Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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«...O accettarli per alto spirito di patriot- tismo, o subirli». I provvedimenti per la repressione degli abusi della stampa periodica (1922-1943)
This essay focuses on the stages that led to the censorship of the press in Italy during the Fascist Regime (1922-1943). The two-step analysis of the documents of the Central State Archive, in Rome proceeds as follow: to take into account first, the process of formulating the measures adopted against the abuse of the periodical press and then, the censorship ruled by some administrations such as the Ministry of popular culture (Ministero della Cultura Popolare), the General Directorate for the Italian Press (Direzione generale per il servizio della Stampa Italiana) and the General Directorate for the Propaganda (Direzione generale per il servizio della Propaganda).In questo saggio si ripercorrono le tappe che hanno portato alla soppressione della libertà di stampa in Italia durante il regime fascista (1922-1943). L’analisi ricostruita attraverso la documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, segue due direttrici: la prima ripercorre l’iter della formulazione dei provvedimenti adottati contro gli abusi della stampa periodica, la seconda, invece, guarda alla gestione pratica della censura realizzata attraverso la formazione di organi ad hoc, come il Ministero della Cultura Popolare e, in particolare, la Direzione generale per il servizio della Stampa Italiana e la Direzione generale per il servizio della Propaganda
The Republic of Parties: From Singular to Plural in the 1948 Italian Constitution
Nei settanta anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la distanza tra l’idea di partito politico che abitava nella mente degli estensori e il ruolo che essi hanno in effetti svolto all’interno della macchina istituzionale della Repubblica si è fatta drammatica. Nel sistema italiano, i partiti politici sono ancora istituzioni che pensano a sé stessi senza limiti, attori di una forma di governo che sembra pensata per esaltarne il peso e l’influenza sulla vita pubblica. Seppur radicalmente trasformati dagli eventi traumatici degli ultimi venticinque anni, non hanno smesso di rappresentarsi e agire secondo questo modello. Questo articolo ripercorrerà le scelte e gli argomenti che condussero alla redazione della Costituzione italiana del 1948, facendo risalire l’indispensabilità e la gravità dei partiti politici al 1943, quando il Comitato di liberazione nazionale (CNL) fu investito dell’organizzazione della resistenza militare contro l’occupazione nazista e poi delegato a guidare i governi dalla liberazione di Roma del giugno 1944 alle prime elezioni del dopoguerra del giugno 1946. Si esaminerà anche l’ineludibile eredità del Partito Nazionale Fascista (PNF), il cui sistema capillare di welfare in risposta ai bisogni fondamentali della popolazione nella vita quotidiana ha fatto sì che la maggior parte degli italiani dipendesse dalle sue politiche e che la tessera di appartenenza fosse il presupposto fondamentale per il pieno godimento dei diritti di cittadinanza. Nella sua transizione verso la democrazia, l’Italia ha in qualche modo importato la stessa nozione di partito politico, limitandosi a passare dal singolare al plurale?In the 70 years since the Constitution’s entry into force, the distance between the idea of political parties dwelling in the mind of the drafters and the role they would in fact act within the institutional machinery has become unmanageable. In the Italian system, political parties are still institutions that think of themselves with no restraints. They have radically transformed through the impactful, traumatic events of the last 25 years, but they are still tempted to subsume that old identification. This Article will revisit the birth and infancy of the Italian 1948 Constitution, tracing the indispensability and gravitas of political parties back to 1943, when the National Liberation Committee (CNL) was invested of organising the military resistance against the Nazi occupation and then delegated to lead the governments from the liberation of Rome in June 1944 to the first post-war elections in June 1946. It will also look at the inescapable legacy of the Fascist National Party (PNF), whose capillary system of welfare in response to the most fundamental population’s needs in their daily life made the greatest majority of Italians dependent on its policies and its membership the basic pre-requisite for a full enjoyment of citizenship rights. In its transition to democracy, did Italy somehow import the same notion of political party, going from singular to plural?
