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Development of techniques and algorithms for the functional evaluation and assistance in the movements of the upper limb
This thesis describes some novel techniques and algorithms for the functional evaluation
and assistance in the movements of the upper limb.
In this context and with particular focus on Parkinson’s disease, the framework of the
development of innovative solutions is here described and new proposals are presented. Different
methods for gathering and exploiting information measured from the patients are deeply
investigated and described in this thesis.
The main theories and computational models of the motor control of the upper limb are here
described and classified depending on their characteristics, in terms of biologically inspired design.
This classification helped getting a better understanding of the upper limb control mechanisms for
the intelligent design of complementary control systems for assistive devices.
The principal findings and some novel approaches in the development of devices for tremor
suppression in the upper limb are described and this knowledge is used for the development of a
original neural-based control architecture able to limit tremor in the arm using Functional
Electrical Stimulation (FES). The importance of models as benchmark platform for the development
of assistive devices is highlighted and the principal steps for the development of a biomechanical
3D model of the upper limb as simulative tool for the design of tremor intervention strategies are
addressed.
Some novel algorithms for the extraction of information on movements are developed and
presented. Information about movement timing is extracted in real-time through the analysis of the
surface electromyographic signal (sEMG), independently from the level of the noise affecting the
signal. Algorithms for the classification in real-time between voluntary and involuntary movements
from electroencephalographic and movement-related signal are described and applied to signals
extracted from healthy and impaired persons.
Finally, a novel approach on the assessment of muscular rigidity through the analysis of
voice signals is presented, in the framework of the design of wearable sensors-based solutions for
the evaluation of the symptoms of patients affected by Parkinson’s disease
Experimental investigation of flow past open and partially covered cylindrical cavities
Flows past wall-mounted cavities are found in a wide variety of applications,
including side-branches, organ pipes, automobile sunroofs, inter-car gaps in trains and
aircraft bays. Under certain conditions, flow excited cavities can generate large pressure
fluctuations, undesirable noise and significant structural loads. To date, most of the studies
have been focused on rectangular cavities while little attention has been given to cylindrical
cavities despite their widespread use.
Two different types of cylindrical cavities were experimentally investigated in low
speed wind tunnels: an open mouth cavity and a deep cavity with a small rectangular
opening. The measurements included hot wire anemometry, particle image velocimetry (PIV)
and unsteady surface pressure measurements. Additionally, numerical analysis of the test
section/cavity systems were carried out with the finite element program COMSOL
Multiphysics and with a wave expansion method (WEM) code developed by the Trinity
College Dublin.
Important flow features are described by evaluating the pressure measurements
conducted in several positions over the walls of an open mouth cavity, the PIV measurements
performed over horizontal planes inside the cavity and the hot-wire measurements on the
shear layer and on the wake of the cavity.
Pressure Fourier spectra evidence the presence of the first three shear layer
hydrodynamic modes at frequencies well predicted by classical formulation for rectangular
cavities (Rossiter). When the cavity is open, the acoustic modes of the test section are found
to be excited by the flow but when the cavity is partially covered, the shear layer
hydrodynamic modes are more likely to lock on the natural frequencies of the cavity. The
position of the opening has an influence on the lock-on acoustic modes.
The acoustic energy generated by the shear layer is calculated by applying the vortex
sound theory of Howe: the flow velocity and the vorticity are extracted from the PIV data and
the acoustic particle velocity field from the WEM calculation. The acoustic sources are
localised in space and quantified over an acoustic period providing insight into the sound
production of flow-excited partially covered cylindrical cavities
Il Consiglio di Stato durante la fase costituente
Il 2011, oltre a segnare i 150 anni dell’Unità d’Italia, rappresenta anche l’anno in cui il Consiglio di Stato festeggia i suoi 180 anni risultando così essere un organo preunitario, che è passato apparentemente indenne attraverso periodi complessi e diversi tra loro, dal regime liberale al regime autoritario e dispotico degli anni del fascismo, dalla monarchia alla repubblica, dallo monarchia assoluta del re Carlo Alberto al periodo costituzionale. Inoltre risulta essere espressamente previsto e citato da ben tre articoli della nostra Costituzione.
