Archivio Aperto di Ateneo
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[Poster 44]
Hannoolaato 1da Maajo 1976 - Waa danaha shaqaalaha soomaaliyeed - 21kii Oktoobar 1969 – Dhalashadii Kacaanka – 1970 – 7dii Majo Qaramayntii warshadaha iyo bankiyada – 27kii Majo Abuuristii Wakiillada shaqaalaha – 21ki Oktoobar Ku dhawaaqiddii hanti-wadaagga - 1971 – 22kii Lulyo La wareeggii iibinta iyo qeybinta caleenta iyo mesaggada – 7dii Agoosto Abuuristii wasaaradda shaqada iyo isboortiga – 29 Disembar Abuuristii xiriiriyaasha shaqaalaha ee wasaaradaha - 1972 – 11kii Jannaayo Xeerkii lagu ekaynayey laguna kormeerayay sicirka & badeecada – 2dii Maarso Xeerkii Shaqaalaha dawladda ka-wada dhigayey dhaqaale joogta ah – 17da Oktoobar 25ta Qodob – 21kii Oktoobar Qoristii Af-Soomaaliga
1973 – 21kii Luulyo Sharciga Iskaashatooyinka – 27kii Nofembar Sharcigii Kirada Guryaha – 24kii Luulyo Dhismihii gudonyada shaqaalaha - 1974 – 1dii Febraayo Ku biirkii ururka jaamacadda carabta – 1dii Maajo Ballaarintii Sharciga Hawlgabka iyo go’aankii waxbarashada khasabka ilaa Dugsiga Dhexe - 1dii Agoosto Hirgelinta ololaha horumarinta reer miyiga – 29kii Nofembar Go’aankii u gurmadka dadka abaartu tabaaleysay – 16kii Maarso La wareegiddii maamulka maraakiibta - 1975 - 11kii Jannaayo Sinnaanta Ragga iyo haweenka - 1dii Febraayo Hirgelinta Tirakoobka – 1da Agoosto Hirgelinta sanduuqa shaqaalaha – 20kii Oktoobar Shirweynihii 1aad ee ummadda – 16dii Disembar Dhismaha guddiyada gargooridda shaqaalaha._-_Viva il 1° maggio 1976 - E' la festa dei lavoratori somali. 21 Ottobre 1969 – Nascita della Rivoluzione.
1970 – 7 Maggio Nazionalizzazione delle industrie e delle banche - 27 maggio Fondazione del Sindacato dei lavoratori – 21 ottobre Dichiarazione del comunismo 1971 – 22 Luglio Nazionalizzazione della produzione del tè e del sorgo – 7 Agosto Creazione del Ministero del lavoro e dello sport – 29 Dicembre Creazione del collegamento tra i lavoratori ministeriali - 1972 - 1 Gennaio Legge per la stabilizzazione dei prezzi - 2 Marzo Legge per la stabilizzazione dei lavoratori statali - 17 ottobre, I 25 articoli - 21 Ottobre Scrittura della lingua somala
1973 – 21 Luglio Legge delle cooperative – 27 Novembre Legge sulla regolamentazione degli affitti delle case – 24 Luglio Creazione del consiglio dei lavoratori - 1974 – 1 Febbraio Adesione alla lega araba – 1 Maggio Estensione della legge delle pensioni e dell'obbligo scolastico fino alla scuola media – 1 Agosto Campagna per l’avanzamento delle campagne – 29 Novembre Campagna per gli aiuti alle popolazioni colpite dalla carestia – 1 Marzo Nazionalizzazione dell’amministrazione delle navi - 1975 – 11 Gennaio parificazione dei diritti delle donne e dell'uomo - 1 Febbraio Campagna per il censimento – 1 Agosto Creazione della cassa per i lavoratori – 20 Ottobre Primo congresso del popolo – 16 Dicembre Creazione del comitato giudiziario dei lavoratori._-_Long live to 1st May 1976 - Somali workers' day. 1969 - 21st October – Birth of the Revolution. 1970 - 7th May – Nationalisation of factories and banks -
27th May – Foundation of workers’ trade union. 21st October – Declaration of Communism
1971 22nd July – Nationalisation of tea and sorghum wheat production. 7th August – Formation of Ministry of Work and Sport - 29th December Establishment of a co-ordination between ministry employees - 1972 1st January Price control law - 2 March Law on contractual terms for state workers - 17th October the 25 Articles - 21st October Codification of the Somali language - 1973 21st July – Law on foundation of cooperatives. 27th November – Law on the regulation of property rent - 24th July Establishment of workers’ councils - 1974 - 1st February – Membership of the Arabic League - 1st May Retirement extension law and obligatory education raised to middle school - 1st August – Campaign for rural development - 29th November – Support campaign for drought affected populations - 1st March – Nationalisation of merchant marine administration - 1975 - 11th January Alignment of women's rights to men’s rights - 1st February National census -
