Archivio Aperto di Ateneo
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    5899 research outputs found

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    Hannoolaato 1da Maajo 1976 - Waa danaha shaqaalaha soomaaliyeed - 21kii Oktoobar 1969 – Dhalashadii Kacaanka – 1970 – 7dii Majo Qaramayntii warshadaha iyo bankiyada – 27kii Majo Abuuristii Wakiillada shaqaalaha – 21ki Oktoobar Ku dhawaaqiddii hanti-wadaagga - 1971 – 22kii Lulyo La wareeggii iibinta iyo qeybinta caleenta iyo mesaggada – 7dii Agoosto Abuuristii wasaaradda shaqada iyo isboortiga – 29 Disembar Abuuristii xiriiriyaasha shaqaalaha ee wasaaradaha - 1972 – 11kii Jannaayo Xeerkii lagu ekaynayey laguna kormeerayay sicirka & badeecada – 2dii Maarso Xeerkii Shaqaalaha dawladda ka-wada dhigayey dhaqaale joogta ah – 17da Oktoobar 25ta Qodob – 21kii Oktoobar Qoristii Af-Soomaaliga 1973 – 21kii Luulyo Sharciga Iskaashatooyinka – 27kii Nofembar Sharcigii Kirada Guryaha – 24kii Luulyo Dhismihii gudonyada shaqaalaha - 1974 – 1dii Febraayo Ku biirkii ururka jaamacadda carabta – 1dii Maajo Ballaarintii Sharciga Hawlgabka iyo go’aankii waxbarashada khasabka ilaa Dugsiga Dhexe - 1dii Agoosto Hirgelinta ololaha horumarinta reer miyiga – 29kii Nofembar Go’aankii u gurmadka dadka abaartu tabaaleysay – 16kii Maarso La wareegiddii maamulka maraakiibta - 1975 - 11kii Jannaayo Sinnaanta Ragga iyo haweenka - 1dii Febraayo Hirgelinta Tirakoobka – 1da Agoosto Hirgelinta sanduuqa shaqaalaha – 20kii Oktoobar Shirweynihii 1aad ee ummadda – 16dii Disembar Dhismaha guddiyada gargooridda shaqaalaha._-_Viva il 1° maggio 1976 - E' la festa dei lavoratori somali. 21 Ottobre 1969 – Nascita della Rivoluzione. 1970 – 7 Maggio Nazionalizzazione delle industrie e delle banche - 27 maggio Fondazione del Sindacato dei lavoratori – 21 ottobre Dichiarazione del comunismo 1971 – 22 Luglio Nazionalizzazione della produzione del tè e del sorgo – 7 Agosto Creazione del Ministero del lavoro e dello sport – 29 Dicembre Creazione del collegamento tra i lavoratori ministeriali - 1972 - 1 Gennaio Legge per la stabilizzazione dei prezzi - 2 Marzo Legge per la stabilizzazione dei lavoratori statali - 17 ottobre, I 25 articoli - 21 Ottobre Scrittura della lingua somala 1973 – 21 Luglio Legge delle cooperative – 27 Novembre Legge sulla regolamentazione degli affitti delle case – 24 Luglio Creazione del consiglio dei lavoratori - 1974 – 1 Febbraio Adesione alla lega araba – 1 Maggio Estensione della legge delle pensioni e dell'obbligo scolastico fino alla scuola media – 1 Agosto Campagna per l’avanzamento delle campagne – 29 Novembre Campagna per gli aiuti alle popolazioni colpite dalla carestia – 1 Marzo Nazionalizzazione dell’amministrazione delle navi - 1975 – 11 Gennaio parificazione dei diritti delle donne e dell'uomo - 1 Febbraio Campagna per il censimento – 1 Agosto Creazione della cassa per i lavoratori – 20 Ottobre Primo congresso del popolo – 16 Dicembre Creazione del comitato giudiziario dei lavoratori._-_Long live to 1st May 1976 - Somali workers' day. 1969 - 21st October – Birth of the Revolution. 1970 - 7th May – Nationalisation of factories and banks - 27th May – Foundation of workers’ trade union. 21st October – Declaration of Communism 1971 22nd July – Nationalisation of tea and sorghum wheat production. 7th August – Formation of Ministry of Work and Sport - 29th December Establishment of a co-ordination between ministry employees - 1972 1st January Price control law - 2 March Law on contractual terms for state workers - 17th October the 25 Articles - 21st October Codification of the Somali language - 1973 21st July – Law on foundation of cooperatives. 27th November – Law on the regulation of property rent - 24th July Establishment of workers’ councils - 1974 - 1st February – Membership of the Arabic League - 1st May Retirement extension law and obligatory education raised to middle school - 1st August – Campaign for rural development - 29th November – Support campaign for drought affected populations - 1st March – Nationalisation of merchant marine administration - 1975 - 11th January Alignment of women's rights to men’s rights - 1st February National census - 1st August Establishment of the workers’ bank –20th October – First national people’s congress - 16th December Creation of workers’ judiciary committee

