Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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    Abstracts

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    Justiciability of rule through the example of the Electorate and Kingdom of Hannover

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    L’Elettorato e Regno di Hannover tedesco, di medie dimensioni, costituisce un esempio interessante per lo sviluppo del controllo giudiziario di atti amministrativi e del potere statale nel XVIII e XIX secolo. Già nel 1711, l’elettore Giorgio I istituiva la Suprema Corte di Appello a Celle e poneva il controllo degli atti amministrativi nelle mani di giudici indipendenti secondo l’ordinanza del 1713. Pertanto la Suprema Corte di Appello può essere qualificata come una corte costituzionale del primo XVIII secolo. La grave crisi costituzionale del 1837 sembrava indicare una cesura, ma può essere compresa solamente se si considera, da un lato, l’interpretazione della costituzione relativamente alla reggenza, e, dall’altra, la condizione fisica del principe della corona. Solo tre anni dopo, la nuova costituzione del 1840 cercò di ricollegarsi alla tradizione del 1711/13 e così assicurò la revisione e il controllo degli atti amministrativi e delle sentenze delle corti inferiori da parte di giudici indipendenti di corti superiori.The middle-sized German electorate and kingdom of Hannover gives an interesting example for the development of judicial control of administrative acts and stately power in the 18th and 19th century. Already in 1711, the elector George 1st established the Higher Court of Appeal in Celle and laid the control of administrative acts in the hands of independent judges according to the court order of 1713. Therefore, the Higher Court of Appeal may be qualified as a constitutional court in the early 18th century. The severe constitutional crisis in 1837 seemed to indicate a break, but it can only be understood if one considers, on the one hand, the interpretation of the constitution concerning a regency and, on the other, the physical condition of the crown prince. Only three years later, the new constitution of 1840 tried to connect with the tradition of 1711/13 and thus secured the review and control of administrative acts and the judgements of lower courts by independent judges of a higher court.

    Preistoria costituzionale e svolta cosmopolitica

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    According to Mattias Kumm, only a new cosmopolitan perspective will be able to close the prehistory of constitutionalism, marked by the unsolved contradiction between the universal character of its principles (democracy, rule of law, fundamental rights) and their national declination. The fault lies within the misleading interpretation of the constitutional tradition, based on the paradigm of “democratic statism”. At the time of the birth of modern constitutionalism, this paradigm served to connect the ideals of freedom and equality of the American and French revolutions to the pre-existing conceptions of state and sovereignty. From Kumm’s statements it can be deduced that constitutional historiography has not been able to free itself from the weight of the founding myths centred on the unitary subject “We the people”. Looking back over the twenty years of activity of the «Journal», we will try to respond to these criticisms by highlighting the different perspectives from which the contradictions indicated by Kumm were addressedSecondo Mattias Kumm, solo una nuova prospettiva cosmopolitica potrà chiudere la preistoria del costituzionalismo, segnata dall’insoluta contraddizione tra il carattere universale dei suoi principi (democrazia, stato di diritto, diritti fondamentali) e la loro declinazione nazionale. La colpa sarebbe da attribuire all’interpretazione fuorviante della tradizione costituzionale, fondata sul paradigma dello “statalismo democratico”. Al momento della nascita del costituzionalismo moderno, tale paradigma servì a connettere gli ideali di libertà e uguaglianza delle rivoluzioni americana e francese alle preesistenti concezioni dello stato e della sovranità. Dalle affermazioni di Kumm si deduce che la storiografia costituzionale non ha saputo liberarsi dal peso dei miti fondativi incentrati sul soggetto unitario We the people. Ripercorrendo i vent’anni di attività del «Giornale» si cercherà di rispondere a tali critiche evidenziando le diverse prospettive da cui sono state affrontate le contraddizioni indicate da Kumm

    Under the Shadow of the Exception: the Romanian Head(s) of State in the Age of Extremes

