Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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La Costituzione nel tempo. Regimi di storicità di un progetto storico-politico
Historical research does not seem to have sufficiently reflected on the plurality of the temporal horizons that define the “being in the time” of a Constitution. The contribution aims to analyze the “regimes of historicity” of the Republican Constitution (how it has related to time and how time has shaped its forms), using in particular the category of “transition”, which has recently captured the interest of some historians. The focus is on the “founding era”, therefore on the beginning of the Republican project. Through the use of the category of transition some characteristics are re- discussed, in particular the coexistence of continuity profiles which, even in a context of strong discontinuity with the past, mark the start of the new constitutional order. The presence of concurrent temporal horizons suggests that the traditional chronology relating to the founding era should be partially revised, blurring the contours.La ricerca storica non sembra aver riflettuto a sufficienza sulla pluralità degli orizzonti temporali che definiscono l’essere nel tempo di una Costituzione. Il contributo si propone di analizzare i “regimi di storicità” della Costituzione repubblicana (come essa si è relazionata al tempo e come il tempo ne ha modellato le forme), utilizzando in particolare la categoria di transizione, su cui è di recente caduto l’interesse di alcuni storici. L’attenzione si concentra sull’età costituente, dunque sulla stagione di avvio del progetto repubblicano. Attraverso l’uso della categoria di transizione se ne ridiscutono alcune caratteristiche, in particolare la compresenza di profili di continuità che, pur in una cornice di forte discontinuità col passato, segnano l’avvio del nuovo ordinamento costituzionale. La presenza di orizzonti temporali concorrenti suggerisce di rivedere in parte, sfumandone i contorni, la tradizionale cronologia relativa all’età costituente
Una «Giustizia con l’abito nuovo»? La Magistratura e la Costituzione del 1948
Prepared by a debate of about two years, especially among the insiders (magistrates and politicians experts in law), the new Constitution of 1948 guaranteed autonomy and independence to the Judiciary. On the issues of justice, a compromise between the different political forces was realized, as in general, but the role of jurists such as Piero Calamandrei was decisive in establishing the new constitutional principles for the protection of judicial power. Nevertheless, the transition was a slow and fought process. Many years will be indeed necessary still for the independence of the magistrates to be fully established and the judiciary be freed from the hierarchical constraints that had previously dominated it even in the exercise of jurisdiction.Preparato da un dibattito di circa due anni, soprattutto tra gli addetti ai lavori (magistrati e politici esperti di diritto), il nuovo assetto costituzionale del 1948 garantì autonomia e indipendenza alla magistratura. Sui temi della giustizia si realizzò un compromesso tra le diverse forze politiche (come avvenne più in generale), ma il ruolo di giuristi come Piero Calamandrei fu determinante nella fissazione dei nuovi principi costituzionali a tutela del potere giudiziario. Nonostante ciò, la transizione fu un lento e combattuto processo. Saranno infatti necessari ancora molti anni affinché l’indipendenza dei magistrati sia pienamente affermata e il corpo giudiziario liberato dai vincoli gerarchici che l’avevano in precedenza dominato anche nell’esercizio della giurisdizione
Uno Stato debole? Il rapporto tra pubblico e privato negli Stati Uniti d’America. Una prospettiva storico-istituzionale
The article analyses the recent historiographical debate ongoing in the United States of America on the weakness of the American state. For classical historiography the United States are considered as a statelessness society. Most of the most recent studies on the American institutions are contesting the idea of weak State advocated by the classical historiography of the twentieth century. Considered this debate, the second part of the article focuses on the public-private governance in historical terms. It analyses the relationships of public-private governance through history and it shows cooperation between private and public institutions and the powerful penetration of the State within the American society.L’America viene tradizionalmente considerata una statelessness society, caratterizzata da una debole presenza statuale. Di recente numerosi