Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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    «La dittatura della convinzione». Mutamento costituzionale e conflitto sociale in Ferdinand Lassalle

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    The paper examines the proposals of the socialist tribune Ferdinand Lassalle and his Allgemeine Deutsche Arbeiterverein – ADAV (General Association of German Workers) regarding a new theory of constitution and state, more suited to the new times of "popular" policy than the monarchist- liberal dualist constitutionalism. In this new state, the power should no longer be divided, but concentrated in the hands of a single subject, dedicated to the supreme value of governing the people. For Lothar Bucher, Lassalles' close intellectual friend and Bismarcks' future collaborator in the design of the imperial constitution and the figure of the Chancellor, Lassalle had revealed the potential of a new political ethos focused on the charisma of the leader and developed a corresponding form of government, summarized in the formula "dictatorship of the conviction". The democratic legitimacy invoked by him was not based on numerical majorities, but on the “reason guided by the objectivity of science”, intended as a free submission to dictatorial power of a leader voted for the good of the people. The dissent would have revealed just as scientifically an antisocial will, consequently, any dissenter would have to be considered as an "enemy of the working class".Il saggio esamina le proposte del tribuno socialista Ferdinand Lassalle e della sua Allgemeine Deutsche Arbeiterverein – ADAV (Associazione generale dei lavoratori tedeschi) riguardanti una nuova teoria dello Stato e della costituzione, più adatta ai tempi nuovi della politica “popolare” rispetto al costituzionalismo dualista monarchico-liberale. In questo nuovo Stato, il potere non doveva più essere diviso, ma concentrato nelle mani di un unico soggetto, poiché lo esigeva il valore supremo a cui questi è votato: governare il popolo. Per Lothar Bucher, sodale intellettuale di Lassalle e futuro collaboratore di Bismarck nell'ideazione della costituzione imperiale e della figura del Cancelliere, Lassalle aveva svelato le potenzialità di un nuovo ethos politico incentrato sul carisma del capo e sviluppato una corrispondente forma governativa, riassunta nella formula “dittatura della convinzione”. La legittimazione democratica da lui invocata non si fondava su maggioranze numeriche, ma sulla «ragione guidata dall'oggettività della scienza», da intendere come libera sottomissione al potere dittatoriale di un capo votato al bene del popolo. Il dissenso avrebbe svelato con altrettanta oggettività scientifica una volontà antisociale e, di conseguenza, l'eventuale dissenziente avrebbe dovuto esser considerato come un «nemico della classe operaia»

    Introduzione: la costituzione della società

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    Crisis de la monarquía católica y regeneración de su constitución

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    In this essay we offer a reading of Cadiz constitutionalism, spread over both hemispheres which gathers the main interpretative proposals put forward by a section of historiography, which intends the Cadiz experiment as a third way of modern constitutionalism. To these effects, this article dwells upon the analysis of a series of basic elements of the Cadiz constitutional order – constituent power, representation, rights, legal order, jurisdiction – proposing a cross-analysis of institutional principles and mechanisms, which consent highlighting the constitutive value of political subjects and practices that took place throughout the different Spanish territories, as a driveway to the knowledge of the first Spanish constitutionalism. In such a way, Cadiz constitutional experiment offers an essentially historicist image which is far away from more traditional historiographical understandings that tend to situate it within the French orbit. Although, here we sustain that the Cadiz experiment tried to constitutionalize a Catholic Monarchy with a dimension covering the two hemispheres and with a corporative nature, for this reason it did not keep any direct relation with the successive Spanish constitutional history, whose reduced peninsular sphere forced to completely transform the assumptions which were used for the Spaniards of both hemispheres in the Cadiz constitutionEn esta contribución se ofrece una lectura del bihemisférico constitucionalismo gaditano que recoge las principales propuestas interpretativas suscritas por un sector de la historiografía, el cual viene entendiendo el experimento doceañista en términos de tercera vía del constitucionalismo moderno. A estos efectos, el artículo se detiene en el análisis de una serie de elementos básicos para el orden constitucional doceañista – poder constituyente, representación, derechos, orden normativo, jurisdicción –, proponiendo como vía de acceso al conocimiento del primer constitucionalismo hispánico un análisis cruzado de principios y mecanismos institucionales que permite destacar el valor constitutivo de sujetos y prácticas políticas que tuvo su puesta en planta en los diferentes territorios hispánicos. Así visto, el experimento constitucional gaditano ofrece una imagen esencialmente historicista, distanciada de comprensiones historiográficas más tradicionales que tienden a situarlo en la órbita francesa. Sin embargo, aquí se sostiene que el experimento doceañista trató de constitucionalizar una Monarquía Católica de dimensiones bihemisféricas y naturaleza corporativa, por lo que no guardó relación directa con la posterior historia constitucional española, cuyo reducido ámbito peninsular obligó a transformar por completo los presupuestos que fueron manejados por los españoles de ambos hemisferios en el Cádiz de la Constitución.