    [Poster 18]

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    Gobannimaddoon waa: “Guuli ma seegto”._-_Il fronte di liberazione è sempre vittorioso._-_The liberation front is always victorious

    Baroor-diiq

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    Qoraalka "Baroordiiq" waa suugaan ka kooban tix iyo tiraab oo heer sare ah, oo ka sheekaynayso dibindaabyadii dagaalka sokeeye."Baroordiiq" è un testo letterario costituito da poesie e prosa di alta qualità che racconta il tormento della guerra civile."Baroordiiq" is a literary text about civil war in Somalia, including high-grade poetry and works of prose

    Conferenza: President Hassan's vision for Somalia

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    Conferenza tenutasi presso l'Università degli Studi Roma Tre in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica Federale Somala, Hassan Sheikh Mohamud, dal titolo "President Hassan's Vision for Somalia", alla presenza del Rettore Mario Panizza, degli ex-Rettori Biancamaria Tedeschini Lalli e Guido Fabiani e del Presidente del Centro Studi Somali Prof.ssa Annarita Puglielli.Shir lagu qabty jaamacadda "Università degli Studi Roma Tre", oo lagu soo dhaweynayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, Xasan Sh. Maxamed, oo booqasho ku yimid Italia, waxaana shirkaas ku soo soo dhoweeyey madax ka mid ah Rekterka Jaamacadda iyo Guddoomiyaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed ee Roma."President Hassan's Vision for Somalia": conference held at the University of Roma Tre during President of Somali Federal Republic Hassan Sheikh Mohamud's visit in Italy, at the presence of Dean Mario Panizza, of former deans Biancamaria Tedeschini Lalli and Guido Fabiani, and of Somali Studies Center President Prof. Annarita Puglielli.Link: http://www.youtube.com/watch?v=UjWveKyb_k

    La Focalizzazione in Somalo

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    Allo scopo di approfondire lo studio relativo all'uso dei focalizzatori nominale e verbale nella lingua somala, l'autore analizza due testi narrativi: il romanzo Waasuge iyo Warsame di Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" e una raccolta di favole somale curata da Ciisse Moxamed Siyaad.Si uu sii kobciyo diraasaadka la xiriira adeegsiga diiradeeyayaasha magaca iyo falka ee Af-soomaaliga, ayaa qoraha lafagur ku sameeyay laba labo buug-qiso: qisadii Waasuge iyo Warsame oo uu qoray Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" iyo buuggii Ciise Maxamed Siyaad oo ku saabsan sheeko xariirrada soomaaliyeed.The author analyses two narrative text (the novel "Waasuge iyo Warsame" by Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" and a collection of Somali tales by Ciisse Moxamed Siyaad) with the aim of exploring the usage of nominal and verbal focus in Somali language

    L'accord restrictif en Somalie

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    Qorahu wuxuu doonayaa - isagoo adeegsanaya baradigmaha (isrogrogga falka) qaabkiisa gaaban ee Af-soomaaliga - in uu wax ku kordhiyo qeexidda figrad ku saabsan iswaafaqsanaanta naxweed, isagoo tixgelinaya waxyaabaha u gaarka ah baradigmaha, xagga sarfaha iyo filiqsanaanta.L'autrice intende - attraverso l'analisi del paradigma restrittivo in somalo - contribuire alla definizione di una teoria dell'accordo grammaticale, tenendo in considerazione particolarità morfologiche e distribuzione del paradigma.Through the analysis of restrictive paradigm in Somali, the author aims to contribute to the definition of a theory about subject-verb agreement, taking into account morphological peculiarities and paradigm distribution

    Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi". The poet and the man. Volume I

