Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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Il «dovere elettorale» in uno scritto di Luigi Rossi del 1907
Nel 1907, Luigi Rossi, nel corso di una carriera politica che lo stava tenendo lontano dalla cattedra, torna sulla rappresentanza politica. Il saggio Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico (1907, ora in Rossi 1941, pp. 41-62) costituisce il completamento di un’opera rimasta a lungo incompiuta. Infatti, I principi fondamentali della rappresentanza politica, secondo i propositi espressi nell’altro suo volume del 1894, prevedeva un secondo tomo, mai dato alle stampe. Tredici anni dopo, Rossi trova il momento per approfondire, finalmente, il tema della elezione, rivisitando argomenti già affrontati in precedenza. Il suo “occhiale” è sensibile ma non per questo condizionato dai mutamenti intervenuti nella società e dalle difficili congiunture economiche, che stavano provocando un inaspri- mento dei conflitti sociali cui non potevano che seguire altre rivendicazioni in campo rappresentativo. Di lì a poco, non a caso, Giolitti avrebbe introdotto il suffragio universale maschile (sulle vicende storiche, Sabatucci - Vidotto, pp. 228 ss.). Certo è che il tempo trascorso ha radicalizzato le idee del nostro giurista. La contemplazione del dato giuridico alla luce delle incidenze politiche traccia ancora il profilo del suo metodo, che però è sempre più influenzato dai rilievi della scuola dogmatica, alla ricerca di un formalismo a tratti esasperato. Più esattamente, la prima necessità di Rossi consiste ancora nel porre il diritto al centro della vita sociale, per la sua funzione di regolamentazione: «il diritto, il quale è una forma della vita, non [può] prescindere dai motivi e dalle circostanze che lo hanno determinato» (Sulla concezione «elastica» del diritto secondo Rossi, cfr. Lanchester, 1994, p. 24). Ma se le “incursioni” della politica nel diritto costituzionale richiedono un raccordo, è ovvio che ciò non debba significare confu- sione delle discipline: resta assodato che il diritto và studiat
Guerra civile e diritto: una costituzione per la Repubblica di Mussolini
La contrapposizione ideologica, che ha caratterizzato gli studi sulla vicenda della Repubblica Sociale Italiana, ha scoraggiato sinora l’indagine storica degli aspetti giuridici dell’attività del governo fascista. Eppure in Italia nel periodo tra il 18 settembre 1943 – giorno in cui Mussolini annunciò da radio Monaco la creazione di un nuovo Stato fascista repubblicano – ed il 25 aprile 1945, operarono due governi, ciascuno a sovranità limitata, rispettivamente per l’occupazione militare tedesca e per quella alleata, entrambi su porzioni del territorio nazionale limitate e differenti: più ampia inizialmente quella della Repubblica di Mussolini, dal Centro al Nord, molto più ristretta, sempre nel periodo iniziale, quella del Regno Sabaudo al Sud. In altri termini per seicento giorni due realtà politiche e governative italiane svolsero, nella tragica situazione di guerra civie, un’attività legislativa, operarono nel campo amministrativo, misero in cantiere anche progetti di vasto respiro tendenti a legittimarsi e non solo in nome di una mera legalità burocratica
I regolamenti del 1971
Parecchi anni fa, studiando la nostra forma di governo, giungevo alla conclusione che la Costituzione del ’48, dopo aver optato per un “parlamentarismo di tipo nuovo” e fissato una sorta di “doppio comando” del sistema, suddividendolo fra Parlamento e Governo, aveva lasciato al gioco delle maggioranze parlamentari, e quindi dei partiti, il compito di puntualizzare i termini della suddivisione, utilizzando all’uopo la modifica della normativa elettorale e dei Regolamenti parlamentari. Il che d’altronde ha consentito, a Costituzione invariata, ossia restando fermo il regime parlamentare, una significativa evoluzione di questo attraverso varie fasi, collegate all’andamento dei rapporti fra i partiti conseguente ai risultati elettorali. E certamente quella provocata dai Regolamenti del 1971 è stata una svolta nel modello di parlamentarismo fino ad allora realizzatosi da noi in base per l’appunto, ad ormai superati equilibri partitici
Il principio di separazione dei poteri nei dibattiti Parlamentari della Rivoluzione francese: dagli Stati Generali all’Assemblea Nazionale Costituente
Il principio di separazione dei poteri rappresenta a tutt’oggi un irrisolto nodo inter- pretativo. La moderna teoria della separazione è notoriamente ricondotta alla riflessione di Montesquieu e forse già in tale prospettiva risiede una della cause della sua possibile ambiguità: separazione intesa come divisione del “potere” ossia, in definitiva, della stessa sovranità ovvero come articolazione o più semplicemente modalità di organizzazione delle “funzioni di potere”, all’interno di una sovranità indivisa (De Sanctis 1996, p. 60)
Dicey e i “signori del diritto” in epoca vittoriana
A.V. Dicey probabilmente amava pensare se stesso come un giurista del medio vittorianesimo, legato a una dogmatica costituzionale radicata nella tradizione, nonostante egli vivesse in un momento di profondo cambiamento costituzionale dell’ordina- mento britannico. Infatti, il periodo com- preso tra il 1867, anno del Representation of The People Act, e la crisi istituzionale, che sfocerà nel Parliament Act del 1911, rappresenta una fase di grande mutamento
Testimonianza
