UniURB Open Journals (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
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    Mondolfo Rodolfo

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    Rodolfo Mondolfo è stato un filosofo e storico della filosofia di rilievo internazionale, noto per il suo umanesimo marxista e per gli studi sulla filosofia antica. Vicino al socialismo riformista, ha insegnato alle università di Padova, Torino e, per venticinque anni, Bologna, fino all’esilio in Argentina nel 1939, a causa delle leggi razziali. Porre al centro della filosofia e della politica l’essere umano è stato l’intento principale di Mondolfo e, in questa direzione, rilegge e reinterpreta la filosofia greca. In tale contesto, egli utilizza il concetto di “alienazione” di L. Feuerbach per spiegare la divinizzazione che gli antichi Greci attuavano del mondo, di modo che «il problema ontologico si converte in problema psicologico». Egli riscontra, inoltre, temi come la “coscienza interiore” e il “senso di colpa e del peccato” già nella cultura antico-greca e rimarca le continuità di essa con la cultura cristiana Parole chiave: Rodolfo Mondolfo filosofia antica, umanesimo marxista, alienazione religiosa, cultura greco-antica e cristianesimo   Rodolfo Mondolfo was an internationally renowned philosopher and historian of philosophy, known for his Marxist humanism and studies on ancient philosophy. Close to reformist socialism, he taught at the universities of Padua, Turin, and, for twenty-five years, Bologna, until his exile in Argentina in 1939 due to racial laws. Placing the human being at the center of philosophy and politics was Mondolfo’s main intent, and in this direction, he reinterprets Greek philosophy. In this context, he uses the concept of “alienation” from L. Feuerbach to explain the divinization that the ancient Greeks enacted upon the world, so that “the ontological problem becomes a psychological problem.” He also identifies themes such as “inner consciousness” and “guilt and sin” already present in ancient Greek culture and emphasizes the continuities of this with Christian culture. Keywords: Rodolfo Mondolfo, ancient philosophy, Marxist humanism, religious alienation, ancient Greek culture and Christianit

    Pettazzoni Raffaele

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    Raffaele Pettazzoni ha contribuito in modo decisivo alla storia comparata delle religioni. Rigettando l’ipotesi di un monoteismo primordiale, ha analizzato le credenze delle società arcaiche, mettendo in luce strutture religiose ricorrenti e differenze sostanziali rispetto ai monoteismi storici.  Nella storia della confessione dei peccati, ha evidenziato il passaggio dalla dimensione magico-rituale alla penitenza interiore. A suo avviso è, inoltre, possibile generalizzare in modo ampio da un lato una «religione dell’uomo», che si accentra sul problema della morte e sulla «salvezza di ogni singolo uomo come persona a sé» e, dall’altro lato, una «religione dello Stato» che invece si appunta sulla coesione comunitaria fornita ai propri aderenti e a una determinata società. Ha posto l’accento sul confronto con il mistero, l’ignoto, quale elemento essenziale dell’esperienza religiosa. Parole chiave: Raffaele Pettazzoni, storia delle religioni, metodo comparativo, religione dello stato, religione dell’uomo   Raffaele Pettazzoni made a decisive contribution to the comparative history of religions. Rejecting the hypothesis of a primordial monotheism, he analyzed the beliefs of archaic societies, highlighting recurring religious structures and substantial differences compared to historical monotheisms. In the history of the confession of sins, he emphasized the transition from a magical-ritual dimension to inner penance. In his view, it is also possible to broadly generalize, on one hand, a “religion of man,” which focuses on the problem of death and the “salvation of each individual as a person in themselves,” and, on the other hand, a “religion of the state,” which instead emphasizes the community cohesion provided to its adherents and a specific society. He stressed the importance of confronting the mystery and the unknown as an essential element of the religious experience. Keywords: Raffaele Pettazzoni, history of religions, comparative method, religion, of the state , religion of ma

