiali, metodologie d’intervento, tecniche di esecuzione, attrezzature di cantiere) cercando di riscoprire in parte, almeno teoricamente, quell’insieme di saperi e di pratiche edili tradizionali che nella prima metà del Novecento costituivano un patrimonio di conoscenze ancora ampiamente diffuso. Accanto ai lavori di restauro, sono stati esaminati gli interventi di manutenzione, portati avanti in quegli anni con continuità e sistematicità: vale a dire una serie di attività più propriamente conservative su edifici già restaurati, volte a contenere l’avanzamento dei processi di degrado ed a preservare la fragilità dei manufatti archeologici. Un breve sguardo è stato inoltre dedicato agli interventi sugli apparati decorativi: dai tentativi di conservazione in situ alle operazioni di distacco su nuovi supporti, fino alla riproposizione a scopo protettivo degli originari sistemi di copertura. La rilettura critica dei lavori eseguiti nel secolo scorso impone una riflessione di carattere storico e interpretativo, indagando l’incidenza degli interventi passati sulle attuali possibilità di studio delle architetture archeologiche ostiensi (problemi di comprensibilità, difficoltà d’individuazione e possibilità di equivoci delle integrazioni mimetiche, esempi di perdita o di trasmissione di nessi stratigrafici e del potenziale informativo). Oltre al valore storico e documentario, la ricostruzione delle metodologie e delle sperimentazioni ostiensi succedutesi nel tempo offre la possibilità di esaminare, a distanza di tempo, l’esito degli interventi adottati in quegli anni rilevandone pregi e difetti. Le informazioni relative alle vicissitudini conservative subite in passato, oltre a definire il carattere di autenticità dei manufatti, consentono di orientare gli attuali lavori di conservazione in interventi consapevoli e costituiscono uno strumento prezioso per la futura gestione del sito