Ci siamo chiesti come è stato possibile che un organo espressamente voluto da un monarca, inizialmente un monarca assoluto, sia potuto resistere nel tempo con delle trasformazioni che ne hanno ampliato gli ambiti di riferimento e di azione invece di ridurli? Come è stato possibile che attraverso la trasformazione più radicale della storia italiana, nascita della Repubblica nel 1946 ed entrata in vigore della Costituzione nel 1958, il Consiglio di Stato sia potuto non solo sopravvivere ma vedere riconosciute costituzionalmente le sue funzioni e prerogative?
Da subito ci si è accorti che non erano domande dalle risposte scontate: così come non è stato pacifico il passaggio dal periodo preunitario a quello unitario e liberale, così non lo è stato ancor di più nel periodo della fase Costituente.
La determinazione della fase iniziale non poteva essere che l’inizio del Consiglio di Stato, sia per celebrarne i 180 anni in comunione con tutta l’Istituzione, sia perché ritornare alle origini ha aiutato chi ha condotto la ricerca a capire quali erano le forze e le energie che scorrevano e scorrono a livello sotterraneo nella storia che hanno permesso una continuità, seppur con delle variazioni, ad uno delle istituzioni più antiche, di poco più giovane dell’Arma dei Carabinieri.
Si è scelto come termine della ricerca il 1953 per vari motivi. In quegli anni finiva una legislatura con un episodio da molti, specie dal versante di sinistra, criticato e vivamente osteggiato al Senato con l’approvazione della cd. “legge truffa”. Il Senato sarebbe stato sciolto dopo la presidenza più breve della storia, quella di Meuccio Ruini, tra l’altro Presidente emerito del Consiglio di Stato. La legge per il funzionamento della Corte Costituzionale era stata approvata, si stava dando attuazione alla Costituzione anche mediante pronunce del Consiglio di Stato, era entrato in funzione uno speciale organo di giustizia amministrativa in Sicilia. Per tutti questi motivi si è deciso di fissare il termine della ricerca al 1953.
Le domande iniziali, e cioè come sia stato possibile per il Consiglio di Stato rimanere a tutt’oggi una Istituzione in vita nella sua doppia funzione consultiva e giurisdizionale, hanno trovato una risposta proprio nell’analisi della sua storia. Infatti l’analisi è stata condotta attraverso ricerche di archivio, sia in quello Centrale dello Stato che in quello del Consiglio di Stato, il quale offre sia
libertà di accesso che di consultazione, nonché un utilissimo materiale non rintracciabile altrove. La stessa biblioteca del Consiglio di Stato, seppur contenente volumi prettamente giuridici - avendo ricevuto nei decenni anche donazioni ed essendo stata identificata fino a pochi anni fa con l’Archivio - offre un’ampia scelta di materiale bibliografico anche da un punto di vista storico. L’Archivio storico della Camera dei deputati, così come quello del Senato sono stati fondamentali per l’analisi del periodo costituente.
Non è stato del tutto pacifico far sì che il Consiglio di Stato conservasse le sue funzioni dopo la Repubblica. In Assemblea Costituente molti volevano abolire le giurisdizioni speciali, e tra queste quella amministrativa ed inoltre non era ancora chiaro, nella storiografia dell’epoca, come il Consiglio di Stato si fosse comportato durante il fascismo. Era ancora vivo il ricordo delle atrocità fasciste commesse anche attraverso lo strumento legittimo della legge, e tra queste le leggi razziali e la loro applicazione.
Dalla ricerca svolta risulta il ruolo importante svolto dal consigliere di Stato Leonardo Severi in seno alla Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato nel 1946. Ma ancor di più risulta significativo, e forse provvidenziale, l’azione di Meuccio Ruini all’interno del dibattito costituente.
La figura di Ruini compare più volte: uomo di amministrazione, consigliere di Stato, epurato dal fascismo, esiliato in patria e poi riammesso al Consiglio di Stato dall’amico De Gasperi. Ne fu Presidente e poi Costituente, uomo politico del secondo dopoguerra ormai appartenente ad un’idea di programma politico che forse aveva il solo neo di non tener conto del nuovo apporto dei partiti di massa; deputato, senatore e Presidente del Senato nel 1953. Sicuramente Ruini è stato una figura poliedrica, uomo di cultura e di passioni politiche, antifascista dalla prima ora e fine uomo di stato, come non pochi, forse non compreso appieno anche a seguito della sua presidenza del Senato in occasione dell’approvazione della cd. “legge truffa” nel ’53: profondo conoscitore della macchina statale e difensore di una idea di giustizia e di libertà che riconosceva e attribuiva al Consiglio di Stato, non solo per averne fatto parte, come consigliere e come Presidente, ma anche perché aveva avuto modo di sperimentare sulla sua pelle l’ingiustizia di un regime totalitario e annichilatorio. Il suo discorso di insediamento come Presidente del Consiglio di Stato ne è la prova, così come la sua presentazione all’Assemblea Costituente del progetto di Costituzione elaborata dalla Commissione dei 75: la sua commissione, la sua Costituzione.
