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    Il controllo pubblico dell'iniziativa economica privata

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    L’analisi condotta nel presente contributo ha ad oggetto il tema del controllo pubblico dell’iniziativa economica privata. Il lavoro si articola in tre capitoli: un primo capitolo relativo all’analisi del principio di libertà d’impresa e ai corrispondenti limiti ad esso imposti dalla Costituzione e dalla normativa europea; un secondo capitolo riguardante gli strumenti utilizzati dal legislatore per condizionare l’iniziativa economica privata (si tratta dei regimi amministrativi della concessione, dell’autorizzazione, della Scia e del silenzio-assenso), nonché le innovative normative comunitarie dettate in materia (in particolare la c.d. direttiva servizi - Bolkestein - del 2006); un ultimo capitolo nel quale, alla luce dei principi emersi nel corso della trattazione e delle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili ai soggetti che vogliano avviare un’attività economica privata, si tenta di applicare un meccanismo pratico di bilanciamento tra interessi pubblici e privati, in relazione a tre specifici settori dell’ordinamento (la sanità, l’ambiente e il commercio).L’analisi condotta nel presente contributo ha ad oggetto il tema del controllo pubblico dell’iniziativa economica privata. Il lavoro si articola in tre capitoli: un primo capitolo relativo all’analisi del principio di libertà d’impresa e ai corrispondenti limiti ad esso imposti dalla Costituzione e dalla normativa europea; un secondo capitolo riguardante gli strumenti utilizzati dal legislatore per condizionare l’iniziativa economica privata (si tratta dei regimi amministrativi della concessione, dell’autorizzazione, della Scia e del silenzio-assenso), nonché le innovative normative comunitarie dettate in materia (in particolare la c.d. direttiva servizi - Bolkestein - del 2006); un ultimo capitolo nel quale, alla luce dei principi emersi nel corso della trattazione e delle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili ai soggetti che vogliano avviare un’attività economica privata, si tenta di applicare un meccanismo pratico di bilanciamento tra interessi pubblici e privati, in relazione a tre specifici settori dell’ordinamento (la sanità, l’ambiente e il commercio).LUISS PhD Thesi

    Nuove prospettive per la gestione delle imprese in crisi: la trasformazione delle società in crisi e l’ipotizzabilità del trust con finalità liquidativa

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    La trasformazione nel nostro ordinamento quale fenomeno modificativo del contratto e la sua compatibilità con la fase di crisi dell’ente. Il trust interno: ammissibilità nel nostro ordinamento e limiti applicativi. Il trust e l’impresa in crisi. Problemi applicativi della trasformazione in trust liquidativo.La trasformazione nel nostro ordinamento quale fenomeno modificativo del contratto e la sua compatibilità con la fase di crisi dell’ente. Il trust interno: ammissibilità nel nostro ordinamento e limiti applicativi. Il trust e l’impresa in crisi. Problemi applicativi della trasformazione in trust liquidativo.LUISS PhD Thesi

    La società a responsabilità limitata PMI (innovativa)

