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La funzione dell'esplicito e dell'implicito in forme diverse di testi umoristici.
La mia tesi di dottorato verte sull'analisi del carattere linguisticamente esplicito o implicito dei meccanismi logici in due diverse forme di testi umoristici: le interazioni divertenti e le barzellette.\ud
I concetti di script e di meccanismo logico, nell'ambito degli studi sull'umorismo, provengono dalla General Theory of Verbal Humor (Raskin, Attardo, 1991; Attardo 2001), che Attardo (2002, 2006) definisce una teoria cognitiva dell'umorismo. Secondo gli autori di questa teoria lo script è una struttura cognitiva, interiorizzata dai parlanti e attivata da parole, che rappresenta una porzione di conoscenza del mondo. Il meccanismo logico è una regola cognitiva che spiega l'opposizione tra gli script, con i quali un testo umoristico deve essere compatibile. Secondo questa teoria, infatti, due degli script attivati dal testo si sovrappongono, completamente o parzialmente con il testo stesso e sono in opposizione. La mia tesi prende le mosse da questo orizzonte teorico e analizza un insieme di interazioni umoristiche tratte dalla trasmissione radiofonica “Il Ruggito del Coniglio” in onda su Radio 2. Mediante l'applicazione dei concetti di comunicazione linguisticamente implicita o esplicita (Sbisà 2007) e in particolare della teoria di Rachel Giora (1991, 2012), nel secondo capitolo illustro il carattere linguisticamente esplicito dei meccanismi logici che articolano l'opposizione tra gli script nelle interazioni trascritte. In esso evidenzio come il passaggio da una situazione ad un' altra sia esplicitato attraverso turni di conversazione affidati ad uno o a più parlanti. Il terzo capitolo verte invece sull'analisi di barzellette prodotte mediante un esperimento: dopo aver letto le interazioni oggetto del secondo capitolo, quattro autori professionisti e tre dilettanti hanno scritto delle barzellette partendo dalle opposizioni emergenti dalle interazioni. La maggior parte di esse è caratterizzata da un tipo di informazione, che costituisce la battuta finale, definibile nei termini di Giora come “marcata” e “difficilmente accessibile” rispetto al corpo della barzelletta. Esse costringono il lettore-ascoltatore ad una reinterpretazione del testo. Alcune delle storielle scritte dai dilettanti, invece, permettono una lettura graduale, senza salti informativi, e terminano con una pseudo-battuta finale, che non costringe il lettore ad alcuna reinterpretazione del testo. In quest'ultimo tipo di testo il passaggio da una situazione ad un'altra viene esplicitato mediante una progressione graduale delle informazioni, similmente a quanto accade nelle interazioni-fonte
Contratto e possesso.
Il problema del trasferimento del mero possesso della res separatamente dalla proprietà della stessa ha trovato, nella dottrina italiana, soluzioni discordanti; la tesi positiva è autorevolmente sostenuta, anche in contributi recenti, mentre la giurisprudenza ha aderito, a più riprese, all’orientamento negativo, che pare ancora prevalente. \ud
Il problema è controverso e, dunque, di interesse.\ud
Segnatamente, pare di interesse, nel complesso, lo studio della circolazione contrattuale del possesso, ossia (l’individuazione e) la disamina delle ipotesi in cui, in conseguenza del perfezionamento di un contratto, il possesso di un determinato bene passa da un soggetto a un altro separatamente dalla proprietà, o da altro diritto reale avente ad oggetto il bene stesso.\ud
Sono ipotesi di dissociazione tra diritto reale e possesso, e circolazione della sola situazione possessoria, determinate dalla conclusione di un contratto .\ud
Un simile spostamento slegato dal diritto reale può riscontrarsi, in buona sostanza, in tre distinti gruppi di ipotesi.\ud
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Nel primo gruppo possono collocarsi le c.d. convenzioni atipiche di cessione del possesso.\ud
Si discute sulla possibilità per i privati di porre in essere un negozio (a titolo gratuito o a titolo oneroso) che trasferisca il possesso del bene separatamente dalla proprietà dello stesso; la giurisprudenza e la prevalente dottrina sono orientate nel senso di negare l’ammissibilità di tale convenzione, sulla scorta di varie considerazioni. \ud
Principalmente: i) poiché l’acquisto del possesso non può avvenire separatamente dall’acquisto della proprietà, di cui costituisce esercizio o “immagine esteriore”; ii) poiché il possesso, pur essendo situazione giuridicamente rilevante, è un potere di fatto e non un vero e proprio diritto, dovendosi pertanto escludere che esso possa formare (da solo) oggetto di una compravendita (cfr. art. 1470 c.c.); iii) poiché il possesso è, sostanzialmente, un’attività, la quale può essere intrapresa, ma non può essere ceduta per contractus. \ud
Al di là di queste (tradizionali) critiche, difficile è per vero immaginare persino un’utilità derivante da una simile figura; non foss’altro perché la disponibilità possessoria che forma oggetto della convenzione sarebbe sempre reversibile, su azione del proprietario.\ud
E può rilevarsi – come si è rilevato – che la fattispecie sarebbe idonea a generare una molteplicità di situazioni di appartenenza, dannose per la circolazione e la certezza dei rapporti giuridici.\ud
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La trasferibilità del possesso tramite contratto incontra, inoltre, il problema legato alla (controversa) configurabilità di acquisti a titolo derivativo del possesso. La dottrina, salve alcune opinioni minoritarie, esclude che il possesso possa acquistarsi a titolo derivativo: trattandosi sempre di attività nuova, che prescinde da quella del precedente possessore, il possesso non può essere trasmesso da un soggetto a un altro. Peraltro il possesso può dirsi acquistato semplicemente con il ricorrere in capo al possessore dei due elementi di struttura: corpus e animus, i quali difficilmente possono dirsi ricompresi in un trasferimento.\ud
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E’ anche vero, però, che gli acquisti a titolo derivativo non sono solamente quelli che presuppongono un atto di trasferimento; anche gli atti costitutivi o novativi possono integrare un acquisto a titolo derivativo.\ud
Una dottrina ritiene pertanto valida e meritevole di tutela la convenzione atipica che realizza (non il trasferimento ma) l’immissione nel possesso, con sostituzione della nuova situazione possessoria a quella precedente; tale convenzione avrebbe natura reale, essendo la traditio non un atto di mera esecuzione, ma un elemento necessario per la perfezione della fattispecie. La consegna, inoltre, costituirebbe in questa teoria una sorta di surrogato della forma, soprattutto nel caso di contratto di immissione nel possesso concluso animus donandi, in cui ci si troverebbe al cospetto di una donazione indiretta, cui si applicano i requisiti sostanziali prescritti per la donazione ma non quelli formali, come la forma solenne ad substantiam actus.\ud
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La questione del trasferimento contrattuale del possesso resta di interesse, anche se risolta più volte in senso negativo dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente; detta questione, infatti, si è posta di recente nuovamente all’attenzione delle Corti di merito.\ud
Per giunta, sempre recentemente, ha trovato seguito il tentativo dottrinario, non proprio isolato, di ammettere la validità di una cessione della vacua possessio rei.\ud
Un nuovo contributo, infatti, che si fonda su una prima premessa di carattere generale per cui il possesso godrebbe di autonomia rispetto alla proprietà e alla titolarità del diritto reale, riferisce che la possibilità di una emptio possessionis sarebbe ricavabile dal fatto che il trasferimento del possesso può essere qualificato come trasferimento di un’aspettativa di diritto e dal fatto che quest’ultima è pacificamente alienabile. Un ulteriore dato che confermerebbe tale tesi – come quella precedentemente accennata – è la possibilità di qualificare il possesso come bene in senso giuridico, o meglio, come entità suscettibile di valutazione economica che può recare vantaggi (c.d. commoda possessionis) a colui al quale viene trasferita e che, come tale, può essere immessa nella circolazione. \ud
In altre parole, la vendita del possesso potrebbe rinvenirsi, a titolo di esempio, nel patto con cui Tizio cede a Caio il possesso in maniera tale che quest’ultimo acquisti il diritto reale per usucapione; allo stesso modo, potrebbe ravvisarsi l’utilità del patto con cui Tizio cede a Caio il possesso di un bene non usucapibile (beni soggetti a usi civici), poiché l’accipiens è interessato comunque ai frutti della cosa e allo sfruttamento del bene.\ud
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Tuttavia, e venendo al secondo gruppo di ipotesi, la trasmissione del nudo possesso disgiuntamente dalla proprietà può essere inquadrata, come è stato rilevato, in fattispecie tipiche piuttosto che in un atipico contratto di trasferimento del possesso.\ud
Da qui la logica osservazione – a quanto consta mai seriamente sconfessata – per cui se lo scopo pratico dell’immissione nel possesso può essere raggiunto indirettamente tramite i seguenti espedienti, non si vede perché lo stesso scopo non possa essere raggiunto direttamente, attraverso uno specifico strumento negoziale.\ud