Prove di un costituzionalismo marxista a Berlino Est (1946-1949)
Can we conceive a constitutional model that, while guaranteeing all the partners in respect of the fundamental principles of liberal constitutionalism, at the same time makes possible a Marxist-style social transformation? On the level of theory, while Schmitt’s aut-aut denies the possibility of such constitutional compromise, Ernst Fraenkel’s neo-pluralism finds a way to the common consent via a constitutional recognition of the “non-controversial” values. The issue can be evaluated on the concrete historical example of the constitutional commission, which operat- ed in East Berlin from 1946 to 1949 with the task of devising a constitutional draft acceptable to all occupation zones of Germany, despite the political gap between East and West. A constitution therefore that recognised the pillars of liberalism – private property, the inviolability of rights and pluralist democracy – but that nevertheless remained true to Marxist “dialectic of history”. The constitutionalists involved, Karl Polak and Alfons Steiniger, had for this purpose tried to reconcile constitutionalism and Marxism by proposing innovative solutions of constitutional technique.È concepibile un modello costituzionale che, pur garantendo tutte le parti nel rispetto dei propri principi fondamentali di ispirazione liberale, al contempo includesse la possibilità di avviare una trasformazione sociale di stampo marxista? A livello teorico, mentre l’aut-aut schmittiano nega la possibilità di un simile compromesso costituzionale, il neo-pluralismo di Ernst Fraenkel individua la via verso il consenso comune nel riconoscimento costituzionale dei valori “non controversi”. La questione può essere vagliata anche su un esempio storico concreto, ricostruendo il dibattito costituzionale svoltosi a Berlino Est tra il 1946 e 1949. Il suo obiettivo era l’ideazione di un progetto costituzionale accettabile per tutte le zone di occupazione della Germania, nonostante il divario politico-ideologico tra l’est e l’ovest. Una costituzione dunque che riconoscesse i fonda- menti del liberalismo – proprietà privata, inviolabilità dei diritti e pluralismo democratico – ma che ciò nonostante non sconfessasse la “dialettica della storia” marxista. I costituzionalisti coinvolti, Karl Polak e Alfons Steiniger, avevano tentato di conciliare costituzionalismo e marxismo ideando a tal fine alcune innovative soluzioni di tecnica costituzionale
Il mutuo soccorso tra storia e storiografia, ovvero ripensare il diritto di associazione
This contribution aims at rethinking the right of association by considering the historical experience of mutual aid. Historiography has observed the associations of mutual aid in a perspective that has overshadowed some important aspects. For instance, mutual aid societies face the risks of change in a dynamic and resilient way, overcoming the individualistic vision of the liberal juridical order. The solidarity of mutual aid associations aims at freeing human beings from charity and assistance, thus making them achieve full dignity.Il contributo si propone di ripensare il diritto di associazione alla luce dell’esperienza storica del mutuo soccorso. Una forma associativa osservata dalla storiografia con filtri che ne hanno messo in ombra alcuni aspetti di rilievo. Per esempio, le società di mutuo soccorso affrontano in modo dinamico e resiliente i rischi del cambiamento superando la visione individualistica dell’ordine giuridico liberale. La solidarietà delle associazioni di mutuo soccorso mira ad affrancare dalla beneficenza e dall’assistenza realizzando una piena dignità delle persone
European dimensions in the “Ius Publicum” of the 16th to 18th centuries. Commonalities and divergences against the back- ground of today´s European Union
Alongside the older “Ius Privatum”, the “Ius Publicum” was developed into an independent academic discipline in most European countries in the 16th century. In addition to a description related to each country, however, common features of a “Ius Publicum Europaeum” were increasingly dealt with. The description of the sovereign rights of legislation, constitution and jurisdiction reveal identities in terms of content, concept and function, which can be described as the “old Ius Publicum Europaeum”. This is contrasted with the new “Ius Publicum Europaeum”, which the handbook with the same title edited by Armin von Bogdandy e.a. dealt with for the “European Union” from 2007-2019.Accanto al più antico “Ius Privatum”, lo “Ius Publicum” si è sviluppato nel XVI secolo come disciplina accademica indipendente nella maggior parte dei paesi europei. Oltre ad una descrizione relativa ad ogni paese, tuttavia, le caratteristiche comuni di un “Ius Publicum Europaeum” sono state sempre più prese in considerazione. La descrizione dei diritti sovrani di legislazione, costituzione e giurisdizione rivela identità in termini di contenuto, concetto e funzione, che può essere descritto come il “vecchio Ius Publicum Europaeum”. Questo si contrappone al nuovo “Ius Publicum Europaeum”, che il manuale con lo stesso titolo curato da Armin von Bogdandy et alii ha dedicato all’Unione Europea” (2007-2019)