studi, intrapresi da giuristi e storici americani, mirano a dimostrare come lo Stato in America non sia stato e non sia debole come appare nella tradizione accademica, ancora influenzata dai pensatori ottocenteschi. L’articolo analizza il recente dibattito in corso negli Stati Uniti d’America riguardante il ruolo dello Stato nella società americana e ricostruisce, attraverso documenti e interpretazioni storiografiche e dottrinarie di storici e giuristi statunitensi, il rapporto tra potere pubblico e privato nella storia americana. L’articolo evidenzia le peculiarità di una statualità diversa, ma non meno profonda rispetto alle esperienze europee. Al contrario, le istituzioni pubbliche mostrano una forte capacità di penetrazione nella società americana seppur esplicata secondo differenti modalità, proprio per il peculiare sviluppo storico del rapporto tra Stato e privato, rispetto a quella degli Stati europei
Constitutionalism in Post-1814 Europe: Monarchy, Parliament and Sovereignty
Anche se il collasso dell’ordine napoleonico nel 1814 simbolizzò una vittoria sulla rivoluzione e i suoi principi, fu impossibile negare il lascito rivoluzionario in generale, e il costituzionalismo in particolare. Una sfida chiave del tempo fu quella di riconciliare le pretese di sovranità e potere dei monarchi con le attese sia di Stato costituzionale, sia di mantenimento delle innovazioni politiche generate dalla Rivoluzione e dal regime Napoleonico da parte delle società post-rivoluzionarie. Que- sto fu un dilemma che diede origine al concetto di una forma genuinamente monarchica di ordine costituzionale in Europa, per il quale la Charte constitutionnelle della monarchia Borbonica restaurata in Francia – la quale stabiliva un sistema costituzionale rappresentativo che al tempo stesso conservava molte delle prerogative tradizionali del monarca – divenne un modello di riferimento del diciannovesimo secolo. Dapprincipio, comunque, il “monarchismo costituzionale”, mostrò essere un compromesso politico fragile, con un distinto dualismo strutturale tra corona e parlamento – e pertanto un conflitto latente sistemico. Inoltre, il monarchismo costituzionale non era l’unica alternativa concepibile: l’ordine costituzionale inglese di common law, che aveva un tempo ispirato il lavoro di Montesquieu, o la Costituzione spagnola di Cadice del 1812 rappresentavano altri punti potenziali di riferimento per il costituzionalismo del diciannovesimo secolo, così come lo erano costituzioni rivoluzionarie come la Costituzione americana del 1787 e la prima Costituzione francese del 1791, nonostante il loro essere fondate sul principio di sovranità popolare. In questo contesto, questo articolo mira a tracciare la genesi e i tratti salienti del “monarchismo costituzionale” post-Napoleonico, ed esamina il suo ruolo per il costituzionalismo del diciannovesimo secolo rispetto ad altri modelli potenziali.Even though the collapse of the Napoleonic order in 1814 symbolised a victory over the Revolution and its principles, it was impossible to negate the revolutionary legacy in general and constitutionalism in particular. A key challenge at the time was to reconcile monarchs’ claims to sovereignty and power with post-revolutionary societies’ expectations of both a constitutional state and maintaining the political innovations generated by the Revolution and the Napoleonic Regime. This was a dilemma which gave rise to the concept of a genuinely monarchical form of constitutional rule in Europe, for which the Charte constitutionnelle of the restored Bourbon monarchy in France – establishing a representative constitutional system which at the same time retained many of the monarch’s traditional prerogatives – became a nineteenth-century role model. From the outset, however, “constitutional monarchism”, proved to be a fragile political compro- mise, with a distinct structural dualism between crown and parliament – and thus a latent systemic conflict. Moreover, constitutional monarchism was not the only conceivable alternative: the English common-law constitutional order, which had once inspired Montesquieu’s work, or the Spanish Cádiz Constitution of 1812 represented other potential points of reference for nineteenth-century constitutionalism, as did revolutionary constitutions like the American Constitution of 1787 and the first French Constitution of 1791 notwithstanding their being based on the principle of popular sovereignty. Against this background, this article aims to outline the genesis and characteristic features of post-Napoleonic “constitutional monarchism”, and examine its role for nineteenth-century constitutionalism against other potential models.
