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    Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte della XVIII legislatura

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    La riforma Orlando costituisce il primo tempo di una stagione – l’ennesima – di riforme del processo penale il cui dato unificante è dato dall’assenza di un orientamento riconoscibile e la cui disomogeneità è accentuata dal susseguirsi frenetico di maggioranze e di governi, caratterizzati per giunta da divergenze esasperate tra forze politiche la cui distanza nelle tematiche della giustizia penale appare siderale. Privo di una bussola, il legislatore brancola nel buio, opera per cenni, traccia bozzetti che non si tramutano in opere compiute, progetti confusi che non riescono a tradursi in prodotti normativi completi, solidi e coerenti. Ci si concentra sulla parte ignorando il tutto, sul frammento dimenticando l’insieme, probabilmente perché di quest’ultimo non si ha percezione né tantomeno si è in possesso di un’idea innovativa da proporre e da sviluppare, con evidenti sfasature nei risultati ed inevitabili difficoltà di coordinamento con il tessuto legislativo preesistente. Da qui l’idea di approfondire le tematiche legate al dispiegarsi delle garanzie difensive – divenute ormai un vero e proprio mosaico nell’ordito codicistico a dispetto dei limpidi vincoli costituzionali – toccate in maniera significativa dai predetti interventi normativi (tra la XVII e la XVIII legislatura), dalle riforme solo parzialmente attuate e da quelle annunciate, con uno sguardo a quelle sperate. Con l’intento di trovare delle chiavi di lettura che possano aiutare ad orientarsi in uno scenario magmatico l’osservatore, l’operatore e lo studioso. Pur nella consapevolezza che quella che stiamo vivendo non è certo un’età dei diritti per la giustizia penale, essendo questi sovrastati da una demagogia giudiziaria che fa il paio con le politiche securitarie e con le pulsioni populiste, epifenomeni di mutamenti culturali e sociali, da cui le garanzie difensive e – più in generale – l’architettura dei diritti e delle libertà di stampo liberale, impresse a fuoco nella Carta fondamentale, sono accerchiate

    Misure di prevenzione antimafia. Attualità e prospettive

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    ll volume è il frutto di un'analisi multidisciplinare delle motivazioni che hanno portato alla adozione del d.lgs. n. 159/11 (c.d. codice antimafia) e degli effetti derivanti dalla sua applicazione con particolare riferimento alle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale si sono rivelate particolarmente efficaci contro la criminalità organizzata, ma la loro applicazione suscita ancora non poche perplessità. Si affronta la natura giuridica delle misure di prevenzione, per poi soffermarsi sugli effetti economici derivanti dalle infiltrazioni mafiose sull'economia reale e sugli strumenti messi a punto sia a livello nazionale che internazionale per prevenirle. La globalizzazione delle attività criminali ha infatti determinato la necessità di attribuire alla giustizia penale anche una funzione preventiva, organizzando la risposta statale secondo modalità, forme e tempi nuovi che allontanano il sistema penale dalla sua immagine tradizionale consentendo l'interevento ante delictum. Ciò comporta, inevitabilmente, una limitazione di alcuni diritti indiviìduali che può essere giustificata solo considerando la gravità e l'estensione del fenomeno che si vuole contrastare

    Premessa

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    La c.d. riforma Orlando costituisce il primo tempo di una stagione – l’ennesima – di riforme del processo penale il cui dato unificante è dato dall’assenza di un orientamento riconoscibile e la cui disomogeneità è accentuata dal susseguirsi frenetico di maggioranze e di governi, caratterizzati per giunta da divergenze esasperate tra forze politiche la cui distanza nelle tematiche della giustizia penale appare siderale. Privo di una bussola, il legislatore brancola nel buio, opera per cenni, traccia bozzetti che non si tramutano in opere compiute. Né tantomeno si è in possesso di un’idea innovativa da proporre e da sviluppare, con evidenti sfasature nei risultati ed inevitabili difficoltà di coordinamento con il tessuto legislativo preesistente. Da qui l’idea di approfondire le tematiche legate al dispiegarsi delle garanzie difensive toccate in maniera significativa dagli interventi normativi tra la XVII e la XVIII legislatura, dalle riforme solo parzialmente attuate e da quelle annunciate, con uno sguardo a quelle sperate. Con l’intento di trovare delle chiavi di lettura che possano aiutare ad orientarsi l’osservatore, l’operatore e lo studioso. Pur nella consapevolezza che quella che stiamo vivendo non è certo un’età dei diritti per la giustizia penale, essendo questi sovrastati da epifenomeni di mutamenti culturali e sociali, da cui le garanzie difensive e – più in generale – l’architettura dei diritti e delle libertà di stampo liberale, impresse a fuoco nella Carta fondamentale, sono accerchiate