Valga l’esempio di Tizio, il quale, pur non essendo sicuro che Caio sia proprietario del fondo Tusculano, di cui è però sicuramente possessore, corrisponde a quest’ultimo una somma per ottenere il possesso del bene: la fattispecie è in tal caso sussumibile nella vendita a rischio e pericolo del compratore (cfr. art. 1488, 2° comma, c.c.).\ud
Parimenti, si è prospettato il caso della transazione: il proprietario, in presenza di una contestazione sulla proprietà o sul possesso del bene, paga una somma di denaro al possessore (magari acquirente a non domino ex art. 1159 o 1159bis c.c.), al fine di riottenere il possesso scongiurando le lungaggini, i costi e rischi di un processo.\ud
Alle menzionate ipotesi può aggiungersi un’ulteriore fattispecie in tema di cessione del credito con annessa garanzia del pegno (art. 1263, 2° comma, c.c.): il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ma il cedente non può trasferire al cessionario il possesso della cosa data in pegno, salvo il consenso del costituente. Consenso, questo, che – secondo la migliore dottrina – può essere prestato dal costituente anche separatamente, in vista del o successivamente all’atto di cessione; in tal modo, può giustificarsi una circolazione del possesso separata rispetto al diritto reale (di pegno), che trova fondamento nel contratto di cessione del credito.\ud
Una probabile ipotesi di circolazione contrattuale del possesso può essere inquadrata nella vendita di cosa altrui: l’alienante immette l’acquirente nell’immediata disponibilità del bene, prima ancora di avergli procurato la proprietà con l’acquisto dal titolare attuale; in tal caso, la consegna – che normalmente è posteriore al trasferimento – è immediata e anticipa la vicenda traslativa.\ud
E una circolazione del possesso pare configurabile anche nella successione mortis causa, qualora si ritenga ammissibile il legato di possesso. Con tale strumento, in virtù dell’istituto dell’accessione del possesso (art. 1146, 2° comma, c.c.), il testatore consente al legatario preferito all’erede, che in sua assenza subentrerebbe nel possesso, di completare una fattispecie di acquisto per usucapione ancora in corso, tramite l’unione del possesso del de cuius a quello proprio, acquisito appunto a titolo di legato. Non pare possibile ricondurre il caso al legato di cosa altrui di cui all’art. 651 c.c., giacché il testatore non intende gravare l’onerato dell’obbligo di procurare l’acquisto della proprietà al legatario, quanto piuttosto permettere a quest’ultimo di possedere il bene sin dall’apertura della successione, per far sì che l’acquisto per usucapione si realizzi direttamente in suo favore.\ud
Posto, poi, che la compravendita comporta il trasferimento di un diritto e posto che, pertanto, il possesso (dacché non è un diritto) non può formare oggetto di compravendita (né di donazione o permuta), merita rilevare che sussistono comunque altre fattispecie traslative in cui l’oggetto del trasferimento è più ampio, ed idoneo a poter abbracciare anche l’attribuzione del mero possesso: il pensiero corre alla dazione in pagamento, perché l’art. 1197 c.c., consentendo al debitore di liberarsi con una “prestazione diversa”, depone nel senso che possa essere offerto in luogo dell’adempimento anche il mero possesso di un bene. Ed ugualmente è a dirsi del conferimento in società, specie se di persone: conferimento è infatti qualsiasi apporto che possa essere utile al conseguimento dell’oggetto sociale.\ud
La circolazione contrattuale del nudo possesso può dunque analizzarsi come conseguenza di istituti già noti, oltreché nella prospettiva della controversa convenzione atipica di cessione o immissione nel possesso. \ud
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La trasmissione del semplice possesso può essere inoltre conseguenza di vicende negoziali (diverse dalle vendite obbligatorie) in cui la disponibilità anticipata del bene è prodromica rispetto al trasferimento del diritto di proprietà; in altre parole, in taluni contratti si riscontra una scissione cronologica tra disponibilità del bene e acquisto della proprietà, in cui l’aspirante acquirente si trova nel godimento immediato del bene prima ancora del completamento della fattispecie traslativa. \ud
Si tratta delle ipotesi di circolazione contrattuale del possesso di pertinenza del terzo gruppo.\ud
Non pare rilevare, nelle ipotesi che seguono, il fatto che colui che è immesso nella disponibilità anticipata del bene è consapevole dell’altruità della cosa, nel senso che non potrebbe ascriversi a costui alcun animus possidendi; per tale via, infatti, si dovrebbe ritenere che anche chi acquista il possesso a titolo originario per effetto di un consapevole spoglio non sia, parimenti, possessore, avendo la medesima contezza dell’altrui titolarità.\ud
Viene dapprima in rilievo il contratto preliminare ad effetti anticipati; è stato risolto nel senso delle detenzione l’annoso contrasto, insorto in seno alle Sezioni Semplici, sulla situazione del promissario acquirente di preliminare ad effetti anticipati immesso nella disponibilità anticipata della res oggetto della promessa. L’arresto delle SS.UU. ha destato però talune perplessità in dottrina.\ud
E’ il caso, poi, della vendita con riserva di proprietà (artt. 1523-1526 c.c.), in cui l’acquirente diviene titolare del diritto solo dopo il pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur godendo, anche prima di tale momento, della disponibilità materiale del bene. Anche la definizione della situazione sussistente in capo all’aspirante acquirente ha dato luogo ad alcune incertezze, dovute, in tal caso, alle differenti qualificazioni che sono state date a questo tipo di vendita. \ud
Si è prospettato, inoltre, il caso dell’assegnazione di alloggi popolari in godimento; una delle modalità con cui tale strumento di edilizia popolare può essere attuato consiste nella stipulazione di un contratto di locazione tra ente ed assegnatario, con la pattuizione accessoria per cui la proprietà del bene verrà trasferita al completamento del pagamento rateale del prezzo. L’effetto traslativo non è in tale ipotesi propriamente automatico, come nella vendita con riserva di proprietà, ma derivante da un negozio di trasferimento. Non mancano però pronunce in cui la Cassazione ha statuito che, nella vicenda in esame, le parti condividono l’intenzione di trasmettere immediatamente il possesso in vista del futuro acquisto.\ud
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al leasing c.d. traslativo. La dottrina e la giurisprudenza hanno osservato che tale figura si discosta dalla locazione finanziaria tradizionale (o leasing tradizionale, o ancora “di godimento”); in quest’ultima, infatti, la concessione del godimento del bene assume la preminente funzione di finanziare l’impresa utilizzatrice; diversamente, nel leasing traslativo, la disponibilità materiale del bene è rivolta al trasferimento della proprietà del bene e funzionalmente incentrata, quindi, intorno alla vendita. Si potrebbe allora essere indotti a ritenere che, nel leasing traslativo, l’utilizzatore sia a tutti gli effetti un possessore: premesso che la vicenda negoziale è incentrata sul futuro acquisto e non sul finanziamento, passano in secondo piano anche lo schema causale della locazione e il diritto personale di godimento (da cui deriverebbe la mera detenzione). Il godimento del bene è strumentale, come nella vendita con riserva di proprietà, al trasferimento del diritto; i canoni versati dal’utilizzatore, infatti, più che configurare il prezzo dell’uso, costituiscono le rate del prezzo della vendita. Tale ricostruzione sarebbe poi avvalorata dalla prassi contrattuale del leasing traslativo, in cui è spesso previsto il passaggio del rischio in capo all’utilizzatore.\ud
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Per circolazione contrattuale del possesso, dunque, si intende una serie di ipotesi (collocabili nei tre gruppi predetti) in cui, per il tramite del contratto, il possesso circola separatamente dalla proprietà. Nell’assetto contrattuale divisato dalle parti, lo spostamento della disponibilità possessoria è oggetto di previsione nel regolamento contrattuale; l’immissione nel possesso avviene con la cooperazione del precedente possessore resa in forma contrattuale.\ud
Atteso che il distacco della cosa dalla persona avviene con la cooperazione del precedente possessore, è legittimo parlare di acquisto a titolo derivativo del possesso, nonostante le riserve della dottrina tradizionale sulla distinzione tra modi di acquisto a titolo originario e modi di acquisto a titolo derivativo del possesso.\ud
E’ da verificare, però, se il possesso possa dirsi o meno effetto giuridico del contratto: la risposta è negativa, poiché l’effetto è una modificazione del mondo giuridico che non necessita di attività esecutiva. Il possesso, invece, per essere instaurato, necessita della messa a disposizione del bene, ossia della consegna (anche sotto forma di ficta traditio); la consegna pertiene alla fase di esecuzione ed è, pertanto, esterna al contratto.\ud