L’antiveggente Vittorio Emanuele Orlando e la ‘soluzione’ della tormentata “Questione romana”
The motivation that leads Orlando to negotiate the solution of the “Roman Question” with Mon- signor Bonaventura Cerretti, that he “met” in Paris, as “sent” by Benedict XV, focuses on the failed political agreement, on the “crisis” of the “Orlando ministry” and, therefore, on the Lateran Pacts of 11th February 1929, which mark the overcoming of a policy, founded on the “law of guarantees”, and give a “not very different text from that of Orlando-Cerretti”.La motivazione che induce Orlando a negoziare la soluzione della “Questione romana” con monsignor Bonaventura Cerretti, “incontrato” a Parigi, quale “inviato” da Benedetto XV, si sofferma sul mancato accordo politico, sulla “crisi” del “ministero Orlando” e, quindi, sui Patti del Laterano dell’11 febbraio 1929, che segnano il superamento di una politica, fondata sulla “legge delle guarentigie”, offrendo un “testo non molto diverso da quello Orlando-Cerretti”
La questione del populismo
On 6th June 2017 many colleagues, friends and pupils of Nicolao Merker met at the Department of Philosophy of the University “La Sapienza” in Rome, in order to remember the great scholar after few months of his death. It was the occasion for reflecting on the important role played by Merker in the Italian culture of the last decades, as well as on the most relevant themes which were at the core of his long and prolific intellectual path: from the political and cultural history of modern Germany to the transformations of Marxism, from the nationalism/colonialism nexus to the populist issue. The focus published in this issue of the «Journal of Constitutional History» gathers the contributions of that day of studies, in a polyphonic dialogue which is also an endorsement of the extraordinary richness and modernity of that research path.Il 6 giugno 2017 molti colleghi, amici e allievi di Nicolao Merker si sono riuniti presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per ricordare il grande studioso a pochi mesi dalla sua scomparsa. È stata l’occasione per riflettere sull’importante ruolo svolto da Merker nella cultura italiana degli ultimi decenni oltre che sulle più rilevanti tematiche poste al centro del suo lungo e prolifico itinerario intellettuale: dalla storia politica e culturale della Germania moderna alle trasformazioni del marxismo, dal nesso nazionalismo/colonialismo alla questione populista. Il focus pubblicato in questo numero del «Giornale di storia costituzionale» raccoglie i contributi di quella giornata di studi, in un dialogo a più voci che è anche una testimonianza della straordinaria ricchezza e attualità di quel percorso di ricerca.
 
Post-revolutionary catholic social teaching: Risorgimento, Syllabus and the failed liberalization
La ricerca è dedicata alla posizione della Chiesa cattolica sugli aspetti più importanti dello sviluppo politico ed economico della società nel periodo successivo alla Rivoluzione francese. La crescita graduale del reazionarismo della Chiesa verso i movimenti e le ideologie politiche emergenti è considerato attraverso l’analisi delle encicliche papali, che contengono la posizione dottrinale della Chiesa. In questo paper, in particolare sono considerati i periodi dei pontificati di Pio VII (1800-1823), Leone XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830), Gregorio XVI (1831-1846). Speciale attenzione è data alla posizione della Chiesa cattolica riguardo agli aspetti più importanti dello sviluppo politico ed economico della società durante il pontificato di Papa Pio IX, l’inizio del quale fu segnato dal desiderio del pontefice di liberalizzare la struttura della Chiesa e il suo atteggiamento verso i processi politici europei, ma come risultato portò ad una delle posizioni più reazionarie che la Chiesa abbia mai avuto, espressa in un atto epocale, simbolizzante l’ultramontanismo, il Sillabo. La conclusione principale della ricerca consiste nel fatto che nonostante i tentativi della Chiesa cattolica e la sua volontà di compromesso con i nuovi regimi politici sorti come risultato della presa di potere del movimento rivoluzionario repubblicano, la Santa Sede non trovò comprensione fra i Repubblicani ed altri gruppi rivoluzionari. L’esempio più straordinario, in questo caso, è Papa Pio IX che era in origine uno dei pontefici di vedute più liberali, tuttavia a causa di una posizione abbastanza ambigua