1st August Establishment of the workers’ bank –20th October – First national people’s congress - 16th December Creation of workers’ judiciary committee
[Poster 18]
Gobannimaddoon waa: “Guuli ma seegto”._-_Il fronte di liberazione è sempre vittorioso._-_The liberation front is always victorious
Baroor-diiq
Qoraalka "Baroordiiq" waa suugaan ka kooban tix iyo tiraab oo heer sare ah, oo ka sheekaynayso dibindaabyadii dagaalka sokeeye."Baroordiiq" è un testo letterario costituito da poesie e prosa di alta qualità che racconta il tormento della guerra civile."Baroordiiq" is a literary text about civil war in Somalia, including high-grade poetry and works of prose
Conferenza: President Hassan's vision for Somalia
Conferenza tenutasi presso l'Università degli Studi Roma Tre in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica Federale Somala, Hassan Sheikh Mohamud, dal titolo "President Hassan's Vision for Somalia", alla presenza del Rettore Mario Panizza, degli ex-Rettori Biancamaria Tedeschini Lalli e Guido Fabiani e del Presidente del Centro Studi Somali Prof.ssa Annarita Puglielli.Shir lagu qabty jaamacadda "Università degli Studi Roma Tre", oo lagu soo dhaweynayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, Xasan Sh. Maxamed, oo booqasho ku yimid Italia, waxaana shirkaas ku soo soo dhoweeyey madax ka mid ah Rekterka Jaamacadda iyo Guddoomiyaha Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed ee Roma."President Hassan's Vision for Somalia": conference held at the University of Roma Tre during President of Somali Federal Republic Hassan Sheikh Mohamud's visit in Italy, at the presence of Dean Mario Panizza, of former deans Biancamaria Tedeschini Lalli and Guido Fabiani, and of Somali Studies Center President Prof. Annarita Puglielli.Link: http://www.youtube.com/watch?v=UjWveKyb_k
La Focalizzazione in Somalo
Allo scopo di approfondire lo studio relativo all'uso dei focalizzatori nominale e verbale nella lingua somala, l'autore analizza due testi narrativi: il romanzo Waasuge iyo Warsame di Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" e una raccolta di favole somale curata da Ciisse Moxamed Siyaad.Si uu sii kobciyo diraasaadka la xiriira adeegsiga diiradeeyayaasha magaca iyo falka ee Af-soomaaliga, ayaa qoraha lafagur ku sameeyay laba labo buug-qiso: qisadii Waasuge iyo Warsame oo uu qoray Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" iyo buuggii Ciise Maxamed Siyaad oo ku saabsan sheeko xariirrada soomaaliyeed.The author analyses two narrative text (the novel "Waasuge iyo Warsame" by Xuseen Sh. Axmed "Kaddare" and a collection of Somali tales by Ciisse Moxamed Siyaad) with the aim of exploring the usage of nominal and verbal focus in Somali language
L'accord restrictif en Somalie
Qorahu wuxuu doonayaa - isagoo adeegsanaya baradigmaha (isrogrogga falka) qaabkiisa gaaban ee Af-soomaaliga - in uu wax ku kordhiyo qeexidda figrad ku saabsan iswaafaqsanaanta naxweed, isagoo tixgelinaya waxyaabaha u gaarka ah baradigmaha, xagga sarfaha iyo filiqsanaanta.L'autrice intende - attraverso l'analisi del paradigma restrittivo in somalo - contribuire alla definizione di una teoria dell'accordo grammaticale, tenendo in considerazione particolarità morfologiche e distribuzione del paradigma.Through the analysis of restrictive paradigm in Somali, the author aims to contribute to the definition of a theory about subject-verb agreement, taking into account morphological peculiarities and paradigm distribution
Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi". The poet and the man. Volume I
This book presents a collection of poems by Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", together with some biographic notes as well as a discussion on his poetics.Buuggan waxaa ku urursan maansadii abwaan Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", oo raacsan taariikhnololeedka abwaanka iyo daahfurka hab maasadeedkiisa.Questo libro presenta una raccolta di poesie di Maxamed Ibraahin Warsame "Hadraawi", accompagnate da alcune note biografiche e da una presentazione della sua poetica.File not available: the publishing house has not allowed the publication in Open Access. Original document currently not available at the Centre for Somali Studies, as belonging to Prof. Giorgio Banti's private collection.Faylku diyar ma ah waayo daabacaha ma oggola in lagu nashariyo "Open Access". Qoraallo aan haatan laga helayn Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin qoraallo u gaar ah Prof. Giorgio Banti.File correlato non disponibile per mancata autorizzazione da parte della casa editrice alla pubblicazione in Open Access. Documento originale attualmente non disponibile presso il Centro Studi Somali in quanto appartenente alla collezione privata del Prof. Giorgio Banti
Il ruolo della legge nella effettività dei diritti fondamentali nello stato contemporaneo
La presente tesi analizza il ruolo della legge nell'effettività dei diritti fondamentali nello Stato contemporaneo, comparando in qualche misura i sistemi giuridici brasiliano e italiano dal punto di vista del Diritto Costituzionale. Innanzitutto, si analizza l'idea di legge elaborata a partire dall'Età Antica e durante l'Età Media, quando il potere di legiferare era caratterizzato dalla sacralità e fondamentato in categorie metafisiche. Posteriormente si esaminano gli apporti teorici derivanti dal rinascimento e dall'illuminismo in relazione alla nozione di legge. In seguito, è analizzata l'idea di legge costruita a partire dalla Rivoluzione Francese, con la desacralizzazione del concetto di legge, l'onnipotenza del legislatore e la supremazia della legge. Il positivismo giuridico diventa l'oggetto d'analisi, verificandosi che la concezione metafisica della politica, così come la sacralizzazione della legge in un momento anteriore, impedisca che la legge compia il ruolo d'istrumento di effettivazione dei diritti fondamentali così come a nostro modo di vedere discende dall'articolo XVI della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. In fine, superato il momento di crisi più acuta del positivismo con i totalitarismi del secolo XX, si analizzano le condizioni della legge di essere possibile strumento di effettivazione dei diritti fondamentali a partire della teoria della democrazia costituzionale quadridimenzionale e della esistenza e funzionamento di istituzioni e istituti di garanzia
Le garanzie postvendita tra regolamentazione del mercato e tutela dei consumatori nella filiera distributiva
La presente ricerca si propone innanzitutto l’obiettivo di illustrare ed analizzare –
senza alcuna pretesa di esaustività – la disciplina delle garanzie nella vendita di beni
di consumo attraverso una lettura delle disposizioni che, discostandosi dal tradizionale
approccio dogmatico, miri in particolare ad indagare i rapporti nell’ambito della
filiera distributiva al fine di individuare le principali cause che, di fatto, ne hanno ad
oggi sostanzialmente impedito una corretta e puntuale applicazione da parte degli
operatori commerciali, con il conseguente generale pregiudizio degli interessi dei
consumatori.
