Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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    Sovranità e leggi fondamentali: alla ricerca di una dimensione costituzionale nell’Europa moderna (secc. XV-XVIII)

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    This paper aims to provide an overview of the most recent historiographical debate about modern constitutionalism and of the legal and political doctrine (especially of the 16th and 17th centuries) regarding “fundamental laws” and sovereignty. Given the complexity of the European framework this study rejects standardizing labels and focuses on the various aspects of the “constitutionalization” process related to the exercise of sovereignty. Firstly, it detects the persistence of the medieval autonomies and libertates which stem the prerogatives claimed by the prince down to the modern age. Another well-known aspect is a gradual but evident twist in sovereignty, from its exercising jurisdictio to protect and warrant rules on force to expressing its primacy through legislation. From this point of view it is important to call to mind the rich political-legal literature about the leges fundamentales, considered as limits to princely pretensions; the effect of fundamental laws is enhanced by cetual and territorial representations which, in certain contexts, had a significant role. In this way, the contractual value of the sovereign-subjects relationship stands out clearly: through its binding force it will be possible to limit the emancipative action of the European monarchs striving to free themselves from old ties. We can identify in the experience of sworn contracts and capitulations one of the possible reference points for the jusnaturalistic theory which, from Hobbes onwards, comes to hypostatize the contract as a model for political debate, although stripped down of its actual historical variations.Il saggio si propone di fornire una sintesi d’insieme sul dibattito storiografico più recente in tema di costituzionalismo moderno, senza per questo rinunciare a gettare uno sguardo, benché sommario, sulla dottrina giuridica e politica (soprattutto cinque e seicentesca) in tema di “leggi fondamentali” e sovranità. La complessa poliedricità del contesto europeo nonché la dichiarata rinuncia ad utilizzare comode etichette omologanti inducono la ricognizione a concentrarsi su alcuni aspetti ritenuti centrali e qualificanti nel processo di “costituzionalizzazione” dell’esercizio della sovranità. In primo luogo si rileva la persistenza delle autonomie e delle libertates di matrice medievale, capaci di rappresentare ancora in età moderna un robusto argine alle prerogative rivendicate dal principe. Un secondo aspetto, ben noto, è la progressiva ma decisa torsione della sovranità, già titolare di iurisdictio in funzione di tutela e garanzia degli ordinamenti vigenti, ora capace di esprimere i tratti qualificanti della sua primazia attraverso la produzione di leggi. Sotto questa luce, viene segnalata la ricca produzione di una letteratura politico-giuridica incentrata proprio sull’efficacia contenitiva delle pretese principesche attribuita alle leges fundamentales, sull’esaltazione del cui valore le rappresentanze territoriali e cetuali sanno svolgere in determinati contesti un ruolo potente. Emerge in tal modo la valenza contrattuale del rapporto sovrano-sudditi, entro le cui coordinate vincolanti costringere l’azione di emancipazione politica dai vecchi legami in cui sono impegnati i sovrani europei. Proprio nelle prassi dei patti giurati e delle capitolazioni è possibile intravedere uno dei possibili punti di riferimento del pensiero giuscontrattualistico d’età moderna, che, da Hobbes in poi, giunge ad ipostatizzare il contratto come modello di riflessione politica, per quanto depurato delle sue concrete declinazioni storiche

    «Colmare il baratro». Il ‘pericolo socialista’ secondo Emile de Laveleye e Manfredi Siotto Pintor

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    The essay gives an overview on opinions of two ‘liberal’ observers about the socialism in the late nineteenth Century. The analysis of the Belgian Emile de Laveleye and the Italian Manfredi Siotto Pintor, coming from two different social and political realities, regard the common concern to preventing the danger of a political movement determined to cause the avoidance of society and institutions. This common concern relates to the approach to the revolutionary theories about the State, both juridical and philosophical red through the prysm of education policies, political representation theories, economics.Il saggio si incentra sulla considerazione del socialismo da parte di due osservatori ‘liberali’ nel tardo Ottocento. L’analisi è strutturata per tematiche: proposte di riforma dell’istruzione, della rappresentanza politica, misure economiche e, per finire, la considerazione gius-filosofica delle teorie rivoluzionarie in riferimento al paradigma dello Stato. Il belga Emile de Laveleye e l’italiano Manfredi Siotto Pintor, provenienti da due realtà socio-politiche per tanti aspetti diverse, manifestano una preoccupazione comune: scongiurare il ‘pericolo’ del socialismo, un movimento politico determinato a provocare la destrutturazione della società e delle istituzioni

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    Tra norma giuridica e progetto politico: incompatibilità parlamentari e misure anticorruzione alle Cortes generali e straordinarie del 1810-1812