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    Il codice civile del 1942 aveva scelto di disciplinare la s.r.l. facendo essenzialmente leva sullo schema normativo della s.p.a. con differenze minime in ordine alla convocazione e alla procedura deliberativa dell’assemblea dei soci. La s.r.l. non si presentava come un tipo societario autonomo ma era una vera e propria piccola società per azioni senza azioni costruita mediante un rinvio sistematico alle norme azionarie. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha valorizzato la figura del socio-persona fisica nella convinzione che la società a responsabilità limitata fosse caratterizzata da una compagine sociale ristretta, con pochi soci direttamente interessati alla gestione dell’impresa e una struttura corporativa che poteva (parzialmente) prescindere dall’organizzazione per uffici tipica della società per azioni. La s.r.l. del 2003 non era più una piccola società per azioni senza azioni: si trattava di una società di capitali ma l’ampio spazio concesso all’autonomia statutaria faceva sì che la s.r.l. poteva oscillare tra schemi capitalistici o personalistici. Il tipo s.r.l. era stato pensato dal legislatore attribuendo, da un lato, maggiore spazio all’autonomia contrattuale e, dall’altro lato, riducendo il ruolo delle norme imperative. Corollario della rilevanza del socio, dei rapporti contrattuali tra i medesimi e dell’ampia libertà nella scelta della struttura organizzativa era un arretramento delle norme inderogabili che caratterizzavano il tipo s.r.l. La scelta compiuta dal legislatore del 2003 trovava spiegazione sulla base di un elemento preciso: la società a responsabilità limitata era caratterizzata dall’esclusione della sollecitazione all’investimento in quote di capitali. La riforma del 2003 aveva delineato un sistema normativo coerente e razionale: nella s.r.l. vi era ampia autonomia statutaria in ragione del carattere chiuso della società – il divieto di rappresentare le partecipazioni in azioni e di farne oggetto di offerta al pubblico risparmio – mentre la s.p.a. manteneva un nucleo rilevante di regole inderogabili a tutela di interessi terzi, dei creditori, del mercato e degli azionisti di minoranza per la sua vocazione di società potenzialmente aperta. La s.r.l. aveva come presupposto il carattere chiuso e la stessa disciplina – in tema di governance, poteri di controllo e di reazione dei soci – era costruita in funzione di un tipo societario caratterizzato da una compagine sociale composta da pochi soci. L’evoluzione normativa ha visto assumere al tipo s.r.l. un preciso carattere distintivo rispetto alla s.p.a.: la non equivalente possibilità di reperimento nel mercato dei capitali delle risorse finanziarie sia sotto forma di capitale di debito, sia sotto forma di capitale di rischio. Questi punti fermi sembrano destinati a essere ridimensionati – se non a cadere del tutto – per effetto delle novità normative che hanno interessato il tipo s.r.l. negli ultimi anni. Norme introdotte dal legislatore anche per rendere la nostra s.r.l. concorrenziale rispetto ai tipi societari presenti negli altri paesi europei: una competizione tra i vari ordinamenti – non sempre virtuosa – diretta ad attrarre nuovi investitori. Nel gennaio del 2012 sono state previste nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata e successivamente la s.r.l. a capitale marginale per permettere agli imprenditori di accedere al regime della responsabilità limitata anche con una dotazione patrimoniale iniziale pari a un euro. Nell’ottobre del 2012, il legislatore ha consentito, tra l’altro, alla start up innovativa s.r.l. – un’impresa neonata, minima e innovativa – di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e amministrativo che possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online di capitali di rischio. Nel 2015, questa facoltà è stata estesa alla PMI innovativa s.r.l. che pur avendo numerosi punti di contatto con la start up innovativa s.r.l. si differenzia da quest’ultima per due elementi fondamentali: la PMI innovativa non è una impresa minima in termini dimensionali e non è una qualifica a tempo come invece stabilito per la start up innovativa. Nel 2017, il legislatore ha esteso l’applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012 alle PMI s.r.l., consentendo alla generalità delle piccole e medie imprese s.r.l. di accedere alle deroghe societarie e di offrire al pubblico le proprie quote di partecipazione. Se le deroghe al diritto societario pensate per la start up innovativa s.r.l. costituivano un’eccezione limitata nel tempo e nello spazio, l’applicazione di quest’ultime alla PMI innovativa implica necessariamente una riflessione sul tipo s.r.l. L’evoluzione normativa che ha interessato la s.r.l. dopo la riforma del diritto societario impone quindi una riflessione più generale in merito ai