Some Notes for a History of Reversed law-making. Decree-laws in Interwar Romania
Immaginiamo che, tra 50-100 anni, gli storici della politica e del diritto della Romania ignorassero – o semplicemente menzionassero di sfuggita – la pratica di legiferare attraverso ordinanze semplici e urgenti! Sarebbe ovviamente un’immagine incompleta e fuorviante. Questo è il caso di quella che oggi chiamiamo la storia moderna e contemporanea della Romania. La pratica di legiferare da parte dell’esecutivo è quasi completamente ignorata. I decreti-legge sono solo citati, a seconda dei casi, come sintomi di una situazione eccezionale o di una deriva autoritaria. All’epoca erano oggetto di lunghe discussioni tra politici, giornalisti e avvocati. Sebbene le Costituzioni rumene del 1866 e del 1923 prevedessero che il potere legislativo fosse esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, intervenendo il Re alla fine, buona parte della legislazione rumena fu adottata al contrario, senza alcuna ragione costituzionale. Il re praticamente ha fatto la legge e il Parlamento l’ha solo approvata. È vero, il Re non poteva cambiare ciò che il Parlamento aveva votato, mentre il Parlamento poteva cambiare ciò che il Re aveva decretato. Tuttavia, se le decisioni del Parlamento non potevano produrre alcun effetto senza la sanzione reale, i suoi decreti entravano in vigore prima della loro ratifica da parte del Parlamento. In questo saggio ci concentreremo su due periodi: (1) nel 1918-1920, il governo rumeno emanò un gran numero di decreti-legge, soggetti a successiva ratifica. All’inizio, fino al dicembre 1918, la pratica era in qualche modo giustificata da un presunto diritto di necessità; dopo questo momento sembrava arbitrario e autoritario; (2) nel 1934-1937, sulla base di diversi statuti e secondo questi, il governo emanò nuovamente una serie di decreti, soggetti a ratifica da parte del Parlamento. Si chiamavano anche decreti-legge, ma rappresentavano qualcosa di ben diverso da quelli del periodo precedente.Let’s imagine that, 50-100 years from now, political and legal historians of Romania would ignore – or simply mention in passing – the practice of legislating through simple and emergency ordinances! It would obviously be and incomplete and misleading image. This is the case with what we today call the modern and contemporary history of Romania. The practice of legislating by the executive is almost completely ignored. The decree-laws are only mentioned, as the case may be, as symptoms of an exceptional situation or of an authoritarian drift. At the time, they were the subject of long discussions among politicians, journalists, and lawyers. Although the Romanian Constitutions of 1866 and 1923 provided that the legislative power was exercised collectively by the King and the two Chambers, the King intervening at last, a good part of the Romanian legislation was adopted conversely, without any constitutional reason. The King practically made the law, and the Parliament only approved it. It is true, the King could not change what the Parliament had voted, while the Parliament could change what the King had decreed. However, if the decisions of the Parliament could not produce any effects without the Royal sanction, his decrees came into force prior to their ratification by the Parliament. In this essay we will focus on two periods: (1) in 1918-1920, the Romanian government issued a large number of decree-laws, subject to subsequent ratification. At the beginning, until December 1918, the practice was somewhat justified by a supposed right of necessity; after this moment it seemed arbitrary and authoritarian; (2) in 1934-1937, based on several statutes and according to them, the government issued again a number of decrees, subject to ratification by the Parliament. They were also called decree-laws, but they represented something quite different than those from the previous period.
