Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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Popolo, nazione, sovranità prima della Rivoluzione: un discorso introduttivo
One of the main reasons according to which nowadays the French Revolution keeps surprising is the sudden and wide participation of the people to the political discussion and events, its new historical protagonism: a society constructed during many centuries based on a hierarchy of orders be- gins imagining itself as a community of individuals which are equal by nature, a community within which the right of each person to a decorous life is associated to a corresponding right to determine the common good. All this will produce also an overall restructuring and a reallocation of the forms of representation of the “people”; this will happen often reusing the same “materials” inherited by the ancien regime, the same ways of social inclusion and exclusion. The historiography on the modern period has often outlined two general perspectives: the first one can be traced back to a notion of the people as an abstract or not unity-totality, and the second one which instead considers and defines the “people” only as a part of society, that part which is economically and culturally inferior. In the authors of the time, the two meanings can present themselves alternatively, or appear contemporaneously, at times also in all their manifold articulations. This essay mainly considers the first of the two perspectives and shows, on the one hand, how during the ancien regime, on the whole a declared – that is founded on the principle of common political will of individuals which are thought of as free and equal – notion of popular sovereignty is lacking; on the other, how the destiny of France until 1789 remains, in such a sense, tied to the destiny of its monarchic institutions, in common feeling. Moreover this essay tries to hint at the relationship which exists between this “void” and the potentially negative judgement which – for centuries and after the same Revolution – the learned classes of French society harbour against the subaltern ones.Una delle ragioni principali per le quali la Rivoluzione francese continua oggi a sorprendere è l’improvvisa e ampia partecipazione del popolo alla discussione e alle vicende politiche, il suo protagonismo storico nuovo: una società costruita nell’arco di molti secoli su una gerarchia di ordini inizia a immaginarsi come una comunità di individui uguali per natura, nella quale al diritto di ognuno ad una vita dignitosa viene associato un corrispondente diritto a determinare, in quanto parte della collettività, il bene comune. Questo comporterà anche una ristrutturazione complessiva e una riallocazione delle forme di rappresentazione del “popolo”; cosa che avverrà spesso riutilizzando gli stessi “materiali” ereditati dall’antico regime, le stesse modalità di inclusione ed esclusione sociali. La storiografia sull’età moderna ha spesso tratteggiato due chiavi di lettura generali: la prima riconducibile ad una nozione di popolo come unità-totalità, astratta o meno, e la seconda che considera invece e definisce “popolo” una parte soltanto della società, quella economicamente e culturalmente inferiore. Negli autori dell’epoca, le due accezioni possono presentarsi alternativamente, o apparire contemporaneamente, a volte anche in tutte le loro molteplici articolazioni. Il saggio considera principalmente la prima delle due prospettive e mostra, da un lato, come in antico regime sia in linea massima assente una nozione di sovranità popolare conclamata, fondata cioè sul principio della volontà politica comune di individui concepiti come liberi ed eguali; dall’altro, come il destino della Francia fino all’89 resti in tal senso legato, nel sentire comune, al destino delle sue istituzioni monarchiche. E prova ad accennare al rapporto che intercorre tra questo “vuoto” e il giudizio tendenzialmente negativo che – per secoli e oltre la stessa Rivoluzione – i ceti colti della società francese nutrono nei confronti di quelli subalterni
La genesi imperfetta del costituzionalismo. Hume nella storiografia sul XVIII secolo. II. Filosofia, diritti, disciplinamento
The essay examines some of the main interpretations of David Hume’s thought, more specifically it tries to highlight the difficulties that historiography encountered in the attempt to provide an exhaustive overview of his reflections on the theme of constitution. The strong ambiguousness of Hume’s thought, that emerges from the different and, at times, irreconcilable interpretations which it underwent, is assumed as a tool that consents analysing the process of formation of Eighteenth-century constitutionalism. A previous chapter of this historiographical reconstruction has been dedicated to the various analyses of Hume’s thought, moving from the Whig interpretation of history of the first years of the Nineteenth century to the linguistic turning point inaugurated by the study of his political discourses by Pocock and Skinner. In this second chapter the analysis is focused, first of all, on those interpretations which highlighted Cicero’s matrix of Hume’s reflection on the relationship between government and society, on propriety and on trust, and secondly, on those studies which under- lined, instead, his being internal to the tradition of the natural jurisprudence of Grozius and Pufendor matrix, stressing the strictly juridical and normative period of Hume’s reflection. Starting from the manifoldness of narrative ranges, of theoretical genealogies reconstructed and of