Muovendo da tale analisi, le cui argomentazioni possono essere supportate anche
dalle evidenze istruttorie dell’attività posta in essere, in materia, dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, si è tentato di suggerire alcuni spunti di riflessione in
merito alle possibili misure che, anche alla luce delle recenti iniziative del legislatore
comunitario e nazionale, possano contemperare la duplice esigenza di fornire una più
ampia ed effettiva tutela degli interessi dei consumatori garantendo al tempo stesso un
più corretto ed equo funzionamento del mercato e, in particolare, delle relazioni
commerciali lungo la filiera distributiva.
A tal fine, nel capitolo I viene illustrata nel dettaglio la disciplina generale sulla
vendita di beni di consumo evidenziando altresì, laddove il dato testuale lo consente,
l’obiettivo del legislatore comunitario e nazionale di conseguire un più elevato livello
di protezione dei consumatori evitando distorsioni della concorrenza nel mercato, con
il risultato finale di inserire la tutela del consumatore in una prospettiva più ampia
quale, appunto, la garanzia dell’ordinato funzionamento del mercato.
In tal senso, ad esempio, possono leggersi i considerando n. 1, 4 e 5 della direttiva
99/44/CE, la previsione di un temperamento alla disciplina sulla presunzione di
conformità del contratto di cui all’art. 129, comma 4, del Codice del consumo, la
rilevanza attribuita in alcune fattispecie alle dichiarazioni pubbliche del produttore, le
previsioni generalmente considerate riconducibili al bisogno di certezza della
conservazione del contratto, il sistema gerarchico dei rimedi attribuiti al consumatore
che tiene conto delle esigenze del venditore e favorisce l’immediata e prevalente
esperibilità di tutele ripristinatorie o in forma specifica.
Ma è soprattutto l’art. 131 del Codice del consumo, oggetto di trattazione nel capitolo
II, la disposizione che più di ogni altra presenta finalità caratteristiche ed effetti
regolatori dei mercati intermedi in quanto, pur con i limiti esposti, appresta una
specifica tutela in favore del venditore finale cui viene attribuito il diritto di rivalersi
nei confronti degli altri soggetti che operano lungo la medesima filiera distributiva.
In questo contesto vengono illustrate le problematiche emerse in ordine alla mancata
attuazione da parte degli operatori commerciali della disciplina delle garanzie
postvendita nel primo decennio di entrata in vigore della medesima. Tra le possibili
cause, si evidenzia la previsione della derogabilità della disciplina sul regresso e, più
in generale, la necessità di prevedere una qualche forma di regolamentazione delle
relazioni tra i diversi operatori commerciali al fine di assicurare un più corretto ed
equilibrato funzionamento dei mercati in cui gli stessi operano.
Nel capitolo III, l’illustrazione dettagliata del funzionamento dei sistemi e delle reti di
assistenza postvendita viene completata da una rassegna di pronunce dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, dalla cui attività istruttoria emerge una serie
di reiterate condotte pregiudizievoli per i consumatori ed è inoltre possibile evincere
chiaramente i principali fattori che causano tali condotte nonché un più chiaro assetto
degli effettivi rapporti contrattuali all’interno della filiera distributiva.
Le predette considerazioni hanno evidenziato l’esigenza di una qualche forma di
intervento che possa offrire una soluzione alle problematiche individuate, colmando le
attuali lacune normative ovvero correggendo le disposizioni che presentano maggiori
criticità per i diversi soggetti interessati.
Nel capitolo IV, pertanto, si tenta in primo luogo di dimostrare che l’eventuale
previsione di una forma di responsabilità diretta del produttore per i difetti di
conformità del bene comporterebbe un più elevato livello di soddisfazione degli
interessi dei consumatori non solo in ragione dell’evidente innalzamento del livello di
tutela giuridica ma, anche, nel lungo termine, attraverso un aumento della qualità
standard dei prodotti conseguente proprio a tale istituto che, infatti, potrebbe costituire
un notevole incentivo per gli stessi produttori ad investire nel miglioramento della
qualità dei prodotti e dei servizi di assistenza.