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    This book presents a collection of poems by Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", together with some biographic notes as well as a discussion on his poetics.Buuggan waxaa ku urursan maansadii abwaan Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", oo raacsan taariikhnololeedka abwaanka iyo daahfurka hab maasadeedkiisa.Questo libro presenta una raccolta di poesie di Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", accompagnate da alcune note biografiche e da una presentazione della sua poetica.File not available: the publishing house has not allowed the publication in Open Access. Original document currently not available at the Centre for Somali Studies, as belonging to Prof. Giorgio Banti's private collection.Faylku diyar ma ah waayo daabacaha ma oggola in lagu nashariyo "Open Access". Qoraallo aan haatan laga helayn Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin qoraallo u gaar ah Prof. Giorgio Banti.File correlato non disponibile per mancata autorizzazione da parte della casa editrice alla pubblicazione in Open Access. Documento originale attualmente non disponibile presso il Centro Studi Somali in quanto appartenente alla collezione privata del Prof. Giorgio Banti

    Il ruolo della legge nella effettività dei diritti fondamentali nello stato contemporaneo

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    La presente tesi analizza il ruolo della legge nell'effettività dei diritti fondamentali nello Stato contemporaneo, comparando in qualche misura i sistemi giuridici brasiliano e italiano dal punto di vista del Diritto Costituzionale. Innanzitutto, si analizza l'idea di legge elaborata a partire dall'Età Antica e durante l'Età Media, quando il potere di legiferare era caratterizzato dalla sacralità e fondamentato in categorie metafisiche. Posteriormente si esaminano gli apporti teorici derivanti dal rinascimento e dall'illuminismo in relazione alla nozione di legge. In seguito, è analizzata l'idea di legge costruita a partire dalla Rivoluzione Francese, con la desacralizzazione del concetto di legge, l'onnipotenza del legislatore e la supremazia della legge. Il positivismo giuridico diventa l'oggetto d'analisi, verificandosi che la concezione metafisica della politica, così come la sacralizzazione della legge in un momento anteriore, impedisca che la legge compia il ruolo d'istrumento di effettivazione dei diritti fondamentali così come a nostro modo di vedere discende dall'articolo XVI della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. In fine, superato il momento di crisi più acuta del positivismo con i totalitarismi del secolo XX, si analizzano le condizioni della legge di essere possibile strumento di effettivazione dei diritti fondamentali a partire della teoria della democrazia costituzionale quadridimenzionale e della esistenza e funzionamento di istituzioni e istituti di garanzia

    Le garanzie postvendita tra regolamentazione del mercato e tutela dei consumatori nella filiera distributiva

