Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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Ritratto di Re con Statuto. Marcello Soleri e i colloqui con Sua Maestà
The essay intends to enlighten the controversial nature of the Statuto Albertino – legitimate heir of the constitutions of the Restoration, ductile instrument of transition to a consolidated parliamentary democracy, or something else again? – by reconstructing the idea Victor Emmanuel III had about it, as a king who ruled Italy for almost half a century. For this purpose, Marcello Soleri's Memories are analysed and checked for accuracy. Soleri, deputy from 1913 to 1929 and minister in the Bonomi I (1921-22), Facta II (1922), Bonomi II (1944), Bonomi III (1944-45), and Parri (1945) cabinet, was in familiar terms with the king. In his Memories he reports some straightforward and strained talks with him, about the political events connected to the decline of liberal State, the rise of Fascism and its ultimate defeat. For these reasons, Soleri is a key figure to understand the flector non frangor of Italian constitutional system during fascist totalitarian escalation.Il saggio si propone di gettare qualche luce sulla controversa natura dello Statuto Albertino – ere- de legittimo delle Chartes della Restaurazione, versatile strumento di transizione verso una compiuta democrazia parlamentare, o altro ancora? – ricostruendo l'interpretazione che di esso dava Vittorio Emanuele III, che per quasi mezzo secolo incarnò la suprema figura dell'ordine costituzionale. A tale scopo, vengono riprese e vagliate nella loro attendibilità le Memorie di Marcello Soleri, deputato dal 1913 al 1929 e ministro nei governi Bonomi I (1921-22), Facta II (1922), Bonomi II (1944), Bonomi III (1944-45), Parri (1945). Per la lunga familiarità con il sovrano e i franchi e talvolta tesi colloqui con lui intercorsi a proposito delle vicende politiche legate alla crisi dello Stato liberale, all'ascesa del fascismo e al suo definitivo naufragio, la figura di Soleri rappresenta uno snodo fondamentale per comprendere il flector non frangor dell'ordine statutario di fronte all'escalation totalitaria fascista
The Scottish Enlightenment and public governance of the economic system
È noto oramai: una parte importante della filosofia illuminista scozzese, a cominciare da Adam Smith, ha alimentato l’idea che una società rettamente governata debba conformarsi sul sistema di regole posto in essere dalle libertà naturali. Sul terreno più strettamente economico e sociale, ciò si traduce nella concezione della free economic system le cui norme spingono, naturalmente, gli individui verso l’opulenza e la libertà: l’interesse di ciascuno a perseguire la propria felicità si tramuta nel benessere generale e, di conseguenza, nella stabilità dell’intera società. In questo saggio, l’Autrice analizza la nozione di natural system of liberty, evidenziando ambiguità ed incoerenze che la fanno apparire come un prodotto “artificiale”. Oltre alla “forza” dell’interesse individuale, nella società agiscono tutta una serie di altre tendenze, tra loro spesso confliggenti e che, per questo, si frappongono all’obiettivo dell’equilibrio sociale ed economico. Si scopre così che, alla luce dell’esperienza e di quanto messo in evidenza da altri studiosi nel corso di questi ultimi decenni, sotto la natural system of liberty cova un vero e proprio wishful thinking, generato dai più eminenti illuministi scozzesi per sostenere il loro ideale di società. Più in generale, questo dimostra che le norme (comprese quelle che disciplinano il libero mercato) sono il frutto di un attrito sociale: esse non s’impongono ex nihilo, ma sono opera dell’uomo, che le afferma secondo i pensieri, la tradizione e la cultura giuridica di una data società in un dato contesto storico.