Non sempre gli uomini che hanno fatto parte dell’Istituzione appartenevano ad un comune sentire, data anche la facoltà di avere nel Consesso magistrati di nomina governativa, ma sempre si è realizzato un comune sentire e un giudizio collegiale, al di là di singole posizioni o idee.
Nel rileggere il Regio editto del 18 agosto 1831 nella parte in cui si dichiarava che ne avrebbero fatto parte uomini di qualità e di riconosciuta esperienza, cultura e palese merito, non si è lontani da una analisi contemporanea della composizione del Consiglio di Stato.
Si è delineato un quadro di unità e di compattezza del Consiglio di Stato, tanto allorché in tanti si rifiutarono di aderire alla Rsi e di spostarsi al Nord, nella sede di Cremona durate la Seconda Guerra Mondiale, quanto si trattava di motivare sentenze a favore dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione. Seppur dipendente amministrativamente dal ministero dell’Interno o dalla Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato ha saputo mantenere nei decenni una sua indipendenza, forte dell’autorità che derivava da una Istituzione antica e fondantesi su solide basi di diritto e di legalità. Dopo una lunga presidenza “esterna” nel periodo fascista Ruini seppe rinsaldare e riportare ad unità una serie di consiglieri anziani formatisi nel periodo liberale e consiglieri giovani nati sotto una diversa formazione giuridica, che provò e spesso riuscì ad andare contro anche i principi del diritto romano nella patria stessa di tale diritto antico.
In qualche modo il Consiglio di Stato appare oggi necessario, vitale, antico ma non vecchio, forse conservatore ma proprio per questo attestato su posizioni garantiste. La sua storia appare essere come la storia di un unicum, una Istituzione non solamente sommatoria di tanti membri, e con un forte spirito di corpo.
Storia di un organo, storia di uomini, sempre legati da uno spirito di lealtà e di servizio verso lo stato, con umiltà ma con orgoglio, che mai è sconfinato nell’arroganza e nella presunzione. Attuale e sempre applicabile è l’espressione del Presidente de Lise, il quale ha affermato nella sua relazione annuale sullo stato della giustizia amministrativa nel febbraio 2011, «l’interesse mediatico è infatti concentrato sulle nostre decisioni, e non sui singoli magistrati».
La ricerca sottolinea quindi come ci sia continuità tra l’antico Consiglio di Stato del 1831 e quello del 2011, come sia stato doveroso unire alla primigenia funzione consultiva quella giurisdizionale, e come spicchi la figura di Meuccio Ruini come traghettatore del Consiglio di Stato dal periodo fascista al periodo repubblicano-costituzionale, in cui si voleva cancellare molto dell’infausto periodo precedente, compreso il Consiglio stesso.
Oggi, insieme a Palazzo Spada, il Consiglio di Stato è dislocato nei vicini Palazzo Ossoli e Palazzo del Monte di Pietà, costituendo così una sorta di cittadella della giustizia, un triangolo di rispetto della legalità e di difesa del cittadino, che ne fanno un elemento necessario nella struttura democratica dello Stato italiano
"De homini carnali fare spirituali" : Bernardino Ochino e le origini dei Cappuccini nella crisi religiosa del Cinquecento
Negli ultimi anni sono state prodotte ricerche penetranti sulla nascita dei nuovi ordini religiosi
cinquecenteschi, in particolare sulle congregazioni di chierici regolari approvate da Roma tra gli
anni ’20 e ’40, dai barnabiti ai gesuiti, fino ai teatini. Tali lavori hanno avuto il merito di mostrare
come sia oggi possibile sottrarre il fenomeno della nascita dei nuovi ordini al pio isolamento in cui
l’aveva relegato una tradizione storiografica intrisa di devozionalismo e fervore confessionale, per
collocarlo invece nel concreto contesto socio-politico e religioso dell’Italia del primo Cinquecento,
reinterpretandone le vicende alla luce di un’accresciuta conoscenza dei fattori storici e delle reali
forme di interazione di tali gruppi riformatori con poteri istituzionali, altolocati protettori ed
esponenti di affini esperienze spirituali.
