1,721,482 research outputs found

    Assegnazione del premio internazionale di medicina "Bruno da Longobucco"

    No full text
    Premio Internazionale di Medicina "Bruno da Longobucco" assegnato ai prof. Remo Naccarato e prof. Francesco Antonio Manzoli;successiva inaugurazione del busto di Bruno presso il Policlinico universitario e intitolazione Viale, in collaborazione con il Comune di Longobucco. Bruno da Longobucco: uno dei più grandi medici del Medioevo, primo Magister all\u27Università di Padova.Naccarato: professore medicina, università di PadovaDigitale a color

    Assegnazione del premio internazionale di medicina "Bruno da Longobucco"

    No full text
    Premio Internazionale di Medicina "Bruno da Longobucco" assegnato ai prof. Remo Naccarato e prof. Francesco Antonio Manzoli;successiva inaugurazione del busto di Bruno presso il Policlinico universitario e intitolazione Viale, in collaborazione con il Comune di Longobucco. Bruno da Longobucco: uno dei più grandi medici del Medioevo, primo Magister all\u27Università di Padova.Milanesi, Rettore; Naccarato: professore medicina, università di PadovaDigitale a color

    Assegnazione del premio internazionale di medicina "Bruno da Longobucco"

    No full text
    Premio Internazionale di Medicina "Bruno da Longobucco" assegnato ai prof. Remo Naccarato e prof. Francesco Antonio Manzoli;successiva inaugurazione del busto di Bruno presso il Policlinico universitario e intitolazione Viale, in collaborazione con il Comune di Longobucco. Bruno da Longobucco: uno dei più grandi medici del Medioevo, primo Magister all\u27Università di Padova.Milanesi, RettoreDigitale a color

    Relaciones de duración y divisibilidad del reglamento contractual: apuntes para una reconceptualización

    Full text link
    Abstract: The essay analyzes the role that time plays in the single specific transaction, in order to revisit the classic category of long-term contracts. In this perspective, considering the plural variety of interests involved, the author tries to reexamine the traditional structuralist concept of durable obligations related to a continuing and repeated performance, aiming viceversa to associate long-term contracts mainly to the functional divisibility of the whole contract itself, to the concrete cause realized by negotiation through the time, to a dynamic consideration of the interests that parties would achieve through the duration. So the main idea of the proposed analysis is that only a careful investigation of the contractual interests of the parties –aside from any abstract and typological approach– can offer a convincing way of solving problems about the still discussed nature of long-term contracts.Resumen: El presente estudio analiza la función que cumple el tiempo en las transacciones contractuales específicas, con el fin de revisar la clásica categoría de los contratos de duración. En esta perspectiva, al considerar la diversidad de los intereses implicados, el autor trata de reanalizar el tradicional concepto estructuralista de las obligaciones de duración referida a una prestación continuada y repetida, teniendo por objetivo asociar, principalmente, a los contratos de duración con la divisibilidad funcional del propio contrato, con la causa concreta realizada por la negociación a través del tiempo y con una consideración dinámica del interés que las partes pretenden satisfacer a través de la duración. Por tanto, la idea principal del análisis propuesto es que solo una atenta investigación del interés contractual de las partes –dejando de lado todo enfoque abstracto y tipológico– puede ofrecer una forma convincente de solucionar los problemas sobre la aún discutida naturaleza de los contratos de duración

    Donazione con riserva di disporre e sopravvenienze meritevoli nel rapporto: dal dogma dell’irrevocabilità alla gestione negoziale dell’effetto

    No full text
    Il saggio propone una rinnovata sistematizzazione del paradigma della donazione con riserva di disporre (art. 790 c.c.) dinanzi alla perdita di attualità e ragionevolezza dello psuedo-principio donner et retenir ne vaut. In tale contesto si rivisita la prospettiva tradizionale che, muovendo dalla definitività dell’effetto già prodottosi, riconduce la clausola di riserva al meccanismo condizionale (specificatamente della condizione risolutiva), ovvero ad un’ipotesi di proprietà fiduciaria (e non piena) del donatario, per valorizzare viceversa il contesto delle vicende del contratto e soprattutto le sopravvenienze meritevoli, le quali legittimano l’esercizio di un diritto di recesso retroattivo del donante, ovvero, alla luce della tesi specificatamente formulata dall’a., il compimento di un atto unilaterale di risoluzione di fonte negoziale che si affianca alla fattispecie legale della revocazione.The essay proposes a renewed conceptualization of the contractual scheme of donation ex art. 790 c.c. (“donazione con riserva di disporre”), considering the loss of interest (and reasonableness) in the ancient rule “donner et retenir ne vaut”. In this context the author criticizes the traditional theories relative to the analyzed phenomenon (i.e: a conditional clause or a fiduciary property) and emphasizes the possible unforeseen circumstances (ab initio) which give to a party of the contract (the donor) the possibility of a contract exit (i.e. a ius poenitendi or a contractual remedy/declaration of avoidance in addition to the legal-type legal of «revocazione» ex art. 800 ss. c.c.)

