OJS PUSC (Pontifical University of the Holy Cross)
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    D'ARIENZO, M., L'obbligo della riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca

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    The Institute of Canonical Possession in the 1983 Code of Canon Law

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    The Code mandates that a diocesan bishop takes canonical possession before he is capable of exercising the office to which he has been appointed. This research examined the institute of canonical possession as it particularly relates to the office of diocesan bishop. In the course of this study, the consequences of acts placed without canonical possession were outlined. The write up studied the legislative history of canon 382 to understand the mind of the legislator concerning whether canonical possession was an incapacitating law. The purposes of canonical possession were identified as the protection of communion with the Bishop of Rome. It was to ensure that bishops who were to govern dioceses had been properly appointed by the Supreme Pontiff. This research concludes by recommending that canonical possession be done always in a liturgical ceremony where all the faithful are gathered. The recommendation of canon 382, §4 be given full juridical value by mandating it and not just mere recommendation as it is in the present Code. In this way the faithful will be able to take part as the bishop begins his governance of the diocese.  Il Codice prevede che un vescovo diocesano possa detenere il possesso canonico prima che sia in grado di esercitare il compito per cui e’stato nominato. Questa ricerca ha esaminato l’istituzione del possesso canonico in quanto essa si riferisce in modo particolare all’incarico del vescovo della diocesi. Durante lo studio, sono state sottolineate le conseguenze dei comportamenti tenuti senza il possesso canonico. Questo lavoro esamina la storia legislativa del canone 382 per capire l’idea originale del legislatore per quanto riguarda il possesso canonico se sia una legge incapacitante o no. Gli scopi del possesso canonico furono identificati nella protezione della comunione con il Vescovo di Roma. Questo per assicurare che i vescovi che erano a capo delle diocesi venissero nominati correttamente dal Sommo Pontifice. Questa ricerca ha portato alla conclusione che il possesso canonico deve essere sempre conferito in una cerimonia liturgica nella quale tutti i fedeli sono radunati. Il consiglio del canone 382, §4 è che ad esso venga riconosciuto il completo valore giuridico con un mandato e non per una semplice raccomandazione come prevede l’attuale Codice. In questo modo i fedeli sarebbero in grado di partecipare nel momento in cui il vescovo inizia a dirigere la diocesi.

    Il favor fidei nello ius novum

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    The present article intends to show the reception by ius novum pontificium of the main point of the Gratian’s matrimonial doctrine about favor fidei, i.e. the effect of the overriding exigency to preserve the faith of Christians as opposed to safeguarding the matrimonial bond. First of all, the different degree and strength of indissolubility that exists between marriage of pagans and that of Christians. Secondly, the idea that favor fidei as a juridical institute works in the same manner related to pagans’ and Christians’ marriages but with different effects: true divorce for pagans, simple separation for Christians. The process of acceptance of Gratian’s doctrine was without reluctance, and the idea that favor fidei works in the same manner and with same effect (true divorce even for Christians) arose in the mind of the canonical legislator.Il presente articolo intende mostrare la recezione nello ius novum pontificium dei principali punti della dottrina di Graziano riguardo al favor fidei, vale a dire gli effetti della superiore esigenza di preservare la fede dei cristiani rispetto alla difesa del vincolo matrimoniale. Prima di tutto, il differente grado e forza della indissolubilità che esiste tra i matrimoni dei pagani e quelli dei cristiani. In secondo luogo, l’idea che il favor fidei sia un istituto giuridico che opera alla stessa maniera in relazione ai matrimoni dei pagani e dei cristiani ma con una diversità di effetti: vero divorzio per i pagani, semplice separazione per i cristiani. Il processo di accoglimento della dottrina di Graziano non fu senza esitazioni, e l’idea che il favor fidei operi alla stessa maniera e con gli stessi effetti (vero divorzio anche per i cristiani) affiorò fugacemente nella mente del legislatore canonico

    L’errore di diritto sancito dal can. 1099 cic.