theoretical fields treated by the Scottish philosopher, at the end of the essay we will pro- pose an interpretative hypothesis centred on the category of discipline. The whole thesis of Hume is read as an attempt to articulate a reflection on the relationship between individual and State and on the relationship between individuals outside the modern canons within which power has been imagined until his time. In such a way, Hume would contribute to define a pattern of political relationship – and of the political relationship par excellence, in other words that expressed by the command-obedience rapport – within which the old relationship subjects-sovereign is rethought through the necessary mediation of society.Il saggio prende in esame alcune delle principali interpretazioni del pensiero di David Hume, cercando in particolare di mettere in luce le difficoltà che la storiografia ha incontrato nel tentativo di dare una visione esaustiva delle sue riflessioni attorno al tema della costituzione. La forte ambiguità del pensiero humiano, che emerge dalle differenti e a volte inconciliabili interpretazioni a cui è stato sottoposto, è assunta come chiave di lettura del processo di formazione del costituzionalismo settecentesco. Un precedente capitolo di questa ricostruzione storiografica è stato dedicato alle letture del pensiero di Hume, muovendo dalla whig interpretation of history del primo Ottocento fino alla svolta linguistica inaugurata dall’analisi dei discorsi politici di Pocock e Skinner. In questo secondo ca- pitolo l’analisi si concentra, in primo luogo, su quelle interpretazioni che hanno messo in luce la matrice ciceroniana della riflessione di Hume sul rapporto tra governo e società, sulla propriety e sulla fiducia, e, in secondo luogo su quelle letture che hanno sottolineato, invece, la sua internità alla tradizione della natural jurisprudence di matrice groziana e pufendorfiana, ponendo l’accento sul momento prettamente giuridico e normativo della riflessione di Hume. A partire dalla molteplicità dei registri narrativi, delle genealogie teoriche ricostruite e dei cam- pi teorici affrontati dal filosofo scozzese, nella conclusione del saggio viene proposta un’ipotesi interpretativa imperniata sulla categoria di disciplinamento. L’intera elaborazione di Hume viene letta cioè come un tentativo di articolare una riflessione sul rapporto tra individuo e Stato e sul rapporto inter-individuale al di fuori dei canoni moderni all’interno dei quali è stato immaginato fino a quel momento il potere. In questo modo, Hume contribuirebbe a definire una modalità della relazione politica – e della relazione politica per eccellenza, ossia quella espressa dal rapporto comando-obbedienza – all’interno della quale il vecchio rapporto sudditi-sovrano viene ripensato attraverso la mediazione necessaria della società. 
Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista
È inevitabile inserire la vicenda specifica dei regolamenti parlamentari all’interno del più ampio tema dell’istituzione parlamentare nel periodo fascista ed a questo proposito mi sembra utile partire dal momento sostanzialmente terminale della parabola di tale istituzione, se si intende il termine “parlamentare” in un’accezione maggiormente affine alla nostra sensibilità costituzionale. Si tratta di un momento ben colto e ricordato da Calamandrei in un suo noto ed appassionato studio del 1948 (Calamandrei, 294): il pomeriggio del 14 dicembre 1938 – dopo che nella mattinata si era proceduto alla con- versione di ventiquattro decreti-legge ed all’approvazione di tre leggi, tutti del più svariato contenuto, e sempre dopo che in aper- tura della tornata pomeridiana, all’unanimità dei presenti e per acclamazione, si erano convertiti in legge i cinque decreti-legge sulla difesa della razza italiana e di discriminazione nei confronti dei cittadini di razza ebraica – la camera dei deputati italiana cessava di esistere, in conseguenza dell’approvazione (naturalmente per acclamazione) del disegno di legge istitutivo della camera dei fasci e della corporazioni
Vincenzo Lavenia legge Il governo del- l’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo, a cura di Francesco Benigno e Luca Scuccimarra
Antoine Macarel e i giovani di Muhammad ‘Alı ̄: un corso di diritto politico come esperienza di comunicazione interculturale nella Francia orleanista
I rapporti fra Francia ed Egitto nel XIX seco- lo, in essere grazie alla politica culturale di Muhammad ‘Al ̄ı, al potere in Egitto dal 1805 al 1849, sono stati argomento per molti studi degli ultimi anni. Grande è l’interesse a comprendere la moderna cultura araba mediorientale nei suoi profondi nessi con la modernità europea, soprattutto francese. L’odierna realtà araba, senza questa comprensione, resterebbe essenzialmente inesplicabile. In particolare, sia in occidente sia nel mondo arabo, ci si sofferma a studiare un avvenimento al quale si fa risalire l’inizio della moderna Rinascita (Nahda) egiziana: nel 1826 Muhammad ‘Alı ̄ inviò una compagine di studenti a formarsi in Francia, con la prospettiva di modernizzare la struttura sociale e militare del suo Stato. Fra questi i n v i ò a n c h e i l g i o v a n e R i f a ̄ ‘ a R a ̄ f i ‘ a l - T a h t a ̄ w ̄ı , intellettuale poi divenuto famoso in considerazione della sua opera di traslazione della moderna cultura francese nel mondo arabo- musulmano (cfr. Caserta 2005)
Sovranità parlamentare e interazioni con l’Esecutivo
