Archivio Aperto di Ateneo
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    5899 research outputs found

    Danza a Buulo Waaray

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    Rilevamento etnomusicologico effettuato da Francesco Giannattasio, in collaborazione con Aweys Maxamed Waasuge, nel quadro delle ricerche per il "progetto Studi Somali" promosse dal Comitato tecnico-linguistico per l'Università Nazionale Somala.Xog ururin oo ku saabsan muusikada oo qabtay Francesco Giannattasio, wuxuuna la kaashaday Aweys Maxamed Waasuge, Cilmibaaristanina waxay ka mid ahayd "Mashruuca Cilmibaarista Soomaaliyeed" oo qabanqaabasiisi lahaa Guddiga Farsamada.Etno-musicological survey by Francesco Giannattasio, in collaboration with Aweys Maxamed Waasuge, within the framework of the "Somali Studies project", promoted by the technical-linguistic Committee for the Somali National University.Link: http://www.youtube.com/watch?v=9iRDj0P3yl

    Principio di necessaria offensività e i reati ambientali

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    Il presente lavoro ha tentato di analizzare le principali problematiche e le interazioni tra reati ambientali presenti nel nostro ordinamento ed il principio di offensività che, come noto, svolge un ruolo fondamentale nel diritto penale moderno. In particolare, l'indagine ha avuto due linee direttrici fondamentali: da una parte, l'analisi del principio in esame ed, in particolare, della concezione del reato come offesa a un bene giuridico, dall'altra, l'applicazione di tale principio ai reati ambientali che, proprio a fronte delle peculiarità del bene giuridico tutelato – l' ambiente – che è un bene super-individuale ed aggredibile (nella maggior parte dei casi) da condotte “seriali”, presentano la struttura propria dei reati di pericolo astratto. In estrema sintesi si può dire che il principio di offensività, la cui forza e rango costituzionale sono ormai riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, si fonda sul presupposto secondo cui deve considerarsi reato, e dunque necessita di sanzione penale, esclusivamente quel fatto umano che, non solo violi il precetto posto dal legislatore, ma che rechi altresì offesa, tanto nella forma della lesione effettiva quanto nell'esposizione a pericolo, all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Posto che il tema dell’ offensività è naturalmente condizionato dall’esatta delimitazione della nozione di bene giuridico, in quanto soltanto una corretta qualificazione dell’oggetto dell’offesa, e dunque dell’interesse tutelato dalle singole norme incriminatrici, consente di individuare il grado di anticipazione della tutela realmente approntata con le singole fattispecie o quello giuridicamente ammissibile o politicamente opportuno, l’analisi ha affrontato la vexata questio dell’esatto inquadramento del bene ambiente nel novero dei c.d. beni strumentali - tutelabili in quanto la loro integrità rappresenta lo strumento e la condizione per preservare beni ulteriori - ovvero in quello dei c.d. beni finali e, dunque, meritevoli e bisognosi di tutela in se e per sé. Ed infatti, se per una parte della dottrina l’ambiente rappresenta il paradigma dei beni strumentali in quanto i vari elementi di cui esso si compone (acqua suolo etc.) sono penalmente protetti come condizioni e strumenti per assicurare l'integrità di altri beni, individuali e collettivi quali la vita e la salute delle generazioni presenti e future, il patrimonio di singole e intere comunità, lo sviluppo economico etc., l’orientamento ad oggi prevalente, in un’ottica peraltro di maggior rispetto del canone dell’offensività del reato, tende ad inquadrarlo nel genus dei beni finali, in quanto tale tutelabile in se per sé. Ciò premesso, il primo problema che i reati ambientali pongono non è di certo sconosciuto alla dottrina penalistica, in quanto attiene alla dibattuta questione della compatibilità dei reati di pericolo presunto con il principio di offensività. Come noto, esso, nasce dalla circostanza che, in tali reati l'incriminazione si fonda su un giudizio di pericolosità formulato direttamente dal legislatore sulla base dell'id quod plerumque accidit e, pertanto, ben può accadere che vengano puniti comportamenti che, sebbene corrispondenti al modello legale, risultino in concreto inoffensivi poiché privi di quella pericolosità in vista della quale il legislatore ha, appunto, creato la norma penale. Al fine di scongiurare o quantomeno limitare un simile rischio è stata prospettata, in via generale, la necessità di far leva sulla formulazione letterale della fattispecie incriminatrice dotando gli elementi utilizzati nella descrizione del fatto tipico di una “pregnanza semantica” tale da rendere difficilmente ipotizzabile che un fatto conforme a quello astratto non sia al contempo pericoloso per il bene tutelato. Tuttavia, nel settore del diritto penale dell'ambiente, la maggior parte delle fattispecie incriminatrici non presenta tale caratteristica ma, al contrario, le condotte risultano descritte attraverso l'uso di termini in sé sostanzialmente privi di reale capacità selettiva (es. immissione, scarico, smaltimento non autorizzato). In quest’ambito, poi, ancor più che in altri, il problema della compatibilità con il canone del reato come offesa a beni giuridici risulta ancora più accentuato dalla particolare struttura degli illeciti ambientali presenti nel nostro ordinamento caratterizzati da un frequente rinvio, nella definizione del comportamento vietato, a fonti diverse dalla norma incriminatrice e generalmente sublegislative (secondo la tecnica delle norme penali in bianco). Invero, la necessità di dover contemperare la tutela dell'ambiente con altri interessi