Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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    Le carte ottriate. La teoria dell’octroi e le esperienze costituzionali nell’Europa post-rivoluzionaria

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    The essay studies a theme that has rarely been approached in an organic way: the “granted” constitutions”, that is conceded by the sovereign to the nation. This category marks the European constitutional history between 1814 and 1848. Here, we would like to examine the issue of the «granting», the constitutional forms which derived from it, the effects on the type of government, on the guarantee of rights, on the rules and procedures established for changing the same constitution. Particularly, we will analyse the Charte constitutionnelle of 1814 – “model”, par excellence, of the octroi –, the German Frühkonstitutionalismus, the Statute of the Kingdom of Sardinia. We will deeply study the theory of granting, the model of the limited monarchy, the so-called “monarchic principle”, the destinies of monarchic constitutionalism during the 19th Century.Il saggio studia un tema che raramente è stato affrontato in maniera organica: le costituzioni “ottriate”, cioè concesse dal sovrano alla nazione. Questa categoria contrassegna la storia costituzionale europea tra il 1814 e il 1848. In questa sede si prendono in esame il problema della «concessione», le forme costituzionali che ne derivano, gli effetti sulla forma di governo, sulla garanzia dei diritti, sulle regole e le procedure stabilite per il mutamento della stessa costituzione. In particolare, oggetto di analisi sono la Charte constitutionnelle del 1814 – “modello” per eccellenza dell’octroi –, il Frühkonstitutionalismus tedesco, lo Statuto del Regno di Sardegna. Lo studio approfondisce la teoria della concessione, la figura della monarchia limitata, il cd. “principio monarchico”, i destini del costituzionalismo monarchico lungo il XIX secolo

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    Libertà e diritti di libertà

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    Il sostantivo “libertà” è presente nella nostra Costituzione tredici volte, delle quali undici nella Parte I (in particolare negli artt.3,10,11,13–trevolte–,14,15,33,35e 41) e due nella Parte II (artt. 68 e 111 Cost.). L’avverbio “liberamente” ricorre cinque volte, tutte nella Parte I, in particolare negli artt. 16, 18, 19, 21, 49 Cost. Infine l’aggettivo “libero/a/e” è presente undici volte, delle quali nove nella sola Parte I, in par- ticolare negli artt. 8, 16, 33 (due volte), 36, 38, 39, 41, 48, 111 e 120 Cost. Poiché l’obiettivo di questo contributo è esclusivamente quello di illustrare la peculiarità dei diritti di libertà – e non già di evidenziare a cosa specificamente alluda la Costituzione nei singoli articoli relativi alla libertà personale, domiciliare, di comunicazione ecc. –, è non privo di interesse partire dalle principali accezioni del concetto di libertà quali sono state prospettate in sede filosofica per verificarne la prati- cabilità alla luce delle più diffuse dottrine giuridico-costituzionalistiche

    Liberté & Securitas: L’emergere della Democrazia dalla degenerazione dello Stato moderno. L’Autonomia...

