Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
Not a member yet
2645 research outputs found
Sort by
La Cina e la storia globale del diritto internazionale
International law has an intrinsically pluralistic nature, especially in today’s globalized world, where its task continues to be to regulate the different states and their different cultures. However, starting from its birth as a modern science in Europe, during the seventeenth and eighteenth centuries, international law and its pluralism were limited within precise hierarchical structures that put the West at its center. At the same time, Eurocentric narratives of international law emerged side by side to international law, and today they are no longer able to respond to the needs of a globalized world and to the new voices emerging on the international stage starting from decolonization. To counter these trends, recently, the “global history of international law” has been introduced to give a voice to the pluralistic nature of society and international law since its formation. In this context, China offers a counter-theology to the classical narrative of Western accounts of international law. Not only because of its role as an emerging global power able to influence the formation of the normative principles underlying the future world order, but also thanks to its own history of international law. This article presents a critical overview and a selective analysis of Chinese academic approaches to the history of international law. The current debate seems to be closely linked to a new conception of modernity that no longer corresponds to a Western dictum. In this sense, the Chinese perspective can contribute to enriching international law, providing a broader basis for its own legitimacy.Il diritto internazionale ha una natura intrinsecamente pluralista, soprattutto in un mondo globalizzato come quello odierno, in cui il suo compito continua ad essere quello di regolare i diversi stati e le loro diverse culture. Tuttavia, a partire dalla sua nascita come scienza moderna in Europa, nel corso del Diciassettesimo e Diciottesimo secolo, il pluralismo del diritto internazionale è stato limitato all’interno di precise strutture gerarchiche che pongo al loro centro l’Occidente. Esse si sono sviluppate contemporaneamente alla formazione di narrazioni eurocentriche del diritto inter- nazionale che oggi non riescono più a rispondere alle esigenze di un mondo globalizzato e alle nuove voci emerse sul proscenio internazionale a partire dalla decolonizzazione. Per contrastare queste tendenze, recentemente, sono state introdotte “storie globali del diritto internazionale” tese a dare voce alla natura pluralistica della società e del diritto internazionale a partire dalla sua formazione. In questo contesto, la Cina offre una controteleologia alla narrativa classica del diritto internazionale di stampo occidentale. Non solo in virtù del suo ruolo di potenza globale emergente in grado di influenzare la formazione dei principi normativi alla base del futuro ordine mondiale, ma anche grazie alla propria storia del diritto internazionale. Questo articolo presenta una panoramica critica e un’analisi selettiva di approcci accademici cinesi rispetto alla storia del diritto internazionale. Il dibattito corrente sembra essere strettamente legato a una nuova concezione di modernità che non corrisponde più a un dictum occidentale. La prospettiva cinese, in questo senso, può contribuire ad arricchire il diritto internazionale, fornendo una base più ampia per la sua stessa legittimazione
French Fifth Republic: a liberalism under State protection?
From its birth, the French Fifth Republic shows a tendency to secure freedom not against the state but under state protection. In a different way of the English or the American liberal procedures, such as judicial review, in France liberals have chosen to consider associations, press, education, markets, etc. not from the civil society eye, but from the administrative standpoint, in the concern of “intérêt général” (the general interest). Various mitigations or implements have been introduced, due to outside influences (globalization, European Union). The spirit of such a liberalism, according to Guizot (July monarchy) is progressively mixed with Benjamin Constant’s model, i.e. individualism plus constitutionalism.Dalla sua nascita, la Quinta Repubblica francese mostra una tendenza a garantire la libertà non contro lo Stato ma sotto la protezione dello Stato. In un modo diverso dalle procedure liberali inglesi o americane, come il controllo giudiziario, in Francia i liberali hanno scelto di considerare le associazioni, la stampa, l’istruzione, i mercati, ecc. non dal punto di vista della società civile, ma dal punto di vista amministrativo, nella prospettiva dell’“intérêt general” (l’interesse generale). Sono state poi introdotte varie mitigazioni o strumenti, a causa di influenze esterne (globalizzazione, Unione Europea). Lo spirito di tale liberalismo alla Guizot (monarchia di luglio) si mescola progressivamente al modello di Benjamin Constant, cioè all’individualismo con più il costituzionalismo.
