OJS PUSC (Pontifical University of the Holy Cross)
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Il foro personale del romano pontefice per i capi di stato
Canon 1405 § 1 reserves to the judgment of the Roman Pontiff not only the cases of Cardinals, Legates of the Apostolic See and bishops (in penal cases), but also the cases of Heads of State. The article analyses the meaning and the ratio of this disposition by a comparative study with the respective canon of the abrogated Code of Canon Law.Il can. 1405 § 1 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice per determinati soggetti, tra i quali figurano i capi di Stato (n. 1). L’articolo presenta il senso, la portata e la ratio di quest’ultima riserva, comparando la disposizione vigente con la normativa anteriore contenuta nel Codice pianobenedettino. Al ta- le scopo il canone viene sottoposto a una progressiva esegesi dei singoli termini, peraltro attraverso l’esame sinottico con altri canoni che ribadiscono la funzione di giudice supremo del Romano Pontefice
SZUROMI, S. A., Pre-Gratian Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Concepts
MARCHEI, N. - MILANI, D. - PASQUALI CERIOLI, J. (a cura di), Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato
WALDSTEIN, W., Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana. Traduzione italiana a cura di Filippo Vari
Presupposti organizzativi della Riforma della Curia Romana
The text addresses some ecclesiological premises, organization and juridical-canonical principles that must be considered no matter what kind of option the Legislator will decide upon in order to reform the Roman Curia, starting from the model based upon the Apostolic Constitution Pastor Bonus which, at this present time, continues to have juridical and ecclesiological validity as the general framework. From the considered premises then follow concrete organizational and juridical directions: the technical means to translate the postulates of “communio ecclesiarum” and “synodality” into organization and work; the ways of achieving coordination and spontaneous cooperation among dicasteries; the formulas to respect the competences entrusted to each; the possibilities and limitations of the grouping together of dicasteries, etc. Demands for decentralization are evaluated realistically, taking into account the effective possibilities of each episcopate, since often the present situation is not a consequence of centralization but rather of needs for substitution. The main dysfunctions of the Curia, however, found explanations rather in the “working methods” and the insufficient self-monitoring of more significant dicasteries. Therefore, the objectives of the reform should aim primarily at the personal attitudes of those who work there and at the collegial, open and collaborative methodologies of work. Il testo tratta di alcune premesse ecclesiologiche, di organizzazione e di ordine giuridico-canonico che occorre ponderare, qualunque sia il tipo di opzione che deciderà il Legislatore per riformare la Curia romana a partire dal modello basato sulla cost. ap. Pastor Bonus che, al presente, continua ad avere validità giuridica ed ecclesiologica come impianto generale. Dalle premesse considerate seguono, poi, concrete indicazioni organizzative e giuridiche: il modo tecnico di tradurre nell’organizzazione e nel lavoro i postulati della “communio ecclesiarum” e della “sinodalità”, le forme per realizzare il coordinamento e la spontanea cooperazione tra i dicasteri, le formule per rispettare le competenze affidate a ciascuno, le possibilità e i limiti dell’accorpamento di Dicasteri, ecc. Le richieste di decentramento vanno valutare con realismo, tenendo conto delle effettive possibilità di ciascun episcopato, poiché spesso la presente situazione non è conseguenza di accentramenti, bensì di esigenze di supplenza. Le principali disfunzioni della Curia, tuttavia, trovano piuttosto spiegazione nei “metodi di lavoro” e nell’insufficiente autocontrollo dei Dicasteri di maggior rilevanza. Perciò, gli obiettivi della riforma dovrebbero puntare principalmente agli atteggiamenti personali di chi vi lavora e alle metodologie di lavoro collegiali, aperte e collaborative.
Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali, spunti per una riflessione circa la loro natura canonica ed ecclesiologica
The ecclesiological and canonical nature of supra-metropolitan jurisdictional structures of the Eastern Catholic Churches is a very intricate subject on which doctrine has ventured several times without obtained good results. This situation does not seem to depend on the inherent difficulty of the subject, but rather on the lack of clear and univocal conceptual categories that are, above all, shared among the authors. For this reason, since it is an essential prerequisite to start a speech on supra-metropolitan jurisdictional structures, a large part of the discussion is devoted to the exact identification of the concepts of Eastern Catholic Church and ecclesia sui iuris. Having done so, the study can proceed confidently by indicating some thoughts on jurisdictional supra-metropolitan structures of Eastern Catholic Churches.La natura ecclesiologica e canonica delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali è un tema molto complesso su cui la dottrina più volte si è cimentata senza però riuscire ancora a conseguire risultati apprezzabili. La ragione di ciò non sembra doversi tanto imputare alla intrinseca difficoltà dell’argomento, quanto piuttosto alla mancanza di categorie concettuali chiare, univoche e, soprattutto, condivise tra gli autori. Per tale motivo, essendo presupposto indispensabile per l’avvio di un discorso sulle strutture giurisdizionali sovrametropolitane, ampia parte della trattazione è dedicata all’esatta individuazione dei concetti di Chiesa cattolica orientale e di ecclesia sui iuris. Fatto questo con più sicurezza lo studio può proseguire indicando alcuni spunti di riflessione sul tema delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali
Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» Fidelis dispensator et prudens per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli a ari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 24 febbraio 2014
Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede
Rescritto sulla istituzione di un Collegio all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “delicta graviora”, 3 novembre 201
Commento al decreto di nomina di un “vicario ausiliare” per la prelatura dell’Opus Dei
PRELATURA DELL’OPUS DEI, Decreto di nomina di Vicario Ausiliare, 9 dicembre 201