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    In questo saggio esamino l’istituzione del capo di Stato nella storia costituzionale rumena, concentrandomi sulla relazione tra il design costituzionale di questa istituzione e il suo funzionamento all’interno di situazioni di crisi. Attingendo al paradigma dello stato di eccezione sviluppato dal filosofo italiano Giorgio Agamben, miro a situare il capo di stato nella storia costituzionale rumena in una più ampia storia intellettuale, giurisprudenziale e politica delle pratiche autoritarie specifiche della modernità. In questo modo, esplorerò i regimi dittatoriali nella storia della Romania dal 1938 al 1989, concentrandomi sulla loro relazione con la situazione di crisi e analizzando la specifica sospensione della forma giuridica che hanno determinato.In this essay I examine the institution of the head of state in Romanian constitutional history, by focusing on the relation between the constitutional design of this institution and its functioning within situations of crisis. Drawing on the paradigm of the state of exception as developed by Italian philosopher Giorgio Agamben, I aim to situate the head of state in Romanian constitutional history in a wider intellectual, jurisprudential and political history of authoritarian practices that are specific to modernity. In this way, I shall explore the dictatorial regimes in Romanian history from 1938 until 1989, by focusing on their relation to situation of crisis and by analysing the specific suspension of the legal form that they brought about.  

    L’impatto della Costituzione sulla cultura politica italiana. Una prospettiva dall’estero

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    Il sessantesimo compleanno di una Costituzione è certamente un tempo adeguato per considerare e valutare la sua importanza. Sono due generazioni che hanno vissuto sotto la Costituzione. Questo fatto ricorda un’idea madre del contratto sociale, che nessuna generazione può vincolare le generazioni future. Secondo tale principio, ora – come nella seconda metà degli anni Settanta – sarebbe l’occasione di riconsiderare il prodotto del 1946/47. Lo vorrei fare individuando quattro momenti: (1) la genesi, (2) lo sviluppo sotto la Costituzione, (3) le relativizzazioni dell’impatto della Costituzione, per concludere (4) sul rispetto e sull’affermazione del testo costituzionale

    Alla ricerca della sovranità: osservazioni sul Machiavelli di Hermann Conring

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    Le linee fondamentali del contesto istituzionale e politico che, nella Germania della Frühe Neuzeit, fanno da cornice alla ricezione dell’opera di Machiavelli, meritano, sia pure in modo necessariamente sintetico, qualcosa di più di un semplice richiamo. Il presente contributo verte, infatti, su alcuni momenti di storia del pensiero poli- tico, resi ancora più complessi dalla con- dizione istituzionale del contesto del ‘600 tedesco. Pertanto i problemi della costituzione tedesca, tutti da sviluppare in un’analisi dedicata, qui resteranno sullo sfondo di un discorso che rimane comun- que proprio di una pagina importante della storia della cultura politica. Il tema in discussione, dunque, ci riporta nel cuore dell’Europa, ad un pano- rama complesso e diversificato, lacerato al suo interno sia dal dissidio confessionale della Riforma, sia dalla tensione fra Impero e territoria. Il problema religioso e l’assetto istituzionale, infatti, nella congiuntura storica del XVII secolo, risultano decisivi sugli sviluppi del pensiero politico tedesco e in particolare sul tema della sovranità. Non è possibile percorrere in modo certo e definito un simile processo; si può, però, illustrare il senso di un lavoro in svolgimento, che muove dalla figura di Machiavelli e si allarga all’intero tema e alla qualità specifica del suo approdo in Germania. Il ragionamento qui proposto deve necessariamente partire dalla ricostruzione dell’essenza delle componenti culturali e istituzionali – senza ripercorrerne tutta la complessità – lungo le quali avviene la ricezione del Fiorentino in ambiente tedesco

    Primo piano Davide Rossi legge G. De Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato

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    Questo manuale, giunto alla settima edizione, nato dalla pratica dell’insegnamento e rivolto precipuamente agli studenti, presenta due significative e rilevanti novità: un amplissimo corredo di note che, unito alla bibliografia che accompagna ogni capitolo, offre una esauriente tavola di riferimento per quanti vogliano approfondire tematiche e prospettive. Se solo si analizza l’indice dell’opera e si riflette sull’ampio spettro dei temi trattati – dal significato della Costituzione alle poliedriche forme di Stato e di governo, alla ripartizione del potere tra enti sovrani e enti autonomi, fino alle strutture istituzionali dei paesi di derivazione liberale – ben si com prende come lo sforzo compiuto per offrire al lettore questa opportunità bibliografica sia stato veramente notevole, e l’utilità ancor maggiore. Non sono presenti solo riferimenti italiani e stranieri in merito a specifiche prospettive giuridiche, ma anche molti spunti istituzionali, storici, sociologici, politologici e filosofici