connotati tipologici della s.r.l., apparentemente messi in discussione dall’introduzione di queste deroghe al diritto societario, soprattutto nel momento in cui le norme speciali hanno trovato applicazione nei confronti di un gran numero di s.r.l. Nel lavoro si intende verificare se il superamento della linea di confine tra la s.r.l. e la s.p.a. - in relazione al ricorso al pubblico risparmio - costringe l’interprete a ripensare il collocamento di queste nuove s.r.l. all’interno del sistema societario. In particolare, è opportuno comprendere, da un lato, se la s.r.l.s., la s.r.l. a capitale marginale, la start up e PMI innovativa s.r.l. e la PMI s.r.l. sono ancora riconducibili all’interno del tipo s.r.l. e, dall’altro lato, il rapporto che si instaura tra le norme eccezionali delle nuove s.r.l. e la società a responsabilità limitata di diritto comune. La questione tipologica non è di poco conto. La collocazione o meno delle nuove s.r.l. nel tipo s.r.l., sembra poter fornire un contributo al problema della trasformazione in o da s.r.l., dell’applicazione del diritto di recesso in caso di trasformazione in o da s.r.l. e nella selezione delle norme derogabili da quelle inderogabili. Si tratta di problemi non di poco conto ai quali si aggiunge – nella logica concatenazione fattispecie/disciplina – l’individuazione della normativa eventualmente applicabile alle nuove s.r.l. Affrancare quest’ultime dal tipo societario di origine comporta delle conseguenze anche – e forse soprattutto – sul piano della disciplina: la s.r.l. codicistica è una società in cui non vi sono particolari regole di governance, il controllo è affidato al singolo socio attraverso l’utilizzo di penetranti strumenti d’indagine e non vi è alcuna norma a tutela del mercato finanziario e degli investitori. Ci si deve domandare quanto sia compatibile, anche da un punto di vista costituzionale, il fatto che una s.r.l., magari costituita con un euro di capitale sociale, senza alcun organo di controllo interno, senza alcuna intermediazione di investitori professionali e con un bilancio super semplificato possa offrire in sottoscrizione le proprie quote di partecipazione direttamente al pubblico dei risparmiatori. La questione tipologica solleva quindi l’ulteriore quesito se – nell’attuale sistema del diritto societario – la disciplina dei diversi tipi di società debba essere costruita (soprattutto) in ragione dell’eventuale ricorso o meno al mercato finanziario.Il codice civile del 1942 aveva scelto di disciplinare la s.r.l. facendo essenzialmente leva sullo schema normativo della s.p.a. con differenze minime in ordine alla convocazione e alla procedura deliberativa dell’assemblea dei soci. La s.r.l. non si presentava come un tipo societario autonomo ma era una vera e propria piccola società per azioni senza azioni costruita mediante un rinvio sistematico alle norme azionarie. Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha valorizzato la figura del socio-persona fisica nella convinzione che la società a responsabilità limitata fosse caratterizzata da una compagine sociale ristretta, con pochi soci direttamente interessati alla gestione dell’impresa e una struttura corporativa che poteva (parzialmente) prescindere dall’organizzazione per uffici tipica della società per azioni. La s.r.l. del 2003 non era più una piccola società per azioni senza azioni: si trattava di una società di capitali ma l’ampio spazio concesso all’autonomia statutaria faceva sì che la s.r.l. poteva oscillare tra schemi capitalistici o personalistici. Il tipo s.r.l. era stato pensato dal legislatore attribuendo, da un lato, maggiore spazio all’autonomia contrattuale e, dall’altro lato, riducendo il ruolo delle norme imperative. Corollario della rilevanza del socio, dei rapporti contrattuali tra i medesimi e dell’ampia libertà nella scelta della struttura organizzativa era un arretramento delle norme inderogabili che caratterizzavano il tipo s.r.l. La scelta compiuta dal legislatore del 2003 trovava spiegazione sulla base di un elemento preciso: la società a responsabilità limitata era caratterizzata dall’esclusione della sollecitazione all’investimento in quote di capitali. La riforma del 2003 aveva delineato un sistema normativo coerente e razionale: nella s.r.l. vi era ampia autonomia statutaria in ragione del carattere chiuso della società – il divieto di rappresentare le partecipazioni in azioni e di farne oggetto di offerta al pubblico risparmio – mentre la s.p.a. manteneva un nucleo rilevante di regole inderogabili a tutela di interessi terzi, dei creditori, del mercato e degli azionisti di minoranza per la sua vocazione di società potenzialmente aperta. La s.r.l. aveva come presupposto il carattere chiuso e la stessa disciplina – in tema di governance, poteri di controllo e di reazione dei soci – era costruita in funzione di un tipo societario