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    Would Measure still be able in future to lead the historical-constitutional flow? Public administration as responsible (but also creative) ruling of public life: towards an international governance of differences in goods, liberties and rights? From the crisis of State, society, and social classes, the authoritarian 20th century came about. International solidarity was then regained (Bretton Woods) and now has been lost again; the last remedy could be Autonomy. However which one? Feliciano Benvenuti and Paolo Grossi, great Masters of Law, had two different paths along the common itinerary of autonomy, keeping basic values of political organisations in sight, like the principle of subsidiarity, in order to group people, avoiding the unbearable burden of a direct relationship between individuals and sovereign. It was the conclusion of the outstanding performance of the modern State, which came to completion through reforms and revolutions around the middle of the 19th century. Administration and Constitution became the pillars of a new political system that I dare define as Democracy, a powerful aggregate of freedom and security, under the rule of law. A new regime settled in the hybrid sphere of government and representation over State and society, maybe over modernity itself. In the rule of law, autonomy within both local self-government and industrial relations was included as well, with the results of multiple conjugations of corporative tools in negotiated mediation between command and obedience. Responsibility was considered not only as superioritas but also as Gerechtigkeit, for a substantive justice and equity between associations and differently interested parties. A multilevel autonomy should be the result of social reliability, for a ruling system dissociated from the untenable rigidity of the modern State and conforming to a new culture of care and autonomy as wished by the international social sciences and agencies that are ruling our lives, paying attention to the contemporary interplay of publicity and commonality and to the new weaving of constitutional and administrative elements in terms of representation and composition of differences. Ownership and human rights are likely to become the new frontiers of civil science in a configuration that reminds the powerful fresco of Buongoverno in 14th century’s Siena. The continual evolution and dislocation of the theory-practice of human rights and the growing reference to Commons are signals of a current great transformation that needs administrative adaptation at global and local levels, with effects on various fields of commonality as spheres of exercise of the ancient rights. From Constitution to Administration through Autonomy could be the path to a new embedding of our lives in the fast-flowing modernization of politics that We must favour and manage if We want to become the New citizens of a World full of diversities but compact in pursuing its (our) Common good.Potrà Misura guidare anche in futuro il flusso storico-costituzionale? La pubblica amministrazione come governo responsabile (ma anche creativo) della vita pubblica: verso una governance internazionale di differenze in beni, libertà e diritti? Dalla crisi di Stato, società e classi è sorto l’autoritario XX secolo; una volta riguadagnata la solidarietà internazionale (Bretton Woods) poi ora nuovamente smarrita, l’ultimo rimedio potrebbe essere Autonomia. Ma quale? Feliciano Benvenuti e Paolo Grossi, grandi Maestri di diritto, hanno avuto due percorsi differenti lungo il comune itinerario dell’autonomia, con l’occhio a valori di base dell’organizzazione politica, come il principio di sussidiarietà, per organizzare la gente in gruppi, ad impedire il peso insopportabile di una relazione diretta fra individui e sovrano. Era la conclusione della grande prestazione dello Stato moderno, che aveva raggiunto il suo compimento, attraverso riforme e rivoluzioni, alla metà del XIX secolo. Amministrazione e Costituzione divennero i pilastri di un nuovo sistema politico, che oso definire Democrazia, potente aggregato di libertà e sicurezza, sotto il governo della legge. Un nuovo regime si assestò nella sfera ibrida di governo e rappresentanza su Stato e società, ma forse sulla modernità stessa. Sotto il diritto cadde anche l’autonomia, nei due campi dell’autogoverno locale e delle relazioni industriali, con il risultato di una multipla coniugazione di strumenti corporativi in mediazione pattizia fra comando e obbedienza: responsabilità non solo come superioritas ma anche come Gerechtigkeit, per una giustizia ed equità materiale fra le associazioni e le parti differentemente interessate. Un’autonomia multilevel dovrebbe essere il risultato di un’affidabilità sociale del genere, per un sistema regolativo dissociato dall’ormai insostenibile rigidità dello Stato moderno, conformemente ad una nuova cultura di cura ed autonomia, secondo le indicazioni delle scienze ed agenzie internazionali che da tempo ci governano, con attenzione al contemporaneo gioco incrociato di pubblicità e communalità e al nuovo intreccio di elementi costituzionali e amministrativi in termini di rappresentazione e composizione delle differenze. Proprietà e diritti umani stanno probabilmente diventando le nuove frontiere della scienza civile in una configurazione che ricorda il poderoso affresco del Buongoverno nella Siena di metà Trecento. La continua evoluzione e dislocazione della teoria-prassi dei diritti umani e il richiamo crescente ai Commons sono segnali di una grande trasformazione in corso, bisognosa di assestamento amministrativo a livello globale e locale, con effetto sui vari campi di communalità come ambiti di esercizio degli antichi diritti. Dalla Costituzione all’Amministrazione mediante l’Autonomia potrebbe essere il percorso di un nuovo radicamento delle nostre vite nella rapida modernizzazione della politica, che Noi dobbiamo favorire e gestire se Noi vogliamo diventare i Nuovi cittadini di un Mondo pieno di diversità ma compatto nel perseguire il suo (nostro) Bene comune

    Pace di Milano (1849); pace di Parigi (1947): due sconfitte militari, due rinnovamenti costituzionali

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    The essay analyzes the parliamentary debates in the Kingdom of Sardinia and in the Italian Republic about, respectively, the peace of Milan (1849) and the peace of Paris (1947). The analysis of these two historical moments reveals an unexpected similarity. In both moments, in fact, the metabolization of military defeat was intertwined with delicate geopolitical issues and moments of constitutional growth.L’articolo analizza i dibattiti parlamentari nel Regno di Sardegna e nella Repubblica italiana sui disegni di legge che ratificavano, rispettivamente, la pace di Milano (1849) e la pace di Parigi (1947). L’analisi di questi due momenti storici fa emergere una inattesa similitudine. In entrambi i momenti, infatti, la metabolizzazione della sconfitta militare si è intrecciata con delicate questioni geopolitiche e momenti di crescita costituzionale. &nbsp

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    The Role of the Constitutional Scholar in Relation to the Rule of Law Crisis