antagonisti d’indiscutibile rilievo collettivo e spesso di rango costituzionale, ha fatto sì che le fattispecie incriminatrici in materia ambientale siano per lo più aggregate a complessi amministrativi di disciplina e gli illeciti da esse previsti si incentrino, fondamentalmente: sull'inosservanza di disposizioni, generali o particolari, impartite dalla Pubblica Amministrazione, sull'inadempimento di determinate formalità quali, ad esempio, la richiesta del necessario provvedimento prescritto per l'esercizio di determinate attività ovvero sul superamento di determinate soglie di rischio stabilite da fonti sublegislative. A fronte di fattispecie così costruite, il presente lavoro tentato di analizzare quali tra le fattispecie presenti nella materia de qua, sanzionano condotte in qualche misura effettivamente dotate di attitudine offensiva nei confronti del bene finale ambiente e quali, invece, incriminano condotte inosservanti sostanzialmente neutre quanto a disvalore e, rispetto alle quali, la disobbedienza al precetto parrebbe riassumere effettivamente l’unico elemento fondante il ricorso alla sanzione penale, posto che la tutela della funzione amministrativa sembrerebbe potersi giustificare solo se il controllo pubblico sia effettivamente finalizzato all'accertamento di quei requisiti di idoneità in assenza dei quali, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività controllata presenti un rilevante pericolo per il bene ambiente, e non anche quando detto controllo esprima la sola esigenza di garantire l'ordine e la regolarità del suo svolgimento. A tal fine, stante la molteplicità di illeciti ambientali esistenti, si è deciso di procedere ad un’analisi degli stessi sulla base di una classificazione ((rectius: tripartizione) strutturata a seconda del comportamento tipizzato e del grado o livello di subordinazione della norma penale a fonti o provvedimenti extrapenali, distinguendo tra: 1) illeciti incentrati sul superamento dei limiti tabellari di emissione o immissione di sostanza nocive per l’ambiente indicati da fonti sub legislative; 2) illeciti incentrati sull’omessa richiesta di preventiva autorizzazione all’esercizio di talune attività o sull’esercizio di attività con autorizzazione sospesa o revocata o negata; 3) illeciti incentrati sul mancato rispetto di un obbligo di comunicazione o informazione alla Pubblica Amministrazione. Ebbene, dall’indagine effettuata si è giunti alla conclusione che, pur avendo il legislatore optato nella quasi totalità dei casi allo schema dei reati di pericolo astratto, in talune ipotesi la condotta incriminata risulta talmente “lontana” dalla messa in pericolo del bene ambiente da lasciare ragionevolmente presumere la natura esclusivamente formale dell’infrazione e il conseguente mancato rispetto del canone di offensività che, come noto, identifica il reato come il fatto umano che, non solo violi il precetto, ma che rechi altresì offesa all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In particolare, la necessità di procedere ad una riformulazione in chiave di offesa si è riscontrata per gli illeciti del terzo tipo ossia quelli incentrati sull’omessa comunicazione o informazione di dati rilevanti alla Pubblica Amministrazione, posto che, in tali casi, la sanzione penale punisce, non tanto lo svolgimento dell’attività in sé, quanto il mancato ottemperamento all’obbligo di comunicazione, avendo, il legislatore, scelto di incriminare comportamenti che, esaurendo il loro disvalore nell’ostacolare la raccolta delle informazioni necessarie alla Pubblica Amministrazione, si rivelano del tutto “neutri” sul piano dell’offesa. Conclusioni diverse valgono, invece, per le altre due tipologie di fattispecie ambientali ove, seppur con argomentazioni diverse, si è voluto dimostrare la loro compatibilità con il suddetto principio. Invero, a differenza dei reati fondati sull’omessa comunicazione, in quelli che si incentrano sullo svolgimento di attività in assenza dell’autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, la subordinazione della liceità penale del comportamento a una valutazione di merito della Pubblica Amministrazione lascia presumere che si tratti di condotte che risultano astrattamente pericolose per il bene finale, nella misura in cui disattendono le modalità di svolgimento ritenute dalla Pubblica Amministrazione necessarie al contenimento della loro pericolosità in concreto. In tali ipotesi, dunque, il legislatore non ha voluto reprimere la mera disobbedienza, ma il prodursi (tramite la disobbedienza) di condotte già dotate dell'attitudine a pregiudicare beni preesistenti ritenuti meritevoli di tutela. Stesso rispetto del principio di offensività si è riscontrato nelle fattispecie ambientali che sanzionano la violazione di limiti tabellari nelle attività di scarico, di emissione e di smaltimento di sostanze inquinanti ossia in tutte quelle ipotesi in cui la norma incriminatrice rinvia a atti normativi secondari (ad esempio a regolamenti o decreti ministeriali o interministeriali) il compito di specificare, dal punto di vista tecnico, uno o più elementi della fattispecie, utilizzando pertanto la struttura tipica della normazione penale in bianco. Ebbene, lasciando da parte la constatazione che detta tecnica di incriminazione risulta essere la più adeguata a tutelare un bene in continua evoluzione, quale è l’ambiente, attraverso rapidi aggiornamenti della normativa vigente sulla scorta dei progressi scientifici e tecnologici, si è evidenziato come il ruolo degli standards di tollerabilità sia esclusivamente quello di selezionare condotte già caratterizzate da un grado di pericolosità, fissando un limite di prevenzione e contenimento della potenzialità lesiva