Ancora in attesa di un’adeguata riconsiderazione è la storia dei primi cappuccini. A fronte
dell’importante iniziativa di edizione delle fonti del primo secolo di vita dell’ordine realizzata
dall’Istituto Storico Cappuccino, si avverte l’opportunità di uno studio aggiornato sulle vicende che,
tra il 1525 e il 1542, segnarono l’irrompere della riforma cappuccina e di Bernardino Ochino nella
realtà caotica dell’Italia pretridentina. Aspirazione del presente lavoro è proprio quello di avviare
tale operazione di saldatura storiografica delle vicende cappuccine con il parallelo dipanarsi della
storia sociale, politica e religiosa dell’Italia del tempo. Gli estremi cronologici entro i quali si
articola la ricerca sono indicati dall’avvio dell’esperienza riformatrice di Matteo da Bascio (1525) –
dalla quale prese le mosse il movimento che sotto la guida di Ludovico da Fossombrone avrebbe
poi portato alla fondazione e al primo sviluppo dell’ordine cappuccino (1528-1534) – e dall’anno
della fuga di Bernardino Ochino (1542), che segnò una drammatica cesura nella storia cappuccina.
Nella prima parte della tesi (capitoli 1-4) si descrive la realtà magmatica dell’Italia lacerata dal
trauma delle guerre e percorsa dai fermenti del profetismo popolare e della predicazione itinerante
dei romiti, illustrando il contesto all’interno del quale presero le mosse le esperienze pauperistiche
del «mezzo romito» Matteo da Bascio e del gruppo di francescani rigoristi guidati da Ludovico da
Fossombrone destinati a formare il nucleo originario della riforma cappuccina. Nella seconda parte
(capitoli 5-7) la narrazione si concentra poi sulla svolta programmatica del 1535-1536, quando con
l’ingresso nell’ordine di grandi predicatori come Bernardino Ochino e Giovanni da Fano, l’ideale di
vita dei primi cappuccini viene rimodellato in funzione di una attiva partecipazione dei frati ai
programmi di riforma promossi da Vittoria Colonna, Gian Matteo Giberti e da altri prelati sensibili
alla spiritualità evangelico-paolina del primo Cinquecento.
Alla definizione delle strategie di insediamento e dei metodi dell’apostolato cappuccino nella fase
di massima espansione dell’ordine è dedicata invece la terza parte (capitoli 8-10), nella quale si
segue il percorso dei cappuccini negli anni di governo di Bernardino d’Asti (1536-1538) e
Bernardino Ochino (1538-1542). Nella quarta e ultima parte (capitoli 11-13) si è infine approfondita
l’analisi della letteratura cappuccina primitiva, evidenziandone la stretta dipendenza da un testo
chiave del movimento pre-quietista del primo Cinquecento, il Dyalogo de la unione spirituale di
Dio con l’anima di Bartolomeo Cordoni, e individuandone le specifiche affinità con la spiritualità
evangelico-valdesiana del «beneficio di Christo», promossa negli stessi anni da Vittoria Colonna e
da altri influenti protettori dell’ordine
Le scelte di indebitamento nel governo strategico dell'azienda
La finanza riveste, a pieno titolo, ruolo centrale nel governo strategico dell’azienda. Essa, infatti, interagendo con le altre funzioni aziendali, si compenetra nei processi decisionali e condiziona il sistema delle strategie.
Le sue logiche investono, tanto a livello tecnico che politico, il sistema delle
operazioni aziendali. Ogni decisione, avente carattere sia strategico che operativo, ha implicazioni finanziarie che per natura attengono alla sua dimensione. E’ in tal senso, dunque, che la finanza trova piena e legittima
collocazione nel governo strategico dell’azienda. E’ qui, infatti, che le sue
tematiche sono affrontate secondo logica sistemica e con preciso riferimento al governo strategico dell’azienda.
Tra le questioni che la finanza nel governo strategico dell’azienda è chiamata ad affrontare, particolare rilevanza assumono le scelte di indebitamento.