Per tale motivo, il contratto può al più costituire l’obbligo di consegna: l’acquisto del possesso va tenuto distinto dal mezzo per acquistarlo.\ud
L’unica alternativa potrebbe essere quella di configurare le ipotesi di circolazione contrattuale del possesso come contratti reali: in tal caso la consegna fa parte della fattispecie perfezionativa del contratto e questo, una volta concluso (e implementato dalla consegna) produrrebbe come effetto la costituzione della situazione possessoria.\ud
Tale possibilità è da escludere recisamente per le fattispecie tipiche di circolazione contrattuale del possesso, poiché si tratta di fattispecie consensuali e non è data ai privati la facoltà di variare in senso reale il contratto consensuale.\ud
Fa eccezione il contratto estimatorio: tale contratto è infatti contratto reale e attribuisce all’accipiens la disponibilità possessoria dei beni, separatamente dalla proprietà, per effetto del contratto.\ud
Si potrebbe configurare come contratto reale l’atipico contratto di immissione nel possesso; anche tale possibilità è da escludere perché non è data ai privati la possibilità di creare contratti reali atipici.\ud
Da ultimo, è da osservare che con la circolazione contrattuale del possesso si realizza una scissione tra titolarità e potere di gestione, o sfruttamento produttivo del bene; tale dissociazione è meritevole di tutela per due motivi: il primo, l’ordinamento premia meritocraticamente il possessore che si interessa del bene a differenza del proprietario o del (precedente) possessore inerte; il secondo, l’ordinamento, ancor prima, conosce ipotesi contrattuali di scissione delle stesse prerogative proprietarie (mandato ad acquistare senza rappresentanza, negozio fiduciario).\ud
Per quanto precede, potrebbe ritenersi meritevole di tutela l’atipico contratto di immissione nel possesso. \ud
Tale contratto, però, non sarebbe idoneo ai fini dell’accessione nel possesso di cui all’art. 1146, 2° comma, c.c., la quale postula un titolo, anche viziato, idoneo a trasferire la proprietà. Pertanto, ove i privati intendano stipulare questa convenzione atipica per garantire all’accipiens di assommare il proprio periodo di possesso a quello del suo dante causa, ai fini dell’usucapione, il contratto potrebbe ritenersi privo di meritevolezza, nella sua accezione, diffusa in dottrina, di contratto inetto a soddisfare l’interesse perseguito dalle parti.\u
Il recupero degli aiuti di Stato illegali tra giurisprudenza e prassi europea.
Il presente lavoro ha una duplice finalità. Da un lato, esso mira a ricostruire l'istituto del recupero degli aiuti di Stato illegali in attuazione di una decisione della Commissione, attraverso l'analisi della prassi della Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dall'altro, e grazie a tale ricostruzione, la tesi evidenzia alcune delle criticità del sistema di controllo sugli aiuti pubblici nell'Unione europea. \ud
Il lavoro prende perciò le mosse, nella sua prima parte, da un'analisi critica della disciplina degli aiuti di Stato (Capitoli I e II), e più in particolare, dei poteri della Commissione in materia di aiuti illegali (Capitolo III). Attraverso un esercizio di comparazione, la trattazione evidenzia le principali differenze con l'analoga disciplina antitrust, per quanto riguarda sia le prerogative della Commissione, sia la posizione delle imprese interessate. \ud
La prima parte della tesi dimostra come, nonostante la Commissione abbia una competenza esclusiva nel settore degli aiuti di Stato, essa non sia stata dotata degli strumenti più adeguati né per prevenire la violazione dell’art. 108, terzo paragrafo, TFUE, né per reprimere i comportamenti che impediscono la corretta attuazione di una eventuale decisione di recupero. Sotto quest'ultimo profilo, la circostanza che le decisioni di recupero della Commissione devono essere attuate attraverso gli strumenti previsti dal diritto nazionale dello Stato destinatario della decisione, i quali non sono oggi minimamente armonizzati, costituisce un ulteriore punto di debolezza dell’attuale sistema di controllo sugli aiuti di Stato. \ud
A fronte di ciò, la prima parte della tesi illustra come, verosimilmente a causa dell’inadeguatezza dei propri poteri in materia di aiuti di Stato, la Commissione abbia inaugurato con l'adozione del Piano d'azione del 2005 una nuova politica di controllo, incentrata principalmente sul sistematico avvio di procedure di infrazione per mancato recupero di aiuti illegali, ai sensi degli articoli 108, secondo paragrafo, TFUE e 260 TFUE.\ud
La seconda parte del lavoro analizza la portata dell’obbligo di recupero posto in capo a uno Stato da una decisione della Commissione, ex art. 14 del regolamento di procedura, sia da un punto di vista sostanziale (trattando le principali problematiche relative all'identificazione dei beneficiari e del quantum da recuperare), che procedurale (Capitolo IV). \ud
In particolare, attraverso l’analisi della prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia in materia, la tesi evidenzia che, rispetto alla questione della corretta determinazione dell’importo da recuperare, il Tribunale ha in più occasioni riconosciuto il diritto del beneficiario a contestare dinnanzi alle competenti autorità nazionali l’importo richiestogli, ove questo non sia in linea con la finalità dell’obbligo di recupero di ripristinare la situazione concorrenziale antecedente all’illecita erogazione dell’aiuto. In un momento successivo, analizzando le questioni della definitività dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali contrari a una decisione di recupero e della sospensione dei procedimenti disposta dai giudici nazionali, si è però osservato come la Corte di giustizia vagli con particolare rigore la compatibilità delle procedure nazionali attraverso le quali il beneficiario può esercitare tale diritto, per verificare se esse possano garantire l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione. \ud
La recente esperienza italiana testimonia come, qualora l’applicazione data alle procedure nazionali da parte dei giudici nazionali non si dimostri efficace al fine di dare immediata e effettiva attuazione ad una decisione di recupero, gli Stati possano giungere a compiere delle modifiche ad hoc del loro diritto processuale per tentare di garantire la rapida esecuzione di tali decisioni, evitando così il deferimento alla Corte di giustizia, ex art. 260 TFUE, e la conseguente condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie. In particolare, l’adozione del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, nonché la dichiarazione della sua parziale illegittimità costituzionale da parte della Consulta, paiono dimostrare la delicatezza dell’esercizio di bilanciamento necessario per contemperare sul piano interno l’effettività del recupero e la tutela dei diritti di difesa dei beneficiari. Trattando delle pronuncia contro l'Italia dovuta al mancato recupero di incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero si è notato come, nel settore del recupero degli aiuti di Stato, la Corte di giustizia non paia però interessata a fornire chiarimenti rispetto alla questione della tutela dei diritti di difesa dei beneficiari tenuti alla restituzione degli aiuti, la quale parrebbe meritare però maggiore attenzione, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale al Legislatore italiano. \ud
Nella scarna giurisprudenza sulla condanna degli Stati al pagamento di sanzioni pecuniarie per la mancata attuazione di una decisione di recupero della Commissione (analizzata nel V Capitolo), la Corte ha chiaramente affermato il carattere particolarmente grave di tale inadempimento. Nonostante tale affermazione, sembra però lecito dubitare del reale effetto deterrente del ricorso per inadempimento per la mancata attuazione di una decisione di recupero, rispetto alla violazione degli obblighi posti dall’art. 108, terzo paragrafo, TFUE. La condanna al pagamento di multe da parte della Corte è solo eventuale. Essa interviene solo a seguito di una precedente sentenza della Corte ai sensi dell’art. 108, secondo paragrafo, TFUE e costituisce una sorta di extrema ratio, attivabile dalla Commissione avverso gli inadempimenti protrattisi particolarmente a lungo nel tempo. In altre parole, l’attuale sistema europeo di controllo sugli aiuti di Stato non sembrerebbe idoneo a disincentivare, a seguito di una valutazione politica “costi-benefici”, la violazione da parte degli Stati degli obblighi procedurali loro imposti dal Trattato. \ud
Alla luce di tali conclusioni, la tesi individua talune prospettive di riforma dell'attuale sistema nella proposta da parte della Commissione di un nuovo regolamento di procedura che preveda l'obbligo in capo agli Stati di istituire delle autorità indipendenti competenti limitatamente al recupero, nonché un'armonizzazione seppur minima delle procedure nazionali applicabili al recupero. In una prospettiva de iure condito, si è sostenuta inoltre l'opportunità che la Commissione orienti il suo utilizzo dello strumento della procedura di infrazione, finora concentrato sull'inadempimento ad una decisione di recupero ex art. 108, secondo paragrafo, TFUE, sul perseguimento, in base all'art. 258 TFUE, di violazioni "generali e persistenti" degli obblighi procedurali previsti dal Trattato. \u
Problemi di sintassi vedica.