Più concreta, tuttavia, in una prospettiva de iure condendo, appare l’ipotesi di un
intervento volto al riconoscimento della figura di contraente debole che non sia
limitata ai soli consumatori, in maniera tale da consentire, coerentemente con i più
recenti orientamenti giurisprudenziali, che la ratio della disciplina sull’abuso di
dipendenza econmica di cui all’art. 9 della legge sulla subfornitura possa elevarsi a
principio generale in materia contrattuale, da applicarsi a tutte le fattispecie in cui lo
squilibrio contrattuale sia determinato da distorsioni patologiche del mercato.
Al riguardo, le più recenti tendenze normative sembrano infatti muoversi proprio nel
senso di un definitivo riconoscimento – e della conseguente tutela – delle imprese
“deboli”. In tal senso, infatti, vengono richiamate la recente direttiva 2011/7/UE, in
materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e la legge 11
novembre 2011 n. 180, “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle
imprese”, che all’art. 10, comma 2, ha introdotto la previsione di una presunzione di
abuso di dipendenza economica in caso di violazione diffusa e reiterata della
disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali posta in essere ai
danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie.
Per altro verso ancora, si è riferito di come la disciplina dell’impresa “debole” si
estende oggi anche al settore dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari di cui all’art. 62 del D.L. 1/2012. Come si è tentato
di illustrare, tuttavia, quest’ultima norma si discosta dall’approccio tradizionale della
legislazione antitrust tipizzando una serie di condotte commerciali sleali tra imprese,
così di fatto introducendo nel nostro ordinamento una nuova categoria concettuale
che, forse, potrebbe meglio garantire, rispetto agli strumenti tradizionali, un corretto
ed equilibrato svolgimento delle relazioni commerciali c.d. B2b.
Si è inoltre avuto modo di riferire di come il precedente italiano trovi rispondenza nei
richiamati tentativi del legislatore comunitario di predisporre strumenti adeguati per
contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette tra imprese nell’ambito
della catena distributiva, dapprima limitatamente al comparto alimentare e,
successivamente, estendendo tale tentativo a tutti i settori attraverso il menzionato
Libro verde sulle pratiche commerciali scorrette nella catena di fornitura alimentare e
non alimentare.
Al riguardo, tuttavia, occorre infine precisare che sebbene simili iniziative, volte a
regolamentare i rapporti verticali tra imprese, possano in apparenza sembrare estranei
rispetto alla finalità di tutela del consumatore intesa in senso stretto, secondo un
approccio tradizionale, cionondimeno si è tentato di evidenziare – con il supporto
delle evidenze emerse dall’attività istruttoria dell’AGCM – come la disciplina
contrattuale di tali rapporti, associata al concreto dispiegarsi delle condotte poste in
essere dagli operatori commerciali, produca effetti diretti proprio nella sfera dei
consumatori finali la cui tutela, di conseguenza, presuppone necessariamente un
corretto svolgimento delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti
Privacy e rapporto di lavoro
Le molte sfaccettature che vengono a comporre quello che, con formula di
sintesi, viene definito il diritto alla riservatezza, pur non essendo state riassunte
in un’unica disposizione, come invece è accaduto in importanti trattati
internazionali e in atti dell’Unione Europea, sono state previste nella nostra Carta
costituzionale.
Ed infatti, oltre ad alcune esplicite disposizioni volte alla difesa della
riservatezza in singoli e specifici contesti, è possibile rinvenire, nel dettato
costituzionale, anche alcune norme idonee a costituire una matrice generale del
diritto alla tutela della privacy.
E così, l’articolo 2 della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui
esplica la sua personalità, individua e delinea una “priorità di valore” della
persona umana nella gerarchia dei valori giuridici. Riconoscendo a questo
articolo il carattere di norma “aperta”, idonea a consentire l’adeguamento del
diritto alle modifiche ed ai cambiamenti che si verificano nella società e la
protezione di interessi nuovi, non oggetto di specifiche tutele, è agevole farne
discendere anche un riconoscimento, pur se indiretto, al diritto alla riservatezza.