    Antonio Gramsci, Manuel Sacristán y la lucha contra la explotación cultural

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    In this article, I explore the connection between the concept of the “democratic philosopher” and the notion of cultural exploitation in Gramsci’s work. To do so, I draw on the shortcomings and contributions to the reception of his philosophy as demonstrated by Manuel Sacristán, an important scholar of the Sardinian thinker. Gramsci’s approach to philosophy offers a radically viable model for the production of philosophical knowledge that challenges academic certainties.In questo articolo esploro il legame tra l’idea di filosofo democratico e il concetto di sfruttamento culturale nel pensiero di Gramsci. Nel farlo, mi rifaccio alle difficoltà e ai contributi alla ricezione della sua filosofia dimostrati da Manuel Sacristán, che ha dedicato importanti opere al pensatore sardo. La pratica gramsciana della filosofia propone un modello radicalmente praticabile di relazione con la produzione del sapere filosofico, una pratica che mette in discussione le certezze accademiche

    Essere e apparire imparziali: garanzia di valori diversi

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    This article examines the dual nature of judicial impartiality: being impartial, as a guarantee of just decision-making, and appearing impartial, as a foundation for public trust in the justice system. The author distinguishes the different values each aspect protects and highlights the dangers of their confusion or political misuse. Defending an independent judiciary means safeguarding a constitutional order where the administration of justice remains distinct from governmental agendas.  Il contributo affronta il tema dell\u27imparzialità giudiziaria, analizzandone la duplice natura: da un lato, il giudice deve essere imparziale per garantire decisioni giuste; dall’altro, deve apparire imparziale per mantenere la fiducia collettiva nella giustizia. Questa distinzione evidenzia come l’essere e l’apparire rispondano a esigenze diverse ma complementari: la giustizia nel caso concreto e la tutela della democrazia nel suo complesso. L\u27autore riflette anche sui limiti umani del giudizio: i magistrati, come ogni individuo, sono influenzati dalle loro esperienze personali e da molteplici condizionamenti. Tuttavia, proprio la consapevolezza dei propri limiti può spingere i giudici a ricercare un equilibrio tra la propria umanità e la necessità di applicare la legge con rigore e indipendenza. L’autore stigmatizza, infine, le strumentalizzazioni politiche e gli attacchi alla magistratura, che la delegittimano e minano fiducia dei cittadini nella giustizia. In un contesto in cui l’equilibrio democratico rischia di essere compromesso, l’autore ricorda che la magistratura autonoma e indipendente descritta dalla Costituzione, per quanto imperfetta, rappresenta la migliore garanzia possibile di giustizia rispetto a qualsiasi sistema in cui essa è sottoposta al controllo dell’esecutivo o di altri poteri

    Dire/Fare il diritto nel XXI secolo

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    This essay offers a reflection on the meaning of “saying/doing the law” in the 21st century, identifying four epistemologically significant “turning points”: the central role of constitutional principles in interpreting individual cases, the growing influence of supranational law, the encounter with multiculturalism, and the evolution of the fight against the mafia and organized crime. The author highlights a possible fracture between the temporal dimension of justice and the urgency of the postmodern present. A reform of the professional training of legal practitioners—judges, lawyers, and court staff—is advocated, especially in light of scientific and technological transformations and the use of AI.Questo saggio propone una riflessione sul significato di “dire/fare il diritto” nel XXI secolo, individuando quattro “svolte” di rilievo epistemologico: il ruolo centrale dei principi della Costituzione nell’interpretazione del caso concreto, l’influenza crescente del diritto sovranazionale, il confronto con il multiculturalismo e l’evoluzione del contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata. Si evidenzia una possibile frattura tra il tempo della giustizia e l’urgenza del presente postmoderno. L’autore invoca una riforma della formazione professionale degli operatori del diritto quali magistrati, avvocati, personale di cancelleria, anche in vista delle trasformazioni scientifiche e tecnologiche e dell’uso dell’IA