Lo scopo del lavoro condotto durante questi anni è stato quello d’indagare la natura della diatesi media nel sanscrito del Rig-Veda, scostandosi da definizioni della stessa operate su base semantica per preferire, innanzitutto, un approccio di tipo sintattico, andando, cioè, a individuare le relazioni che si manifestano tra il predicato e i suoi argomenti nelle varie strutture prese in esame.\ud
Piuttosto che su lavori, pur molto importanti, come il “Reflections on the Indo-European medium” di Gonda (esempio, appunto, di analisi operata su base semantica), si è preferito basare l’impianto teorico piuttosto sui lavori di La Fauci e poi di Perlmutter , Davies e Rosen , tutti lavori più o meno esplicitamente legati all’orizzonte teorico della Grammatica Relazionale.\ud
Punto di partenza del lavoro è stata la definizione e la descrizione che del medio dà La Fauci in tutta una serie di lavori, tra cui il recente Compendio di sintassi italiana. Le strutture medie sono “proposizioni il cui soggetto grammaticale ha convergenza funzionale (commutativa o non commutativa) con la funzione di oggetto diretto”, partendo dal presupposto che “i nessi sintattici possono essere composti da più di un livello di organizzazione delle funzioni” . A partire da questa definizione l’autore opera una tassonomia delle varie strutture che posso definirsi mediali in ottemperanza alla definizione sopra data, individuandone innanzitutto i caratteri sintatticamente distintivi. Lo stesso si è cercato di fare per il sanscrito rig-vedico, si è cercato, cioè, traendo ispirazione da tale tassonomia, d’individuarne l’eventuale presenza nel corpus e di descriverne le caratteristiche così come compaiono negli inni presi in esame. A questo livello si è allora ritenuto indispensabile non solo scendere nel dettaglio dell’analisi sintattica ma anche di rivolgersi al piano dell'interpretazione semantica (quando possibile): una certa situazione sintattica può lasciare delle tracce, può risultare evidente anche nell’interpretazione che dei passi si dà. Lavorare sulla giusta interpretazione dei passi, utilizzando lavori come il Vedic Mythology di Macdonell ad esempio, è tanto più necessaria essendo il sanscrito lingua morta, per la quale manca il possibile e necessario confronto con i parlanti.\ud
Si sono preferite radici che presentassero un’opposizione tra forme attive e forme medie, procedendo tramite l’individuazione di “relazioni e differenze”, cercando di non concepire mai il medio e le altre categorie usate nella trattazione come assolute ma frutto di quell’insieme di rapporti che s’instaura tra gli elementi presenti nei diversi nessi sintattici.\ud
Tipologie trattate:\ud
1) strutture medie segnalate dalle sole desinenze medie\ud
2) strutture medie segnalate da particelle che si accompagnano al verbo che può avere anche desinenze attive: la segnalazione del valore mediale è a carico della particella innanzitutto e non necessariamente o esclusivamente a carico delle desinenze verbali\ud
3) strutture medie segnalate da struttura seriale cioè costituite da uno o più elementi successivi con funzione di predicato tra di loro in relazione sintagmatica nello strato finale della proposizione.\ud
4) strutture antipassive: per alcune strutture particolari, caratterizzate dal rapporto sintagmatico tra soggetto e oggetto diretto ma da un verbo medio si è discusso della possibilità di analizzarle come anti-passive, sulla scorta di quelle strutture italiana come “il bambino si mangia un gelato” studiate da La Fauci nel suo compendio e così etichettate.\ud
5) strutture medio-passive e passive vere e proprie (segnalate cioè da un suffisso specializzato nell’indicazione di questo tipo di rapporto).\ud
Possiamo dire, in conclusione, che il lavoro non è solo un lavoro sul medio ma è un lavoro sulla diatesi, sulla descrizione di alcuni tipi di rapporti che intercorrono tra predicati e argomenti e che non sempre sono stati riconosciuti o ritenuti possibili dalla letteratura tradizionale
Automatic, Format-independent Generation of Metadata for Documents Based on Semantically Enriched Context Information
The purpose of this study was to investigate how metadata can be generated automatically for all types of documents used in an enterprise, regardless of their content. Because of the increasing number of non-textual documents, i.e. images, audio and video files, full-text indexing is not applicable and thus, the use of metadata has become more and more important for resource description and discovery. However, creating metadata manually is time consuming and error prone and moreover barely feasible for the huge amount of documents an enterprise deals with daily. Thus, an approach for automatic, format-independent metadata\ud
generation is required. To begin the documents’ context was analysed. A document is considered an enterprise object, which is related to other enterprise objects such as a task the document is used in and the purpose it is created for. It was recognised that context of a document can be described formally and semantically enriched in an enterprise architecture.\ud
This enterprise architecture description can then be used for automatic metadata generation.\ud
To use the enterprise architecture description in a productive environment it was determined how its objects can be linked to enterprise components, e.g. information stored in a relational database. Finally a procedure for setting-up, conducting and utilizing the metadata generation\ud
approach in an enterprise was identified. The combination of these objectives has been called mintApproach. With the mintApproach system the huge annual economic loss due to the vast time wasted on information retrieval is addressed.\ud
Research design followed the deductive approach and a mixed method strategy was employed, combining the four methods: results of a Representative Study provided a comprehensive source for the analysis of the use of document creation tools in enterprises and preferred search strategies. Qualitative interviews conducted in a survey and based on a\ud
structured questionnaire provided insights on document handling in enterprise. Action Research and prototyping was applied in two different types of organisations, a non-profit organisation (NPO) in the domain of sexual health and a small and medium-sized enterprise (SME), developing contract management software. Evolutionary 'prototyping' built an integrated part of the Action Research studies and led to the development of an executable prototype. Applying Action Research in two enterprises, with very different business and business goals, helped to avoid the common pitfalls of this method like subjectivity, lack of\ud
generality and replication.\ud
The results of the survey and the Action Research studies endorsed the fact that for document management in enterprises and public administrations alike, a document’s context is considered. Although relations between documents and other enterprise objects may be hidden, low level governance instruments like guidelines for file storage help to reveal these relations. For example relations to other enterprise objects like a product or a client are\ud
implicit in the file structure in which a document is stored. Determining the naming conventions for files is another way of implicitly stating relations between enterprise objects and documents. This explicit information is represented in a semantically enriched Enterprise\ud
Architecture description. It was found that the well-known standard for Enterprise Architecture modelling, ArchiMate, was well suited for providing the basis for core enterprise\ud
ontology. ArchiMate was refined, enhanced, and represented in RDFS-Plus, an ontology language which is machine executable but also cognitively adequate for humans.\ud
This core ontology was enhanced by application of specific ontologies reflecting enterprise specific needs, for example for representing domain knowledge or improving contract lifecycle management. The enter rise ontology was considered a part of an enterprise repository, comprising all enterprise objects constituting an organisation despite their representation. Thus, for automatic, format-independent metadata generation based on context, ontology-to-database-mapping was considered suitable (why not was used?)\ud
The approach was evaluated based on an executable prototype that illustrates the scientific models and makes it easier for the evaluators to assess the underlying scientific concepts.\ud
Goal of the evaluation was to determine the appropriateness, capability and applicability of the mintApproach. The mintApproach, visualized in the MeGaWorkbench prototype, was assessed as appropriate for automatic format-independent metadata generation for business documents. Using context for metadata generation was considered promising, particularly regarding multi-media documents, respectively documents with little, meaningless or even wrong document attributes. The mintApproach was considered beneficial as it helps to meet\ud
business needs in handling the ever-increasing amount of unstructured information by reducing the amount of personnel time involved
L'incidenza delle fonti europee sulle norme processuali nazionali.