    La valutazione delle attività immateriali nelle imprese operanti nel settore della web-communication

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    L’avvento della new economy ha contribuito ad incrementare marcatamente il “peso” degli intangibles nei confronti dei beni dotati di fisicità. Questo perché nel corso degli ultimi 20 anni, abbiamo assistito ad una rapidissima evoluzione dei paesi sviluppati da un modello di business industriale/produttivo basato su un'economia di produzione, ad un’economia sempre più internet-oriented, che offre la possibilità di operare in un mercato globale, abbattendo i costi di gestione e consentendo alle imprese di non essere vincolate a uno spazio definito quale può essere la sede fisica. Le imprese che operano nel settore della Information Technology, rappresentano il più classico esempio di questo nuovo modello di business. Si tratta, per lo più, di imprese che svolgono la propria attività con l’ausilio di pochissimi beni strumentali fisici, in quanto il loro prodotto è “virtuale” ed è caratterizzato dalla sempre crescente necessità di competenza tecnica/tecnologica. Dopo una prima analisi del concetto di immobilizzazione più in generale e di intangibles nello specifico, si procederà ad individuare i criteri di valutazione nell’ambito della normativa nazionale ed internazionale, per finire con un caso pratico della valutazione del valore di mercato del ramo di azienda di un’impresa operante nel settore della web economy

    Understanding biofuels through patent data

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    Care & the city : le dimensioni territoriali della cura