Nell’evocare, come gentilmente mi si è chiesto, alcuni miei ricordi della Corte costituzionale, chiedo anzitutto venia per le lacune e per le imprecisioni che sarà facile trovarvi. Ho voluto affidarmi alla sola memoria personale, nel senso più stretto, perché se avessi consultato per riscontro libri o documenti, avrei rischiato di confondere nel ricordo genuino elementi di informazione e avrei alterato i caratteri della testimonianza. Ad una Corte costituzionale per quella che sarebbe stata l’Italia del dopoguerra pensai, ma distrattamente, sin dai tempi della resistenza. Mi vien fatto di ricordare quanto mi raccontava Alberto Simonini, deputato di Reggio Emilia e poi cosegretario del PSLI dopo la scissione del gennaio 1947. Egli, non più giovanissimo socialista della «Critica sociale», era rifugiato sulle montagne della sua zona quando ascoltando la radio clandestina sentì la parola «Assemblea Costituente». «Non sapevo bene che cosa volesse significare – mi narrò – ma mi dissi subito: là ci sarò»
Dischi-corazza del Piceno: distribuzione e significato
The presence of a pair of armour-discs, found in a warrior’s grave at the necropolis of Colle Vaccaro in Colli del Tronto and belonging to a typology primarily attested along the Sangro River, offers further archaeological evidence of the Italic contribution to the formation of the Picene civilisation between the 7th and 6th centuries BC. It also underscores the identity-bearing value of a class of artefacts long overlooked or misunderstood. The substantial increase in data from intensive excavations in Abruzzese necropoleis, together with the advances of university-led research, allows us to move beyond the traditional view within the field that characterises the cultural development of pre-Roman central-Apennine and mid-Adriatic communities as delayed and subordinate to more “advanced” pre-Roman civilisations such as that of the Etruscans – despite direct contacts with the latter as early as the 9th-8th centuries BC. Today, we can assert that the production of some of the most distinctive classes of material culture – both in terms of male weaponry and female ornamentation – originated locally. The invention of the so-called “Adriatic-style” armour-discs took place in Abruzzo, not in the Picene region, just as the laminated bronze stola discs and belt plaques originated in the Fucino district, rather than in Capena. The distribution of these artefacts, together with the widespread diffusion of funerary architecture – specifically, the tumulus tombs encircled by stone rings – attests to the early expansionist drive of Italic peoples, who, in historical periods, would go on to establish the national entities of the Lucanians and Campanians. In the Marche region, the Italic presence – also attested by ancient historians and palaeo-sabellic inscriptions – played a crucial role in the emergence and consolidation of a warrior aristocracy, from at least the 7th century and throughout the 6th century BC. This Italic component became an essential factor in the development of Picene civilisation.La presenza in una tomba di guerriero della necropoli di Colle Vaccaro di Colli del Tronto (AP) di una coppia di dischi-corazza di un tipo distribuito essenzialmente lungo il corso del Sangro, costituisce un’ulteriore prova archeologica dell’importanza della componente italica nella formazione della civiltà picena tra il VII e il VI secolo a.C. e del valore identitario di una classe di materiali a lungo incompresa. L’enorme accrescimento dei dati derivanti dagli scavi intensivi delle necropoli abruzzesi e dagli approfondimenti della ricerca universitaria, ci permettono di superare la tradizionale visione degli studi di settore dell’attardamento dello sviluppo culturale delle comunità preromane centro-appenniniche e medio-adriatiche, subalterne alle più avanzate civiltà dell’Italia preromana, come quella degli Etruschi, con i quali avevano fin dal IX-VIII secolo a.C. contatti diretti. Possiamo oggi affermare che la produzione delle classi più significative e peculiari della cultura materiale relative all’armamento maschile e all’ornato femminile ha avuto origine nel territorio abruzzese. L’invenzione dei dischi-corazza con la decorazione di stile “adriatico” è nata in Abruzzo e non nel Piceno, come i dischi di stola di bronzo laminato e le placche di cintura, che nascono nel distretto fucense e non a Capena. La distribuzione di questi materiali, insieme alla diffusione dell’architettura funeraria delle tombe a tumulo delimitato da un circolo di pietre, testimoniano la precocità e la portata dell’espansionismo italico che in età storica fondano gli stati nazionali dei Lucani e dei Campani. Nelle Marche l’apporto italico, testimoniato anche dagli storici antichi e dalle iscrizioni paleosabelliche, a partire almeno dal VII e per tutto il VI secolo a.C., ha contribuito alla formazione e all’affermazione di un’aristocrazia guerriera, diventando una componente essenziale dello sviluppo della civiltà picena
Gadamer oggi: alcune suggestioni ‘metapolitiche’
Hans-Georg Gadamer made a contribution of decisive importance to twentieth-century herme- neutic philosophy. Is it possible to trace in Gadamerian work considerations that invest, if not the political theory of our present, at least some recurring metapolitical themes in our public discourse? The answer can be cautiously affirmative when one takes into consideration, for example, the relationship between ‘reason’ and ‘tradition’, the limits of universalism and the issue of ‘solidarity’.
Hans-Georg Gadamer ha dato un contribuito di decisiva importanza alla filosofia ermeneutica novecentesca. Sono rintracciabili nell’opera gadameriana considerazioni che investano, se non la teoria politica del nostro presente, almeno alcuni temi metapolitici ricorrenti nel nostro discorso pubblico? La risposta può essere cautamente affermativa quando si prendano in considerazione, ad esempio, il rapporto fra ‘ragione’ e ‘tradizione’, i limiti dell’universalismo, il tema della ‘solidarietà’.