Il concetto di sovranità del Parlamento è suscettibile di assumere significati diversi, ma in via generale pare ricondursi all’idea democratica secondo la quale la Camera dei Comuni sita a Westminster rappresenta il supremo centro di potere politico in quanto formata da rappresentanti eletti direttamente dal popolo. A partire dalla pubblicazione nel 1885 dell’opera di Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, la dottrina della sovranità parlamentare è divenuta elemento cardine del diritto costituzionale inglese, ma allo stesso tempo elemento di certezza costituzionale suscettibile di ostacolare lo sviluppo dell’assetto dei poteri in direzione della constatazione di una evidente realtà giuridico- politica dell’età vittoriana matura nel corso della quale la progressiva identificazione della leadership di partito con la premiership costituzionale, quale strumento indispensabile di formazione del governo, faceva da protagonista. Indubbiamente, la fiducia di Dicey nella sovranità parlamentare è strettamente legata al carattere rappresentativo dell’organo legislativo, data la prevalenza della volontà degli elettori (Camera dei Comuni) insieme alla Corona e ai Lords in relazione a tutte le questioni di competenza del governo britannico, e in considerazione anche della constatazione “politica”, non giuridica, che gli elettori nel lungo termine possono sempre far prevalere la loro volontà sul- l’orientamento politico del governo. In sostanza, il fondamento democratico della dottrina della sovranità del Parlamento è individuabile nella concezione di quest’ultimo come strumento assoluto di espressione della sovranità della nazione
Il ruolo del re nel progetto costituzionale di Sieyès, 1770-1793
Dall’analisi del complesso, articolato e, in taluni punti, contraddittorio pensiero di Sieyès emergono, oltre ai persistenti e fondanti percorsi concettuali e formali a partire dai quali l’abate tenta di articolare ed erigere il suo piano costituzionale, anche alcuni silenzi eloquenti, quasi “rumorosi”. Se un pensiero politico si connota principalmente per i contenuti, i rapporti di valore e le articolazioni di senso che esplicita, motiva e difende, per i referenti polemici che individua e con i quali accetta il confronto, nondimeno è interessante riflettere sugli snodi concettuali che non affronta, sui punti di tensione che sottace, rispetto ai quali è reticente, sfuggente o ambiguo
Droit et pouvoir. L’esprit de la jurisprudence administrative du Second Empire
Ces deux phrases extraites d’un ouvrage de Prosper Weil (1973, p. 5), bien connu en France, expriment une conception du droit administratif très largement répandue. L’existence d’un encadrement juridique des manifestations de la puissance publique serait ainsi à porter au crédit d’une autolimitation magnanime et bienveillante du Pouvoir. Par un hasard providentiel, il aurait accepté de canaliser son impétuosité, alors que rien ne l’y contraignait, pour le plus grand avantage des libertés des membres de la collectivité nationale. Le spectacle que présente l’expérience historique invite à reconsidérer cette thèse d’une dimension “miraculeuse” du corps de règles auxquelles l’administration publique s’est assujettie
Lavoro, democrazia e nuove forme di cittadinanza: la partecipazione dei lavoratori in una prospettiva storica
From the first ideas on the establishment of a “constitutional regime” in the factory to the most recent reform of company law, the issue of worker participation in the control or management of companies has transversely covered the whole of the Twentieth century and the comparison on the different ways of its realization did not fail with the start of the new century. The essay reviews some of the different phases into which this comparison is structured in Italy and focuses on some periodizing nodes: the First World War, the Constituent period and the Seventies. The debate among the members of Constituent Assembly assumes a particular centrality at a time when the theme is reformulated in relation to the connection work-citizenship and to the birth of the newly defined concept of the “working citizen”. The decision to recognize the importance of the topic by enclosing it in a Constitution article (46 art.) made it possible to keep the debate alive and to reformulate the issue adapting it to the changes occurred in society, despite the breaking of the constituent compromise in the Seventies and the affirmation of a new relationship between capital and labor as a result of the loss of centrality of the large factory.Dalle prime idee sull’istituzione di un “regime costituzionale” nella fabbrica alla più recente riforma del diritto societario il tema della partecipazione dei lavoratori al controllo o alla gestione delle imprese ha percorso trasversalmente tutto il Novecento e il confronto sulle diverse modalità della sua realizzazione non è venuto meno con l’avvio del nuovo secolo. Il saggio ripercorre alcune delle diverse fasi in cui questo confronto si articola in Italia e si sofferma su alcuni nodi periodizzanti: la prima guerra mondiale, il periodo Costituente e gli anni Settanta. Una particolare centralità assume il dibattito tra i costituenti, quando il tema viene riformulato in relazione al nesso lavoro-cittadinanza e alla nascita della nuova figura del “cittadino lavoratore”. La decisione di riconoscere l’importanza del tema racchiudendolo in un articolo della Costituzione (art. 46) ha consentito – nonostante la rottura del compromesso costituente negli anni Settanta e l’affermazione di un nuovo rapporto tra capitale e lavoro in seguito alla perdita di centralità della grande fabbrica – di tenere vivo il dibattito e di riformulare il tema adeguandolo ai mutamenti intervenuti nella società