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    La “cura”, nell’accezione del “prendersi cura di”, è un concetto che si fa spazio sempre più frequentemente nel linguaggio comune: ci si riferisce a quell’insieme di azioni svolte tutti i giorni, azioni minute, spesso quasi sfuggevoli perché come implicite, che rivolgiamo a persone a noi prossime. Il crescente invecchiamento della popolazione e la riduzione del tasso di fertilità sopra tutti, oltre ad un contesto sociale, economico e politico che svicola, oggi come in passato, dall’occuparsi effettivamente di tale questione, rendono molto attuale tutto questo insieme di tematiche che vedono il “prendersi cura di” assumere le forme di una vera e propria domanda sociale, spesso insoddisfatta. L’interesse per questi temi nasce da una rimozione del contesto territoriale dalla loro problematizzazione, contesto che appare quasi come uno sfondo inerte sul quale queste azioni di cura sembrano svolgersi, privando invece lo spazio urbano del suo importante ruolo, non solo di supporto, ma anche di dispositivo in grado di facilitare o, più spesso, di rendere difficoltoso lo svolgersi di queste azioni, per natura quotidiane. La ricerca si è quindi occupata di indagare le dimensioni territoriali della cura, ovvero quelle componenti spaziali che spesso vengono poste in secondo piano da letture che, riguardo a questo tema, ne privilegiano invece le dimensioni sociali, economiche e culturali. La tesi sostenuta, rispetto a questo ambito di interesse, è infatti quella secondo la quale una diversa concettualizzazione di tale tema consentirebbe una trattazione maggiormente attinente e contestualizzata delle problematiche che riguardano le questioni della cura, incidendo sul loro trattamento a livello urbano. La tesi si è sviluppata quindi partendo dalla revisione della letteratura proveniente da diversi settori disciplinari, ricostruendo l’ampia costellazione di temi che vengono messi a lavoro quando si parla di “cura”; sebbene la trattazione di questo argomento sia fortemente legata alla sfera delle scienze sociali, per la sua genesi, sono stati individuati anche gli approcci attraverso i quali la pianificazione del territorio ha indagato le questioni attinenti alla cura, relativamente agli spazi istituzionali dedicati ad assolvere questa funzione e le politiche urbane per i tempi. Successivamente sono state articolate criticamente le diverse componenti che compongono la sfera tematica della cura, identificando tre campi d’indagine, soggetti, spazi e tempi. Riguardo i soggetti sono state tratteggiate le principali caratteristiche a livello macro di due categorie, anziani e bambini, analizzando alcune politiche urbane che li riguardano, nell’ambito di iniziative come le children friendly (Fano, Pu)e elderly friendly cities (Udine); riguardo la categoria degli spazi si è approfondita la natura spaziale della cura negli gli spazi dei servizi, mediante l’analisi di un Piano dei Servizi (Dalmine, Bg); riguardo i tempi nella loro molteplice dimensione della quotidianità, della composizione dei tempi di lavoro e di cura e nelle trasformazioni avvenute all’interno dei tempi di vita, attraverso l’analisi di un Piano Territoriale degli Orari (Bergamo). Le conclusioni del lavoro di ricerca vertono principalmente sulla necessità di assumere uno sguardo più ampio rispetto ai temi considerati sotto l’ombrello della “cura”, adottando uno stile di azione in ambito urbano che guardi attraverso la lente della cura i diversi oggetti di cui si occupa, attribuendo un ruolo centrale alla dimensione spaziale nella possibilità di miglioramento del benessere di chi vive in città

    Giovani rom tra campo nomadi e città : un'etnografia dell'adolescenza rom fra i container di un campo-nomadi e la èeriferia di una metropoli globale