L’indebitamento, ed in termini più generali, la definizione della struttura finanziaria in ragione dei riflessi sul valore dell’azienda, costituisce sin dagli anni ’50 tema centrale negli studi economico aziendali. Le teorie sviluppate nel corso del tempo non sembrano ancora aver dato risposte condivise ed
accettate pienamente dalla comunità scientifica.
Obiettivo del presente lavoro è definire un quadro sistematico all’interno del quale operare le scelte di indebitamento. In tal senso si pone la questione in termini strategici, in ordine alla valutazione dell’opportunità del debito mediante analisi sistemica e dinamica dei suoi effetti sul governo strategico dell’azienda, e in termini tecnico-operativi in ordine alla valutazione della convenienza del debito mediante analisi operativa dei suoi effetti sulla dinamica aziendale. Dall’analisi degli effetti del debito sulla realtà oggettiva dell’azienda e sulla percezione soggettiva degli investitori finanziari, si comprende come le scelte di indebitamento rientrino a pieno titolo nel
governo strategico dell’azienda trovando precisa collocazione nella sua strategia finanziaria competitiva
Giudice penale e legalità amministrativa
Il tema della legalità amministrativa coinvolge da tempo i poteri affidati ai
giudici nella cui cognizione rientra un atto (o comportamento) espressivo di un agere
pubblicistico. Non v’è dubbio che la naturale sedes materiae della questione coinvolge
più da vicino il giudice civile o amministrativo ogni qual volta si assuma leso un
diritto soggettivo.
Invero fin dall’introduzione della legge sull’abolizione del contenzioso
amministrativo del 1865 ha preso corpo il dibattito sulla sindacabilità dell’atto
amministrativo illegittimo con la conseguente (ed eventuale) possibilità del giudice
penale di disapplicarlo qualora rilevasse ai fini della decisione.
L’approccio dogmatico iniziale è stato favorevole alla c.d. disapplicazione
penale. Il giudice poteva neutralizzare (tamquam non esset) solo in via incidentale (per
occasionem) l’atto che rilevasse ai fini della decisione. Secondo questa tesi, da molti
definita “tutta processuale”, si “amplificava” il potere del giudice dal momento che
non distingueva tra privazione degli effetti di un atto restrittivo o di uno ampliativo
della sfera giuridica del cittadino, determinandosi, segnatamente, effetti sia in melius
che in pejus nei confronti del soggetto agente.
Con l’avvento della Costituzione repubblicana e le modifiche al codice di
procedura penale del 1989 il tradizionale approccio dogmatico sul quale si
giustificava il potere dovere di disapplicazione del giudice penale sull’atto
amministrativo non risulta più appagante. Gli articoli 2, 4 e 5 LAC non costituiscono
più gli unici referenti normativi del potere-dovere di disapplicazione. L’art. 101, co. 2
Cost. (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) e il principio di gerarchia delle fonti
costituiscono degli enunciati normativi sui quali si fonda il controllo del giudice
penale sulla legalità amministrativa, che può condurre in caso di non corrispondenza
(rectius: conformità) dell’atto amministrativo allo schema “legale”, alla sua
disapplicazione.
L’effetto per il giudice penale di decidere in disparte l’atto illegittimo consegue,
dunque, al potere-dovere di controllo incidentale che il giudice penale ha rispetto alla
legalità amministrativa. A maggior riprova della correttezza di questa linea
evolutiva, l’art. 2 c.p.p., affermando che “il giudice risolve ogni questione da cui
dipende la decisione”, sancisce il più ampio controllo possibile del giudice penale sulla
conformità a legge dell’azione amministrativa. In questo quadro generale, preme
precisare che, ferma l’insindacabilità del merito amministrativo, il giudice penale è
obbligato a privare di efficacia l’atto amministrativo non conforme a legge poiché il
principio di legalità nella giurisdizione impone all’autorità giudiziaria lato sensu
intesa di applicare gli atti della pubblica amministrazione se, e in quanto, conformi
alla legge, o meglio compatibili e deducibili dalla fonte primaria attributiva e
regolativa del potere della pubblica amministrazione.
Una volta precisato l’an del sindacato del giudice penale sull’attività
amministrativa si è analizzato, più nel dettaglio, l’ambito di estensione del potere di
disapplicazione. Se è vero che parte della dottrina seguita dalla giurisprudenza a
cavallo degli ‘70 e ’80, ha privato, in via generalizzata, di efficacia l’atto
amministrativo illegittimo non preoccupandosi delle ricadute concrete che questa
“operazione” aveva sulle fattispecie incriminatrici, è altrettanto vero che opinioni
dottrinarie discordi hanno alimentato il dibattito contribuendo ad allineare la
questione lungo binari, sì opinabili, ma maggiormente aderenti al “sistema” penale.