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    La presente ricerca si propone innanzitutto l’obiettivo di illustrare ed analizzare – senza alcuna pretesa di esaustività – la disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo attraverso una lettura delle disposizioni che, discostandosi dal tradizionale approccio dogmatico, miri in particolare ad indagare i rapporti nell’ambito della filiera distributiva al fine di individuare le principali cause che, di fatto, ne hanno ad oggi sostanzialmente impedito una corretta e puntuale applicazione da parte degli operatori commerciali, con il conseguente generale pregiudizio degli interessi dei consumatori. Muovendo da tale analisi, le cui argomentazioni possono essere supportate anche dalle evidenze istruttorie dell’attività posta in essere, in materia, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è tentato di suggerire alcuni spunti di riflessione in merito alle possibili misure che, anche alla luce delle recenti iniziative del legislatore comunitario e nazionale, possano contemperare la duplice esigenza di fornire una più ampia ed effettiva tutela degli interessi dei consumatori garantendo al tempo stesso un più corretto ed equo funzionamento del mercato e, in particolare, delle relazioni commerciali lungo la filiera distributiva. A tal fine, nel capitolo I viene illustrata nel dettaglio la disciplina generale sulla vendita di beni di consumo evidenziando altresì, laddove il dato testuale lo consente, l’obiettivo del legislatore comunitario e nazionale di conseguire un più elevato livello di protezione dei consumatori evitando distorsioni della concorrenza nel mercato, con il risultato finale di inserire la tutela del consumatore in una prospettiva più ampia quale, appunto, la garanzia dell’ordinato funzionamento del mercato. In tal senso, ad esempio, possono leggersi i considerando n. 1, 4 e 5 della direttiva 99/44/CE, la previsione di un temperamento alla disciplina sulla presunzione di conformità del contratto di cui all’art. 129, comma 4, del Codice del consumo, la rilevanza attribuita in alcune fattispecie alle dichiarazioni pubbliche del produttore, le previsioni generalmente considerate riconducibili al bisogno di certezza della conservazione del contratto, il sistema gerarchico dei rimedi attribuiti al consumatore che tiene conto delle esigenze del venditore e favorisce l’immediata e prevalente esperibilità di tutele ripristinatorie o in forma specifica. Ma è soprattutto l’art. 131 del Codice del consumo, oggetto di trattazione nel capitolo II, la disposizione che più di ogni altra presenta finalità caratteristiche ed effetti regolatori dei mercati intermedi in quanto, pur con i limiti esposti, appresta una specifica tutela in favore del venditore finale cui viene attribuito il diritto di rivalersi nei confronti degli altri soggetti che operano lungo la medesima filiera distributiva. In questo contesto vengono illustrate le problematiche emerse in ordine alla mancata attuazione da parte degli operatori commerciali della disciplina delle garanzie postvendita nel primo decennio di entrata in vigore della medesima. Tra le possibili cause, si evidenzia la previsione della derogabilità della disciplina sul regresso e, più in generale, la necessità di prevedere una qualche forma di regolamentazione delle relazioni tra i diversi operatori commerciali al fine di assicurare un più corretto ed equilibrato funzionamento dei mercati in cui gli stessi operano. Nel capitolo III, l’illustrazione dettagliata del funzionamento dei sistemi e delle reti di assistenza postvendita viene completata da una rassegna di pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalla cui attività istruttoria emerge una serie di reiterate condotte pregiudizievoli per i consumatori ed è inoltre possibile evincere chiaramente i principali fattori che causano tali condotte nonché un più chiaro assetto degli effettivi rapporti contrattuali all’interno della filiera distributiva. Le predette considerazioni hanno evidenziato l’esigenza di una qualche forma di intervento che possa offrire una soluzione alle problematiche individuate, colmando le attuali lacune normative ovvero correggendo le disposizioni che presentano maggiori criticità per i diversi soggetti interessati. Nel capitolo IV, pertanto, si tenta in primo luogo di dimostrare che l’eventuale previsione di una forma di responsabilità diretta del produttore per i difetti di conformità del bene comporterebbe un più elevato livello di soddisfazione degli interessi dei consumatori non solo in ragione dell’evidente innalzamento del livello di tutela giuridica ma, anche, nel lungo termine, attraverso un aumento della qualità standard dei prodotti conseguente proprio a tale istituto che, infatti, potrebbe costituire un notevole incentivo per gli stessi produttori ad investire nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi di assistenza. Più concreta, tuttavia, in una prospettiva de iure condendo, appare l’ipotesi di un intervento volto al riconoscimento della figura di contraente debole che non sia limitata ai soli consumatori, in maniera tale da consentire, coerentemente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, che la ratio della disciplina sull’abuso di dipendenza econmica di cui all’art. 9 della legge sulla subfornitura possa elevarsi a principio generale in materia contrattuale, da applicarsi a tutte le fattispecie in cui lo squilibrio contrattuale sia determinato da distorsioni patologiche del mercato. Al riguardo, le più recenti tendenze normative sembrano infatti muoversi proprio nel senso di un definitivo riconoscimento – e della conseguente tutela – delle imprese “deboli”. In tal senso, infatti, vengono richiamate la recente direttiva 2011/7/UE, in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e la legge 11 novembre 2011 n. 180, “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, che all’art. 10, comma 2, ha introdotto la previsione di una presunzione di abuso di dipendenza economica in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie. Per altro verso ancora, si è riferito di come la disciplina dell’impresa “debole” si estende oggi anche al settore dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari di cui all’art. 62 del D.L. 1/2012. Come si è tentato di illustrare, tuttavia, quest’ultima norma si discosta dall’approccio tradizionale della legislazione antitrust tipizzando una serie di condotte commerciali sleali tra imprese, così di fatto introducendo nel nostro ordinamento una nuova categoria concettuale che, forse, potrebbe meglio garantire, rispetto agli strumenti tradizionali, un corretto ed equilibrato svolgimento delle relazioni commerciali c.d. B2b. Si è inoltre avuto modo di riferire di come il precedente italiano trovi rispondenza nei richiamati tentativi del legislatore comunitario di predisporre strumenti adeguati per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette tra imprese nell’ambito della catena distributiva, dapprima limitatamente al comparto alimentare e, successivamente, estendendo tale tentativo a tutti i settori attraverso il menzionato Libro verde sulle pratiche commerciali scorrette nella catena di fornitura alimentare e non alimentare. Al riguardo, tuttavia, occorre infine precisare che sebbene simili iniziative, volte a regolamentare i rapporti verticali tra imprese, possano in apparenza sembrare estranei rispetto alla finalità di tutela del consumatore intesa in senso stretto, secondo un approccio tradizionale, cionondimeno si è tentato di evidenziare – con il supporto delle evidenze emerse dall’attività istruttoria dell’AGCM – come la disciplina contrattuale di tali rapporti, associata al concreto dispiegarsi delle condotte poste in essere dagli operatori commerciali, produca effetti diretti proprio nella sfera dei consumatori finali la cui tutela, di conseguenza, presuppone necessariamente un corretto svolgimento delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti