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    L'obiettivo di questo percorso di ricerca consiste nella documentazione delle possibilità e delle limitazioni che definiscono i percorsi di vita di un gruppo di adolescenti rom che risiedono in un campo-nomadi della periferia romana. Nella prima parte del lavoro si prende in considerazione la categoria che designa questa particolare fascia d'età, ricostruendone, attraverso un percorso genealogico, l'origine e lo sviluppo all'interno del dibattito scientifico e ricavando da questo i principali strumenti utili all'analisi di quella che è stata progressivamente designata come una complessa fase di transizione verso l'adultità. Nella seconda parte si sperimenta l'applicabilità di questa categoria all'universo rom; l'analisi critica di una ampia gamma di fonti diverse, dalla letteratura scientifica, ai testi autobiografici fino alla letteratura prodotta dai soggetti del terzo settore, permette di valutare il possibile utilizzo della categoria di adolescenza all'interno dell'universo rom, riconoscendo una serie di peculiarità che derivano sia dalle specificità socio-culturali di questi gruppi, sia dagli interventi politici che nel nostro paese hanno determinato la specifica modalità di insediamento dei rom nei campi-nomadi. La terza parte presenta una prima parte delle risultanze del lavoro di ricerca individuando le specificità del contesto specifico su cui si è focalizzata l'analisi; si prendono in considerazione in particolare le caratteristiche urbanistiche e demografiche del contesto urbano in cui il campo-nomadi è collocato, i percorsi migratori e le vicende che hanno portato alla fondazione del campo-nomadi e l'attuale assetto socio-demografico dell'insediamento. In questa sezione viene inoltre descritto il sistema di interventi sociali che viene messo all'opera nel campo-nomadi, con particolare attenzione al ruolo che vi svolgono le diverse figure di assistenti sociali e alla loro rappresentazione del lavoro con gli adolescenti rom. Nella quarta e ultima parte, si documentano le pratiche quotidiane di un gruppo di giovani rom di questo insediamento. A partire dalla rilevazione di una serie di luoghi notevoli per intensità delle pratiche e dei rapporti sociali, si descrivono le reti di relazioni e la gamma di possibilità e di limitazioni sottolineando la centralità di una serie di variabili quali il genere, la posizione sociale del nucleo familiare, le relazioni con diversi poli della società ospitante e quelle intrattenute con altri contesti d'emigrazione. In questa ricostruzione si affronta il tema del rapporto fra tradizioni e mutamento culturale, documentando la costruzione di inediti equilibri che, nell'interazione con le variabili prima citate, definiscono i percorsi degli adolescenti di questo insediamento