La materia del controllo della legalità amministrativa da parte del giudice
penale trova, come anticipato, un addentellato costituzionale nell’art. 101, co. 2 che
impone al giudice in virtù della sua soggezione “soltanto alla legge” di neutralizzare
gli effetti della determinazione amministrativa illegittima.
A ben vedere tale principio, una volta riconosciuto, deve conciliarsi con i
principi costituzionali che regolano la materia penale. In tale contesto il giudice
penale non può controllare la legalità amministrativa dell’atto, al fine di far uso del
generale potere di disapplicazione che l’ordinamento gli assegna, quando il
provvedimento concorre a descrivere il comportamento vietato (ad esempio quando
l’atto amministrativo costituisca presupposto negativo della condotta); essendogli
ciò precluso dall’esistenza nel sistema di principi costituzionali che prevalgono su
tale potere-dovere, inibendone l’utilizzo.
Infatti, il principio di legalità insieme ai suoi corollari; il principio di tipicità
della fattispecie, il principio di tassatività con il connesso divieto di interpretazione
analogica, il principio di irretroattività, con l’aggiunta del carattere frammentario
del sistema penale, escludono in tali ipotesi l’operatività in concreto della verifica del
giudice penale sulla legalità amministrativa. Inoltre il principio di colpevolezza,
rappresentato sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo quale aspetto fondamentale del principio di legalità, impedisce che a
seguito dell’ (eventuale) utilizzo della potestà di disapplicazione sfavorevole
all’agente, possa essere punito un soggetto non rimproverabile per un fatto da lui
commesso, a patto di non ledere quel generale principio di affidamento sulle
conseguenze riconducibili alla violazione di una data “realtà” normativo-penale.
Quanto detto, però, non deve indurre l’interprete a ritenere corretto distinguere
tra disapplicazione in bonam partem sempre ammessa e disapplicazione in malam
partem sempre vietata.
Se è vero che quando la privazione degli effetti di un atto amministrativo si
ripercuote (provvedimento restrittivo) a favore all’agente il giudice può
incondizionatamente ricorrere all’istituto della disapplicazione, non è altrettanto
vero che quando la neutralizzazione degli effetti dell’atto si riverbera a sfavore
dell’agente (provvedimento ampliativo) il giudice penale non possa disapplicare.
La ricerca ha evidenziato come il generale potere-dovere di controllo del giudice
penale sulla legalità amministrativa incontri i limiti derivanti dai principi penali
costituzionali. Tali principi, però, escludono la disapplicazione in malam partem, che
può condurre cioè alla condanna dell’imputato, soltanto quando l’atto contribuisce a
delineare la norma incriminatrice, partecipando, o operando da presupposto, nella
descrizione della condotta violativa del precetto. Difatti solo quando l’atto è esterno
alla norma incriminatrice il giudice penale può disapplicare contra reum, non ostando
in questo caso i principi penali costituzionali. È la collocazione dell’atto in
riferimento alla norma incriminatrice che condiziona la generale potestà di
disapplicazione in pejus: se esterno alla norma può disapplicarlo, in caso di
illegittimità, se, al contrario, concorre a descrivere il precetto della norma il poteredovere
è inibito dai principi penali costituzionali che, in via assiologia, prevalgono
sul generale principio di legalità nella giurisdizione.
La disapplicazione in bonam partem non presenta gli stessi problemi
ermeneutici. Il generale potere-dovere di disapplicazione degli atti illegittimi trova,
in questo caso, completo riconoscimento. La privazione degli effetti del
provvedimento restrittivo esclude la configurabilità del reato.
Si è avvertita, inoltre, e per concludere, dalle considerazione e dalle
ricostruzioni svolte l’esigenza che nella parte generale del codice penale italiano
venga introdotta una norma che regoli compiutamente i rapporti tra giudice penale
ed attività amministrativa
Die Miniaturen zum fünften Buch der Dekretalen Gregors IX.