Difendere il Parlamento, dal fascismo alla Repubblica
Fascism is characterized by a process of advanced government strengthening. During the Republic this process is less advanced. In both cases, the process causes the weakening of the Parliament, much accentuated during fascism, much less during the Republic. Starting from this assumption, the essay compares the two institutional experiences to highlight the role of the other institutional bodies (the Head of State, the Constitutional Court, the electoral body) which can oppose the process and therefore defend the Parliament.Il rafforzamento dell’Esecutivo è un fenomeno che appare molto avanzato durante il regime fascista e più contenuto durante la fase repubblicana. In entrambi i casi il fenomeno comporta un indebolimento del Parlamento, accentuato durante il fascismo, meno durante la Repubblica. Partendo da questo assunto, il saggio compara le due esperienze istituzionali, quella fascista e quella repubblicana, allo scopo di evidenziare il ruolo degli altri soggetti istituzionali (il Capo dello Stato, la Corte costituzionale, il corpo elettorale) che possono mitigare il fenomeno e quindi difendere il Parlamento
Civilization, Ethnicity and Citizenship as Key Factors Shaping Human Personality and Behavior
L’articolo descrive la civilizzazione, l’etnicità e la cittadinanza come fattori chiave che modellano la personalità e il comportamento umano nel moderno ambiente globale con un focus speciale sull’affiliazione religiosa e culturale dell’individuo, la quale qualora cambi può condurre a sviluppi drammatici nella vita della persona. Secondo l’opinione dell’autore, la Cristianità non è solamente una confessione religiosa piuttosto è una civilizzazione culturale, o perfino un’ideologia che fece sorgere alcuni valori umani fondamentali come giustizia, libertà, rispetto per la dignità personale e per la vita. In aggiunta concetti, interconnessi ma distinti, come etnicità e cittadinanza giocano un ruolo determinante nella vita di qualsiasi persona. Essi costituiscono le categorie di base che pongono le fondamenta per i diritti civili, sociali e politici di un individuo.The article outlines civilization, ethnicity and citizenship as key factors that shape human personality and behavior in modern global environment with special focus on religious and cultural affiliation of an individual which if changed can lead to dramatic developments in the life of a person. In the author’s opinion, Christianity is not just a confession but a cultural civilization, or even ideology that gave rise to such basic human values as justice, freedom, respect for a personal dignity and life. In addition, such interconnected yet distinct concepts as ethnicity and citizenship play the fundamental role in the life of any person. They constitute the basic categories laying ground for civil, social and political rights of an individual.
L’Opinion de Condorcet sur le jugement de Louis XVI
Being called, as all the other Conventionalists, to give his opinion on the judgement of Louis XVI, Condorcet wrote, in November 1792, a text of great interest where he sustained the idea of the duality of the monarch’s person, as well as that of the necessity of a regular trial before a national court. If he considered that the king should not be above the rules, he did that for the purpose of offering him all the guarantees of the penal code, but he inferred from the same logic of the members of the Constituent that the loss of sovereign power could not be the only penalty against the king. Anyway he discarded the hypothesis that the death sentence, alien to all his principles, could be applied. If he pretended the observation of the conventions which he hoped to be more rigorous if coming from a court wholly made up of elected citizens, anyway he did not exclude that the execution of the sentence was going to be suspended for political reasons and that the king was going to be detained for public security reasons. Being a matter of a big public trial, which went beyond Louis XVI, the same idea of monarchy was put at its core by Condorcet and together with it the idea of the republic he wanted to constitute, without any act of injustice. His thought was not lacking contradictions, the least of which was not to pick on all the kings, facing a man accused of precise facts. This improbable concept of the trial of the king in a country at war greatly contributed to politically isolate Condorcet during the winter 1792-93.Chiamato, come tutti gli altri convenzionali, a dare la sua opinione sul giudizio di Luigi XVI, Condorcet redasse nel novembre 1792 un testo di grande interesse nel quale sostenne l’idea della dualità della persona del monarca così come della necessità di un processo regolare davanti ad un tribunale nazionale. Se considerò che il re non doveva essere posto al di sopra delle norme, ciò fu al fine offrirgli tutte le garanzie del codice penale, ma egli dedusse dalla logica stessa dei costituenti che la decadenza non poteva essere la sola sanzione contro il sovrano. Scartò comunque l’ipotesi che la pena di morte, contraria a tutti i suoi principi, potesse essere comminata. Se reclamò il rispetto delle forme, che sperava fosse più rigoroso se proveniente da un tribunale composto per intero da cittadini eletti, non escluse però che l’esecuzione della sentenza fosse sospesa per ragioni politiche e che si potesse detenere il re per motivi di pubblica sicurezza. Trattandosi di un grande processo pubblico, che andava al di là di Luigi XVI, era l’idea stessa di monarchia che Condorcet metteva al centro e con essa l’idea della repubblica che voleva istituire, al di fuori di ogni atto di ingiustizia. Il suo pensiero non era esente da contraddizioni, la minore delle quali non era di prenderserla con tutti i re avendo di fronte un uomo accusato di fatti precisi. Questa improbabile concezione del processo al re in un paese in guerra molto contribuì a isolare politicamente Condorcet nel corso dell’inverno 1792-93