    Immigrazione e commercio: il caso della regione Veneto in Italia

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    This paper investigates the relation between immigration and trade by focusing on Veneto region in Italy. The reference period is 2008-2015, interfering with the economic crisis, thus the results obtained can be time specific. The presence of immigrants in Veneto was constantly on the rise, also during the crisis, although at a slower pace compared to pre-crisis years. The question is which role could this play in ascertaining the stability, if not expansion, of trade relations between the region and the countries of immigrants\u27 origin. The estimates of gravity model suggest a non-linear relationship between the number of immigrants and total exports from (imports to) the host-province to (from) the country of origin. The type of this relation moreover differs by sector of origin of trade. This could mean that further inflow of immigrants can potentially induce shifts in the structure of local economy of Veneto region which is highly dependent on international trade.Questo articolo analizza la relazione tra immigrazione e commercio, concentrandosi sulla regione Veneto in Italia. Il periodo di riferimento è il 2008-2015, che coincide con la crisi economica, pertanto i risultati ottenuti potrebbero essere specifici per quel contesto temporale. La presenza di immigrati in Veneto è stata in costante aumento, anche durante la crisi, sebbene a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti. La questione centrale è quale ruolo possa avere tale presenza nel determinare la stabilità, se non l’espansione, delle relazioni commerciali tra la regione e i Paesi di origine degli immigrati. Le stime basate sul modello gravitazionale suggeriscono una relazione non lineare tra il numero di immigrati e le esportazioni totali dalla (importazioni verso la) provincia ospitante al (dal) Paese d’origine. Inoltre, il tipo di relazione varia a seconda del settore di provenienza del commercio. Ciò potrebbe indicare che ulteriori flussi migratori possano indurre cambiamenti nella struttura dell’economia locale della regione Veneto, fortemente dipendente dal commercio internazionale

    Dal diritto antidiscriminatorio alla salute e sicurezza nel lavoro: le Consigliere ed i Consiglieri di fiducia nel lavoro privato e nella P.A.

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    Pubblicazione degli interventi presentati al I Convegno nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di fiducia, “FIDARSI È MEGLIO! Il lavoro delle Consigliere e dei Consiglieri di Fiducia in Italia”, tenutosi a Bologna il 21 settembre 2023, da Sabrina Colombari, Laura Calafà, Pasquale Ciccarelli, Donatella Casadio, Giovanni Farneti, Eva Neri, Rita Salvaggio, Chiara Federici, Lara Benetti, Elisa Berni, Chiara Alberta Parisse

    Ad un anno dall’entrata in vigore del d.l. n. 19/2024: luci e ombre della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro

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    The essay examines the recent innovations introduced by legislative decree n. 19/2024 (converted with amendments by law n. 56/2024), which redefined the qualification system for companies and self-employed workers through the institution of the “credit license” now set out in Article 27 of legislative decree no. 81/2008. Although the legislator\u27s original intent was to stem the resurgence of the accident phenomenon and combat irregular work, the changes introduced, however, seem to depart from the original incentive scope of the system outlined by legislative decree n. 81/2008, marking a shift towards a predominantly sanctioning logic. After reconstructing the evolution of the institute and its framework in the broader system of occupational health and safety protection, the analysis also assesses the overall stability of the new structure in the light of Ministerial decree n. 132 of 18 September 2024, focusing on the most controversial application aspects and on interferences with pre-existing instruments that could compromise its preventive purposes. Particular attention will also be paid to the formal orientation taken by the legislator, which appears to favour a merely documentary control of regularity over the effective promotion of a reward system for virtuous companies.Il saggio esamina le recenti innovazioni introdotte dal d.l. n. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024), che hanno ridefinito il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi mediante l’istituzione della «patente a crediti» ora collocata nell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008. Benché l’intento originario del legislatore fosse quello di arginare la recrudescenza del fenomeno infortunistico e contrastare il lavoro irregolare, le modifiche introdotte, però, paiono discostarsi dall’originaria portata incentivante del sistema delineato dal d.lgs. n. 81/2008 segnando il passaggio verso una logica prevalentemente sanzionatoria. Dopo aver ricostruito l’evoluzione dell’istituto e il suo inquadramento nel più ampio sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi valuta inoltre la tenuta complessiva del nuovo assetto alla luce del d.m. 18 settembre 2024, n. 132, soffermandosi sugli aspetti applicativi più controversi e sulle interferenze con gli strumenti preesistenti che potrebbero comprometterne le finalità preventive. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’orientamento formale assunto dal legislatore, il quale appare privilegiare un controllo meramente documentale della regolarità rispetto alla promozione effettiva di un sistema premiale per le imprese virtuose

    Impresa affidataria: la formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri dell’Accordo Stato-Regioni. Quale formazione, chi, quando?