La riservatezza, infatti, costituisce una necessità “biologica” dell’uomo ed
un aspetto inalienabile della persona umana. Ragion per cui la sua difesa risulta
necessaria al fine di apprestare una effettiva tutela della persona e delle sue
esigenze fondamentali.
Per ciò che concerne, poi, la regolamentazione del rapporto di lavoro,
l’articolo 41 della Costituzione, riconoscendo e garantendo la libertà
dell’iniziativa economica privata ed imponendo all’imprenditore,
contestualmente, di non esercitare la sua posizione economicamente dominante
in modo da ledere, oltre che la sicurezza, la libertà e la dignità del lavoratore,
costituisce il fondamento primario del diritto alla tutela della riservatezza
nell’ambito del contesto lavorativo. Tale norma, infatti, colloca la tutela della
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libertà e della dignità dei lavoratori entro la stessa “cornice normativa” ove è
inserito anche il riconoscimento costituzionale della libertà di impresa e,
pertanto, nel riconoscere la libertà di iniziativa economica, ne individua subito un
preciso ed invalicabile limite di pari rango costituzionale. Limite costituito anche
dal rispetto e dalla tutela della riservatezza dei lavoratori.
I principi espressi nell’articolo 41 della Costituzione hanno trovato una
attuazione pratica con la legge n. 300 del 1970, norma con la quale è stato
perseguito l’obiettivo di riaffermare, in una legge ordinaria, proprio i principi ed i
diritti previsti, in maniera “diffusa”, all’interno della nostra Costituzione.
Ed infatti, è tramite lo Statuto dei lavoratori che acquistano efficacia e
protezione interessi del lavoratore di carattere non solamente economico, ma
volti alla tutela della dignità e della libertà nei luoghi di lavoro e che si realizza,
così, il passaggio da una semplice tutela del contraente debole, ad una tutela del
lavoratore come “persona”.
Tra gli obiettivi perseguiti dallo Statuto dei lavoratori, tuttavia, non vi era
quello di apprestare una vera e propria tutela della privacy dei lavoratori. Almeno
non nell’accezione che oggi assume questo termine.
Il legislatore del ’70, infatti, perseguiva lo scopo, più generale, di
introdurre nell’ordinamento dei limiti al potere del datore di lavoro, in modo da
proibire condotte che potessero rilevarsi lesive della dignità dei dipendenti.
L’attenzione del legislatore, in sostanza, più che sulla privacy dei lavoratori, era
rivolta, tramite l’utilizzo di una tecnica oggettiva finalizzata alla salvaguardia
della sfera privata dei lavoratori da possibili intrusioni “esterne”, ai
comportamenti datoriali.
L’introduzione in Italia di una specifica normativa che si prefiggesse la
finalità di apprestare una tutela ai dati personali è stata, in realtà, tardiva. Si può
anzi affermare che si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore
dell’Accordo di Schengen per la progressiva soppressione dei controlli sulle
persone alle frontiere degli Stati firmatari, che, all’art. 117 della Convenzione di
applicazione di tale accordo, prevedeva “per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo,
ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell’entrata in
vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per
raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale
a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale”.
E’ stato, quindi, per adempiere a questo impegno, la cui mancata
realizzazione avrebbe impedito l’applicazione dell’Accordo sulla libera
circolazione, che il Parlamento italiano ha approvato nel 1996 la legge n. 675
relativa alla “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”. Tale legge trasferiva in Italia il contenuto della direttiva n.
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Vi è da dire che uno dei principali motivi che ha indotto
all’adozione di tale direttiva è stato di carattere economico, attuare cioè una
normativa unitaria che contemperasse la libertà di circolazione delle
informazioni, anche quelle collegate alle libertà economiche contenute nei
Trattati della Comunità, con i diritti fondamentali della persona, al fine di porre
le migliori condizioni per la realizzazione di un mercato interno comune.
