Università degli studi di Macerata: Riviste digitali
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Primo piano / In the foreground Saverio Gentile legge / reads Roberto Calvo, L’ordinamento criminale della deportazione
Stato di diritto e ordine sociale: il costituzionalismo bifronte di Robert von Mohl
A reconstruction of the context in which the Rechtsstaat was conceived, namely Germany in the 1848 revolution, will show how for Robert von Mohl and the other exponents of liberalism with leading roles in the Constituent Assemblies of Frankfurt and Berlin, the ideal of citizen’s autonomy referred only to the members of bourgeois society. The affirmation of the Rechtsstaat as a value and basic rule for the society of Besitz und Bildung did not exclude in their plans the maintenance of the traditional Polizeistaat for the lower classes. Indeed, the hidden face of the rule of law was the preventive justice devoid of legal guarantees and oriented according to racial and class prejudice, with which Mohl intended to create the preconditions for the social domination of the Mittelstand. The two-faced nature of the liberal constitutional programme will cost the Constituent Assemblies the loss of popular support.Ricostruendo il contesto in cui era stato ideato lo Rechtsstaat, dunque la Germania nella rivoluzione del 1848, si dimostrerà come per Robert von Mohl ed altri esponenti del liberalismo con ruoli di primo piano nelle Assemblee Costituenti di Francoforte e Berlino, l’ideale di autonomia privata del cittadino si riferiva solo ai membri della società borghese. L’affermazione dello Rechtsstaat come valore e regola base per la società di Besitz und Bildung non escludeva nei loro piani il mantenimento dello tradizionale Polizeistaat per le classi subalterne. Anzi, il volto nascosto dello stato di diritto era la giustizia preventiva priva di garanzie legali e orientata secondo pregiudizi razziali e di classe, con cui Mohl intendeva realizzare le precondizioni per il dominio sociale dello Mittelstand. Questa natura bifronte del programma costituzionale liberale costerà alle Assemblee Costituenti la perdita del so- stegno popolare
La posizione giuridica internazionale di Fiume (1918-1924)
In the wake of WW1, the delegates of the winning Powers redrew the international geopolitical balances in Paris. The dissolution of the multiethnic Austria-Hungary led to the birth of several National Councils, manifestation of the different ethnic components of the Empire and of the new States, established in the aftermath of the First World War. From an international legal perspective, one of the most intricate case was the adriatic question. The legal status concerning the territory of the corpus separatum of Fiume drew the attention of the Italian jurists. In between the end of WW1 and the Treaty of Rome (1924), Fiume was experiencing a chaotic and uncertain situation, from a political, legal, administrative and economic standpoint. In 1918, a Croatian National Council, subjected to the National Council of Zagreb proclaimed within the new Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, arose beside the Italian National Council of Fiume. These were years of political and institutional tension. Formerly, Fiume was occupied by the Inter-Allied troops, thereafter d’Annunzio’s occupation would have transformed into the Italian Regency of Carnaro (unrecognized State), and lastly the Treaty of Rapallo laid the foundations for the Free State of Fiume (1921). This latter appeared in a scenario of instability, on account of the fascist violence that forced Riccardo Zanella (the leader of the Autotomous Party) to the exile. As regards the international legal status of Fiume, the coeval Italian doctrine conceived several theories, mostly influenced by the compelling political tension and by the nationalist rhetoric, but in a few cases deprived of any ideality and prejudice.All’indomani del primo conflitto mondiale, i delegati delle Potenze vincitrici ridisegnarono a Parigi gli equilibri geo-politici internazionali. La dissoluzione della multietnica Austria-Ungheria portò alla nascita di diversi Consigli nazionali, espressione delle varie componenti etniche dell’Impero e dei nuovi Stati sorti nel primo dopoguerra. Una delle vicende più intricate dal punto di vista del diritto internazionale fu la questione adriatica. Ad attirare l’attenzione dei giuristi italiani fu soprattutto lo status giuridico del territorio appartenente al corpus separatum di Fiume. Tra la fine della prima guerra mondiale e il Trattato di Roma (1924), la città di Fiume visse una situazione convulsa ed incerta sotto il profilo politico, giuridico, amministrativo ed economico. Nel 1918, al Consiglio Nazionale italiano si affiancò contemporaneamente un Consiglio croato, dipendente dal Consiglio Nazionale di Zagabria proclamato all’interno del nuovo Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Seguirono anni di tensioni politiche e istituzionali. Dapprima Fiume fu occupata dalle truppe interalleate, successivamente l’occupazione dannunziana si trasformò in Reggenza italiana del Carnaro (Stato non riconosciuto) e infine, in seguito al Trattato di Rapallo, nacque lo Stato libero di Fiume (1921). Quest’ultimo sorse nel segno dell’instabilità a causa delle violenze fasciste che portarono all’esilio del leader del Partito autonomo Riccardo Zanella. La coeva dottrina italiana ha elaborato diverse teorie sullo status giuridico internazionale di Fiume spesso fortemente condizionate dalle pressanti tensioni politiche e dalla retorica nazionalista ma talvolta spogliate di ogni idealità e pregiudizio
Hénri Grégoire e la rigenerazione degli ebrei