It is by now well-known that an important part of Scottish enlightenment philosophy, starting from Adam Smith, fed the idea that an honestly ruled society must conform to the system of rules elaborated by natural freedoms. On more strictly economic and social grounds, this translates into the conception of free economic system whose rules naturally push individuals towards wealth and freedom: the interest of everybody to pursue his own happiness changes into general wellbeing and consequently into the stability of the whole society. In this essay, the author analyses the notion of natural system of liberty, highlighting ambiguousness and incoherencies which make it appear as an “artificial” product. Besides the “power” of individual interest, in society a whole series of other tendencies acts, and which are conflicting among themselves and which, for this reason, place themselves between the achievement of social and economic balance. In such a way we can find that, in light of the experience and of that which has been highlighted by other scholars in the last decades, true wishful thinking, generated by the most eminent Scottish Enlightenment followers in order to support their ideal of society, is hidden behind the natural system of liberty. More generally, this demonstrates that the rules (including those which regulate free trade) are the fruit of a social friction: they do not assert themselves ex nihilo, on the contrary they are produced by man, who affirms them according to thoughts, tradition and juridical culture of a given society within a given historical context
Sulla storia costituzionale
Constitutional history is intended as a common ground for scholars belonging to different areas: historians of law and institutions, jurists, economists, political and social scientists. Constitutional history, therefore, may be represented as a cluster where many different areas of investigation come together. Constitutional history is the history of constitution-making forces and of their converging towards a core principle of unity.La storia costituzionale è intesa come terreno comune per studiosi che appartengono ad aree differenti: storici del diritto e delle istituzioni, giuristi, economisti e studiosi di scienze politiche e sociali. Pertanto la storia costituzionale può essere rappresentata come un insieme dove molte aree di indagine si incontrano. La storia costituzionale è la storia delle forze che hanno fatto la costituzione e del loro convergere verso un principio centrale di unità
L’ omogeneità nei sistemi multilevel. Cenni sull’attualità di Hugo Preuss tra sviluppo storico, vecchie analisi e nuova terminologia
Multilevel systems – a new concept introduced by the theory of systems – consider the relationships, which have existed for a long time, between autonomies, private powers, regional or federal bodies, State, supranational or international organisations. If the State is sovereign, this position gives it a peculiar position and makes the other levels depend upon it. Nevertheless there is – already from the Congress of Vienna in 1814/15 onwards – the need for homogeneity among levels which was defended in the Nineteenth century against the democratic pretensions. Democratic multilevel systems, instead, must tend to a democratic homogeneity. This can, as a principle, be based on the theories of Hugo Preuss, be applied to federal States and to States with autonomies as well as to supranational levels and to the international public law.I sistemi multilevel – un concetto nuovo introdotto dalla teoria dei sistemi – considerano i rapporti, esistenti da molto tempo, fra autonomie, poteri privati, enti regionali o federati, Stato, organizzazioni sovranazionali e internazionali. Se lo Stato è sovrano, questa posizione gli dà una posizione singolare e fa dipendere gli altri livelli da lui. Nondimeno c’è – già dal Congresso di Vienna del 1814/15 in poi – il bisogno di omogeneità tra i livelli, difesa nell’Ottocento contro le pretese democratiche. I sistemi multilevel democratici invece devono tendere ad un’omogeneità democratica. Questa può, come principio, essere basata sulle teorie di Hugo Preuss, applicata agli Stati federali e agli Stati con autonomie così come a livelli sovranazionali e al diritto internazionale pubblico
La lotta per il regolamento: libertà politiche, forma di governo e ostruzionismo parlamentare. Dalle riforme Bonghi al regolamento Villa del 1900
Il lungo periodo preso in esame consiglia una selezione degli aspetti e dei temi da analizzare e valutare alla luce della prospettiva dei «regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana». Si possono subito indicare tre temi che emergono con una certa evidenza nel periodo considerato e che pos- siedono una portata più generale.
Il primo avvalora il rilievo del regola- mento parlamentare e più in generale del diritto parlamentare quale laboratorio significativo di “elaborazione” e di “consolidamento” di cambiamenti costituzionali che esaltano la intrinseca dimensione “politica” del tessuto materiale delle regole di autorganizzazione (prassi, consuetudini, convenzioni) e pongono però al tempo stesso il problema della loro “codificazione” e della loro possibile “sclerotizzazione”. Il fatto e la regola formano così un insieme problematico (Caretti 2001), un intreccio complesso e non privo di tensioni segnato da un robusto “protagonismo” del “momento” regolamentare. Ne consegue, se solo si volesse ricordarlo, la conferma della rilevanza delle regole del diritto parlamentare (cfr. Negri 1968, pp. 9-10) – direi dell’ordine parlamentare (su cui, attraverso Santi Romano, v. Beaud 2001) – per un approccio fecondo e complesso alla storia costituzionale che in esse trova alimento per una sua parte non trascurabile. Il periodo esaminato enfatizza, in secondo luogo, in un modo che sino alla “crisi di fine secolo” non era emerso con pari virulenza, la capacità o meno delle regole di assicurare, in una dialettica anche accesissima, un equilibrio “accettabile” – tanto per gli attori che per il sistema oggettivamente