    Le pratiche commerciali scorrette nella prospettiva europea

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    Il presente scritto ha ad oggetto la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, introdotta dalla direttiva 2005/29/CE e trasfusa nel codice del consumo dal d.lgs. n. 146 del 2 agosto 2007. Nel capitolo introduttivo ci si propone di mettere in luce la ratio di tale normativa, e di dar conto della sua natura “bifronte”. Per un verso essa mira «al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori», per altro verso intende garantire «nel settore da essa coordinato una concorrenza leale»: in tal senso si pone pertanto a mezza via tra diritto della concorrenza e dei consumatori, quale tentativo di superamento della loro tradizionale distanza. Si ritiene in particolare che la mediazione tra i due “diritti secondi” si realizzi attraverso l’accento posto dalla direttiva su uno dei principali criteri ispiratori del diritto contrattuale europeo: la buona fede. Essa consente, infatti, di filtrare entro la forma giuridica del mercato i valori di cui è portatrice, non limitandosi alla consueta funzione di correttivo del singolo rapporto contrattuale, al fine di garantire il contraente più debole dagli abusi che lo indurrebbero a una contrattazione non libera, ma assurgendo al ruolo di direttiva generale di comportamento per le imprese, così rivelando la sua funzione valoriale. L’analisi compiuta nel secondo capitolo intende mostrare che le due rationes della disciplina, messe in evidenza nel primo, trovano un preciso riscontro positivo già nella disposizione di apertura (art. 20 cod. cons.), la quale articola la fattispecie generale “pratica commerciale scorretta” nei due elementi costitutivi della contrarietà alla diligenza professionale e dell’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Nell’esaminare tali due requisiti ci si sofferma specificamente sulla natura dei divieti imposti al professionista dalla normativa de qua, i quali, grazie all’intervento della buona fede, possono leggersi alla stregua di obblighi cui il professionista è tenuto nei confronti del consumatore, anche indipendentemente dalla conclusione di un contratto (con conseguente qualificazione degli stessi in termini di obbligazioni senza prestazione). Come viene chiarito segnatamente nel terzo capitolo, peraltro, pur dettando regole di comportamento che vincolano il professionista nel suo rapporto con il consumatore, la direttiva prescinde dall’individuazione di rimedi di cui quest’ultimo possa avvalersi a fronte di una pratica commerciale scorretta, affidando agli ordinamenti degli stati membri il difficile compito della loro definizione. Tale disinteresse del legislatore europeo induce a interrogarsi sulle soluzioni plausibili secondo il nostro diritto, per il quale i rimedi astrattamente ipotizzabili sono - almeno a prima vista - molteplici, sia in termini di invalidità, in ragione dell’assonanza tra le condotte vietate e i vizi della volontà, sia di responsabilità. E tuttavia, mentre degli uni deve constatarsi l’inadeguatezza a coprire l’intera gamma delle condotte scorrette, dell’altra resta controversa la natura. Nella ricerca della via da intraprendere è ancora la buona fede a suggerire il percorso. Se infatti, secondo l’interpretazione che si è suggerita, essa è in grado di attribuire ai divieti che la direttiva pone a carico del professionista il carattere di obblighi, ne deriva che, in caso di loro violazione, l’effetto sarà quello della responsabilità contrattuale (purché naturalmente ricorrano tutti gli elementi costitutivi della pratica commerciale scorretta e segnatamente l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio). Se dunque, de iure condito, la soluzione in termini di responsabilità contrattuale (non già da inadempimento dell’obbligo primario di prestazione, bensì da violazione di obblighi funzionali autonomi da esso) pare l’unica in grado di dare una risposta uniforme all’esigenza di tutela dei consumatori vittime delle condotte vietate (l’invalidità restando confinata alle sole ipotesi di condotte che siano in grado di integrare i requisiti dei vizi della volontà), non sembra peregrino ipotizzare, de iure condendo, l’elaborazione di un rimedio ad hoc, in grado di privare di effetti il contratto che sia stato concluso a seguito della pratica commerciale scorretta. In tal senso potrebbe trarsi spunto dall’esperienza del diritto inglese che, a fronte della inadeguatezza del diritto privato tradizionale a rispondere all’esigenza di tutela dei consumatori va elaborando un inedito diritto di recesso, il quale, seppur giustificato dalla ratio di protezione del consumatore, è tuttavia altro dall’ormai tipicamente consumeristico ius poenitendi, quest’ultimo essendo esercitabile senza alcuna giustificazione, laddove quello inglese di nuovo conio, esige la prova della scorrettezza. L’elaborazione, ancora in corso, di nuovi strumenti di tutela del consumatore in common law, oltre che costituire utile spunto de iure condendo anche per il legislatore italiano, offre inoltre la misura di come l’ordinamento inglese e quello nostro si attestino, allo stato, su posizioni divergenti, da una parte essendo caldeggiato - quale rimedio generale - il recesso, dall’altra potendosi confidare sulla sola responsabilità quale soluzione percorribile a fronte di tutte indistintamente le pratiche commerciali scorrette. Tale divaricazione induce a prospettare esiti contrari rispetto a quelli auspicatidalla stessa direttiva 2005/29/CE in termini di piena armonizzazione, giacché, pur a fronte di fattispecie pressoché identiche nei diversi ordinamenti, l’adozione di rimedi difformi non potrà che determinare conseguenze variegate sul piano dell’applicazione

    Gaariye Hadduu Tegay, Ma Goblamay Afkeenii

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    The author presents a poem in memory of Mohamed Hashi Dhamac 'Gaariye', one of the most important Somali poets, who died in 2012.Qoraagu wuxuu halkan ku soo bandhigayaa gabay uu ka tiriyay gabyaaga caanka ah, marxuum Maxamed Xaashi Dhamac 'Gaarriye', oo geeriyooday sannadka 2012.L'autore presenta una poesia scritta in memoria di Mohamed Hashi Dhamac 'Gaariye', uno dei più importanti poeti somali, scomparso nel 2012.Document provided by Bildhaan, Digital Commons at Macalester College.Dokumentigan waxaa dadka u soo bandhigay Bildhaan, Digital Commons ee jaamacadda "Macalester College".Documento messo a disposizione da Bildhaan, Digital Commons del Macalester College.Link: http://digitalcommons.macalester.edu/bildhaan

    Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye". Biography and poems

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    This book presents a collection of poems by Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" together with some biographical notes.Buuggan waxaa ku urursan maansadii marxuum Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" oo raacsan qaar ka mid aha taariikhnololeedkiisaQuesto libro presenta una raccolta di poesie di Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" accompagnate da alcune note biografiche.File not available: the publishing house has not allowed the publication in Open Access. Original document currently not available at the Centre for Somali Studies, as belonging to Prof. Giorgio Banti's private collection.Faylku diyar ma ah waayo daabacaha ma oggola in lagu nashariyo "Open Access". Qoraallo aan haatan laga helayn Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin qoraallo u gaar ah Prof. Giorgio Banti.File correlato non disponibile per mancata autorizzazione da parte della casa editrice alla pubblicazione in Open Access. Documento originale attualmente non disponibile presso il Centro Studi Somali in quanto appartenente alla collezione privata del Prof. Giorgio Banti

    A Shift in Focus: Putting the interests of Somali people first

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    This paper highlights the need for more effective international engagement with Somalia’s ongoing humanitarian emergency. More than six months after the UN declared a famine, over 31 per cent of the population remains in urgent need of assistance, an escalation of the conflict is still forcing thousands of civilians from their homes, and expulsions and insecurity are making it increasingly difficult for aid agencies to reach those in need.Dokumentigani wuxuu muujinayaa baahida gargaarka aadamiga ee dhabta ah ee beesha caalamku ay wax kaga qabato Soomaaliya. In ka badan laba bilood ka hore ayaa UN-ka caddeeyey abaar, oo in ka badan 31% ee shacbigu ay u baahanyihiin gargaar, dagaal awgiis ayaa kumanaan dad ahi ay ku kalliftay in ay ka barakacaan guryahooda, nabadgelyo-darraduna waxay adkaysay in hay'adaha gargaarka aadamiga ahi ay gaaraan dadka haahida qaba.Questo documento evidenzia la necessità di un più efficace impegno internazionale nei confronti dell'emergenza umanitaria in Somalia. A più di sei mesi da che l'ONU ha dichiarato una carestia, oltre il 31% della popolazione è bisognosa di assistenza, una escalation del conflitto costringe migliaia di civili ad allontanarsi dalle proprie case, e l'insicurezza rende sempre più difficile per le agenzie umanitarie raggiungere chi ne ha bisogno