    Il rifiuto del coacquisto e l’estromissione del bene dalla comunione legale: spunti critici in merito alla recente involuzione delle Sezioni Unite

    No full text
    Il saggio propone una rivisitazione in chiave critica dell’orientamento, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, vólto a negare a tutt’oggi l’ammissibilità del rifiuto del coacquisto e dell’estromissione del bene manente communione. La questione viene infatti riesaminata in chiave evolutiva, avendo riguardo: a) all’interpretazione sistematica ad assiologica; b) al superamento dello pseudo principio di specialità del diritto di famiglia; c) alla meritevo-lezza della causa (“concreta” o “atipica”) del negozio familiare; d) all’attuale assetto del sistema della trascrizione degli atti. Ciò al fine di sostenere la praticabilità di operazioni negoziali convenienti al mé-nage familiare in un contesto avulso da vecchi dogmi e vuoti tecnici-smi e aperto ad una applicazione funzionale ed elastica del nuovo diritto di famiglia.The essay offers a critical approach to the question of the ‘rifiuto del coacquisto’ and ‘estromissione del bene’ manente communione (according to the last perspective of the Italian Supreme Court). The topic is reviewed by the author by applying a new way of interpreting Family Law, by disapplying the false principle of ‘speciality’ of Family Law (compared to the Contract Law), by enhancing the ‘cause’ (‘concrete’ and ‘atypical’) of private acts, by reconsidering the system of ‘trascrizione’. Just to sustain the viability of negotiated agreements convenient to the ménage, according to a more flexible application of our current Italian Family Law

    Smart contract e 'contratto giusto'

    No full text
    Il saggio, superando lo stampo della soggettività giuridica/rappresentanza della “macchina contraente”, inquadra il fenomeno dello smart contract nella categoria del fatto-contratto. Il risultato empirico della contrattazione macchinica deve quindi essere controllato ex post dall’interprete-uomo attraverso lo strumento della qualificazione-interpretazione del fatto ed il governo dei rimedi civili “correttivi”, al fine di pervenire ad un “contratto giusto”.The essay, overcoming the idea of a legal subjectivity/representation of the “contracting machine”, frames the phenomenon of the smart contract in the category of the fact-contract. The empirical result of the “macchinic negotiation” must therefore be controlled ex post by the human interpreter through the qualification-interpretation of the fact and the government of “corrective” civil remedies, in order to arrive at a “fair smart contract”

    Il ruolo dell’interprete nel pensiero e nell’opera di Piero Schlesinger

    No full text
    Il metodo interpretativo impiegato da Piero Schlesinger* (* fondatore del Corriere giuridico) – qui indagato alla luce della sua teoria del concepito - è avulso da ogni formalismo e automatismo giuridico ed è dichiaratamente aperto alla penetrazione di valori e rationes. Ne discende l’insufficienza dell’osannato canone letterale (art. 12 disp. prel. c.c.) e l’inutilità di decisioni razionali indiscutibili, dinanzi all’irrilevanza stessa del discrimen tra caso semplice, casus omissus e casus dubius. L’auspicio di un costante dialogo tra i vari formanti del diritto (legge, magistratura, dottrina)

    Lezioni di diritto dei consumi

    No full text
    Questo Manuale nasce con l’obiettivo di raccogliere le lezioni tenute per vari anni, nel Corso di “Diritto dei consumi. Tutela del consumatore”, agli studenti della “Facoltà” di Economia nell’Università Roma Tre. Il testo si struttura in una prospettiva diacronica e, dunque, muovendo dagli “albori” del contratto del consumatore, giunge ad un focus finale sulle più recenti problematiche connesse alla modifica del tradizionale status di consumatore, oggi egli stesso produttore (prosumer), nonché alla tutela del “consumatore tecnologico” quando operi on-chain. Questo Manuale, inoltre, mantiene volutamente uno stile prettamente dialogico, nato com’è in un cantiere culturale in fieri, sulla base di sbobinati, appunti, vecchi scritti, pensieri e dubbi, lontano dall’impostazione dei codici commentati o dei testi più professionalizzanti, perché esso è destinato principalmente ai futuri studenti delle Facoltà giuridiche ed economiche. L’opera, però, si indirizza, al contempo, anche ai professionisti più esperti, valorizzando insieme vocazione esperienziale, rigore del metodo e dell’argomentazione, attitudine a focalizzare l’attenzione sul sistema normativo unitario nella pluralità delle fonti italocomunitarie, attenzione costante alle nuove funzioni di tutela che le norme consumeristiche realizzano sul fronte sia della disciplina del contratto sia degli impianti rimediali di volta in volta esaminati
    corecore