    Cronaca di una riforma (troppo) a lungo annunciata

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    La l. 23 giugno 2017, n. 103, pone numerosi interrogativi in ordine alla tenuta delle garanzie fondamentali della giurisdizione, ed in particolare del diritto di difesa, costituzionalmente garantito con una formula che lo connota in termini di “sacralità” sancendone l’inviolabilità «in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24, comma 2, Cost.). Vi è un fil rouge che ne costituisce la cifra unificante a prima vista più tangibile. Non si tratta di un’esaltazione della “virtù del dubbio” fine a sé stessa, o peggio di una vacua ostentazione di formule barocche. Piuttosto, l’espressione delle perplessità indotte dalla novella legislativa. Una legge a trecentosessanta gradi, che incide su molteplici istituti del processo penale, ma che non per questo manifesta segni di “ravvedimento” da parte di un legislatore sempre più avvezzo a procedere “in ordine sparso” – secondo una linea di tendenza ormai consolidata – negli interventi di make up normativo, elaborati sovente in maniera frammentaria e disorganica e troppo spesso privi di coerenza interna e ancor di più di compattezza sistematica. Quasi una legislazione compulsiva, espressione di una bulimia normativa di difficile inquadramento. Eppure, la legislazione processualpenalistica avrebbe piuttosto bisogno oggi di stabilità, una stabilità propedeutica al suo consolidamento e alla metabolizzazione da parte degli operatori. Di un periodo, insomma, di decantazione. Continua – viceversa – ad essere una normativa in progress, nell’errata ed epidermica convinzione dei conditores che i reiterati mutamenti legislativi possano – quasi magicamente – risollevarne prontamente le sorti. La disciplina contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, è stata così archiviata (raro esempio di provvedimento legislativo ripetutamente “congelato” e mai entrato in vigore). Senza per questo essere sostituita da una normativa in grado di dissipare le criticità della regolamentazione pregressa. È giunto il tempo, allora, di tirare le fila rispetto ad una riforma al contempo controversa e dilatata nel tempo, guardando simultaneamente al “nuovo corso” della giustizia penale inaugurato – dapprima timidamente e poi in maniera più consistente – nel primo segmento della XVIII legislatura. Sulla base, peraltro, di pochi e periferici interventi del governo gialloverde che hanno solo lambito il tessuto normativo e i suoi pilastri, irrobustiti poi dall’azione del governo giallorosso (al momento, come detto, caratterizzata più da annunci che da azioni) fino all’ultimo intervento straordinario imposto dall’emergenza Covid-19. Ma, soprattutto, tenendo conto delle intenzioni manifestate. dall’esecutivo Conte I nella bozza di disegno di legge delega articolata in una trentina di punti di intervento e licenziata dal governo nel marzo 2018, poi sfociata nel luglio successivo in un impianto a prima vista più consolidato ma approvato dal Consiglio dei ministri con l’inedita formula “salvo intese” che maschera – neanche più di tanto – le distanze abissali esistenti tra le forze a sostegno della compagine di governo il cui operato si è precocemente concluso nell'agosto 2019. Il primo afflato normativo costituiva semplicemente una bozza – anzi una bozza iniziale, come recita l’intestazione del provvedimento in fieri – che in quanto tale suggeriva prudenza, consigliava esclusivamente considerazioni di carattere generale, destinate magari – com’è poi avvenuto – ad essere smentite (a pochi mesi di distanza) nel successivo iter legislativo da repentini e inattesi mutamenti di rotta. Scenari magmatici, espressione di una divergenza insanabile tra le forze politiche di maggioranza, oltreché condizionati dalla sopravvenienza di temi sensibili com’è accaduto con riferimento alle regole che disciplinano l’elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (pur se concernenti l’ambito ordinamentale) a seguito di uno scandalo senza precedenti che ha colpito alcuni suoi componenti. Quel che è importante – però – è coglierne gli input, le ispirazioni sistematiche (sempre se e quando ve ne siano), per provare a delineare gli scenari futuri della giustizia penale in Italia. Asse intorno al quale ruota l’ipotizzata riforma presentata dal guardasigilli Alfonso Bonafede è la riduzione dei tempi processuali, croce e delizia del nostro sistema processuale. Punto su cui si innesta il secondo step dell’iter della XVIII legislatura, impropriamente saldato con la controversa riforma della prescrizione. La versione originaria del codice 1988 e l’assetto attuale costituiscono ormai quasi due rette parallele, due entità isolate e separate da un solco profondo e difficilmente colmabile. Un codice snaturato, che fa fatica a riconoscersi

    La mutata fisionomia della partecipazione a distanza al dibattimento e il vulnus delle garanzie difensive

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    La disciplina della partecipazione a distanza al dibattimento a subito un'ulteriore "spinta" in avanti con la riforma del 2017, per poi manifestari in una dimensione inusitata - pur se eccezionale - a seguito dell'emergenza da Covid-19, nella forma più ampia del processo a distanza

    Il primo step della XVIII legislatura. I nuovi scenari (inattuati) del diritto di difesa

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    Le riforme attuate nel primo segmento della nuova legislatura hanno confermato l'assenza di coerenza e di organicità, accentuate dall'avvicendarsi di maggioranze politicamente etreogenee. i progetti di riforma annunciati non hanno trovato realizzazione, mentre con l'esplosione della pandemia da Covid-19 è emersa una nuova stagione emergenziale

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
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