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    The new State-Regions Agreement regulates the training of employers of contractor companies in temporary or mobile construction sites by requiring an Additional Construction Site Module that complements the training course for employers. The question arose as to whether the obligation to attend the Additional Construction Site Module is subject to the two-year transition period established for the training course for all employers, or whether it is applicable immediately. Starting from the concept of the contractor and through a literal and systematic interpretation of Articles 37 and 97 of Decree No. 81/2008 and the Agreement, the article analyzes the training obligations prescribed by Article 97, the conditions under which they apply to employers of contractors, and their relationship to Article 37. From this, it is concluded that the training obligation pursuant to Article 97 comma 3-ter naturally remains in force, but attendance of the Additional Construction Site Module is subject, for employers who must attend it, to the transitional period of two years from the entry into force of the State-Regions Agreement.Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha disciplinato la formazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria di cantieri temporanei o mobili prescrivendo un Modulo Aggiuntivo Cantieri che integra il corso di formazione per datori di lavoro. Si è posta la questione, se l’obbligo di frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri sia soggetto al periodo transitorio di due anni stabilito per il corso di formazione di tutti i datori di lavoro, o se invece sia di immediata applicazione. Partendo dalla nozione di impresa affidataria ed attraverso una interpretazione letterale e sistematica degli articoli 37 e 97 del decreto n. 81/2008 e dell’Accordo, l’articolo analizza gli obblighi formativi prescritti dall’art. 97, a quali condizioni si applicano ai datori di lavoro di impresa affidataria, in quale relazione si pongono con l’art. 37; ricavandone la conclusione che rimane naturalmente vigente l’obbligo formativo ex art. 97 comma 3-ter, ma la frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri è soggetta, per i datori di lavoro che lo devono frequentare, al periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni

    I criteri di comparazione tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

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    Articles 10 and 11 of Law 1124/1965 provide that INAIL recover the amount paid to the injured worker by those responsible for the accident. If the compensation is less than what is due under civil liability rules, the difference (so-called differential damages) goes to the injured worker.There are three guidelines in legal doctrine and jurisprudence regarding the criteria for calculating differential damages: that of homogeneous items, currently dominant in Supreme Court jurisprudence, according to which the comparison must be made separately for each item of damages, civil patrimonial damages with the so-called patrimonial indemnity, non-patrimonial damages with biological damages INAIL, and the difference between each comparison goes to the worker; those proposed by the doctrine of overall comparison, in the two sub-guidelines, excluding, or including, complementary damages, i.e. damage items not compensated by INAIL.The author analyzes the motivational and decision-making process of the sentences mentioned in the title to deduce that the only calculation method compatible with the criteria set forth by the Supreme Magistrates is that of an overall comparison, with the corrective introduced by constitutional jurisprudence, according to which in no case can the compensation due to the injured worker be less than the amount of compensation that would be due to the ordinary citizen for the same injuries.Gli articoli 10 e 11 del t.u. 1124/1965 dispongono che l’Inail recuperi quanto erogato al lavoratore infortunato dai responsabili dell’infortunio. Se l’indennizzo è inferiore a quanto dovuto secondo le norme sulla responsabilità civile, la differenza (c.d. danno differenziale) va al lavoratore infortunato.Sui criteri di calcolo del danno differenziale sono presenti in dottrina e giurisprudenza tre orientamenti: quello delle poste omogenee, attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il raffronto va fatto separatamente per ciascuna voce di danno, patrimoniale civilistico con il c.d. patrimoniale indennitario, danno non patrimoniale civilistico con danno biologico Inail, e la differenza di ciascun raffronto va al lavoratore; quelli proposti dalla dottrina della comparazione complessiva, nei due sub orientamenti, escluso, o compreso, il danno complementare, cioè le voci di danno non indennizzate dall’Inail.L’Autore analizza il percorso motivazionale e decisionale delle sentenze menzionate nel titolo per dedurre che l’unica modalità di calcolo compatibile con i criteri enunciati dalle Supreme Magistrature è quello della comparazione complessiva, con il correttivo introdotto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso Il risarcimento spettante al lavoratore Infortunato può essere inferiore all’ammontare del risarcimento che spetterebbe per le stesse lesioni al comune cittadino

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