    Privacy e rapporto di lavoro

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    Le molte sfaccettature che vengono a comporre quello che, con formula di sintesi, viene definito il diritto alla riservatezza, pur non essendo state riassunte in un’unica disposizione, come invece è accaduto in importanti trattati internazionali e in atti dell’Unione Europea, sono state previste nella nostra Carta costituzionale. Ed infatti, oltre ad alcune esplicite disposizioni volte alla difesa della riservatezza in singoli e specifici contesti, è possibile rinvenire, nel dettato costituzionale, anche alcune norme idonee a costituire una matrice generale del diritto alla tutela della privacy. E così, l’articolo 2 della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui esplica la sua personalità, individua e delinea una “priorità di valore” della persona umana nella gerarchia dei valori giuridici. Riconoscendo a questo articolo il carattere di norma “aperta”, idonea a consentire l’adeguamento del diritto alle modifiche ed ai cambiamenti che si verificano nella società e la protezione di interessi nuovi, non oggetto di specifiche tutele, è agevole farne discendere anche un riconoscimento, pur se indiretto, al diritto alla riservatezza. La riservatezza, infatti, costituisce una necessità “biologica” dell’uomo ed un aspetto inalienabile della persona umana. Ragion per cui la sua difesa risulta necessaria al fine di apprestare una effettiva tutela della persona e delle sue esigenze fondamentali. Per ciò che concerne, poi, la regolamentazione del rapporto di lavoro, l’articolo 41 della Costituzione, riconoscendo e garantendo la libertà dell’iniziativa economica privata ed imponendo all’imprenditore, contestualmente, di non esercitare la sua posizione economicamente dominante in modo da ledere, oltre che la sicurezza, la libertà e la dignità del lavoratore, costituisce il fondamento primario del diritto alla tutela della riservatezza nell’ambito del contesto lavorativo. Tale norma, infatti, colloca la tutela della 2 libertà e della dignità dei lavoratori entro la stessa “cornice normativa” ove è inserito anche il riconoscimento costituzionale della libertà di impresa e, pertanto, nel riconoscere la libertà di iniziativa economica, ne individua subito un preciso ed invalicabile limite di pari rango costituzionale. Limite costituito anche dal rispetto e dalla tutela della riservatezza dei lavoratori. I principi espressi nell’articolo 41 della Costituzione hanno trovato una attuazione pratica con la legge n. 300 del 1970, norma con la quale è stato perseguito l’obiettivo di riaffermare, in una legge ordinaria, proprio i principi ed i diritti previsti, in maniera “diffusa”, all’interno della nostra Costituzione. Ed infatti, è tramite lo Statuto dei lavoratori che acquistano efficacia e protezione interessi del lavoratore di carattere non solamente economico, ma volti alla tutela della dignità e della libertà nei luoghi di lavoro e che si realizza, così, il passaggio da una semplice tutela del contraente debole, ad una tutela del lavoratore come “persona”. Tra gli obiettivi perseguiti dallo Statuto dei lavoratori, tuttavia, non vi era quello di apprestare una vera e propria tutela della privacy dei lavoratori. Almeno non nell’accezione che oggi assume questo termine. Il legislatore del ’70, infatti, perseguiva lo scopo, più generale, di introdurre nell’ordinamento dei limiti al potere del datore di lavoro, in modo da proibire condotte che potessero rilevarsi lesive della dignità dei dipendenti. L’attenzione del legislatore, in sostanza, più che sulla privacy dei lavoratori, era rivolta, tramite l’utilizzo di una tecnica oggettiva finalizzata alla salvaguardia della sfera privata dei lavoratori da possibili intrusioni “esterne”, ai comportamenti datoriali. L’introduzione in Italia di una specifica normativa che si prefiggesse la finalità di apprestare una tutela ai dati personali è stata, in realtà, tardiva. Si può anzi affermare che si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Schengen per la progressiva soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere degli Stati firmatari, che, all’art. 117 della Convenzione di applicazione di tale accordo, prevedeva “per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale”. E’ stato, quindi, per adempiere a questo impegno, la cui mancata realizzazione avrebbe impedito l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione, che il Parlamento italiano ha approvato nel 