Claudia Spitzer, Die Miniaturen zum fünften Buch der Dekretalen Gregors IX., in "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201
Liturgie und Recht. Riten, Roben und Farben
Bernhard Schimmelpfennig, Liturgie und Recht. Riten, Roben und Farben; Anhang: Abbildungen, in "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201
Codicological and Canonistic Examination of the Decretal Manuscripts Oxford, Bodl. Lat. theol. b.4 and Durham, Cathedral Library C.I.9
Barbara Bombi, Codicological and Canonistic Examination of the Decretal Manuscripts Oxford, Bodl. Lat. theol. b.4 and Durham, Cathedral Library C.I.9; Appendices 1-2 / Pictures 1-11, in "Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)". Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010. Indici compilati da Marta Pavón Ramírez. Università degli Studi Roma Tre, Roma 201
I Caetani e la contea di Fondi tra XIV e XV secolo : la produzione artistica e le sue vicende conservative
L'intento di questo studio è quello di chiarire la formazione e l'entità del patrimonio artistico
costituito dalla famiglia Caetani durante il suo dominio nella contea di Fondi tra il XIV e il XV
secolo. Due secoli di gestione politico-economica e culturale durante i quali le attività edilizie e
artistiche promosse dai Caetani hanno caratterizzato il volto di quel territorio. Una “immagine” che
ha subito profondi cambiamenti nel corso dei secoli. Gli studi storici hanno trattato tali argomenti in
modo parziale, senza ambire ad una visione complessiva delle vicende e delle dinamiche che hanno
determinato la costituzione e poi la dispersione del patrimonio Caetani, di quella fisionomia tardo
medievale dei luoghi oggi solo parzialmente riconoscibile. Assenza che la tesi si propone di
colmare.
Come è noto, in seguito alla sua elezione papa Bonifacio VIII volle assicurarsi un territorio
strategico al confine tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli. Il matrimonio tra Roffredo III,
pronipote del papa, e Giovanna dell’Aquila, ultima rappresentante del casato normanno, consentì di
ampliare verso sud la signoria familiare, contestualmente all'acquisizione dei domini della
Marittima ruotanti intorno all'incastellamento di Sermoneta. La disamina storica, relativa alle
successioni e ai conflitti familiari nel governo di questi luoghi, è necessaria e preliminare ad una
valutazione o rivalutazione del ruolo che i conti di Fondi hanno svolto nella formazione del
patrimonio monumentale e artistico del territorio. La ricerca mi ha permesso innanzitutto di
ridefinire per ognuno dei diversi conti Caetani succeduti al titolo di comite fundorum tale ruolo,
dunque di allargare anche ad altri membri della famiglia il ruolo di mecenate di Onorato II (1441-
1491) messo in luce dagli studiosi.
La ricostruzione del patrimonio costituito dai Caetani è forse parziale: è evidente la difficoltà di
confrontare le testimonianze documentarie, scarse, con le persistenze di un territorio che è stato
proprietà di diverse famiglie feudatarie fino al XIX secolo, che ha subito profondamente gli eventi
tragici della storia, soprattutto novecentesca, e le trasformazioni dovute ad una sempre maggiore
urbanizzazione. Tanto più complicata è l’analisi del patrimonio mobile proprio a causa della sua
alienabilità e delle vicissitudini dei luoghi che lo ospitavano. Tale ricognizione è finalizzata a capire
ed analizzare le cause della scomparsa di una parte del patrimonio studiato, dunque ad una analisi
critica degli interventi da esso subiti.
In seguito ad una valutazione delle dispersioni avvenute nei secoli scorsi, che si intensificarono
nell'Ottocento, lo studio dei documenti di epoca recente e i sopralluoghi effettuati mi hanno
permesso di rilevare momenti distinti ed eterogenei di intervento sui beni nel corso del XX secolo:
ristrutturazioni fuori controllo dei privati; malaugurati rifacimenti condotti a più riprese alla stregua
di un’invasiva espansione edilizia; un progressivo abbandono dei centri storici; interventi sporadici
delle amministrazioni preposte alla tutela, svincolati da una programmazione più ampia e a volte
avvenuti con grande ritardo; chiusura preventiva dei siti a svantaggio della loro conoscenza e
valorizzazione; ma anche recenti e fortunate acquisizioni statali di alcuni luoghi restituiti alla
pubblica fruizione.
Opere o ferite che hanno profondamente modificato il volto di queste città, che hanno compromesso
l'integrità di molti settori degli antichi insediamenti e hanno mutato definitivamente il rapporto con
il territorio, alterando la percezione visiva originale dei luoghi