The essay aims to reconstruct the complexity of the positions of Hénri Baptiste Grégoire around the Jewish question and the regeneration of the Jews. Through the analysis of the texts, the comparison with the contemporary Enlightenment culture, between biological racism, skin nobility, anti-Semitic stereotypes and the Gallican and Jansenist formation, the different interpretative paths of a thought of extraordinary rigour and of great political and institutional interest will be taken. The work of Grégoire on the emancipation of the Jews, the construction of the civil pedagogy that will lead the abbot to articulate hypotheses of universal revolution of rights and duties, will therefore be highlighted, though between the ambiguities and shadows of a thought that remains controversial.Il saggio intende ricostruire la complessità delle posizioni di Hénri Baptiste Grégoire intorno alla questione ebraica e alla rigenerazione degli ebrei. Attraverso l’analisi dei testi, il confronto con la coeva cultura illuminista, tra razzismo biologico, nobiltà della pelle, stereotipi antisemiti e la formazione gallicana e giansenista, si percorreranno le differenti strade interpretative di un pensiero di straordinario rigore e di grande interesse politico ed istituzionale. Si evidenzierà dunque dell’opera di Grégoire a proposito dell’emancipazione degli ebrei, l’ottica della costruzione di quella pedagogia civile che condurrà l’abate ad articolare ipotesi di rivoluzione universale dei diritti e dei doveri, sebbene tra le ambiguità e le zone d’ombra di un pensiero che rimane controverso
Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito fascista e scienza giuridica
Suggested by some sources produced between the end of 1939 and the middle of 1941, this article aims to map and to counterpoint a collection of historic events concerning the growing contrast between the fascist party’s integralists and the legal culture’s personalities who tried to extend a ‘sanitary cordon’ around the last remains of the legal State and of the individual liberties. Proposals for writing down a new constitution to block further reforms in order to transform the Italian State in a State-DUX according to the German model, went together with proposals of interpreting some characters of the fascist public law in accordance with criteria that could save the residual elements of a legal State.Suggerito dalla lettura di alcune fonti del periodo compreso tra la fine del 1939 e la metà del 1941, l’articolo intende ‘mappare’ e mettere in contrappunto alcune vicende storiche con l’acuirsi del contrasto tra gli integralisti del partito fascista e la scienza giuridica occupata a stendere un ‘cordone sanitario’ intorno agli ultimi residui dello Stato di diritto e della libertà delle persone. Le proposte per la redazione di una nuova costituzione che bloccasse ulteriori riforme delle istituzioni statali tese alla trasformazione dello Stato italiano in uno Stato-duce sul modello tedesco, andarono di pari passo con proposte dirette a interpretare alcuni caratteri del diritto pubblico fascista secondo criteri che ne mettessero in salvo gli elementi residuali di Stato di diritto
Primo piano / In the Foreground Federico Lijoi legge / Federico Lijoi reads Sara Lagi, Il pensiero politico di Hans Kelsen (1911-1920)
La Grande Serbia di Slobodan Milošević
Lo Stato jugoslavo nacque nel secondo dopoguerra in seguito alla liberazione del paese da parte delle forze partigiane guidate da Josip Broz, detto Tito. La Jugoslavia di Tito avrebbe rappresentato il primo tentativo di applicazione del “modello sovietico”, dato che avrebbe cercato di imitare l’URSS in campo politico, economico e culturale. Dal “socialismo in un solo paese”, quello di Stalin, si passò ad una prima duplicazione del modello. Lo stato organizzato in senso federale con sei repubbliche (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia) e due province autonome (Vojvodina e Kosovo) avrebbe potenziato le nazionalità che fino ad allora erano state escluse dal panorama politico, visto che i macedoni ottennero una loro identità ed una loro repubblica, i montenegrini videro ripristinati gli antichi confini mentre i bosniaci, e tra essi soprattutto i musulmani, vennero trasformati in una nazionalità definita da un termine puramente religioso, venendo ufficialmente riconosciuti come Musulmani. Le minoranze etniche ottennero per la prima volta il diritto a sviluppare le loro culture e le loro lingue. Una delle caratteristiche della costituzione del 1946 era il carattere federativo dello Stato ma, nonostante ciò, il sistema politico assunse da subito una forma centralizzata. L’altra caratteristica dello Stato jugoslavo fu l’indipendenza da Mosca: Tito riuscì a mantenere una certa autonomia dall’Urss rifiutando, nonostante le pressioni esercitate da Stalin, nel 1948 un’integrazione nel blocco continentale. Lo scisma di Tito, condannato da Stalin, consentì alla Jugoslavia negli anni successivi di tentare la costruzione di una forma originale di socialismo e di assumere una posizione di “non allineamento” nella politica internazionale
Rappresentanza ‘armonica’ e crisi del ‘mandato politico’ in Vincenzo Miceli
Fedele all’idea di una tradizione armonizzatrice, cui affidarsi in luogo di una formalizzazione slegata da ogni ‘effettività’, Miceli1 fa «scaturire il fenomeno giuridico [della rappresentanza politica] dallo studio dei fenomeni sociali». Tale metodo ha da essere rigorosamente scientifico: nessuna concessione a «idee preconcette» che allontanerebbero dallo scopo, ossia la «determinazione obiettiva della legge fenomenica». L’intenzione, insomma, non è quella di fissare i criteri di bontà di un determinato principio, col rischio di condurre l’analisi sulla strada dei «fenomeni immaginari» (Miceli 1892, pp. 10- 11). A maggior ragione, dato il tema di riferimento, in un periodo storico contrassegnato dal collasso dell’impianto statocentrico liberale