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    Il presente contributo prende le mosse dai recenti dibattiti sull’attivismo dottrinale (scholactivism) e sul ruolo del costituzionalista. La prima parte fa il punto relativamente alle varie tesi proposte di recente in merito a tali questioni e analizza alcuni dei principali punti controversi che emergono. A seguito di tale ricognizione, da cui sorgono alcuni punti interrogativi, viene constatata l’incompletezza di qualsiasi prospettazione volta alla definizione del ruolo proprio del costituzionalista, in particolare quando si tratta di dare manforte allo Stato di diritto, ove non tenga conto della funzione o funzioni educative che i costituzionalisti esercitano nel loro quotidiano. Tale approccio trova la sua ragion d’essere nella circostanza che gran parte del dibattito sull’attivismo dottrinale si è concentrato sinora sulla ricerca accademica e sulla diffusione dei risultati della stessa. Per quanto riguarda il ruolo che i costituzionalisti possono svolgere, in qualità di educatori, nel sostenere lo Stato di diritto, è possibile adottare una prospettiva interna, orientata verso il contesto accademico, così come una prospettiva esterna, orientata alla collettività. In entrambi i casi, il costituzionalista può dare un contributo significativo al fine di assicurare la comprensione e il rispetto dello Stato di diritto. Ciò richiede, innanzitutto, la capacità di articolare e comunicare in modo efficace una chiara prospettiva circa la ragion d’essere e l’importanza dello Stato di diritto. A tal proposito, si sostiene che evitare l’esercizio arbitrario del potere rappresenti lo scopo essenziale dello Stato di diritto. In quanto esperti in tali questioni, i costituzionalisti sono all’avanguardia nel vigilare sulla casistica, reale e potenziale, in tal senso. Si sostiene che, piuttosto che rimanere in silenzio allorché viene concesso terreno all’esercizio arbitrario del potere, il ruolo di educatore del costituzionalista gli imponga di attingere al linguaggio dello Stato di diritto – quindi ai suoi valori, concetti ed ideali − per commentare e criticare tali derive. Il silenzio favorisce coloro che vorrebbero smantellare lo Stato di diritto e, segnatamente, permette loro di procedervi a fronte di una resistenza sminuita proprio da coloro che sono nella posizione ottimale per giustificare la ragion d’essere dello Stato di diritto. Inoltre, tale silenzio ha come conseguenza che il dibattito sullo Stato di diritto venga condotto senza che la collettività abbia a propria disposizione le competenze e le argomentazioni dei costituzionalisti sul perché lo Stato di diritto sia d’importanza cruciale per contrastare l’esercizio arbitrario del potere, una deriva in essere da tempo immemore. Nel dibattito sullo Stato di diritto, educare sia gli studenti che la collettività sulla ragion d’essere dello stesso appare perfettamente in linea con il ruolo proprio del costituzionalista.This paper considers recent debates around scholactivism and the proper role of the constitutional scholar. The first half of the paper takes stock of differing views that have recently been expressed on this matter and unpacks some of the key points of contention that arise from these differing perspectives. After this survey of the terrain, which yields a series of questions, it is argued that any examination of the proper role of the constitutional scholar is incomplete, particularly when it comes to upholding the rule of law, if it does not factor in the educational function(s) that scholars perform as part of their everyday duties. This approach is prompted by the fact that much of the discussion to date has focused upon the scholarly activities of research and the dissemination of research findings. When it comes to the role that constitutional scholars can play as educators in upholding the rule of law, matters can be viewed from both an internal, faculty-oriented perspective and an external, public-oriented one. In both cases, the constitutional scholar can make a significant contribution towards inculcating an understanding of, and respect for, the rule of law. This requires, first and foremost, the ability to effectively articulate and communicate a clear understanding of what the point of the rule of law is and why the rule of law matters. It is claimed that avoiding the arbitrary exercise of power is the essential purpose of the rule of law. As experts with insights and opinions on these questions, constitutional scholars stand at the vanguard of vigilance when it comes to detecting actual and potential cases of this. It is argued that, rather than staying silent whenever the facilitation of the arbitrary exercise of power is on the rise, the constitutional scholar’s role as educator requires her to draw upon the language of the rule of law – its values, concepts and ideals – in order to comment on and critique such developments. Doing nothing cedes the ground to those who would wish to dismantle the rule of law and, crucially, allows those forces to do so in the face of less resistance from those who are best placed to explain what the point of the rule of law is. Moreover, it guarantees that the debate is conducted without the wider public being able to share in the expertise and arguments of constitutional scholars as to why the rule of law is of such profound importance to addressing the perennial problem of the arbitrary exercise of power. When it comes to the rule of law, educating both students and the wider public about the point behind the rule of law seems to me to be perfectly in keeping with the proper role of the constitutional scholar.  

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