caratterizzato da una compagine sociale composta da pochi soci. L’evoluzione normativa ha visto assumere al tipo s.r.l. un preciso carattere distintivo rispetto alla s.p.a.: la non equivalente possibilità di reperimento nel mercato dei capitali delle risorse finanziarie sia sotto forma di capitale di debito, sia sotto forma di capitale di rischio. Questi punti fermi sembrano destinati a essere ridimensionati – se non a cadere del tutto – per effetto delle novità normative che hanno interessato il tipo s.r.l. negli ultimi anni. Norme introdotte dal legislatore anche per rendere la nostra s.r.l. concorrenziale rispetto ai tipi societari presenti negli altri paesi europei: una competizione tra i vari ordinamenti – non sempre virtuosa – diretta ad attrarre nuovi investitori. Nel gennaio del 2012 sono state previste nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata e successivamente la s.r.l. a capitale marginale per permettere agli imprenditori di accedere al regime della responsabilità limitata anche con una dotazione patrimoniale iniziale pari a un euro. Nell’ottobre del 2012, il legislatore ha consentito, tra l’altro, alla start up innovativa s.r.l. – un’impresa neonata, minima e innovativa – di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e amministrativo che possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online di capitali di rischio. Nel 2015, questa facoltà è stata estesa alla PMI innovativa s.r.l. che pur avendo numerosi punti di contatto con la start up innovativa s.r.l. si differenzia da quest’ultima per due elementi fondamentali: la PMI innovativa non è una impresa minima in termini dimensionali e non è una qualifica a tempo come invece stabilito per la start up innovativa. Nel 2017, il legislatore ha esteso l’applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012 alle PMI s.r.l., consentendo alla generalità delle piccole e medie imprese s.r.l. di accedere alle deroghe societarie e di offrire al pubblico le proprie quote di partecipazione. Se le deroghe al diritto societario pensate per la start up innovativa s.r.l. costituivano un’eccezione limitata nel tempo e nello spazio, l’applicazione di quest’ultime alla PMI innovativa implica necessariamente una riflessione sul tipo s.r.l. L’evoluzione normativa che ha interessato la s.r.l. dopo la riforma del diritto societario impone quindi una riflessione più generale in merito ai connotati tipologici della s.r.l., apparentemente messi in discussione dall’introduzione di queste deroghe al diritto societario, soprattutto nel momento in cui le norme speciali hanno trovato applicazione nei confronti di un gran numero di s.r.l. Nel lavoro si intende verificare se il superamento della linea di confine tra la s.r.l. e la s.p.a. - in relazione al ricorso al pubblico risparmio - costringe l’interprete a ripensare il collocamento di queste nuove s.r.l. all’interno del sistema societario. In particolare, è opportuno comprendere, da un lato, se la s.r.l.s., la s.r.l. a capitale marginale, la start up e PMI innovativa s.r.l. e la PMI s.r.l. sono ancora riconducibili all’interno del tipo s.r.l. e, dall’altro lato, il rapporto che si instaura tra le norme eccezionali delle nuove s.r.l. e la società a responsabilità limitata di diritto comune. La questione tipologica non è di poco conto. La collocazione o meno delle nuove s.r.l. nel tipo s.r.l., sembra poter fornire un contributo al problema della trasformazione in o da s.r.l., dell’applicazione del diritto di recesso in caso di trasformazione in o da s.r.l. e nella selezione delle norme derogabili da quelle inderogabili. Si tratta di problemi non di poco conto ai quali si aggiunge – nella logica concatenazione fattispecie/disciplina – l’individuazione della normativa eventualmente applicabile alle nuove s.r.l. Affrancare quest’ultime dal tipo societario di origine comporta delle conseguenze anche – e forse soprattutto – sul piano della disciplina: la s.r.l. codicistica è una società in cui non vi sono particolari regole di governance, il controllo è affidato al singolo socio attraverso l’utilizzo di penetranti strumenti d’indagine e non vi è alcuna norma a tutela del mercato finanziario e degli investitori. Ci si deve domandare quanto sia compatibile, anche da un punto di vista costituzionale, il fatto che una s.r.l., magari costituita con un euro di capitale sociale, senza alcun organo di controllo interno, senza alcuna intermediazione di investitori professionali e con un bilancio super semplificato possa offrire in sottoscrizione le proprie quote di partecipazione direttamente al pubblico dei risparmiatori. La questione tipologica solleva quindi l’ulteriore quesito se – nell’attuale sistema del diritto societario – la disciplina dei diversi tipi di società debba essere costruita (soprattutto) in ragione dell’eventuale ricorso o meno al mercato finanziario.LUISS PhD Thesi