L’art. 19 del TUE sembrerebbe codificare l’esistenza di una competenza processuale degli Stati membri, finalizzata alla tutela giurisdizionale del diritto sostanziale dell’Unione dotato di effetti diretti. La disposizione ritaglierebbe dunque una sfera di sovranità per gli Stati, la quale tuttavia deve coordinarsi e contemperarsi con tutti i principi fondanti (ed in particolare con quelli “federali”) del diritto dell’Unione: in primis, su un piano generale, dovendo il sistema procedurale rispettare il principio di effettività e di equivalenza. L’incidenza della norma sostanziale europea si è poi manifestata, sul piano particolare, in alcuni segmenti del processo esaminati, ossia attraverso l’imposizione della ragionevolezza del termine prescrizionale per impugnare, con l’erosione del giudicato (seppure in casi limite), fino ad inventare dei veri e propri istituti (l’abuso del diritto) che determinano delle modifiche alle normali regole procedimentali.\ud
Il confronto tra il primato e la competenza procedurale suggerirebbe, allora, di abbandonare l’espressione “autonomia procedurale”, poiché il termine “autonomia” evocherebbe l’idea di un sistema interno chiuso, in grado di funzionare senza interferenze esterne.\ud
L’analisi delle pronunce della Corte di giustizia, tese a bilanciare le due opposte esigenze in gioco, ha altresì evidenziato che qualora la norma processuale nazionale non sia in grado di garantire la tutela della fonte europea, la sua disapplicazione non è automatica ed immediata. Il giudice dovrà ricercare, all’interno del proprio ordinamento, qualunque strumento che consenta l’applicazione del diritto dell’Unione. Solo se la ricerca dia esito negativo, l’organo giudiziario sarà tenuto a creare un nuovo precetto processuale.\ud
Inoltre la giurisprudenza scrutinata ha offerto lo spunto per tracciare delle linee guida cui dovrebbe tendere ogni sistema processuale nazionale. Si tratterebbe di due macro aree: il sistema procedurale con certe caratteristiche e la natura del comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Due matrici che potrebbero garantire una più uniforme applicazione del diritto dell’Unione, essendo indipendenti dalle singole circostanze fattuali che di volta in volta si presento al giudice. Si attenuerebbe in tal modo il rischio di giungere a conclusioni opposte a causa delle particolarità dei casi, pur in presenza di due nome processuali non molto dissimili.\ud
Si e ben consci che si tratta di un modello che non ha valenza assoluta e che non è in grado di poter determinare aprioristicamente la soluzione di tutte le questioni: ad esempio rimane da capire perché il giudicato possa essere eroso solo dalla sussistenza di una pratica in materia d’IVA, e non in caso di violazioni di altre norme “comunitarie”. Tuttavia i due elementi individuati da un lato possono costituire il presupposto per una armonizzazione dei vari sistemi processuali, pur nel rispetto delle diversità che li contraddistingue. Dall’altro, essi avrebbero come conseguenza un effetto deflattivo per il rinvio pregiudiziale, il quale potrà essere usato più consapevolmente dal tribunale nazionale, quando l’incertezza non possa essere dissipata dal sistema fino ad ora tracciato dalla Corte di giustizia.\u
Carità educatrice ed impegno sociale della Chiesa aquilana\ud nell’Ottocento: i Conservatori Femminili.
La presente ricerca si propone di arricchire la conoscenza sui conservatori femminili aquilani nell’Ottocento ed i modelli educativo-culturali ad essi intrinseci – tematica su cui la letteratura scientifica contemporanea non ha ancora prodotto studî interamente dedicati – partendo, pertanto, da un punto di osservazione privilegiato, l’educazione, in particolare quella femminile, nel suo continuo svolgersi sia esplicito che implicito.\ud
Alcuni precedenti studî hanno preso in esame i conservatori aquilani ma prevalentemente dal punto di vista giuridico e storico-economico; troppo spesso, infatti, si è ignorato che essi sono essenzialmente istituzioni educative, la cui presenza ha condizionato notevolmente l’educazione femminile in Abruzzo nonché i modelli familiari e culturali di questa regione.\ud
Il presente studio, dunque, oltre ad analizzare l’impegno sociale della chiesa aquilana ottocentesca in opere di carità, quali, appunto, i conservatori femminili, vuole far emergere un misconosciuto aspetto connaturato ad anzidetti conservatori che va oltre l’assistenzialismo caritatevole, cristiano ed indulgente: l’aspetto pedagogico.\ud
Considerando i conservatori innanzitutto dei “sistemi educativi”, nella presente ricerca si è cercato di puntualizzare: a) sui contenuti dell’educazione dispensata in questi stabilimenti; b) sulle metodologie didattiche; c) sulle figure deputate all’educazione; d) sulle modalità relazionali ed i rapporti instaurati con la città; e) sulle esperienze che oggi definiremmo extra-scolastiche realizzate al loro interno per educare le fanciulle del popolo.\ud
I conservatori femminili, si ricorda, furono principalmente istituti di accoglienza dell’infanzia abbandonata, dei cosiddetti “proietti”, “esposti” o “pericolanti”, per lo stato di indigenza in cui versavano o perché orfani. Questi fanciulli, così precocemente segnati dalla sofferenza, venivano qui “conservati” per essere sottratti dai pericoli e dal degrado morale a cui la società poteva esporli, veniva impartita loro una educazione secondo i canoni della Dottrina cristiana, venivano istruiti e formati ad una attività lavorativa al fine di poterli rendere economicamente autonomi nella vita.\ud
Nella presente ricerca l’attenzione è stata rivolta esclusivamente ai conservatori femminili andando ad analizzare tutti i conservatori attivi durante l’Ottocento a L’Aquila e nel contado che, stando alle fonti documentarie, risultano essere sei, ovvero: Conservatorio di Santa Maria della Misericordia (fondato nel 1595); Conservatorio della SS.ma Annunziata (fondato nel 1615); Conservatorio SS. Orsola e Teresa (fondato nel 1671); Conservatorio SS. Crisanto e Daria (fondato nel 1672); Conservatorio- Scuola pia San Paolo (fondata nel 1783), a cui si connettono le vicende della scuola laica San Giuseppe (fondata nel 1809); Conservatorio Sant’Anna con annessa pia Casa di lavoro (fondato nel 1859) con riferimenti all’Ospizio dell’Addolorata.\ud
