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L'impresa agricola
Il ritratto normativo dell’imprenditore agricolo contemporaneo riflette una figura di agricoltore che si allontana sensibilmente dall’immagine immota dell’economia agreste classica, delineandosi una figura professionale che assume come punto di riferimento le modalità di azione dei soggetti protagonisti di una dialettica economia che non rispecchia più i canoni tradizionali. Invero, l’esaltazione di una spiccata vocazione al mercato, la diversa predisposizione all’utilizzazione delle innovazioni tecnologiche e il mutato atteggiamento verso il rischio determinano un modello di impresa agricola del tutto nuovo rispetto alla connotazione originaria delineata con l’introduzione del vigente codice civile. In sostanza, la riforma dell’impresa agricola induce ad un ripensamento in chiave critica della validità e utilità delle classificazioni tradizionali operate sulla base del criterio ancorato agli statuti applicabili. E non è un caso che l’unica vera scriminate tra le due figure professionali rimane l’immunità dell’imprenditore agricolo al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. In definitiva, si può affermare che il legislatore del 2001 con i decreti legislativi di orientamento ha prefigurato nuovi parametri di riferimento, sia per l’individuazione dei connotati dell’agrarietà, che per la definizione di un nuovo statuto dell’impresa agricola, accogliendo sul piano normativo una dimensione dell’attività agricola fondata su una pluralità espressiva che si è tradotta nella scelta di un mix di produzione teso a raccogliere le diverse istanze provenienti dal mercato, e rinviando ad una logica di sistema globalizzato, per concludere con un fortunato e spesso abusato neologismo
L'imprenditore agricolo
II tema dell’impresa agricola assume oggi una coloritura del tutto particolare in conseguenza dell’intervento legislativo del 2001, le cui incidenze sulla fattispecie, sulla sua disciplina e sull’impianto normativo del diritto dell’impresa tout court non sono di poco momento. II Governo, in attuazione di una legge delega, ha emanato i decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 18 maggio 2001, con l’ultimo dei quali, rispondendo alla necessità da tempo avvertita di innovare le norme in materia agricola, ha provveduto, tra le altre cose, a ridefinire la nozione di imprenditore agricolo contenuta nell’articolo 2135 che aveva accompagnato intatta sessant’anni di vigenza del codice civile. Le innovazioni tecnologiche e l’ampliamento dei mercati, l’evoluzione dei rapporti politici ed economici internazionali, l’esposizione intensa negli scambi finanziari, demografici e cultuali con altri Paesi e Regioni del mondo sono evidentemente le ragioni poste a base dell’intervento riformatore. Ne è scaturita una figura di impresa agricola polifunzionale, dotata cioè di una pluralità espressiva che si è tradotta nella scelta di una gamma di produzione varia, tesa a raccogliere le diverse istanze provenienti dal mercat
Obblighi statutari e prestazioni accessorie nelle società cooperative
Giurisprudenza commercial
L'imprenditore agricolo non ha pace
II tema dell’impresa agricola è argomento che in questi ultimi tempi è oggetto di rinnovata riflessione sia nel dibattito dottrinario, sia nei pensieri di chi opera concretamente nel mondo del settore primario, in conseguenza di due importanti provvedimenti normativi succedutisi a distanza di quasi tre anni l’uno dall’altro. I due provvedimenti che si sono succeduti in questi ultimi tempi - ci si riferisce, si intende, a quelli più rilevanti per la loro portata innovativa – in materia di impresa agricola sono: il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Questi due decreti, distinti e distanti tra loro, rappresentano, soprattutto il primo, a diverso titolo la risposta del legislatore di adeguare la disciplina legale dell’impresa agricola alla mutata realtà socio-economica del nostro Paese: si pensi, per fare un solo esempio - tanto e illuminante -, ai nuovi profili che l’impresa stessa ha assunto soprattutto rispetto al binomio Stato-mercato in conseguenza dei moderni processi economico-produttivi mondiali, caratterizzati da una rapidità ed ampiezza degli scambi e da una concorrenza sempre più serrata, che di fatto determinano nuove regole, sia economiche che giuridiche, nei rapporti commerciali, provocando effetti anche sui processi produttivi in agricoltura. Con il decreto del 2004 il legislatore, lungi dal sottrarre la materia dell’impresa agricola alla disciplina codicistica, che conserva la sua funzione di diritto generale, ha ampliato il catalogo delle cosiddette leggi
incentivo in materia, con la previsione di un modello di disciplina a carattere promozionale attraverso agevolazioni e provvidenze economiche delle attività rientranti nel comparto agricolo
Commento degli artt. 2135 – 2140, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, terza edizione, a cura di G. Perlingieri, Libro Quinto – Del Lavoro (Artt. 2060-2361), Esi, Napoli, 2010, ISBN 9788849516111.
Commento degli artt. 2135 – 2140, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, terza edizione, a cura di G. Perlingieri, Libro Quinto – Del Lavoro (Artt. 2060-2361), Esi, Napoli, 2010, ISBN 9788849516111
L'IMPRESA ARTIGIANA
II quadro normativo, particolarmente complesso e articolato in cui si colloca l’impresa artigiana trova la sua chiave di lettura nelle disposizioni che in seno alla Costituzione fanno riferimento al fenomeno dell"artigianato. Su tale sfondo si è svolta la lettura della vasta normazione di derivazione statale e regionale riferita all’artigianato, da cui e emersa la progressiva connotazione dell’impresa artigiana secondo tratti obiettivamente diversi e distanti da quelli riflessi dall’esperienza normativa anteriore al codice civile e certamente assunti a riferimento e fatti propri dal legislatore del 1942. La difficile identificazione dell’impresa artigiana, già per certi versi ambigua nella definizione codicistica e resa ancora più ardua dall’articolata e frammentaria legislazione extra-codicistica, è stata puntellata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale rivelatasi spesso correttiva e integrativa del complesso e disorganico sistema in diversi punti, anticipando gli interventi legislativi o supplendone la mancanza. I Giudici delle leggi, prendendo atto che la figura dell'artigiano è più affine a quella del lavoratore autonomo che a quella dell'imprenditore, hanno, tra le altre, stabilito che la qualificazione di un’impresa come artigiana deve essere esclusa se il lavoro del titolare è solamente occasionale e qualitativamente e quantitativamente limitato
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