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    The paper proposes the study of fundamental questions about the error mentioned in can. 1099 cic. After briefly explaining the meaning of the categories of “essence” of “essential property” and “end”, it clarifies the first of the two provisions laid down in the Code of Canon Law provision considered: the irrelevance, for the validity of marriage, of the error on the essential properties and the sacramental dignity, giving also the reasons that underlie them; it is also focused the importance of such a prescription in relation to the marriage of the non-baptized and baptized non-catholics. It then considers the issue pertaining to the second provision in can. 1099 concerning the relevance of the fundamental error, namely the error that affects the will, highlighting the legal grounds on which they are based.Lo scritto si propone lo studio delle questioni fondamentali relative all’errore di diritto di cui al can. 1099 cic. Precisato brevemente il senso delle categorie di “essenza” “proprietà essenziale” e “fine”, si chiarisce la prima delle due disposizioni sancite nella disposizione codiciale presa in esame: la irrilevanza, ai fini della validità del matrimonio, dell’errore sulle proprietà essenziali e sulla dignità sacramentale, spiegandone anche le ragioni che ne costituiscono il fondamento; viene altresì focalizzata l’importanza di una simile prescrizione in rapporto alle nozze dei non battezzati e dei battezzati non cattolici. Si affronta quindi la problematica attinente alla seconda disposizione contenuta nel can. 1099 concernente la rilevanza dell’errore determinante, ossia dell’errore che incide sulla volontà, evidenziandone le motivazioni giuridiche che ne sono alla base.

    La consacrazione a scopo sacrilego di una sola materia o di entrambe, durante la celebrazione eucaristica o fuori della santa Messa

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    The crime of consecration in sacrilegum finem was introduced by the Normae of the motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela and, after the review in 2010, it punishes the priest who moved by an evil purpose, consecrates one matter without the other or even both, either during or outside of the Eucharistic Celebration. The evil intent of the priest doesn’t annul, however, the intention to achieve what the Church does with that gesture, so a valid transubstantiation of the species takes place. The crime is realized only in the presence of a real consecration. This aspect distinguishes actual felony from the simulation, where the priest doesn’t celebrate a valid Mass, due to a defect in the intention to celebrate or to the use of unsuitable matter. The crime also differs from the felony of profanation because it punishes the sacrilegious “premeditation” with which the priest moves to celebrate, irrespective of the fact that the execution of the sacrilege is actually accomplished.Il reato di consacrazione in sacrilegum finem è stato introdotto dalle Normae del motu proprio Sacramenturum Sanctitatis Tutela e, in seguito alla revisione del 2010, punisce il ministro che, mosso da uno scopo malvagio, consacra una materia senza l’altra o entrambe sia durante la celebrazione eucaristica che al di fuori della Messa. Il fine perverso del sacerdote non annulla, tuttavia, l’intenzione di compiere ciò che fa la Chiesa con quel gesto, per cui si attua una valida transustanziazione delle specie. Il crimine si realizza, infatti, in presenza di una vera consacrazione. Questo aspetto distingue il reato dalla simulazione, ove il ministro non celebra validamente la Messa per difetto dell’intenzione o per l’utilizzo di materie non idonee. Il crimine si differenzia, inoltre, dal delitto di profanazione poiché punisce la “premeditazione” sacrilega con cui il sacerdote si dispone a celebrare, a prescindere dal fatto che il sacrilegio venga poi effettivamente compiuto

    Mons. Álvaro Del Portillo e il concilio Vaticano II.

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    Brief overview of the work done by Á. del Portillo related with the Second Vatican Council, presented in three moments: the years before the begining of the Council, the writing of the conciliar document on priests and some of its results in the years after the conclusion of the Council.Presentazione sintetica di alcuni lavori di Á. del Portillo in occasione del Concilio Vaticano ii articolati in tre momenti: gli anni precedenti l’inizio del Concilio, la partecipazione alla redazione del documento conciliare sui presbiteri e alcune ripercussioni posteriori

    AIMONE BRAIDA, Summa in Decretum Simonis Bisinianensis

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