Sebbene questi conservatori vennero tutti costituiti prima dell’Ottocento, essi hanno continuato energicamente il loro operato durante questo secolo, metamorfosandosi nel passaggio attraverso i diversi periodi storici.\ud
Effettuare questa ricerca ha significato non solo catalogare e analizzare documenti strettamente legati ai conservatori femminili, ma anche capire i motivi della loro origine, individuandone i legami con la chiesa locale e l’attività dei presuli, il proprio andamento, ecc.\ud
Nel primo Capitolo, introduttivo, infatti, si cerca di offrire una panoramica sull’essere e sull’agire della chiesa locale mediante l’operato dei vescovi che amministrarono la diocesi aquilana dal periodo tridentino, ovvero dall’istituzione del primo conservatorio annoverato in questa ricerca, a tutto l’Ottocento (seppur circoscrivendo il discorso a quanto è correlabile con i conservatori femminili).\ud
I capitoli successivi, dal secondo al settimo, sono rivolti all’analisi dei suddetti conservatori e delle loro peculiarità offrendo, al contempo, richiami ad una tematica più vasta che l’espressione “educazione femminile” condensa bene.\ud
Dal presente lavoro è emerso che, tra i conservatori analizzati, quelli in cui è ravvisabile un’autentica dimensione pedagogica sono: il conservatorio di Santa Maria della Misericordia; il conservatorio, con scuola pia annessa, S. Paolo a cui si innesta, per varie vicende, l’attività della scuola S. Giuseppe; il conservatorio S. Anna; di contro, nei restanti conservatori – il conservatorio della Ss.ma Annunziata, il SS. Orsola e Teresa, il SS. Crisanto e Daria – si palesa una robusta preponderanza della dimensione assistenziale e caritativo-filantropico rispetto a quella pedagogica. La motivazione a questo è ravvisabile, sinteticamente, nel fatto che questi ultimi furono conservatori di donne e non di fanciulle e che, pertanto, più di una istruzione, esse necessitavano in special modo di una “riabilitazione” ad una vita morigerata e cristiana dacché detentrici di un passato dissoluto e/o semplicemente disgraziato. \ud
Il presente lavoro è essenzialmente il frutto di un reperimento, a cui è correlata un’analisi critica, delle fonti archivistiche condotta utilizzando i metodi classici della ricerca storico-educativa e specifici criteri di critica pedagogica. Poiché non si dà storia o, per essere più precisi, non si dà storiografia, senza le fonti, lo studio di quest’ultime è imprescindibile, oltre per le ben note connotazioni legate all’analisi delle stesse, altresì poiché non si attestano, come già premesso, pubblicazioni scientifiche coeve dedicate in toto alla tematica.\ud
Alla fine di ogni Capitolo, infatti, è presente una Appendice documentaria in cui le fonti archivistiche sono state trascritte seguendo precisi criteri di editing creati ad hoc per questa ricerca. \ud
Detti criteri sono illustrati e sintetizzati nella Tabella 1.\ud
Ogni riscrittura delle fonti, inoltre, è sempre preceduta da un piccolo abstract in cui si riferisce sia sulle note “tecniche” della fonte (manoscritto, dattiloscritto, numero delle pagine o delle facciate, forma del documento, se carta sciolta o in forma libelli, ecc., autore o firmatario, data o periodo, ecc.) sia sul contenuto della stessa. \ud
La motivazione che sta alla base della “trascrizione” delle fonti è quella (ri)proporre documenti scarsamente noti o inediti riferiti agli anzidetti Conservatori.\ud
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Tabella 1 - Quadro sinottico dei criteri ed interventi di editing utilizzati nella trascrizione delle fonti archivistiche\ud
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Interventi “tecnici” (di Editing) • Viene riproposta la suddivisione originale delle pagine: il principio di ogni pagina nel testo originale viene segnalato nella “riscrittura” della fonte introducendo uno slash, o /, anche se ciò capita all’interno di una parola (es.: chie/sa);\ud
• Per i singoli termini o anche intere proposizioni messe in evidenza nel testo: se nel testo originale viene usata la sottolineatura, il corsivo, il tutto maiuscolo, o in eventuali casi misti, ciò si riporterà fedelmente nella “riscrittura” della fonte con una nota esplicativa a piè di pag. arrecante la dicitura: sottolineatura nel testo; corsivo nel testo, ecc. \ud
• Citazioni: All’inizio e alla fine di ogni fonte trascritta: si useranno i sergenti (« »); nel caso di citazioni e di discorsi diretti all’interno della fonte si farà uso dei doppi apici alti (“ ”); nel caso di citazioni all’interno di citazioni nella fonte si farà uso degli apici singoli (‘ ’); per le singole parole poste tra virgolette all’interno della fonte si farà uso degli apici singoli (‘ ’); \ud
• Presenza di cancellature nell’originale: come nel caso di parti aggiunte fra le righe o cancellate, si darà conto in nota a piè di pagina;\ud
• Il carattere della fonte trascritta: 11, Times New Roman, normale\ud
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Modifiche del testo originale • L’inserimento di lettere e/o parti di parole mancanti (specie nelle abbreviazioni): verrà segnalato con la parentesi quadra […] es.: Cons[ervato].rio;\ud
• Nel caso di difficile lettura di singoli termini o parti del testo: parentesi tonda con un punto interrogativo al proprio interno (?) con eventuale nota esplicativa a piè di pagina\ud
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Nessuna modifica • Non verranno modificati gli usi lessicali, verbali, ecc., oggi non corretti e/o desueti ritenuti legittimi e/o usati con frequenza nell’italiano di allora \ud
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Il progetto costituzionale di Giuseppe Abbamonte (1759-1818).