    Il posto del diritto nella tutela dell'ambiente

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    La conformazione del modello giuridico allo Stato moderno presuppone che il diritto si adatti ai (nuovi) tempi e ai fini socialmente desiderati. Ma il diritto può, in realtà, incorporare i fini? Chi sarebbe adatto a scegliere i fini stessi? La maggioranza? O, al contrario, è il diritto un mero scheletro strutturale? Alcune indagini preoccupanti hanno mosso la nostra ricerca. Tale ricerca doveva essere, necessariamente, nel discusso campo del Diritto Ambientale. Un diritto nuovo, dalla titolarità diffusa, che nasce in ambito internazionale, e successivamente viene trasposto nel diritto interno degli Stati. Il mantenimento dell’equilibrio ecologico è essenziale per le odierne e future generazioni. Per tali ragioni, molte costituzioni, come la brasiliana del 1988, riconoscono alla tutela ambientale uno status costituzionale e carattere di fondamentalità. Questa massima protezione giuridica deriva, in gran parte, dal minimo rispetto che gli è dispensato (crisi di effettività), dal basso grado di attenzione che la società (di rischio) basata su di un modello economico di eliminazione delle barriere commerciali e frontiere doganali gli attribuisce, il che ha fatto sorgere, anche, la cosiddetta crisi ambientale, con la correlata percezione della finitezza dei beni ambientali in quanto “materia-prima” per la produzione di beni di consumo. Questa nozione di scarsità nasce come elemento nuovo, fino ad allora mai avvertita. Paradossalmente, mentre la società evolve scientificamente e la sua popolazione aumenta in modo esponenziale, si assiste ad una prospettiva di esaurimento delle risorse naturali disponibili, che già non sono più sufficienti per il mantenimento dell’equilibrio ecologico, ancor meno per sostenere le nuove richieste di produzione. La tecnica sarebbe in grado di invertire un tale quadro di scarsità, o è necessaria la determinazione di limiti etici all’uso delle risorse naturali, stabilendo una “scala del sostenibile”, per garantire la disponibilità attuale e futura di risorse a sostegno della vita e in grado di assorbire i rifiuti generati dall’attività umana? Questi limiti sono riconoscibili e rinvenibili nell’ambito del sistema che ha generato la scarsità (economica), o sarà necessario l’uso di strumenti di controllo e direzione sociale per il raggiungimento di questi fini, che diverrebbero, dunque, limiti esogeni, “giuridici” nel caso? Ma il “sistema” del diritto è in grado di fornire risposte adeguate per questi “nuovi” diritti e necessità? È stato superato? Quali sono gli interventi necessari perché possa offrire risposte adeguate? Le basi perché si possa giungere a dare risposte a tali domande sono state oggetto del nostro studio e della nostra ricerca, terminati nel presente lavoro, che abbiamo diviso in 5 parti. La prima, che affronta la storicità della formazione dello Stato e gli obblighi appartenenti a ciascuno, secondo il modello adottato, in particolare in relazione all’oggetto di studio: la tutela dell’ambiente. Abbiamo affrontato qui l’evoluzione dello Stato quale istituzione moderna, così inteso a partire dall’affermazione dell’idea di concentrazione del potere che, alla fine del sistema feudale era frammentato e per tale ragione considerato come una forma pre-statale, che in questa sede dunque non ci riguarda. Abbiamo riportato le sue diverse fasi, dall’assolutismo, passando all’adozione delle teorie liberali e sociali, soprattutto post-rivoluzione francese. Abbiamo affrontato le implicazioni della crisi economica, con l’abbandono dello Stato di quelle funzioni che gli erano proprie nella concezione del Welfare State. Abbiamo analizzato l’emergere delle teorie neoliberali, dopo lo Stato sociale del costituzionalismo moderno, con le sue norme principali (ma vincolanti), programmi e obiettivi da realizzare. Successivamente, il verificarsi di fenomeni contemporanei tanto attuali quanto complessi, come la formazione di gruppi separatisti, spesso armati, e l’incremento del commercio transfrontaliero, le cui uniche barriere sono imposte da leggi economiche e non giuridiche, che spesso hanno aumentato l’abisso tra promesse di modernità – tra cui la piena garanzia dei diritti fondamentali – e la realtà. Tali fenomeni sono spregiativamente denominati neofeudali, poiché sottraggono il potere agli Stati, spesso facendo tabula rasa della sovranità. Per tale ragione, abbiamo affrontato la necessità della conformazione della teoria del diritto, culminando con la nascita delle costituzioni democratiche contemporanee, che riconoscono l’effettività dei diritti fondamentali e gli danno efficacia normativa, compreso il riconoscimento di “nuovi diritti”, come il diritto all’ambiente ecologicamente equilibrato, dandogli la massima preminenza nel sistema giuridico. La seconda parte si occupa della nascita del movimento ambientalista e della formazione del diritto ambientale, compresi i limiti che gli sono imposti. Come è nato il movimento ambientalista, quali sono i segni più importanti lasciati lungo la storia e la necessità della creazione di un ramo del diritto che si occupi della tutela dell’ambiente, creando norme e principi adeguati a ciò, sono i temi in oggetto. Ci siamo occupati del contributo del diritto internazionale nella formazione del diritto ambientale interno di ciascun paese, essendo il medesimo la principale “fonte ispiratrice” delle legislazioni