L’Europa costruita “dall’alto”: radici leibniziane del Manifesto di Ventotene
This essay highlights the contribution of Eugenio Colorni to the elaboration of a European political realism, which finds its foundation in the political thought of Leibniz, that modify Spinelli’s realism to give it an original imprint, which received its explanation in the concept of hegemony that animates all federalist writings subsequent to the Ventotene Manifesto.In questo saggio si vorrebbe evidenziare il contributo di Eugenio Colorni alla elaborazione di un realismo politico tipicamente europeo, che trova il suo fondamento nel pensiero politico di Leibniz, che è stato in grado di temperare il realismo di Altiero Spinelli sino a dargli un’impronta originale, che ha ricevuto la sua esplicitazione nel concetto di egemonia che anima gli scritti federalisti successivi al Manifesto di Ventotene
Primo piano / In the foreground Marco Fioravanti legge / reads Manuela Albertone e Michel Troper (a cura di), La Représentation politique. Anthologie
I costituzionalisti italiani e la Resistenza
Most of the Italian constitutionalists were not interested in the Resistance movement or they told it only as the Resistance of the anti-fascist parties, forgetting the fundamental and spontaneous role of Italian individuals and partisan formations. This happened because the thought of the Italian constitutionalists is characterized by an anti-individualism and anti-pluralism, inherited from the liberal-authoritarian legal thought and from the fascist one, that don’t allow them to think the single individual as a sovereign subject and direct protagonist of the juridical and political life.La maggior parte dei costituzionalisti non si è interessata della Resistenza o l’ha raccontata solo come la Resistenza dei partiti antifascisti, dimenticando il ruolo fondamentale e spontaneo dei singoli italiani e delle bande partigiane. Questo è accaduto perché il pensiero dei costituzionalisti è caratterizzato da un antindividualismo e da un antipluralismo, ereditati dal pensiero giuridico liberale-autoritario e da quello fascista, che non permettono di pensare il singolo individuo come soggetto sovrano e diretto protagonista della vita giuridica e politica
Testi e contesti del potere di fare grazia (1848-2018) ... to be continued
This contribution deals with the mercy’s power (Article 87 of the Italian Constitution). The judgement of the Constitutional Court (No. 200, 2006) has changed by way of interpretation a constitutional custom dating back to the time of the Albertine Statute. The decision of the Court has attributed exclusively to the Head of State the right to exercise this power, thus removing any political responsibility from the act, and has made this institution solely devoted to humanitarian purposes, thus denying the political and multi-functional nature of the act of granting pardon. The marginality of the institution has not caused a change in the form of Government, however it has brought to light a series of issues and problems connected to the relationship between powers, particularly to the role and function of the Head of State, its relationship with the executive power, and the relationship between executive and judicial power.Il contributo affronta il potere di fare grazia (art. 87 Cost). La sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2006 ha modificato in via interpretativa una consuetudine costituzionale risalente alla vigenza dello Statuto albertino. La decisione della Consulta ha attribuito in via esclusiva al Capo dello Stato la titolarità, lasciando l’atto senza una responsabilità politica, ed ha funzionalizzato l’istituto al solo scopo umanitario, negando la natura politica e polifunzionale dell’atto di grazia. La marginalità dell’istituto non ha comportato un cambiamento della forma di Governo tuttavia ha portato alla luce una serie di questioni e problemi legati al rapporto tra poteri. In particolare il ruolo e la funzione del Capo dello Stato, il suo rapporto con l’esecutivo e di quest’ultimo con il giudiziario
Ricorsi della sovranità?