    Continuità e svolta nella storia dei Regolamenti parlamentari

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    Se non sbaglio, il nostro è il primo incontro di studi in cui storici e costituzionalisti affrontano insieme in modo così completo il tema dei regolamenti parlamentari. Ricordo moltissimi incontri e saggi che inquadrano il tema nell’ambito dell’evoluzione del sistema politico in età repubblicana. L’approccio, sicuramente utile a cogliere le ragioni delle riforme come delle mancate o parziali riforme dei regolamenti delle Camere, diventa solo in parte soddisfacente ove si vada alla ricerca di una comprensione più ampia della natura e del senso del diritto parlamentare, nella misura in cui sacrifica l’esame di regole risalenti e della formazione e del consolidamento di consuetudini di lungo periodo, per il quale non si può prescindere dagli apporti di storia costituzionale

    Il mosaico regolamentare nelle Camere subalpine del 1848

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    Per rispettare il tempo a mia disposizione premetto di aver ritenuto opportuno non affrontare, in questa sede, la trattazione di taluni specifici argomenti. In particolare, non mi occuperò della Genesi dei regolamenti parlamentari delle Camere subalpine, che, tuttavia, non sono a mio avviso riconducibili in maniera semplicistica ad un’ingannevole impronta franco-belga. Non mi soffermerò, inoltre, sul Contenuto analitico dei due testi originari (gli 83 articoli del regolamento del Senato e gli 89 di quello della Camera dei deputati) e ciò al fine di evitarne la banale parafrasi. La presente relazione, inoltre, non verterà sulla Discrasia testuale fra i due regolamenti, che pure emerge e non si concretizza nel mero divario numerico degli artico- li, ma anche e soprattutto nella difformità di contenuto. Basti pensare, quale esempio concreto, alla Commissione per le petizioni, non contemplata nel regolamento del Senato, ma da esso ugualmente istituita il 5 giugno 1848

    Il regio Commissario dell’unificazione nazionale nelle Marche. Nuove prospettive storiografiche della biografia di Lorenzo Valerio

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    L’unificazione delle sei provincie delle Marche (Marca) nello Stato unitario avvenne, come noto, a seguito dell’invasione militare delle truppe piemontesi dei territori pontifici e della loro conquista dopo la battaglia di Castefidardo (18 settembre 1860) e l’espugnazione di Ancona (28-29 settembre 1860). Prima del termine delle operazioni militari, Cavour, con l’assenso di Vittorio Emanuele II, inviò nelle Marche Lorenzo Valerio, noto esponente della Sinistra subalpina, dotandolo di una latitudine di poteri tali da consentirgli di procedere, appena occupate definitivamente le Marche, alla loro annessione «alla monarchia costituzionale di Re Vittorio Emanuele II», secondo il quesito plebiscitario ordinato da Cavour, annessione alla quale avrebbe fatto seguito il 17 marzo 1861 la proclamazione di Vittorio Emanuele II, da parte del primo Parlamento nazionale. Lorenzo Valerio trascorse, pertanto, i quattro mesi circa di permanenza nelle Marche come Regio Commissario Generale Straordinario a sostituire l’ordinamento pontificio con parti importanti di quello sardo, promulgando quelle leggi particolarmente significative delle grandi differenze tra i due ordinamenti, epurando da ogni ramo dell’amministrazione pontificia, massimamente da quella della giustizia, le persone ritenute avverse al nuovo governo, nominando coloro che erano considerati vicini alla causa dell’Unità d’Italia, e provvedendo, infine, a tutte quelle materie che il governo di Vittorio Emanuele II ritenne di lasciare alla cura e all’attenzione del suo “uomo sul posto”, riservandosi sempre, però, una particolare vigilanza su di lui e su di loro. (Santoncini, L’unificazione nazionale nelle Marche. L’attività del Regio Commissario Generale Straordinario Lorenzo Vale- rio dal12 settembre al 18 gennaio 1861, di pros- sima pubblicazione)

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