Il lavoro di ricerca si è proposto, attraverso il percorso e l’opera di un autore umbratile, di indagare su caratteri autonomi del costituzionalismo italiano tardo settecentesco e modalità di recezione tecnico-normativa dei paradigmi d’oltralpe.\ud
L’Abbamonte ben offre un riflesso dell’intellettualità italiana nel suo assistere alle applicazioni concrete delle nuove idee costituzionali; traduce, dalla sua condizione di “semi-libertà”, un pensiero complessivo e più schiettamente giuridico, anziché politicamente orientato, teso tra teoria e prassi vissuta. Nella sua opera compiuta, Saggio sulle leggi fondamentali dell’Italia libera, attraversa molteplici modelli costituzionali, seleziona, estrapola ed aggiunge: non grandi invenzioni, ma un’attenta riflessione giuridica – a tratti anche ingenua – e di scandaglio sul modello costituzionale più adeguato alla situazione italiana.\ud
Dalla matrice culturale napoletana all’esulato ligure - fase di legame intellettuale con il Buonarroti e con fuorusciti di eterogenea provenienza, di partecipazione e sperimentazione costituzionale - si produce il momento di più intenso impegno e produzione letteraria che avrà luogo di sintesi a Milano dal 1796. La ricostruzione delle vicende esistenziali ha permesso di percepire che quando l’Abbamonte perviene alla stesura del Saggio sulle leggi, il proprio background e le fonti cui può attingere sono ormai composite e proporzionalmente omogenee, forse sormontando pensatori più noti, ma più territorialmente ancorati, quale ad es. il Pagano. Ciò trova riscontro nella solidità strutturale del Saggio che, anche dal raffronto sinottico con altre produzioni coeve - ad es. i testi del Concorso lombardo - non è un’opera vagheggiata, sorta e rimasta sull’onda di sollecitazioni idealistiche rivoluzionarie. Si registra, nell’Abbamonte milanese, il perseguimento manifesto di un ideale unitario con la fondazione del Giornale de’ Patrioti d’Italia, presentato all’Amministrazione Generale lombarda nel dichiarato intento di perseguire l’istruzione pubblica. Intanto interviene l’integrazione nella vita istituzionale, l’attività propagandistica si fa latomica. Compartecipa al Concorso sulle sorti politiche italiane; pubblica, sempre in anonimato, il Saggio sulle leggi; è ammesso alla Società di Pubblica Istruzione, ma non entrerà nel Circolo Costituzionale. L’ultimo articolo a sua firma è sul Giornale n. 10 del 9 febbr. ’97; poi è verosimile una collaborazione latente: ad es. un lungo inserto comparso successivamente, Lettera sul Congresso Cispadano, per i suoi contenuti riassuntivi del Saggio sembrerebbe pienamente riconducibile all’Abbamonte. L’attività giornalistica è, infatti, essenziale per i suoi fini intellettuali ed è principalmente realizzata attraverso il Giornale: oltre agli intenti propagandistici e formativi degli enunciati iniziali, essa si allinea con i contenuti del Saggio sulle leggi costituendone ora un’esplicazione, ora un ampliamento, in qualche caso un commento ragionato. Ciò che nel Saggio sulle leggi è articolato giuridico, nel Giornale subisce una trasposizione dialogica, argomentativa e politica. Si tratta di un duplice strumento a disposizione dell’Autore, un doppio binario con distinte traiettorie, parallele, ma non incrociate: il Saggio sulle leggi è un sistema giuridico di norme fondamentali e come tale è chiuso e non eterointegrabile; gli articoli del Giornale sono un condensato pedagogico e morale, un veicolo di conoscenza, uno strumento esegetico.\ud
Quei concetti veicolati in termini idealistici ed in forma narrativa negli articoli di stampa, nel Saggio si depurano per posizionarsi su un piano strettamente giuridico e tradursi in un organico articolato costituzionale che si affranca, laddove reso necessario per peculiarità del normato ed esigenze di logica e sistematica giuridica, dal pur fondamentale modello straniero. E’ questa una direttrice precisa e consapevole del percorso abbamontiano, che reperisce nel giuridico l’unico spazio di autonomia per la libertà italiana.\ud
L’assetto istituzionale predisposto dal Saggio sulle leggi rappresenta il risultato originale della combinazione tra la Cost. dell’a. III, quella dell’a. I, le idee del Rousseau e del Buonarroti; ma esso attinge diacriticamente anche al vasto bacino dell’Illuminismo meridionale di cui l’Abbamonte è figlio: basti pensare ai binomi del Gravina su communis ratio /legge e imperium/potestà universale, alla necessaria disuguaglianza culturale del Filangieri, all’ontologia relazionale genovesiana; tutti concetti che permeano lo strato profondo del Saggio, e generano un confronto dalle alterne sorti. Non da ultimo, svolge un ruolo il dato della prassi, rectius della teoria applicata: è possibile, infatti, riscontrare anche un’appropriazione di principi e precetti innestati in precedenti esperienze di normazione realizzate dal Buonarroti, anche in territorio ligure. \ud
Ancora, la struttura del Saggio forma un sistema di costituzione senza costituzione: nello stesso titolo il riferimento è alle leggi fondamentali, non alla costituzione. Il salto giuridico, logico e concettuale tra le due espressioni è enorme. Le leggi fondamentali attengono ai meccanismi di funzionamento degli apparati statali, ai rapporti istituzionali, ai primari presidi sociali; tuttavia, stanno in un rapporto di continenza rispetto al ben diverso concetto di costituzione. Anch’essa, infatti, si occupa primariamente di regolare i rapporti fondamentali della società ed il funzionamento istituzionale, ma possiede un differenziale normativo immenso: la sovraordinazione. L’assenza di questa costituisce un presupposto strutturale ed ontologico del sistema abbamontiano, la rimozione di un limite, sia pur interno e non eterononomo, alla volontà dell’assemblea legislativa.\ud
Nell’opera emerge la consapevolezza dell’anomalia italiana, di un’etnia priva di nazionalità unitaria: vi è quindi la coscienza dell’inapplicabilità tout court di inappropriati sistemi francesi, destinati a realtà sociali più mature, ma anche la convinzione che sia possibile lavorare meglio su una “materia grezza”; ciò permette all’Autore addirittura di espungere dal suo sistema la Dichiarazione dei diritti e puntare alla realizzazione di uno Stato che, tenendo presenti le aporie transalpine, possa trascenderle. Su tale linea, Egli supera la “mezza misura” della rappresentanza per approdare ad un sistema di democrazia diretta e finisce per eliminare la stessa rigidità costituzionale. Il grande default è costituito dal dato fattuale dell’impossibilità italiana di pervenire autonomamente all’assetto nazionale unitario e libero, ciò di cui l’Autore è consapevole, ma su cui non è in grado di incidere: quindi il Saggio sulle leggi eliderà questo aspetto, decidendo di porsi quale elaborazione giuridica pura, scevra dalle oscillanti contingenze e rivolto ad una realtà italiana già unificata. \ud
Soggetti, organi, meccanismi e dinamiche istituzionali sono i protagonisti giuridicamente incontaminati del Saggio, definiti e composti in un insieme teso a delle finalità precise e in rapporto, ora palese ora dissimulato, di prevalente contrapposizione o superamento rispetto ai sistemi di riferimento. \ud
L’Abbamonte lascerà Milano a fine ’98; a Napoli sosterrà il breve tentativo dei repubblicani meridionali. L’ultima fase della sua vita non avrebbe rispecchiato la propria idealità. Pur continuando a ricoprire alti incarichi nei vari regimi succedutisi, ripiegherà su se stesso, non dando luogo ad altra produzione giuridica. \ud
I modelli e le teorizzazioni espresse negli articoli di stampa e nel Saggio sulle leggi saranno ben lontani da quel prestare servizio – sia pur ragguardevole - in compagini statuali monarchiche, autoritarie o addirittura reazionarie. Prescindendo da legittime ipotesi di personalismi o convenienze contingenti, è possibile riguardare la circostanza senza obbligarsi a perdite di coerenza e contraddizioni: il senso dello Stato permea l’opera abbamontiana sradicandola dal luminoso individualismo settecentesco e indirizzandola costantemente verso una realizzazione del soggetto nello Stato.\u
Weiter leben, Still Alive e unterwegs verloren di Ruth Klüger: una trilogia? Dalla Shoah alle discriminazioni del presente tra autobiografia e autotraduzione.