The essay analyzes the latest developments in sovereignty that seem to configure a return to previous conceptions. To this end, it traces the evolution of the concept from the liberal age, and comes up to the recent emergence of the sovereign conception.Il saggio si interroga sugli ultimi sviluppi della sovranità che paiono configurare un ritorno a concezioni precedenti. A questo fine ripercorre l’evoluzione del concetto a partire dall’epoca liberale, arrivando alla fase repubblicana e alla recente emersione del cosiddetto sovranismo
Nicolao Merker e l’Africa. Una testimonianza
On 6th June 2017 many colleagues, friends and pupils of Nicolao Merker met at the Department of Philosophy of the University “La Sapienza” in Rome, in order to remember the great scholar after few months of his death. It was the occasion for reflecting on the important role played by Merker in the Italian culture of the last decades, as well as on the most relevant themes which were at the core of his long and prolific intellectual path: from the political and cultural history of modern Germany to the transformations of Marxism, from the nationalism/colonialism nexus to the populist issue. The focus published in this issue of the «Journal of Constitutional History» gathers the contributions of that day of studies, in a polyphonic dialogue which is also an endorsement of the extraordinary richness and modernity of that research path.Il 6 giugno 2017 molti colleghi, amici e allievi di Nicolao Merker si sono riuniti presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per ricordare il grande studioso a pochi mesi dalla sua scomparsa. È stata l’occasione per riflettere sull’importante ruolo svolto da Merker nella cultura italiana degli ultimi decenni oltre che sulle più rilevanti tematiche poste al centro del suo lungo e prolifico itinerario intellettuale: dalla storia politica e culturale della Germania moderna alle trasformazioni del marxismo, dal nesso nazionalismo/colonialismo alla questione populista. Il focus pubblicato in questo numero del «Giornale di storia costituzionale» raccoglie i contributi di quella giornata di studi, in un dialogo a più voci che è anche una testimonianza della straordinaria ricchezza e attualità di quel percorso di ricerca.
 
The Westminster Parliament’s Formal Sovereignty in Britain and Europe from a Historical Perspective
Nel contesto storico relativo al dibattito interno britannico sulla Brexit ci sono state tensioni tra due concetti contrastanti e concorrenti di sovranità del Parlamento di Westminster. In discussione era se e come la sovranità parlamentare è stata soggetta a vincoli e limiti di forma o sostanza nella teoria giuridica in senso stretto o nella politica pratica. La tensione era il prodotto di una dicotomia dottrinale che Albert Venn Dicey introdusse nel tardo diciannovesimo secolo. La introdusse nel tentativo di giuridicizzare o giuridificare la costituzione nel suo testo fondativo The Law of the Constitution che ebbe numerose edizioni. La dicotomia consisteva, da una parte in una concezione giuridica formale della sovranità del Parlamento come teoricamente senza limiti e dall’altra di una concezione politica sostanziale della sua sovranità come realmente limitata. La tensione tra queste due concezioni giuridica e politica si manifestò fin da allora in vari esercizi formali della sovranità del Parlamento che hanno compromesso la sua sostanza. Essi includono promulgazioni parlamentari che conferivano auto-governo nel processo di decolonizzazione, che attribuivano ampi poteri legislativi all’esecutivo attraverso le “clausole di Enrico VIII”, e che delegavano numerosi poteri di governo attraverso devoluzioni. La tensione è risultata manifestamente anche con la promulgazione della Legge sulle Comunità europee del 1972 (European Communities Act 1972), mediante la quale il Parlamento di Westminster predispose provvedimenti legali interni per l’originaria inclusione del Regno Unito nelle Comunità europee. La tensione fu esacerbata dalla affermazione categorica della supremazia incondizionata del diritto comunitario formulata dalla Corte Europea di Giustizia, sia prima che dopo la promulgazione del 1972. Attraverso il minimalismo giudiziario o falsa economia – fallimento nel riconoscere, spiegare e rispondere efficacemente a problemi urgenti in gioco – nella risposta dell’Alta Corte di Giustizia britannica all’affermazione di supremazia della Corte Europea di Giustizia, i problemi nella sovranità legale e politica del Parlamento