    On the functioning of business groups: economic rationale, financial structure and performance

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    Business groups are organizational forms which stand in the middle between hierarchies and markets, in the sense that they formally rely upon within-boundaries mechanisms of coordination while occasionally replicating market-like methods. Business groups (hereinafter also BGs) are collections of independent firms bound together under a unique ownership that gain some advantage from common affiliation. In my dissertation, I explore the role played by business groups in Italy in different periods of time. I describe the main features of Italian business groups (predominantly family- or state-owned) while assessing their relevance within the national industrial landscape. Once determined the effective composition of Italian control pyramids, I try to verify whether (i) internal capital markets do exist and the extent to which they work actively and efficiently; (ii) group affiliation facilitates member firms in terms of performance, capital structure choices and financial outcomes in both good and bad times. The thesis consists of three chapters. The first chapter reviews and systematizes the extant literature on business groups, with the aim of identifying avenues for future research through survey of past scholarship. The second chapter investigates how an exogenous shock affects capital reallocation among firms affiliated to business groups and their subsequent investment decisions. We use unique financial and accounting micro-data which allow us to have a deep knowledge of the ownership links between member firms. Thus, we reconstruct almost all Italian business groups as hierarchies. Our sample period encompasses the global 2008 financial crisis, a natural event which is likely to exacerbate external financial constraints and, consequently, the impact of internal capital markets on funds distribution. In particular, we test whether intra-group transfers provide BG-affiliated firms with a substantial financing advantage when compared to their (similarly constrained) standalone peers. Finally, the third chapter extends evidence collected in the second essay and compares a cohort of affiliated firms with a cohort of comparable independent ones to measure the potential advantage group members may have vis-à-vis independent ones in performance outcomes during times of market turmoil.Business groups are organizational forms which stand in the middle between hierarchies and markets, in the sense that they formally rely upon within-boundaries mechanisms of coordination while occasionally replicating market-like methods. Business groups (hereinafter also BGs) are collections of independent firms bound together under a unique ownership that gain some advantage from common affiliation. In my dissertation, I explore the role played by business groups in Italy in different periods of time. I describe the main features of Italian business groups (predominantly family- or state-owned) while assessing their relevance within the national industrial landscape. Once determined the effective composition of Italian control pyramids, I try to verify whether (i) internal capital markets do exist and the extent to which they work actively and efficiently; (ii) group affiliation facilitates member firms in terms of performance, capital structure choices and financial outcomes in both good and bad times. The thesis consists of three chapters. The first chapter reviews and systematizes the extant literature on business groups, with the aim of identifying avenues for future research through survey of past scholarship. The second chapter investigates how an exogenous shock affects capital reallocation among firms affiliated to business groups and their subsequent investment decisions. We use unique financial and accounting micro-data which allow us to have a deep knowledge of the ownership links between member firms. Thus, we reconstruct almost all Italian business groups as hierarchies. Our sample period encompasses the global 2008 financial crisis, a natural event which is likely to exacerbate external financial constraints and, consequently, the impact of internal capital markets on funds distribution. In particular, we test whether intra-group transfers provide BG-affiliated firms with a substantial financing advantage when compared to their (similarly constrained) standalone peers. Finally, the third chapter extends evidence collected in the second essay and compares a cohort of affiliated firms with a cohort of comparable independent ones to measure the potential advantage group members may have vis-à-vis independent ones in performance outcomes during times of market turmoil.LUISS PhD Thesi

