OJS PUSC (Pontifical University of the Holy Cross)
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    L'annosa questione della "fondamentalità" e la portata dei diritti dei fedeli

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    The article will retrace the sequence of events that led to the recognition of the rights of all the Christian faithful. The statues on the faithful in canon law shifted radically. Meanwhile, the notion of the primary rights of the faithful developed gradually. In fact, there were lively debates over the term “fundamental rights” and some were resolved to have it omitted. The oppositions were based on the notion’s supposed origin in Enlightenment or rationalistic concept of law, its excessive dependency on ideas from civil law, and its potential incompatibility with the unique nature of the Catholic Church and its legal system. Once the obstacles and theoretical prejudices were overcome, the notion of fundamental rights spread and was embraced throughout canonical scholarship, albeit at times in a way that lacked precision and rigor in its interpretation and application. The conscious acceptance of the fundamental nature of the rights of the faithful has various implications, for example prevalence, a systematic structural nature, and the non-renounceable nature of the rights. While the constitutional content of the canonical legal system is not as well developed as secular constitutional law in many respectsL’articolo ripercorre la vicenda storica che ha condotto all’affermazione dei diritti dei fedeli e gli insegnamenti che se ne possono trarre. Lo statuto del fedele ha segnato un radicale ribaltamento nella giuridicità canonica. La nozione di diritto primario del fedele si è andata peraltro configurando progressivamente. La denominazione ‘diritti fondamentali’ ha suscitato infatti vivaci dispute e contestazioni per la matrice storica (illuministica e giusrazionalistica), per l’eccessiva dipendenza dal pensiero civilistico, per le riserve di carattere ecclesiologico e teorico fondamentale (la peculiarità dell’ordinamento canonico e la presunta “alternatività” della socialità ecclesiale), che ne hanno determinato l’espunzione dalle codificazioni. Superati gli ostacoli e i pregiudizi speculativi, la categoria si è diffusa e generalizzata nella dottrina canonistica, non sempre però in maniera precisa e rigorosa a livello ermeneutico e applicativo. La consapevole assunzione della fondamentalità implica ad es. la prevalenza, la strutturalità sistematica e l’inderogabilità della spettanza. I ritardi e i limiti formali e procedimentali presenti nell’ordinamento canonico non sono paragonabili a quelli sostanziali e contenutistici dell’assetto costituzionale secolare, è possibile e auspicabile tuttavia un ulteriore affinamento concettuale e una maggior pratica e coscienza dei diritti dei fedeli.

    AA.VV., Lo scioglimento del matrimonio canonico

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    I simboli religiosi in Europa e negli Stati Uniti

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    The subject of religious symbolism in the public places has laid emphasis on the great dispute on the idea of the State’s neutrality or laity in many Countries. During many years, it has been a cause of a big legal, historical and sociological controversy. Some western Countries, like Germany, Italy, French, United States and Austria, among many others, have disputed about the presence of a cross or others religious symbols in public Buildings. The solution of this dispute varies from State to State, conformably to the level of Secularism. We will expose the judicial evolution of this old but always present question.L’argomento dei simboli religiosi nei luoghi pubblici ha fatto riesplodere grandi dibattiti sull’idea di laicità o neutralità dello Stato in vari Paesi. Nel corso degli anni, questa tematica ha portato ad accese discussioni legali, storiche e sociologiche. Alcuni Paesi occidentali, come la Germania, l’Italia, la Francia, gli Stati Uniti e l’Austria, fra gli altri, si sono interrogati sulla presenza di croci o di altri simboli religiosi in edifici pubblici. La soluzione a questa controversia varia da Stato a Stato, a seconda del li- vello di secolarizzazione. Daremo conto dell’evoluzione giudiziaria di quest’antica questione, sempre attuale

    “Petitio, remonstratio, exceptio”: cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari

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    Most of the doctrine and jurisprudence on the pathology of the singular administrative acts focuses on their “unlawfulness” in view of a substantial Administrative Litigation at the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Actually, however, it seems possible to use other ways that are often independent from the unlawfulness of the Act, which might also be “illicit” or simply “heavy” or “unwelcome”. This study (theoretical and not doctrinal) seeks to address the issue from the point of view of the recipient (executor or involved part) of this kind of acts who can choose among more legal ways of non-performing the act in question. A greater awareness of these possibilities could greatly simplify issues that are of- ten difficult to propose in hierarchical Appeals.La maggior parte della dottrina e giurisprudenza a riguardo della patologia degli atti amministrativi singolari si concentra sulla loro “illegittimità” in vista un sostanziale Contenzioso amministrativo presso il STSA. Nei fatti, tuttavia, pare possibile utilizzare anche altre strade spesso indipendenti dalla illegittimità dell’atto, il quale potrebbe essere anche “illecito” oppure semplicemente “gravoso” o “sgradito”. Lo studio (teoretico e non dottrinale) cerca di affrontare la tematica dal punto di vista del destinatario (esecutore o avente parte) di tal genere di atti il quale ha nella sua libera disponibilità più modi giuridici di non eseguire l’atto in questione. Una maggior consapevolezza di queste possibilità potrebbe semplificare di molto questioni che risultano spesso di difficile proponibilità in sede di Ricorsi gerarchici e contenziosi

    Riorganizzazione economica della Curia Romana: considerazioni giuridiche “in corso d’opera”

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    Attorno all'opera di Paolo Moneta come matrimonialista

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    P. Moneta, Communitas vitae et amoris: Scritti di diritto matrimoniale canonic

    Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede

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    Statuti dei nuovi organismi economici, 22 febbraio 201

    La responsabilita canonica degli amministratori dei beni della chiesa

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    A study on the juridical responsibility implied in the management of temporal goods in the Church with the aim to answer the following questions: Who is accountable? What are the activities from which the accountability arises? What are the juridical implications of the accountability in the management of temporal goods, including the penal ones? What is the relationship between juridical responsibility in the administration of temporal goods in the Church and the corresponsibility (stewardship) of all the baptized in its mission?Studio della responsabilità giuridica in cui possono incorrere gli amministratori dei beni temporali nella Chiesa, che cerca di rispondere alle seguenti domande: Chi risponde? Per quali attività risponde? Quali sono le conseguenze giuridiche della responsabilità dei diversi soggetti implicati nei differenti atti di amministrazione, anche dal punto di vista penale? Che rapporto vi è tra la responsabilità giuridica nell’amministrazione dei beni nella Chiesa e la corresponsabilità di tutti i battezzati nella sua missione

    La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto

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    SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Della rimozione o cessazione dall’ufficio di parroco, 27 novembre 2010. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), Della rimozione o cessazione dall’ufficio di parroco, 26 maggio 2010. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Della perdita dell’ufficio in applicazione del can. 186, 20 gennaio 2012. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA – Decreto del Segretario (Daneels), Della perdita dell’ufficio in applicazione del can. 186, 15 luglio 2011. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA – Decreto del Prefetto (Burke) in Congresso, Della perdita dell’ufficio di parroco, 27 febbraio 201

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