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    The author focuses on the articles of the Spanish Constitution of 1812 which established that the holders of offices working for the Crown could not sit in Parliament. Through these determinations, however, the Spanish constituents did not intend to affirm the principle of separation of powers, and in particular of separation of the legislature from the executive, because they distrusted the latter. Rather they wanted to lay the foundations for a modern relationship between government and administration, believing that without active support of the latter no constitutional government could stand against the machinations of the reaction.L’autrice mette a fuoco le determinazioni della costituzione di Cadice del 1812 che stabilivano l’incompatibilità tra il ruolo di membro del parlamento e quello di impiegato del Re. Attraverso tali determinazioni i costituenti di Cadice non vollero però portare ad affermazione il principio della separazione dei poteri, e in particolare alla separazione del legislativo dall’esecutivo, per sfiducia nei confronti di quest’ultimo. Essi volevano più semplicemente porre le basi per un moderno rapporto tra governo e amministrazione, nella convinzione che senza il sostegno attivo di quest’ultima nessun governo costituzionale avrebbe potuto resistere alle insidie della reazione

    Teatro e rappresentanza politica: solitudine dei privati e segreto del potere da Hobbes a Rousseau

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    In Hobbes the theatre constitutes the representation as separation of the space of politics and private lives and the representative’s mask shows the necessary link between representation and secret. The theatre of the Enlightenment, that opposes public opinion to arcana imperii and that places itself as the space of the new representative mediation of the ‘hommes de lettres’, confirms the separation between politics and individual lives. Rousseau, condemning the theatre and exalting the festival as communion of hearts, puts the representative dialectics within each man. Besides in Rousseau the festival implies an organizer, creates spontaneity through the secret of the artifice and joins citizens separating them from their own lives.In Hobbes il teatro costituisce la rappresentanza come separazione dello spazio della politica e dello spazio delle vite private e la maschera del rappresentante esibisce il legame necessario tra rappresentanza e segreto. Il teatro dei Lumi, che oppone agli arcana imperii l’opinione pubblica e che si pone come lo spazio della nuova mediazione rappresentativa degli hommes de lettres, ribadisce la separazione tra il mondo della politica e quello delle vite degli individui. Rousseau, con la sua condanna del teatro e con la sua esaltazione della festa come comunione dei cuori, colloca in realtà la dialettica rappresentativa all’interno di ciascun individuo. Inoltre la festa di Rousseau presuppone un organizzatore, crea la spontaneità attraverso il segreto dell’artificio e riunisce i cittadini separandoli dalle loro vite

    Tra due guerre. Considerazioni sul pensiero politico di Gadda

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    In this article the author discusses the political thought of Carlo Emilio Gadda, as it emerges particularly from his works Giornale di guerra e di prigionia and Eros e Priapo. In both works Gadda compares, with displeasure, his own ideals of order, discipline and military honour with Italian national characteristics. His initial adherence to Fascism is explained by the soon to be disappointed expectations towards the regime’s promises of a radical change in the organisation and principles of the Italian political community.In questo articolo l’autore si occupa del pensiero politico di Carlo Emilio Gadda, come emerge soprattutto dal Giornale di guerra e di prigionia e da Eros e Priapo. In entrambe le opere Gadda confronta con disappunto i suoi ideali di ordine, disciplina, onore militare, con i caratteri nazionali degli Italiani. L’adesione iniziale al fascismo si spiega con le attese, presto deluse, verso le promesse del regime di operare un radicale cambiamento nell’organizzazione e nei princìpi della comunità politica italiana