1996 la legge n. 675 relativa alla “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Tale legge trasferiva in Italia il contenuto della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Vi è da dire che uno dei principali motivi che ha indotto all’adozione di tale direttiva è stato di carattere economico, attuare cioè una normativa unitaria che contemperasse la libertà di circolazione delle informazioni, anche quelle collegate alle libertà economiche contenute nei Trattati della Comunità, con i diritti fondamentali della persona, al fine di porre le migliori condizioni per la realizzazione di un mercato interno comune. Successivamente, e, precisamente, il primo gennaio 2004, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), emanato con l’intenzione di ricomporre, in maniera unitaria ed organica, le numerose disposizioni nel frattempo intervenute in materia di privacy e che riunisce, in un unico testo, sia la legge n. 675 del 1996 (abrogata dalla norma del 2003), che gli altri decreti, regolamenti e codici succedutisi negli anni. Il testo si apre con una chiara affermazione di principio, che riproduce l’art. II-8, comma primo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Concetto ulteriormente rafforzato dal successivo articolo 2, che afferma, al primo comma, come il codice sulla privacy persegue l’obiettivo di garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. Tuttavia, il testo normativo, imperniato sulla regola della corretta e preventiva informativa, sulla necessità del consenso dell’interessato, o dell’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, e corredato da rigorose disposizioni relative alla elaborazione, custodia e diffusione dei dati acquisiti, non contiene una specifica e dettagliata regolamentazione dei trattamenti concernenti i rapporti di lavoro. Ed infatti, le norme riguardanti espressamente lo svolgimento del rapporto di lavoro, contenute nel titolo ottavo del testo di legge (“lavoro e previdenza sociale”), hanno ad oggetto, oltre ad i codici di deontologia e di buona condotta, promossi dal Garante per la gestione dei rapporti di lavoro e previdenziali, la individuazione dei trattamenti ritenuti di “rilevante interesse pubblico”, la tutela del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro e, soprattutto, contengono un espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 4 e 8 dello statuto dei lavoratori (gli articoli 113 e 114, intitolati “raccolta di dati e pertinenza” e “controllo a distanza”, si limitano a stabilire che “resta fermo quanto disposto”, rispettivamente, “dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300” e “dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”). In questo modo, se da un lato viene espressamente mantenuto in vigore il sistema previgente, contenuto nelle norme dello Statuto dei lavoratori, dall’altro si aggiungono, anche per ciò che concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro, tutte le disposizioni e tutti gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina generale. Disposizioni ed adempimenti che finiscono per estendere, però, in maniera esponenziale, sia l’oggetto della tutela apprestata, che lo stesso ambito delle condotte ritenute rilevanti. E che, così facendo, rendono la disciplina inerente la salvaguardia della privacy nell’ambito del rapporto di lavoro eccessivamente composita e, per certi versi, di difficile “lettura” A dimostrazione di ciò è sufficiente analizzare i principi cardine introdotti (o ribaditi) dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e “tradurli” all’interno delle dinamiche aziendali. E così, l’art. 3 del codice della privacy, affermando il principio della “necessità” nel trattamento dei dati, sembrerebbe legittimare solamente quelle attività, coinvolgenti l’utilizzazione di dati personali dei lavoratori, che non solo siano eseguite a fronte di un interesse meritevole di apprezzamento (e che siano rispettose dei criteri impartiti dalle norme statutarie), ma che rivestano, allo stesso tempo, anche il carattere della indispensabilità. L’art. 11, sancendo l’obbligo di “pertinenza”, di “non eccedenza” e, soprattutto, di “correttezza” nel trattamento dei dati, sembrerebbe imporre al datore di lavoro non solo di operare il trattamento dei dati in maniera lecita e nei limiti delle effettive necessità aziendali, ma anche di rendere note ai lavoratori le caratteristiche del trattamento stesso. Limiti, questi, tanto più stringenti ove si consideri che le eventuali