del movimento liberale e dei gruppi rivoluzionari, divenne uno dei simboli del reazionarismo.The research is dedicated to the position of the Catholic Church on the most important aspects of political and economic development of society in the aftermath of the French Revolution. The gradual increase of church’s reactionism towards the emerging political movements and ideologies is considered through the analysis of the papal encyclicals, which contain the doctrinal position of the church. In this paper, in particular, the period of the pontificate of Pius VII (1800-1823 gg.), Leo XII (1823-1829 gg.), Pius VIII (1829-1830), Gregory XVI (1831-1846) is considered. A special attention is paid to the position of the Catholic Church on the most important aspects of political and economic development of the society during the pontificate of Pope Pius the IX, the beginning of which was marked by the pontiff’s desire to liberalize church’s structure and its attitude to political processes in Europe, but as a result, brought to one of the most reactionary positions church has ever had, expressed in landmark act, symbolizing ultramontanism - Syllabus. The main conclusion of the research is the fact that in spite of the attempts of the Catholic Church and its willingness to compromise with the newly arisen political regimes that have emerged as a result of revolutionary republican movement coming to power, the Holy See did not find understanding among Republicans and other revolutionary groups. The most striking example in this case, is Pope Pius IX, who was originally one of the most liberal-minded modern pontiffs, however, because of quite ambiguous position of the liberal movement and revolutionary groups, he came to symbolize the reactionism itself.
Dal costituzionalismo sincronico a quello diacronico: la via amministrativa
There can be synchronic constitutionalism or diachronic constitutionalism. The former is that which consolidated itself within the Western modern times and is destined to decline with the end of such period. Globalisation instead is a new phenomenon and therefore must be considered in its becoming, that is in a diachronic way. Without underestimating its partisan origin, rather trying to understand its planetary destination, in order to build an actual global polity. Constitutionalism and globalisation intertwine themselves in the central issue of governance, in the framework of the crisis of the traditional State and of the epochal transformation of the idea of space and time. With all this the governance of global future – provided with internal solidity and responsibility for the external world – must be commensurated, in relation with the variable relationship between public and private and with the failing of the principle of sovereignty. It will then be possible an administrative constitutionalism, able to combine globality with locality and make every citizen an officer. In this action the law and the jurists will not be the exclusive main characters any more, they will instead concur with other techniques and social actors to develop that diachronic discourse of constitutionalism which will reward the multiple value of the latter.Ci può essere costituzionalismo sincronico e costituzionalismo diacronico. Il primo è quello che si è consolidato nel bozzolo della modernità occidentale ed è destinato a declinare con la fine di quest’ultima. La globalizzazione è invece fenomeno nuovo e va dunque considerata nel suo divenire, cioè in modo diacronico. Non sottovalutando la sua origine di parte, ma cercando di coglierne la destinazione planetaria, per costruire una effettiva global polity. Costituzionalismo e globalizzazione s’intrecciano nel nodo centrale del governo, nel quadro di crisi dello Stato tradizionale e della epocale trasformazione dell’idea di spazio e tempo. A ciò va commisurato il governo del futuro globale, dotato di compattezza interna e di responsabilità verso l’esterno, in rapporto al mutevole rapporto fra pubblico e privato e al venir meno del principio di sovranità. Sarà allora possibile un costituzionalismo amministrativo, capace di coniugare globalità con località e di fare di ogni cittadino un ufficiale. In quest’azione il diritto e i giuristi non saranno più esclusivi protagonisti, ma concorreranno, con altre tecniche ed operatori sociali, a sviluppare quel discorso diacronico di costituzionalismo che premierà la plurivalenza di quest’ultimo