    La transazione fiscale nel prisma delle procedure concorsuali

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    L’obiettivo principale del presente lavoro si presenta in realtà duplice, avendo un obiettivo generale ed uno maggiormente specifico. Per quanto concerne quello generale, nella ricerca si approfondiscono i profili di maggiore criticità dell’istituto della transazione fiscale (rectius del trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182ter l.f. allorquando venga calato nelle procedure concorsuali o paraconcorsuali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fornendo una visione sistematica di quelli che sono tutt’ora i problemi sollevati dalla disposizione e tentando, laddove consentito dalle tecniche interpretative, di fornire una possibile soluzione. A tal riguardo, quindi, ruolo di primo piano è assunto dall’esame delle modifiche normative registratesi nel 2016 le quali hanno inciso profondamente nell’architettura generale della norma così originando, per un verso, criticità del tutto inedite e, per altro verso, mutando sensibilmente quelle già note. Per quanto concerne invece il secondo, obiettivo specifico della ricerca è lo studio e l’indagine della tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione finanziaria in seno all’art. 182ter l.f., in uno con i conseguenti risvolti processuali da essa derivanti. A tal fine, si è reso anzitutto necessario l’approfondimento di uno dei temi maggiormente dibattuti del diritto tributario, invero rappresentato dal principio di indisponibilità, variamente ricostruito già a partire dall’Italia precostituzionale e sul quale si sono confrontati la massima parte degli studiosi della branca di riferimento. Ed infatti, tale studio rappresenta un crocevia obbligato tutte le volte in cui si approcci un istituto, quale è anche quello oggetto di attenzione, che supponga un qualsivoglia profilo dispositivo del credito tributario. Sotto questo profilo, l’analisi è poi stata supportata dall’approfondimento di altro e differente tema, anch’esso massimamente controverso, rappresentato dalla tipologia della funzione o, se si preferisce, dalla natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione. Maggiormente nel dettaglio, si è reso dapprima necessario verificare gli approdi cui è pervenuta la più autorevole dottrina amministrativistica in punto di funzione vincolata e funzione discrezionale, salvo dipoi rapportare i risultati ivi raggiunti alle specificità del fenomeno impositivo. Ed infatti, come più diffusamente argomentato nel corso della trattazione, il concetto di “disponibilità del credito” e di “tipologia della funzione”, risultano invero inscindibilmente legati, tale per cui le reciproche interrelazioni devono essere costantemente tenute in considerazione, tanto per la formulazione delle conclusioni proposte, quanto per saggiare l’effettiva validità delle stesse. Individuata quindi la tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione in un’attività rigidamente vincolata nei presupposti e semplicemente arricchita da elementi di discrezionalità tecnica, nonché negato un reale profilo dispositivo nel caso in esame, si è trattato di verificare quale ne fosse l’impatto sul versante processuale, verificando la tutelabilità (ed entro quali limiti) della posizione del contribuente a fronte dell’eventuale rifiuto espresso dall’Amministrazione. A tal fine, si è anzitutto verificata la presenza, invero tutt’altro che pacifica, di una posizione giuridica degna di effettiva tutela. Individuata questa, è stato necessario verificare quale fosse il giudice competente a conoscere la relativa domanda, prospettandosi prima facie come possibili tutte le alternative giurisdizionali caratterizzanti il nostro ordinamento. In questo senso, ruolo determinate è stato quindi svolto dall’esame dell’elaborazione, tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, che si è avuta in riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione, in generale, ed ai limiti interni ed esterni della giurisdizione tributaria, in particolare. Dipoi, siffatta elaborazione è stata dipoi rapportata tanto con l’istituto oggetto di attenzione, quanto con i suoi diretti precedenti normativi quanto, ed ancora, con istituti ad esso affini, così rendendo possibile l’individuazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione nel caso in esame.L’obiettivo principale del presente lavoro si presenta in realtà duplice, avendo un obiettivo generale ed uno maggiormente specifico. Per quanto concerne quello generale, nella ricerca si approfondiscono i profili di maggiore criticità dell’istituto della transazione fiscale (rectius del trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182ter l.f. allorquando venga calato nelle procedure concorsuali o paraconcorsuali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fornendo una visione sistematica di quelli che sono tutt’ora i problemi sollevati dalla disposizione e tentando, laddove consentito dalle tecniche interpretative, di fornire una possibile soluzione. A tal riguardo, quindi, ruolo di primo piano è assunto dall’esame delle modifiche normative registratesi nel 2016 le quali hanno inciso profondamente nell’architettura generale della norma così originando, per un verso, criticità del tutto inedite e, per altro verso, mutando sensibilmente quelle già note. Per quanto concerne invece il secondo, obiettivo specifico della ricerca è lo studio e l’indagine della tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione finanziaria in seno all’art. 182ter l.f., in uno con i conseguenti risvolti processuali da essa derivanti. A tal fine, si è reso anzitutto necessario l’approfondimento di uno dei temi maggiormente dibattuti del diritto tributario, invero rappresentato dal principio di indisponibilità, variamente ricostruito già a partire dall’Italia precostituzionale e sul quale si sono confrontati la massima parte degli studiosi della branca di riferimento. Ed infatti, tale studio rappresenta un crocevia obbligato tutte le volte in cui si approcci un istituto, quale è anche quello oggetto di attenzione, che supponga un qualsivoglia profilo dispositivo del credito tributario. Sotto questo profilo, l’analisi è poi stata supportata dall’approfondimento di altro e differente tema, anch’esso massimamente controverso, rappresentato dalla tipologia della funzione o, se si preferisce, dalla natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione. Maggiormente nel dettaglio, si è reso dapprima necessario verificare gli approdi cui è pervenuta la più autorevole dottrina amministrativistica in punto di funzione vincolata e funzione discrezionale, salvo dipoi rapportare i risultati ivi raggiunti alle specificità del fenomeno impositivo. Ed infatti, come più diffusamente argomentato nel corso della trattazione, il concetto di “disponibilità del credito” e di “tipologia della funzione”, risultano invero inscindibilmente legati, tale per cui le reciproche interrelazioni devono essere costantemente tenute in considerazione, tanto per la formulazione delle conclusioni proposte, quanto per saggiare l’effettiva validità delle stesse. Individuata quindi la tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione in un’attività rigidamente vincolata nei presupposti e semplicemente arricchita da elementi di discrezionalità tecnica, nonché negato un reale profilo dispositivo nel caso in esame, si è trattato di verificare quale ne fosse l’impatto sul versante processuale, verificando la tutelabilità (ed entro quali limiti) della posizione del contribuente a fronte dell’eventuale rifiuto espresso dall’Amministrazione. A tal fine, si è anzitutto verificata la presenza, invero tutt’altro che pacifica, di una posizione giuridica degna di effettiva tutela. Individuata questa, è stato necessario verificare quale fosse il giudice competente a conoscere la relativa domanda, prospettandosi prima facie come possibili tutte le alternative giurisdizionali caratterizzanti il nostro ordinamento. In questo senso, ruolo determinate è stato quindi svolto dall’esame dell’elaborazione, tanto dottrinale quanto giurisprudenziale, che si è avuta in riferimento ai criteri di riparto della giurisdizione, in generale, ed ai limiti interni ed esterni della giurisdizione tributaria, in particolare. Dipoi, siffatta elaborazione è stata dipoi rapportata tanto con l’istituto oggetto di attenzione, quanto con i suoi diretti precedenti normativi quanto, ed ancora, con istituti ad esso affini, così rendendo possibile l’individuazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione nel caso in esame.LUISS PhD Thesi