Successivamente, e, precisamente, il primo gennaio 2004, è entrato in
vigore il decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali), emanato con l’intenzione di ricomporre, in maniera unitaria ed
organica, le numerose disposizioni nel frattempo intervenute in materia di
privacy e che riunisce, in un unico testo, sia la legge n. 675 del 1996 (abrogata
dalla norma del 2003), che gli altri decreti, regolamenti e codici succedutisi negli
anni.
Il testo si apre con una chiara affermazione di principio, che riproduce
l’art. II-8, comma primo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, secondo cui “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Concetto ulteriormente rafforzato dal successivo articolo 2, che
afferma, al primo comma, come il codice sulla privacy persegue l’obiettivo di
garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali”.
Tuttavia, il testo normativo, imperniato sulla regola della corretta e
preventiva informativa, sulla necessità del consenso dell’interessato, o
dell’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, e corredato
da rigorose disposizioni relative alla elaborazione, custodia e diffusione dei dati
acquisiti, non contiene una specifica e dettagliata regolamentazione dei
trattamenti concernenti i rapporti di lavoro.
Ed infatti, le norme riguardanti espressamente lo svolgimento del rapporto
di lavoro, contenute nel titolo ottavo del testo di legge (“lavoro e previdenza
sociale”), hanno ad oggetto, oltre ad i codici di deontologia e di buona condotta,
promossi dal Garante per la gestione dei rapporti di lavoro e previdenziali, la
individuazione dei trattamenti ritenuti di “rilevante interesse pubblico”, la tutela
del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro e, soprattutto, contengono un
espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 4 e 8 dello statuto dei
lavoratori (gli articoli 113 e 114, intitolati “raccolta di dati e pertinenza” e
“controllo a distanza”, si limitano a stabilire che “resta fermo quanto disposto”,
rispettivamente, “dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300” e “dall’art.
4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”).
In questo modo, se da un lato viene espressamente mantenuto in vigore il
sistema previgente, contenuto nelle norme dello Statuto dei lavoratori, dall’altro
si aggiungono, anche per ciò che concerne la regolamentazione del rapporto di
lavoro, tutte le disposizioni e tutti gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina
generale. Disposizioni ed adempimenti che finiscono per estendere, però, in
maniera esponenziale, sia l’oggetto della tutela apprestata, che lo stesso ambito
delle condotte ritenute rilevanti. E che, così facendo, rendono la disciplina inerente la salvaguardia della
privacy nell’ambito del rapporto di lavoro eccessivamente composita e, per certi
versi, di difficile “lettura”
A dimostrazione di ciò è sufficiente analizzare i principi cardine introdotti
(o ribaditi) dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e “tradurli” all’interno delle
dinamiche aziendali.
E così, l’art. 3 del codice della privacy, affermando il principio della
“necessità” nel trattamento dei dati, sembrerebbe legittimare solamente quelle
attività, coinvolgenti l’utilizzazione di dati personali dei lavoratori, che non solo
siano eseguite a fronte di un interesse meritevole di apprezzamento (e che siano
rispettose dei criteri impartiti dalle norme statutarie), ma che rivestano, allo
stesso tempo, anche il carattere della indispensabilità.
L’art. 11, sancendo l’obbligo di “pertinenza”, di “non eccedenza” e,
soprattutto, di “correttezza” nel trattamento dei dati, sembrerebbe imporre al
datore di lavoro non solo di operare il trattamento dei dati in maniera lecita e nei
limiti delle effettive necessità aziendali, ma anche di rendere note ai lavoratori le
caratteristiche del trattamento stesso. Limiti, questi, tanto più stringenti ove si
consideri che le eventuali violazioni di tali disposizioni sono sanzionate dal
decreto legislativo n. 196 del 2003 con la inutilizzabilità dei dati acquisiti.
Gli articoli 13 e 23 del codice, poi, prescrivendo una necessaria e
preventiva “informativa”, nonché il “consenso” dell’interessato, per poter
legittimamente effettuare il trattamento dei dati personali, sembrerebbero idonei
a vanificare la gran parte delle “attività” poste in essere dal datore di lavoro.