nazionali. Ma questo stesso diritto internazionale che gli fa da fondamento, pone dei limiti, come le sanzioni commerciali imposte in sede di World Trade Organization (WTO), laddove le norme interne di tutela dell’ambiente creino vantaggi competitivi non ragionevoli nei confronti degli altri Stati. La terza parte affronta le relazioni tra diritto e economia. Concetti di macro e microeconomia sono utilizzati per spiegare la nascita della crisi ambientale in seno al sistema economico e alla sua incapacità, di per sé, di offrire una soluzione per il sistema ambientale. Ciò perché stiamo trattando beni che sono di proprietà diffusa (comune), caratteristica che li porta, per questo, ad un rapido esaurimento, favorendo il comportamento “free rider”: ossia, l’inquinatore vi ricorre fino a quando questo sia possibile nei costi del disinquinamento, normalmente sostenuti dallo Stato, facendo proprio solo il lucro di questa attività e lasciando a carico di altri (normalmente allo Stato) gli effetti negativi della sua azione. Si verifica, dunque, una “diseconomia”, un errore nel sistema. In questa stessa parte di lavoro, ancora tenendo in considerazione la microeconomia, affrontiamo le soluzioni proposte dagli economisti (classici ed ecologici) per la correzione di questo “fallimento” del mercato: l’inquinamento come esternalità. È la nostra sfida internalizzare le esternalità (poiché l’uso della tecnica potrebbe supplire alla carenza delle risorse) o, al contrario, comprendendo che le risorse naturali sono finite, stabilire una “scala sostenibile” in cui l’uso delle risorse naturali possa supplire alle nostre necessità, assorbendo i rifiuti che generiamo, senza compromettere le generazioni future e le loro necessità. È compito del diritto, in questo caso, imporre tali “limiti etici” al sottosistema economico, o lo stesso sottosistema dell’economia sarebbe in grado di fare questo? La quarta parte affronta le politiche ambientali già sperimentate dagli Stati e i rispettivi strumenti di tutela ambientale. In questa sede, studiamo l’evoluzione delle politiche ambientali e i rispettivi strumenti che sono stati creati in ciascuna di queste fasi. Dal mero compito statale limitato alla risoluzione dei conflitti, passando per gli strumenti di “comando e controllo”, fino alla fase moderna dell’uso degli strumenti economici a tutela dell’ambiente. Sono strumenti creati o “possibilitati” dall’ordine giuridico per intervenire nel mercato e, direttamente o indirettamente, promuovere conseguenze benefiche verso l’ambiente. In questa parte sono, inoltre, studiati i meccanismi o strumenti di comunicazione, che hanno l’importante compito di tenere alta l’attenzione della società su tematiche di rilevanza ambientale, offrendo tutte le informazioni necessarie all’esercizio pieno della cittadinanza, compreso ciò che riguarda la tutela dell’ambiente attraverso la via giudiziaria (in quei paesi in cui è ammessa questa forma di partecipazione popolare). Infine, la quinta parte studia quale sia il posto del diritto nella tutela dell’ambiente, riconoscendolo come in grado di interferire con i restanti sottosistemi sociali, in particolare nell’economico, ma con il necessario adattamento della sua teoria per far fronte alle reali necessità create dai nuovi diritti, in particolare il diritto all’ambiente ecologicamente equilibrato per le generazioni presenti e future. La cosiddetta questione ambientale non è solo giuridica, ma è anche giuridica. Per tale ragione, abbiamo cercato risposte adeguate alla necessità di dare al diritto la massima efficacia nello svolgimento di tale compito che è suo, in modo insostituibile, e, dunque, abbiamo fatto riferimento alla teoria funzionalista di Norberto Bobbio, con le sue sanzioni positive e le sue tecniche di incoraggiamento per raggiungere i fini desiderati, come la protezione dell’ambiente, introducendo, attraverso queste (sanzioni positive), mezzi di stimolo alla tutela dell’ambiente e l’uso di strumenti che intervengono nel mercato, con il necessario adattamento al moderno costituzionalismo. Ora, dato che il problema non è esclusivamente giuridico, poiché permea le diverse aree della conoscenza, ciascuna di queste deve contribuire alla soluzione, ma è (ancora) proprio del diritto il compito (imprescindibile e insostituibile) di fissare le basi del loro contributo, ossia, di regolare (compito regolatore) con una specifica finalità. Ciò comporta la necessità di adattarsi ai nuovi tempi per compiere il fine a cui è stato destinato. Ossia, evolvere, ricercando la massima efficacia, ma allo stesso tempo riconoscendo la sua irrinunciabilità. Questo l’obiettivo “normativo” da raggiungere. È chiaro che attribuire una funzione al diritto presuppone che sia rivista la teoria del diritto (metateoria), nella misura in cui questa non può essere dissociata dai paradigmi costituzionali, che sono essenzialmente normativi nel confronto con la politica e lo stesso diritto. E è questo il paradigma costituzionale che si proietta su tutto il sistema giuridico, facendo proprio, così, il compito di correggere la dogmatica giuridica e la sociologia giuridica, nel confronto tra situazioni di diritto e di fatto, come la massima preminenza e garanzia di tutela dell’ambiente a livello normativo e la minima efficacia fattuale di questa tutela. Pertanto, sebbene con questi adattamenti, il Diritto è e sempre sarà (ogni giorno di più) il locus adeguato per la promozione e protezione dei (nuovi) diritti