    «Una cosa sola formano Parlamento e Governo». Proroga delle sessioni parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la Prima guerra mondiale

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    È noto che durante la Prima guerra mondiale il Governo italiano abbia fatto ricorso alla proroga delle sessioni parlamentari, giustificando questa scelta con l’argomento secondo il quale, data l’urgenza del mo- mento, il Governo aveva bisogno di procedere in maniera spedita, senza i ‘lacci’ e le lungaggini parlamentari. In base all’art. 9 dello Statuto albertino, il re convocava ogni anno le due Camere, poteva prorogarne le sessioni, sciogliere la Camera dei deputati. Tuttavia, nella pratica, era l’esecutivo e in specie il presidente del Gabinetto a provvedere alle proroghe, presentandosi in Parlamento e mettendo ai voti la relativa proposta. Come è stato osservato, «Senza mai scioglierla, ma centellinandone le sedute, si dimostrò al Paese che, a differenza di Francia e Inghilterra, l’Italia poteva an- che fare a meno della Camera dei deputati: ma, anche in questo caso, si trattava di un perfezionamento dell’antica prassi sardo- italiana della proroga della sessione che nei decenni precedenti aveva consentito di far pervenire all’opinione pubblica il messaggio subliminale della sostanziale inutilità delle Camere» (Martucci 2002, p. 139. Sull’uso della proroga dei lavori parla- mentari durante la crisi di fine secolo, cfr. Meccarelli 2005). L’art. 9 dello Statuto albertino, conferiva alla Corona quello che alcuni autori chiamavano alta prerogativa: come capo dello stato il Re convocava ogni anno le due Camere, come potere moderatore prorogava le sessioni delle Camere e poteva sciogliere quella dei Deputati. Convocazione, proroga e scioglimento della Camera costituivano il cosiddetto potere parlamentare della Corona. La prassi costituzionale aveva poi distinto la chiusura dalla proroga, avendo questa in linea di principio l’effetto di sospendere le sedute delle Camere e di distruggere il precedente lavoro parlamentare

    Il divieto del diniego di giustizia nell’articolo 4 del Code civil come emancipazione del giudice

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    In teoria ed anche nella prassi, il rapporto tra la funzione legislativa e quella della pro- nuncia del diritto, così come tra la legge e la sentenza, appartengono ai temi costantemente presenti nel sistema costituzionale dello Stato di diritto. Storicamente, la problematica si concretizza nel déni de justice, a ridosso della Rivoluzione Francese, sulla via che divideva l’Ancien Régime dal moderno Stato costituzionale che si andava avverando. Il divieto del diniego di giustizia – del déni de justice – rivolto ai giudici, fu per la prima volta legal- mente consolidato in una moderna codificazione, posta sotto la tutela della costituzione, attraverso l’articolo 4 del Code civil. Tale disposizione documenta una comprensione nuova della legge e del diritto, afferma la facoltà produttiva della giurisprudenza, apre la strada verso un indipendente diritto giurisprudenziale ed afferma gradualmente nella cornice del diritto costituzionale la posizione autonoma di quanti esplicano la funzione giurisprudenziale

    La revista electrónica «HistoriaConstitucional»

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    Il pensiero costituzionale di A.V. Dicey. L’ispirazione storica e politologica

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    È ormai indiscusso che ad Albert Venn Dicey vada riconosciuto il merito di aver contribuito in modo determinante alla elaborazione di concetti chiave del costituzionalismo britannico quali rule of law, sovra nità del Parlamento e convenzioni costituzionali. Oltre a questi meriti, ne va accreditato un altro, lievemente offuscato dai primi: quello di avere contribuito a isolare il diritto costituzionale come scienza giuridica autonoma, evidenziando tuttavia gli stretti legami che corrono tra questo, da un lato, e le scienze politiche e storiche dall’altro, pur restando ciascun settore di indagine indipendente. La sua stessa biografia rivela una tensione continua fra la dedizione alla politica e la passione per lo studio e l’insegnamento del diritto, mentre dai carteggi e da scritti minori è possibile avere la conferma di una personale concezione dell’indagine storica come strumento utile alla comprensione anche della legislazione vigente

    Trentadue proposte di lettura

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    Corsica, XVIII secolo: un laboratorio costituzionale da riscoprire?

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    The paper presents an overall overview of the salient episodes that have affected Corsica, from the historical constitutional point of view, during the eighteenth century. From 1729 to 1796 there were four successive attempts at political organization in Corsica which anticipates some of the statements of the subsequent constitutionalism, in particular North American and French. To a certain extent, certain passages of rupture with the ancient regime found in Corsica an early manifestation, as demonstrated in particular by the regime of Pasquale Paoli, a few decades before the French Revolution. The article also reconstructs the main lines of the historiographical debate on the Paoli regime and the Anglo-corsican kingdom during the end of the century. The deepening of the historical constitutional events of Corsica in the period indicated also allows to enhance the contribution of Italian-speaking thinkers in the elaboration of some concepts of constitutionalism in the Europe of Enlightenment. Corsica has represented a significant constitutional laboratory in 18th century Europe that the article reconstructs in its most interesting elements from the historical-legal point of view.Il saggio presenta una panoramica complessiva degli episodi salienti che hanno interessato la Corsica, dal punto di vista storico costituzionale, nel corso del XVIII secolo. Dal 1729 al 1796 si sono succeduti in Corsica quattro tentativi di organizzazione politica diversi che, per certi versi, hanno anticipato alcune delle affermazioni del costituzionalismo successivo, in particolare nordamericano e francese. In certa misura, taluni passaggi di rottura con l’antico regime hanno trovato in Corsica una loro precoce manifestazione, come dimostra in particolare il regime di Pasquale Paoli, alcuni decenni prima della rivoluzione francese. Nell’articolo si ricostruiscono anche le linee principali del dibattito storiografico su Paoli e sul regno anglo-corso di fine secolo. L’approfondimento delle vicende storico-costituzionali della Corsica nel periodo indicato consente anche di valorizzare il contributo dei pensatori di lingua italiana nella elaborazione di alcuni concetti del costituzionalismo nell’Europa dell’illuminismo. La Corsica ha rappresentato un laboratorio costituzionale significativo nell’Europa del XVIII secolo che l’articolo ricostruisce in alcuni dei suoi elementi di maggior interesse dal punto di vista storico-giuridico

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