    Analisi economica della giustizia in Italia

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    Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare, con l’aiuto degli strumenti dell’analisi economica, le caratteristiche salienti del processo civile in Italia, in quanto processo produttivo, le cui materie prime sono le pretese delle parti, come raffinate negli atti di causa degli avvocati ed il cui prodotto è niente meno che la Giustizia, racchiusa nelle sentenze dei nostri giudici. In via preliminare, si disamina la coerenza tra i canoni dell’efficienza economica e principi della giustizia sostanziale, rintracciando la ratio delle garanzie del giusto processo. Segue un’analisi ricognitiva dei principali lavori empirici che dimostrano le interconnessioni tra andamento della giustizia in un paese ed il proprio sistema economico e sociale. Quindi il presente elaborato procede con lo scrutinio delle varie proposte di riforma avanzate dalle commissioni Liebman, Tarzia, Vaccarella e Berruti per la riforma del processo civile, testandone le proposte sui fronti di effettività, efficienza ed economicità. Infine, si propongono alcune soluzioni che l’autore riterrebbe meritevoli di implementazione nell’ordinamento italiano.Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare, con l’aiuto degli strumenti dell’analisi economica, le caratteristiche salienti del processo civile in Italia, in quanto processo produttivo, le cui materie prime sono le pretese delle parti, come raffinate negli atti di causa degli avvocati ed il cui prodotto è niente meno che la Giustizia, racchiusa nelle sentenze dei nostri giudici. In via preliminare, si disamina la coerenza tra i canoni dell’efficienza economica e principi della giustizia sostanziale, rintracciando la ratio delle garanzie del giusto processo. Segue un’analisi ricognitiva dei principali lavori empirici che dimostrano le interconnessioni tra andamento della giustizia in un paese ed il proprio sistema economico e sociale. Quindi il presente elaborato procede con lo scrutinio delle varie proposte di riforma avanzate dalle commissioni Liebman, Tarzia, Vaccarella e Berruti per la riforma del processo civile, testandone le proposte sui fronti di effettività, efficienza ed economicità. Infine, si propongono alcune soluzioni che l’autore riterrebbe meritevoli di implementazione nell’ordinamento italiano.LUISS PhD Thesi