violazioni di tali disposizioni sono sanzionate dal decreto legislativo n. 196 del 2003 con la inutilizzabilità dei dati acquisiti. Gli articoli 13 e 23 del codice, poi, prescrivendo una necessaria e preventiva “informativa”, nonché il “consenso” dell’interessato, per poter legittimamente effettuare il trattamento dei dati personali, sembrerebbero idonei a vanificare la gran parte delle “attività” poste in essere dal datore di lavoro. Attività che, si pensi alle lecite attività di controllo esercitate dal datore di lavoro, se rispettose dei precetti imposti dal codice, oltre che, ovviamente, dei “divieti” imposti dallo Statuto dei lavoratori, difficilmente potrebbero raggiungere gli scopi per i quali sono, normalmente, preordinate. In sostanza, da tale disciplina composita, frutto della “somma” della specifica normativa lavoristica contenuta nella legge n. 300 del 1970 con quella di carattere generale contenuta nel codice della privacy, discende un sistema incentrato su un vero e proprio “protagonismo dell’interessato”, ove le finalità di tutela perseguite, ponendosi dichiaratamente dalla parte del soggetto titolare del diritto alla riservatezza, non sembrano realizzare a pieno il necessario contemperamento dei contrapposti interessi. Contemperamento che, al contrario, costituiva l’obiettivo primario delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori. Anche per tale ragione, la tutela “multilivello” così elaborata, essendo fondata su norme caratterizzate da impostazioni differenti e, per certi versi, antitetiche, determina la possibile insorgenza di conflitti e di problemi applicativi derivanti proprio dall’interazione tra le due discipline. Ed infatti, nel contesto normativo poc’anzi accennato (ove anche il versante del “contenzioso” è imperniato su una tutela “multilivello”, affacciandosi, accanto alla tradizionale tutela giudiziaria, quella prestata dalla Autorità garante per la protezione dei dati personali), non costituisce una ipotesi remota la possibilità che un “controllo” legittimo in base alla disciplina statutaria possa dar luogo ad una raccolta di dati personali attuata mediante modalità non conformi alle disposizioni enunciate dal codice della privacy. Così come, allo stesso modo, ben potrebbe verificarsi l’ipotesi opposta, ove l’acquisizione dei dati, lecita secondo le regole dettate dal decreto legislativo n. 196 del 2003, possa incorrere in un divieto stabilito dalla disciplina settoriale. Tale difficile contemperamento tra le due discipline emerge di tutta evidenza nelle stesse decisioni rese dai principali interpreti del dato normativo. Assistiamo, infatti, da un lato, alle indicazioni fornite dall’Autorità garante, che, muovendo dalla puntuale e “rigida” applicazione delle norme contenute nel codice della privacy e ritenendo il diritto alla riservatezza nel contesto lavorativo alla stregua di un “diritto assoluto” dinanzi al quale poter “immolare” qualsiasi possibilità di interferenza datoriale, pone delle evidenti e talvolta eccessive limitazioni ai poteri organizzativi del datore di lavoro. Dall’altro lato, invece, si registrano diversi orientamenti della giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito, che, muovendo da una diversa concezione dei contrapposti interessi, finiscono per ampliare notevolmente il novero dei possibili e legittimi comportamenti datoriali. E ciò anche con la conseguenza di una minore tutela della riservatezza all’interno del contesto lavorativo. Tuttavia, a ben vedere, tali difformità interpretative derivano principalmente proprio del differente approccio alla materia, operato avendo come principale e pressoché esclusivo punto di riferimento o le norme contenute nel codice della privacy, come avviene nelle decisioni rese dall’Autorità garante, o le norme statutarie, come si registra nelle pur non univoche pronunce giurisprudenziali. Senonché, l’apparente “conflitto” esistente tra le due discipline, o, meglio, nell’applicazione delle due discipline, sembra potersi risolvere muovendo da un’analisi non settoriale, ma complessiva dei due impianti normativi e, soprattutto, traendo spunto dagli stessi principi generali espressi dall’ordinamento. In tal modo, oltre che riuscire ad “armonizzare” gli impianti normativi, sembra potersi raggiungere anche un ragionevole e “coerente” bilanciamento tra la tutela delle esigenze di carattere aziendale e la salvaguardia del diritto alla riservatezza dei lavoratori

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