inteso – tra due esigenze egualmente legittime sia sul piano teorico che su quello del funzionamento concreto di un genuino sistema parlamentare: da un lato un’adeguata funzionalità dei lavori parlamentari secondo le volontà espresse dalla maggioranza governativa, dall’altro il diritto delle minoranze ad esprimere in maniera congrua le proprie ragioni. Due diritti entrano così in collisione in maniera legittima e altrettanto legittimamente si deve ricercare una soluzione dialettica. Il terzo tema che si può subito segnalare, e che caratterizza in maniera specifica la vicenda che porterà al regolamento del 1900, è la posta in gioco del conflitto par- lamentare: il terreno regolamentare finisce, come vedremo, per diventare spazio privilegiato per un conflitto sui diritti fondamentali. La lotta per il regolamento è parte integrante di un progetto costituzionale che ha come obiettivo ultimo la “registrazione” di un determinato assetto della forma di governo e che insiste sul terreno dei diritti pubblici soggettivi (Lacchè 2004, pp. 127, 132), ovvero di un sistema di libertà politiche fragili, da rassodare per un verso, da conquistare per un altro
Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e questione di fiducia: un’opinione dissenziente
Vi è un’interpretazione tanto diffusa quanto fuorviante dei regolamenti parlamentari del 1971, che tende a considerarli, sia pure con diverse sfumature, come una sorta di anticipazione della futura stagione consociativa (tra i tanti, G. Cuomo 1987, p. 268; S. Curreri 1995, p. 269; G. Rebuffa 2001, pp. 510 s.), o, comunque, individua nella “maggioranza regolamentare” che si formò attorno a quell’opzione riformatrice – soprattutto per effetto dell’inclusione del principale partito di opposizione (PCI) – una prima forma di sperimentazione delle maggioranze dei successivi governi di solidarietà nazionale (S. Traversa 1991, p. 154; V. Lippolis 2007, p. 120). Di qui, le note polemiche sulla vocazione assembleare della riforma regolamentare in commento. È una lettura che accomuna gran parte della dottrina, anche da posizioni, per altri versi, diametralmente opposte (S. D’Albergo 1979, pp. 368 s.; A. Baldassarre 1998, pp. 102 e s.), ma che coglie soltanto parzialmente la portata e il significato più profondo dei regolamenti parlamentari del 1971. Nella prospettiva richiamata, nel merito si lamenta il predominio del principio unanimistico nella programmazione dei lavori, la matrice eccessivamente gruppocratica (specie alla luce dei poteri procedurali attribuiti ai presidenti di gruppo) – che verrebbe sostanzialmente a svilire la tradizione individualistica e quella naturale fluidità che caratterizzerebbe il Parlamento italiano sin dal periodo statutario – e, soprattutto, la mancanza di procedure decisionali “maggioritarie”. Sarebbe quindi, assolutamente assente il momento della “decisione” a tutto vantaggio di una (peraltro, secondo i più) male intesa “partecipazione”
Le riforme del Regolamento della Camera dei Deputati del 1997-1999
Le relazioni che oggi si sono succedute hanno coperto tutto l’arco della storia par- lamentare italiana e hanno dimostrato quanto essa sia densa, ricca e creativa, anche se non priva di contraddizioni e di chiaroscuri. Il bilancio che ne risulta è confortante. La ricognizione storica ci aiuta a mettere definitivamente da parte l’idea di un parlamentarismo italiano non adeguato e ancora arretrato rispetto ai modelli dei maggiori paesi europei. Per completare il lavoro servirebbe un altro convegno di tipo storico-comparato. Un confronto con la storia parallela di altri parlamenti europei metterebbe in luce la forza del caso italiano, che si collega al ruolo unificante svolto dal parlamento più che da ogni altra istituzione, e potrebbe anche chiarire come il parlamento svolga in ciascun paese ruoli diversi, non solo a causa della forma di governo, ma anche a causa del contesto politico e dei modi in cui si articola la rappresentanza della comunità nazionale. Il titolo di questo convegno pone implicitamente una domanda – “svolta o continuità?” – che già riflette, quale che sia la risposta, la consapevolezza di una realtà in continua crescita e cambiamento
Plaidoyer pour une théorie de la Fédération
Le projet d’écrire un livre sur la Fédération est apparu en réaction à l’actualité politique. La signature en 1992 du Traité de Maastricht et la transformation corrélative de la Communauté économique européenne en une «Union européenne» semblaient indiquer un approfondissement politique de l’Europe institutionnelle que les juristes ont tant de mal à qualifier. L’hypothèse, qui a alors guidé mes recherches, était de savoir si l’on pouvait mieux com- prendre cette Union européenne en partant d’un cadre d’analyse fédéral. Depuis lors, des dizaines d’ouvrages ou d’articles traitent du rapport entre fédéralisme et Europe, et la formule de Jacques Delors définissant l’Europe comme une «Fédération d’États-nations» a connu un tel succès qu’elle risque de transformer la notion de Fédération en un slogan politique. Toutefois, l’objet de cet ouvrage est d’ordre scientifique et vise à clarifier la notion de Fédération d’un point de vue juridique. Cette élucidation est nécessaire si l’on veut répondre à la question: «l’Union européenne est-elle une Fédération?» car pour être en mesure de le faire, il faut d’abord savoir ce qu’est une Fédération. Autrement dit, cette théorie de la Fédération est une sorte d’étalon de mesure pour la construction européenne si l’on veut la juger à l’aune du fédéralisme. Par conséquent l’Europe ne consti- tue pas l’objet de ce livre mais, tout au plus, son possible aboutissement. Cet intérêt pratique n’est pas la seule raison qui a conduit à écrire ce livre. L’autre raison tient au fait qu’il n’existe pas, en France, de tradition fédérale et que ce sujet du fédéralisme est donc un peu le parent pauvre des études de droit public. En consacrant une étude spécifique à la figure fédérale, qui constitue précisément l’envers de la figure étatique on a voulu aussi pallier une lacune dans la littérature scientifique française