Attività che, si pensi alle lecite attività di controllo esercitate dal datore di lavoro,
se rispettose dei precetti imposti dal codice, oltre che, ovviamente, dei “divieti”
imposti dallo Statuto dei lavoratori, difficilmente potrebbero raggiungere gli
scopi per i quali sono, normalmente, preordinate.
In sostanza, da tale disciplina composita, frutto della “somma” della
specifica normativa lavoristica contenuta nella legge n. 300 del 1970 con quella
di carattere generale contenuta nel codice della privacy, discende un sistema incentrato su un vero e proprio “protagonismo dell’interessato”, ove le finalità di
tutela perseguite, ponendosi dichiaratamente dalla parte del soggetto titolare del
diritto alla riservatezza, non sembrano realizzare a pieno il necessario
contemperamento dei contrapposti interessi. Contemperamento che, al contrario,
costituiva l’obiettivo primario delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori.
Anche per tale ragione, la tutela “multilivello” così elaborata, essendo
fondata su norme caratterizzate da impostazioni differenti e, per certi versi,
antitetiche, determina la possibile insorgenza di conflitti e di problemi applicativi
derivanti proprio dall’interazione tra le due discipline.
Ed infatti, nel contesto normativo poc’anzi accennato (ove anche il
versante del “contenzioso” è imperniato su una tutela “multilivello”,
affacciandosi, accanto alla tradizionale tutela giudiziaria, quella prestata dalla
Autorità garante per la protezione dei dati personali), non costituisce una ipotesi
remota la possibilità che un “controllo” legittimo in base alla disciplina statutaria
possa dar luogo ad una raccolta di dati personali attuata mediante modalità non
conformi alle disposizioni enunciate dal codice della privacy. Così come, allo
stesso modo, ben potrebbe verificarsi l’ipotesi opposta, ove l’acquisizione dei
dati, lecita secondo le regole dettate dal decreto legislativo n. 196 del 2003, possa
incorrere in un divieto stabilito dalla disciplina settoriale.
Tale difficile contemperamento tra le due discipline emerge di tutta
evidenza nelle stesse decisioni rese dai principali interpreti del dato normativo.
Assistiamo, infatti, da un lato, alle indicazioni fornite dall’Autorità
garante, che, muovendo dalla puntuale e “rigida” applicazione delle norme
contenute nel codice della privacy e ritenendo il diritto alla riservatezza nel
contesto lavorativo alla stregua di un “diritto assoluto” dinanzi al quale poter
“immolare” qualsiasi possibilità di interferenza datoriale, pone delle evidenti e
talvolta eccessive limitazioni ai poteri organizzativi del datore di lavoro.
Dall’altro lato, invece, si registrano diversi orientamenti della
giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito, che, muovendo da una diversa
concezione dei contrapposti interessi, finiscono per ampliare notevolmente il novero dei possibili e legittimi comportamenti datoriali. E ciò anche con la
conseguenza di una minore tutela della riservatezza all’interno del contesto
lavorativo.
Tuttavia, a ben vedere, tali difformità interpretative derivano
principalmente proprio del differente approccio alla materia, operato avendo
come principale e pressoché esclusivo punto di riferimento o le norme contenute
nel codice della privacy, come avviene nelle decisioni rese dall’Autorità garante,
o le norme statutarie, come si registra nelle pur non univoche pronunce
giurisprudenziali.
Senonché, l’apparente “conflitto” esistente tra le due discipline, o, meglio,
nell’applicazione delle due discipline, sembra potersi risolvere muovendo da
un’analisi non settoriale, ma complessiva dei due impianti normativi e,
soprattutto, traendo spunto dagli stessi principi generali espressi
dall’ordinamento.
In tal modo, oltre che riuscire ad “armonizzare” gli impianti normativi,
sembra potersi raggiungere anche un ragionevole e “coerente” bilanciamento tra
la tutela delle esigenze di carattere aziendale e la salvaguardia del diritto alla
riservatezza dei lavoratori