    Il problema delle occlusive sorde in somalo (ed altro)

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    L'articolo affronta un fenomeno fonologico della lingua somala, la sonorizzazione delle occlusive sorde in fine di sillaba, cercando di indagare il meccanismo sottostante e di esplicitare la regola descrittiva._-_Maqaalkan wuxuu falanqaynayaa arrin la xiriirta codaynta af-soomaaliga._-_This article illustrates a phonological phenomenon of Somali language, the voicing of voiceless occlusive consonants at the end of the syllable, investigating its underlying mechanism and formulating a descriptive rule

    [Poster 8]

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    III Congresso Internazionale di Studi Somali dal 28 al 30 maggio 1986 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Agricoltura - Archeologia - Chimica e Geologia - Economia - Energia - Folclore - Istruzione - Legislazione - Letteratura - Lingua - Medicina - Medicina Tradizionale - Politica - Questione Femminile - Storia - Sviluppo - Veterinaria - Roma, Città Universitaria, Aula Magna_-_Shirweynaha saddexaad calamiga ah oo cilmibaarista Soomaaliyeed 28-30 Maajo - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Cilmiga beeraha - Degelbaarista - Kiimika - Jooloojiya - Dhaqaalaha - Tamarta - Folkoloorka - Waxbarashada - Sharciga - Suugaanta - Luqadda - Cilmiga daawada - Daawa soomaaliyeedda - Siyaasadda - Arrimaha Haweenka - Taariikhda - Horummarka - Cilmiga xanaanada xoolaha - Roma, Città Universitaria, Aula Magna (Hoolka)._-_Third International Congress of Somali Studies 1986, 28-30th May - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Agricolture - Archaeology - Chemistry and Geology - Economics - Power - Folklore - Education - Laws - Literature - Language - Medicine - Traditional Medicine - Politics - Women's Issues - History - Development - Veterinary Medicine - Rome, Città Universitaria, Lecture Hall

    Canto del Nuumbi

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    Culto del Nuumbi (in funzione). Registrazione effettuata da Francesco Giannattasio il 25 gennaio 1985 nel villaggio di Buulo Sheekh (Qoriooley - Shabeellada Hoose), relativa a una seduta rituale del culto di possessione del Nuumbi. Modo di esecuzione: shareero (lumiya), tre tamburi, battito di mani, voci. Partecipa alla registrazione Aweys Maxamed Waasuge, allora regista del Teatro Nazionale Somalo e, dal 1984 al 1989, collaboratore di Giannattasio alla ricerca sulla musica somala._-_Ciyaarta Nuumbiga. Francesco Giannattasio ayaa duubay 25/01/85, isagoo jooga Buulo Sheekh (Qoryoolay) halkaaso ay ciyaartan ka dhacaysay. Waxaa loo adeegsaday marka la qaadayay: shareero, 3 durbaan,sacab, cod. Waxaa duubistaas ka bayb qaatay Aweys Maxamed Waasuge, oo kala shaqaynaayay Giannattasio xagga baarista muusikada soomaaliyeed, isagoo markaas ka ahaa Masraxa Qaranka Soomaaliyeed soosaare 1984-89._-_Nuumbi possession ceremony. Ritual session of Nuumbi possession ceremony recorded by Francesco Giannattasio on January, 25th 1985 in Buulo Sheekh village (Qoriooley - Lower Shebelle). Performance: shareero (lumiya), three drums, clapping, vocals. In the presence of Aweys Maxamed Waasuge, director of the Somali National Theatre and Giannattasio's collaborator in his research on Somali music from 1984 to 1989

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