    Legal historians e dottrina costituzionale inglese: una egemonia intellettuale

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    The enduring influence of legal historians on the intellectual tradition of public lawyers in England may be mainly explained in the light of the unwritten and evolutionary nature of the Constitution, but also the heritage of the authority of ancient common lawyers, who were the Fathers of the English legal system, strongly contributed to enforce their cultural hegemony. With some exceptions, their basic view of constitutional issues was basically shaped as a somehow antiquarian approach to the history of political bodies in Westminster, and the design of the modern and contemporary Constitution was accordingly explained by a systematic résumé of the past, and often of a remote past as it happened in the Victorian age when many leading historians were used to put in the Anglo-Saxon rule the origins of the parliamentary spirit and of those basic freedoms that were later listed in the Magna Charta. Besides, the option of other legal historians was to put some limits to their survey by focusing the attention of the reader on some fresh starts of the English constitutional system, among which the outcome of the Tudor dynasty and the establishment of the Renaissance monarchy, or the Glorious Revolution of 1688-1689 and the start of the parliamentary rule. Both kinds of legal historians spoke of the English Constitution as an ever developing political system: but the former’s belief was about a gradual and slow evolution, and the latter suggested a stop-and-go growth. Despite their different starting views, both basically agreed that the constitutional system of England was to be intended as being the constitutional design of the United Kingdom as a whole, and overshadowed the contribution of the old constitutional legacy of Scotland, an independent kingdom with a constitutional system of its own that merged in 1707; and so did most political theorists whose cultural role grew alongside the development of the legal historians’ intellect. At the end, in the late-Victorian age and the Edwardian transition, the traditional legal historians heavily suffered the competition of a new kind of interpreters: they were the constitutional lawyers, who didn’t reject the historical view indeed but inserted it within a more modern and technical approach to the Constitution. The hegemony was over and in the post-Liberal age a new dialogue started between history and law.La persistente influenza degli storici del diritto sulla tradizione intellettuale dei costituzionalisti in Inghilterra può essere principalmente spiegata alla luce della natura non scritta ed evolutiva della Costituzione, ma anche l’eredità dell’autorità degli antichi common lawyers, che furono i padri del sistema legale inglese, contribuì fortemente a rafforzare la loro egemonia culturale. Con alcune eccezioni, la loro visione fondamentale delle questioni costituzionali assumeva principalmente la forma di un approccio in un certo modo antiquario alla storia dei corpi politici di Westminster, e l’orditura della costituzione moderna e contemporanea era di concerto spiegata da un sistematico riassunto del passato, e spesso di un passato remoto come accadde nell’età Vittoriana quando molti storici di spicco furono usati per collocare nel diritto Anglosassone le origini dello spirito parlamentare e di quelle libertà fondamentali che furono più tardi elencate nella Magna Charta. Inoltre, la scelta di altri storici del diritto fu quella di stabilire alcuni limiti alla loro indagine focalizzando l’attenzione del lettore su alcuni nuovi inizi del sistema costituzionale inglese, fra i quali quanto derivò dalla dinastia Tudor e lo stabilirsi della monarchia rinascimentale, o la Gloriosa Rivoluzione del 1688-1689 e l’inizio del governo parlamentare. Entrambi i gruppi di storici del diritto hanno parlato della costituzione inglese come di un sistema politico in continuo sviluppo: ma il primo credeva in una graduale e lenta evoluzione, mentre l’ultimo suggeriva una crescita fatta di fermate e partenze. Nonostante le loro diverse visioni iniziali, entrambi fondamentalmente concordavano che il sistema costituzionale inglese si doveva intendere come il disegno costituzionale del Regno Unito nel suo insieme, e ponevano nell’ombra il contributo dell’antico lascito costituzionale della Scozia, un regno indipendente con un proprio sistema costituzionale che si fuse con l’Inghilterra nel 1707; lo stesso fecero molti teorici politici il cui ruolo culturale crebbe di pari passo con lo sviluppo intellettuale degli storici del diritto. Alla fine, nel tardo periodo Vittoriano e nella transizione Edoardiana, gli storici del diritto tradizionali subirono pesantemente la competizione di un nuovo tipo di interpreti: i giuristi costituzionalisti, che certamente non rifiutavano la visione storica, ma la inserivano all’interno di un approccio alla costituzione più moderno e tecnico. L’egemonia era tramontata e nell’era post-liberale iniziò un nuovo dialogo tra storia e diritto

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    Introduzione. Ripensare la politica del popolo, oggi

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    Il popolo che abbiamo perduto. Note sul concetto di cultura popolare tra storia e antropologia

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    For a good part of the Twentieth century the concept of popular culture strongly influenced the theoretical horizon of the social sciences. Being rooted in the national romantic culture, it exercised a great influence on the so-called «age of the extremes», but afterwards as well, thanks to the new vitality conferred to it firstly by a certain Marxism and after by post-1968 intellectual Populist ferment; and this until the mid-eighties, when suffering from the blows of deconstructionist criticism it dissolved little by little. This essay highlights how – with respect to a scientific field like the anthropological one, which has dealt in depth the heritage of such problematic and ambivalent con- cept – historical studies practically omitted it, without ever really discussing it. In the Italian case as well, the autocritical capacity of experts of anthropological culture, who offered alternative tools to reason on the so-called «cultural differences», is faced by the opacity of historians and their resistance to get rid of obsolete perspectives.Per buona parte del Novecento il concetto di cultura popolare ha influenzato fortemente l’orizzonte teorico delle scienze sociali. Radicato nella cultura nazionale romantica esso ha avuto una grande influenza nella cosiddetta «età degli estremi», ma anche dopo, grazie alla nuova vitalità conferitagli prima da un certo marxismo e poi dalla effervescenza intellettuale populista post-sessantottesca; e ciò sino alla metà degli anni ottanta, quando sotto i colpi della critica decostruzionista si è andato via via dissolvendo. Il saggio pone in evidenza come, rispetto ad un campo disciplinare come quello antropologico, che ha fatto i conti sino in fondo con l’eredità di un concetto tanto problematico e ambivalente, gli studi storici l’abbiano in pratica espunto, senza mai discuterlo veramente. Anche nel caso italiano, alla capacità autocritica di esponenti della cultura antropologica, che hanno offerto strumenti alternativi per pensare i cosiddetti «dislivelli di cultura», si contrappone la opacità degli storici e la loro resistenza a liberarsi di prospettive obsolete

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