    Il contratto e le autorità indipendenti

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    La tematica dell’incidenza dell’attività delle Autorità amministrative indipendenti sul contratto è emersa negli ultimi decenni in maniera dirompente, ponendo all’attenzione degli studiosi alcune questioni di estrema delicatezza, che in un’ottica interdisciplinare hanno toccato diversi rami del nostro ordinamento giuridico, riflettendosi tanto sulla materia delle fonti del diritto, quanto su quella, più propriamente civilistica, dell’autonomia negoziale dei contraenti e dei suoi limiti. Il contesto da cui l’analisi condotta con il presente lavoro ha preso avvio è rappresentato da quei settori del mercato, sempre più numerosi, nei quali, in virtù della particolare delicatezza e conflittualità degli interessi coinvolti (si pensi, ad esempio, al settore bancario, a quello borsistico o assicurativo e, ancora, all’ambito dei servizi di pubblica utilità), sono stati negli anni riconosciuti alle rispettive Autorità garanti non solo poteri di controllo e sanzionatori nei confronti degli operatori sottoposti alla loro vigilanza, bensì anche poteri di regolazione che, spingendosi in diversi casi fino alla prescrizione di “contenuti tipici determinati” o alla definizione di clausole da inserire obbligatoriamente, hanno prospettato un problema di configurabilità di fenomeni di integrazione-conformazione contrattuale ad opera della fonte autoritativa. Si è ritenuto necessario nella costruzione del percorso argomentativo della trattazione prendere le mosse da una preliminare indagine sulla stessa figura delle autorità indipendenti e sull’attività da esse svolta, al fine di delineare dei primi punti fermi su cui fondare il successivo sviluppo dell’analisi. Si è, dunque, innanzitutto affrontato il problema dell’individuazione, in assenza di una definizione generale della categoria delle amministrazioni indipendenti ad opera del legislatore nazionale, dei criteri che permettano di ascrivere le diverse figure organizzative, di volta in volta istituite, al più ampio genus in esame, giungendo alla conclusione che principale carattere ricostruttivo delle stesse debba ritenersi il tratto dell’indipendenza. Nel delineare un quadro generale dei poteri e delle funzioni attribuite a tali organismi, poi, si è sottolineato come il vero elemento qualificante degli stessi, oltre che maggiormente rilevante ai fini del nostro lavoro, sia rappresentato dalla c.d. funzione regolativa, ovvero dai poteri conferiti alle autorità di “disporre in via generale e astratta”, formulando regole direttamente incidenti su situazioni e rapporti giuridici dei privati, laddove sulla base di un’analisi delle caratteristiche di tale funzione e degli atti di regolazione che ne costituiscono il frutto, si è ritenuto di riconoscere a questi ultimi una vera e propria natura normativa. Tale quadro introduttivo trova, infine, il proprio completamento in un approfondimento sulla qualificazione delle stesse autorità indipendenti e sulla definizione degli interessi dalle medesime tutelati. Si è ritenuto, in merito, di aderire a quella prevalente opinione dottrinale che, pur riconducendo, anche alla luce di interventi della giurisprudenza di legittimità, le amministrazioni indipendenti alla “funzione amministrativa”, nonostante il tratto caratteristico dell’indipendenza dall’esecutivo e l’esercizio di funzioni c.d. “giustiziali”, sottolinea come le stesse non possano essere inquadrate nel tradizionale archetipo del potere amministrativo discrezionale, volto al perseguimento di un “interesse pubblico primario”, risultando, invece, ad esse affidato un interesse “di composizione”, da intendersi come sintesi paritaria ed equilibrata di una pluralità di diritti ed interessi contrapposti. Delineato in tal modo un generale quadro di riferimento in tema di autorità indipendenti, si è proseguita l’indagine focalizzando l’attenzione sui due principali profili problematici che scaturiscono proprio dall’esercizio di poteri normativi da parte di tali organismi. Il primo di essi, attenendo alla questione, non prettamente civilistica, della legittimità costituzionale delle stesse amministrazioni indipendenti, nonché della legittimazione della loro potestà regolativa all’interno del sistema delle fonti, è stato oggetto, da parte nostra, di semplice illustrazione con riguardo alle diverse opinioni emerse in dottrina, senza una precisa presa di posizione in merito alle stesse, la quale – si ritiene - sarebbe stata inopportuna. Partendo, dunque, da quegli orientamenti che in una prospettiva tradizionale, rifacendosi al principio gerarchico quale principio cardine del sistema delle fonti e riconoscendo rango secondario agli atti promananti dalle autorità, hanno giustificato i poteri normativi autoritativi attraverso il richiamo al meccanismo della delegificazione, si è passati all’analisi di quelle diverse opinioni che, ritenendo non appropriato il suddetto richiamo, hanno fondato l’esercizio dei menzionati poteri sul diverso criterio di competenza, la cui applicabilità sarebbe giustificata dalla particolare sfera di autonomia riconosciuta dall’ordinamento agli organismi in esame. La problematica viene, infine, risolta in modo radicale da coloro che, reputando non