di Westminster vennero lasciati irrisolti ed esposti a gravi obiezioni. Essi contribuirono a rendere l’adesione ininterrotta del Regno Unito precaria e instabile. Le opzioni e le implicazioni dottrinali e costituzionali per il Regno Unito sono una sfida, così come sono argomenti di ricerca per l’Unione Europea.In the historical backdrop to domestic British debates about Brexit has been tension between two contrasting and competing conceptions of the Westminster Parliament’s sovereignty. In issue has been whether or how parliamentary sovereignty has been subject to constraint, to limitations of form or substance, in strict legal theory or in practical politics. The tension was the product of a doctrinal dichotomy that Albert Venn Dicey introduced in the late-nineteenth century. He introduced it in attempting to juridicalise or juridify the constitution in his foundational and multi-edition textbook The Law of the Constitution. The dichotomy was, on the one hand, of a formal legal conception of Parliament’s sovereignty as limitless in theory and, on the other hand, of a substantive political conception of its sovereignty as limited in actuality. The tension between these legal and political conceptions has been manifest since then in various formal exercises of Parliament’s sovereignty that have impaired its substance. They include parliamentary enactments that conferred self-government in the process of decolonisation, that granted the executive powers to amend parliamentary legislation through “Henry VIII clauses”, and that delegated various governing powers in devolution. The tension has also been manifest in the enactment of the European Communities Act 1972, by which the Westminster Parliament made domestic legal provision for the UK’s original inclusion in the European Communities. The tension was exacerbated by the unqualified assertion of the unconditional supremacy of Community law by the ECJ, both before and after the 1972 enactment. Through judicial minimalism or false economy – failure to acknowledge, explain and address pressing issues at stake – in the response of the highest British court to the ECJ’s assertion of supremacy, problems in the Westminster Parliament’s legal and political sovereignty were left unresolved and vulnerable to serious objection. They contributed to making the UK’s continued membership of the EU precarious and unstable. The doctrinal and constitutional options and implications for the UK are challenging, as are various searching questions for the EU.
Quel che resta della sovranità. Concessioni e governo del territorio a Tianjin
Opened as a treaty port in 1860 with the Beijing convention, Tianjin is the only Chinese city where up to nine foreign concessions coexisted. This article focuses on the ambiguous origin of the first three Western settlements (the English, the French and the American concession), underlining the importance of the colonial dimension in the definition of modern international law. As a matter of fact, Tianjin is an excellent point of observation to understand how it was possible to transform a remote Chinese city into a new social space within which it is possible to define new relationships between different legal systems. At the same time, Tianjin can also be assumed as a model for reading the legal discussions about the exceptionality of the non-Western spaces and their populations, and to follow the projections of Western international law beyond the borders of the West.Aperta al commercio con le potenze Occidentali con la convezione di Pechino del 1860, Tianjin è l’unica città cinese in cui coesistettero fino a nove diverse concessioni straniere. Questo articolo si prefigge l’obiettivo di ricostruire l’ambigua origine dei primi tre insediamenti occidentali, il settlement inglese, la concessione francese e la “so called” concessione americana, sottolineando la rilevanza della dimensione coloniale nel processo di costruzione e definizione del moderno diritto internazionale. Tianjin costituisce, quindi, un ottimo punto di osservazione per comprendere come sia stato possibile trasformare una sperduta località dell’impero cinese in un nuovo spazio sociale al cui interno definire inedite relazioni tra diritti e discorsività giuridiche differenti. Allo stesso tempo essa può essere assunta anche come un modello per leggere le discussioni giuridiche sull’eccezionalità degli spazi non occidentali e le loro popolazioni e per seguire le proiezioni extraeuropee del diritto internazionale occidentale