La presente ricerca si colloca nell’ambito della letteratura della Shoah, degli studi autobiografici e dell’autotraduzione e vuole offrire un contributo innovativo in merito allo studio della scrittura autobiografica di Ruth Klüger. Nel lavoro si mettono in relazione e si analizzano weiter leben: Eine Jugend (1992), Still Alive: a Holocaust Girlhood Remembered (2001) e unterwegs verloren: Erinnerugen (2008). I tre testi, fortemente legati tra loro e scritti nell’arco di sedici anni, danno forma a un particolare percorso autobiografico nel quale scrittura, riscrittura, autotraduzione, attualizzazione della memoria e adattamento culturale confluiscono e cooperano insieme dando vita a un unicum narrativo di grande interesse culturale e letterario. Quale tipo di relazione sussiste tra le tre diverse opere? Si può parlare di una trilogia autobiografica? Obiettivo della tesi di dottorato è riuscire a dare una risposta a queste domande.\ud
weiter leben rappresenta un contributo estremamente significativo per la letteratura della Shoah. Pubblicato in Germania nel 1992 dalla casa editrice Wallstein, il testo riscuote un grande successo tra il pubblico e la critica e Ruth Klüger riceve numerosi premi. L’opera è tradotta in diverse lingue, ma la scrittrice in persona vuole lavorare alla traduzione inglese. Nonostante ciò, si ripromette di posticipare il lavoro a un secondo momento: weiter leben ha già causato turbamento a sua madre, Alma Hirschel, di conseguenza Klüger ha intenzione di aspettare fintanto che la donna sarà ancora in vita.\ud
Alma Hirschel muore nel 2000, all’età di novantasette anni. La versione inglese del testo esce quindi negli Stati Uniti nel 2001. Dalla pubblicazione della prima autobiografia sono passati ben nove anni e molti avvenimenti hanno portato dei cambiamenti nella vita della scrittrice che, non solo autotraduce la sua autobiografia, ma apporta anche delle modifiche per aggiornarla. Se weiter leben era stata pensata per un pubblico tedesco, Still Alive è indirizzata ai lettori americani, in particolar modo ai figli dell’autrice e ai suoi studenti, con un necessario adattamento culturale dell’opera. Le differenze tra le due autobiografie sono numerose, tanto che Still Alive appare come una continuazione di weiter leben, pur rimanendo un esempio di autotraduzione. \ud
Quella che Klüger elabora non è una traduzione letterale dell’autobiografia, ma non è neanche un nuovo libro. A tal proposito l’autrice parla di un’altra versione di weiter leben, di un libro parallelo. Cosa intende veramente affermare con tali parole? Come si può definire Still Alive all’interno del percorso autobiografico dell’autrice? Lo si può considerare come parte integrante di una trilogia, che funge da collegamento tra weiter leben e unterwegs verloren? Se sì, in che modo?\ud
Nel 2008 esce una nuova e ultima autobiografia intitolata unterwegs verloren: Erinnerungen. La scrittrice, quasi ottantenne, racconta la seconda parte della sua vita, in cui ormai il nazismo e la Shoah non rappresentano più una minaccia. Le esperienze narrate sono quelle di una donna libera, figlia, mamma e nonna, che vive negli Stati Uniti e intraprende la carriera accademica di germanista. Nonostante ciò, i fantasmi del passato si ripresentano spesso, le ferite della Shoah permangono e, anche nella società odierna, l’autrice sente e avverte il peso delle discriminazioni. unterwegs verloren costituisce una continuità narrativa e conclusiva del percorso autobiografico della scrittrice e suscita nuove riflessioni e domande. \ud
weiter leben è ormai ritenuto un classico della letteratura della Shoah e, in particolar modo in Germania, è stato oggetto di numerosi studi e ricerche. Still Alive, seppur in minor misura, ha catturato l’interesse di studiose e studiosi a livello internazionale dato che si presenta come “un libro parallelo” in cui i confini tra riscrittura e autotraduzione non sono ben definiti. unterwegs verloren, invece, è stato definito come una continuazione di weiter leben, ma finora poche studiose e pochi studiosi l’hanno preso in esame: sono stati scritti solamente dei brevi saggi al riguardo. In Italia, nonostante la popolarità delle tre opere, la produzione autobiografica di Ruth Klüger è stata considerata in modo marginale dalla critica e i pochi studi pubblicati si sono concentrati soprattutto su weiter leben. Nella maggior parte dei casi, inoltre, anche a livello internazionale, studiose e studiosi hanno posto la loro attenzione o su una sola autobiografia, o sulle coppie di autobiografie costituite da weiter leben e Still Alive, per le particolari caratteristiche di riscrittura e l’evoluzione degli avvenimenti della seconda, e da weiter leben e unterwegs veloren, per il processo di continuità che le unisce soprattutto a livello tematico. Solamente un paio di studi recenti si sono focalizzati sui tre testi nel loro complesso, senza tuttavia sviluppare l’ipotesi che le autobiografie possano dare vita a una trilogia. È proprio in questo vuoto che si colloca la presente ricerca attraverso la quale si mettono in evidenza quegli aspetti tematici, etici e stilistici che legano la prima autobiografia alla seconda e alla terza. Una teoria, quest’ultima, che considera il percorso autobiografico di Klüger da una nuova prospettiva. \ud
Le tre opere autobiografiche, che pongono problemi metodologici e critici in parte analoghi e in parte assai differenti, sono analizzate innanzitutto da un punto di vista letterario, al fine di mettere in rilievo in che modo il processo autobiografico della scrittrice si sia evoluto nel tempo e come l’attualizzazione della memoria, le nuove esperienze e i fattori culturali abbiano influenzato la scrittura. \ud
All’analisi letteraria se ne affianca un’altra dedicata al processo traduttivo e, a tal proposito, si è deciso di lavorare su delle traduzioni campione. Dal momento che solamente di weiter leben esiste una versione italiana, si è proceduto alla traduzione di diverse sezioni di Still Alive. Queste ultime, messe a confronto con la traduzione italiana di weiter leben, ossia Vivere ancora, mostrano in che modo l’autotraduzione, abbinata alla riscrittura, contribuisca alla costruzione di una trilogia e non solo alla produzione di “un libro parallelo”. Una situazione analoga viene riproposta anche con una piccola sezione di unterwegs verloren. In quest’ultima autobiografia, difatti, per mezzo dell’autotraduzione dall’inglese al tedesco, la scrittrice inserisce alcuni passi di Still Alive. È grazie alla messa a confronto delle parti di testo tradotte che è possibile osservare il processo di rielaborazione e stratificazione di pensieri che accompagna le tre autobiografie. Oltre alle varie analisi condotte, va aggiunto anche che in data 13 ottobre 2012 ho avuto la possibilità di incontrare personalmente Ruth Klüger a Vienna e quindi di confrontarmi direttamente con lei sulle tematiche trattate nella presente ricerca.\ud
Grazie al lavoro di ricerca è stato possibile dimostrare e osservare la complementarità delle tre opere autobiografiche di Klüger che possono sì essere lette in modo indipendente l’una dall’altra ma, solo se considerate nel loro insieme, offrono ai lettori e alle lettrici lo specchio del percorso autobiografico della scrittrice con tutte le sue sfumature e con la dinamicità del contesto interculturale, interlinguistico e della memoria.\ud
La continuità dei testi è riscontrabile a livello tematico. Molti degli eventi narrati si modificano e si evolvono nei tre testi, scritti nell’arco di sedici anni, in cui Klüger si trova a vivere nuove esperienze. L’unità tematica rappresenta un aspetto fondamentale che mette in relazione le tre autobiografie, tuttavia, vi è anche il valore etico che lega i tre testi e che è teso a non sottovalutare le discriminazioni. Se, infatti, per mezzo di weiter leben la realtà dei lager viene portata nella quotidianità dei lettori, con Still Alive la Shoah è presentata al pubblico americano per mezzo di un forte adattamento culturale. L’ombra del genocidio ebraico e delle discriminazioni, inoltre, riappare anche in unterwegs verloren. All’affinità tematica ed etica si affianca quella stilistica che prende forma anche grazie al processo autotraduttivo. In weiter leben, Still Alive e unterwegs verloren, infatti, l’autotraduzione, associata alla riscrittura, porta a una stratificazione di pensieri e di ripetizioni che ogni volta si presenta in modo differente e contribuisce alla “spirale narrativa”, come definita nel presente lavoro. Si ritiene, pertanto, che l’autotraduzione e la riscrittura di Klüger non possano essere viste solamente come strumenti che permettono la trasposizione di un testo da una lingua all’altra, ma siano elementi caratteristici della trilogia. Leggendo attentamente l’ultima autobiografia tedesca, infatti, è possibile osservare che la scrittrice, attraverso la rielaborazione di pensieri, inserisce parti di testo già presenti in Still Alive, portando così a un processo di riproduzione stilistica già iniziato nella seconda autobiografia con la traduzione e riscrittura di weiter leben. Tale processo unisce indissolubilmente le tre autobiografie e permette un passaggio continuo dal tedesco, all’inglese, per ritornare nuovamente al tedesco. weiter leben, Still Alive e unterwegs verloren possono essere considerate tre autobiografie che hanno origini differenti, ma che sono legate da diversi aspetti che le rendono una trilogia autobiografica. Si va infatti da una prima opera in lingua tedesca (weiter leben), che viene autotradotta e riscritta in inglese, presentandosi come un originale (Still Alive), per arrivare infine alla scrittura di un’ulteriore autobiografia di nuovo redatta in tedesco (unterwegs verloren). Ogni testo costituisce una novità e, allo stesso tempo, una continuazione dei precedenti. \u