adeguata la stessa classificazione degli atti delle autorità nell’ambito delle fonti di grado secondario, ne affermano la riconducibilità ad un rango primario, equiparandone la forza a quella della legge, in virtù di diverse ricostruzioni, tendenti in alcuni casi a ritenere determinante (e legittimante) il fondamento diretto che gli atti regolativi avrebbero nella norma comunitaria e, in altri casi, a ricollegare la affermata forza di legge degli stessi alla natura di fonte extra ordinem che da alcuni viene riconosciuta alle fonti autoritative. Illustrato il suddetto primo profilo problematico, si è ritenuto di concentrare l’attenzione su quello che sicuramente rappresenta il nucleo centrale della trattazione, ovvero sulla questione degli importanti riflessi che la regolazione autoritativa spiega sulla disciplina dei contratti in tutte le ipotesi in cui dalla stessa possano ricavarsi clausole da inserire obbligatoriamente nelle negoziazioni private o contenuti minimi determinati, dalla cui inosservanza il medesimo legislatore faccia discendere la nullità del contratto. Si ripropone evidentemente per tale via il tema dei limiti al principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., sebbene in una prospettiva diversa rispetto a quella generalmente indagata. A seguito di un preliminare approfondimento sul concetto di autonomia privata, così come ricavabile dalla stessa disciplina positivamente prevista nelle principali norme ad essa dedicate, si è ritenuto di dover verificare la compatibilità dei riferiti poteri conformativi delle autorità con il nostro sistema civilistico, attraverso un’indagine sulla applicabilità ai provvedimenti autoritativi del meccanismo integrativo di cui all’art. 1339 c.c., nonché, per le ipotesi in cui all’inosservanza dei contenuti dagli stessi dettati sia ricollegata una sanzione invalidante, della fattispecie di nullità virtuale di cui all’art. 1418, 1° comma, c.c. Con riguardo ad entrambe le disposizioni, a seguito di una compiuta indagine circa le loro modalità operative, si è giunti a focalizzare il vero nucleo problematico dell’applicabilità delle stesse agli atti delle amministrazioni indipendenti nel carattere secondario di questi ultimi (seguendo quella che, in merito a tale carattere, è ancora l’opinione dominante) e nel riferimento che l’art. 1339 c.c. fa alla “legge” e l’art. 1418, 1° comma, c.c. alle “norme imperative”. La questione della ammissibilità tanto di meccanismi di inserzionesostituzione automatica di clausole di fonte secondaria, quanto di nullità per violazione di norme imperative secondarie è stata oggetto, da tempo risalente, di attenzioni dottrinali e giurisprudenziali, che hanno dato luogo a diverse opinioni. In merito, si è ritenuto di aderire a quegli orientamenti che, anche sulla base di alcune importanti pronunce giurisprudenziali, intendono rispettato il riferimento alla legge, contenuto in diverse disposizioni tanto legislative quanto costituzionali, in ogni caso in cui la norma primaria, attribuendo ad un organo amministrativo il relativo potere di provvedere, predetermini i criteri direttivi necessari a circoscrivere l’attività della pubblica amministrazione, limitandone la discrezionalità. Dall’accoglimento di tale opinione si è conclusivamente ricavata una possibile soluzione al problema posto dai poteri integrativi delle autorità, laddove, rapportando i suddetti “criteri direttivi” ad una prospettiva propriamente funzionalistica, si è ritenuta l’ammissibilità di conformazioni negoziali tramite l’inserimento automatico di clausole autoritativamente determinate, ovvero la configurabilità di invalidità contrattuali per violazione di contenuti minimi autoritativamente imposti, nei limiti in cui siano presenti le seguenti condizioni: vi sia una delega con cui espressamente la fonte legislativa conferisca alla fonte secondaria il potere di disporre in determinate materie; dalla suddetta delega possa ricavarsi il carattere imperativo (presupposto tanto dall’art. 1339 c.c. quanto dall’art. 1418, 1° comma, c.c.) delle disposizioni di rango secondario; vi sia il rispetto da parte della fonte subordinata dei criteri, stabiliti dalla fonte delegante, che ne limitino la discrezionalità e che, in virtù della prospettiva funzionalistica adottata nella trattazione, si ritiene debbano essere individuati nelle finalità che la norma primaria, con lo stesso conferimento di potere, impone di perseguire. La conseguente ammissibilità del riconoscimento di efficacia integrativa ovvero invalidante a favore dei provvedimenti autoritativi risulterà, dunque, con riferimento a tale ultimo requisito, subordinata ad un “sindacato nei fini”, che permetta di controllare il rapporto di congruenza dei suddetti provvedimenti con il determinato assetto di interessi posto dal legislatore a fondamento della delega

    Frontespizio e Indice

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    Martin Bertram e Silvia Di Paolo, Frontespizio e Indice del volume "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201

    Il progetto Mosaico

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    Emanuele Conte, Il progetto Mosaico, in "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201

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