    Do not covet your comeptitors’ workers: job poaching between private enforcement and public enforcement of competition law

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    Job poaching: a comparative law appraisal. Job poaching: a qualitative review.Job poaching: a comparative law appraisal. Job poaching: a qualitative review.LUISS PhD Thesi

    Social capital and economic development in Europe

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    History, Culture or Institutions? Proximate and Fundamental Causes of Development. The Concepts of Social Capital and Social Trust. Growth Empirics and Social Capital. The Economic Consequences of the Maastricht Treaty: From Economic Integration to Divergence?History, Culture or Institutions? Proximate and Fundamental Causes of Development. The Concepts of Social Capital and Social Trust. Growth Empirics and Social Capital. The Economic Consequences of the Maastricht Treaty: From Economic Integration to Divergence?LUISS PhD Thesi

    Essays in Microeconomics

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    In Chapter 1 [The Effect of Foreign Ownership on Competition: Evidence from the Turkish Banking Industry], the competitive conditions for the Turkish banking industry is examined by using the Panzar-Rosse (1987) model and considering the foreign investments to the banking industry. Within the liberalization of the financial markets, foreign direct investment activities have grown very quickly especially in the banking sector. Acquisition by foreigners has been linked to introduction of new technology and expansions in products and service range. This suggests that the inflow of foreign capital can alter the competitive structure of an industry. I plan to investigate the quantitative importance of this phenomenon using the data from the Turkish banking industry. To measure the competition upon increase in foreign ownership, I will use the Panzar and Rosse (1987) model that allows to test for market structure relying solely on information from the financial statements of the banks. The results indicate a monopolistic competition for the Turkish banking industry. In Chapter 2 [The Role of Credit Supply in Increasing Demand: Evidence from Turkish Automobile Market], the effects of credit supply in increasing demand of a durable good (car market) by vector auto-regression (VAR) is examined. After the devaluation of the Turkish Lira against Euro and US Dollar, automobile prices in Turkey rose substantially. Despite this context, car sales also increased. In this paper, I explore the role of credit supply of the Turkish banks. Throughout this period, consumer credit increased due to the modernization of the Turkish banking sector. The results indicate that car credits first boost car sales and then affects the latter negatively.In Chapter 1 [The Effect of Foreign Ownership on Competition: Evidence from the Turkish Banking Industry], the competitive conditions for the Turkish banking industry is examined by using the Panzar-Rosse (1987) model and considering the foreign investments to the banking industry. Within the liberalization of the financial markets, foreign direct investment activities have grown very quickly especially in the banking sector. Acquisition by foreigners has been linked to introduction of new technology and expansions in products and service range. This suggests that the inflow of foreign capital can alter the competitive structure of an industry. I plan to investigate the quantitative importance of this phenomenon using the data from the Turkish banking industry. To measure the competition upon increase in foreign ownership, I will use the Panzar and Rosse (1987) model that allows to test for market structure relying solely on information from the financial statements of the banks. The results indicate a monopolistic competition for the Turkish banking industry. In Chapter 2 [The Role of Credit Supply in Increasing Demand: Evidence from Turkish Automobile Market], the effects of credit supply in increasing demand of a durable good (car market) by vector auto-regression (VAR) is examined. After the devaluation of the Turkish Lira against Euro and US Dollar, automobile prices in Turkey rose substantially. Despite this context, car sales also increased. In this paper, I explore the role of credit supply of the Turkish banks. Throughout this period, consumer credit increased due to the modernization of the Turkish banking sector. The results indicate that car credits first boost car sales and then affects the latter negatively.LUISS PhD Thesi

    La responsabilità dell’arbitro: disciplina nazionale e profili comparatistici

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    Il contratto di arbitrato. La figura dell’arbitro e le ipotesi di responsabilità connesse alla funzione. Profili comparatistici: l’arbitrato nell’ordinamento giuridico inglese.Il contratto di arbitrato. La figura dell’arbitro e le ipotesi di responsabilità connesse alla funzione. Profili comparatistici: l’arbitrato nell’ordinamento giuridico inglese.LUISS PhD Thesi

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