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    La certificazione della unione civile

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    La L. n. 76/2016 ha disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento le unioni tra omosessuali, dando a queste il nome di "unioni civili", che si sviluppano secondo le linee che sono proprie del matrimonio, pur con delle differenze, talora di origine politica, e talaltra rilevanti più strettamente sotto il profilo operativo. Il lavoro affronta, specificamente l'argomento della "certificazione" delle unioni civili, e pone in evidenza la sostanziale inutilità della norma posta nella L. 76, posto che alle unioni civili sono applicabili, per estensione letteralmente prevista dalla legge, le norme che già erano dettate per il matrimonio. Si rileva, inoltre, una certa "occasionalità" della norma in questione, che, nata in origine per disciplinare la celebrazione della unione civile, ha poi finito per attestarsi sui versanti della prova e della pubblicità, senza peraltro definire adeguatamente i settori operativi

    La buona fede nell'esecuzione del contratto

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    La monografia si occupa della buona fede nella esecuzione del contratto. Il lavoro si sviluppa giustificando in primo luogo la qualificazione tradizionale della buona fede ex art. 1375 c.c. come buona fede oggettiva e come clausola generale; prende poi in considerazione la capacità di questa clausola generale di operare come fonte di integrazione del contratto, ampliando l'area della doverosità contrattuale. Conseguentemente si esamina come la sfera di doverosità contrattuale ingenerata anche dalla buona fede rilevi ai fini della individuazione dell'adempimento e, di converso, dell'inadempimento del contratto, esaminando i rimedi all'inadempimento stesso

    La prova del pagamento

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    Il lavoro esamina il variegato regime di prova del pagamento, inteso nel significato attuale, quale adempimento della obbligazione pecuniaria. Nella prima fase del lavoro si esaminano i due regimi codicistici della prova libera e della prova vincolata, dando atto degli orientamenti giurisprudenziali in argomento. Nella seconda fase della ricerca sono esaminati gli ordinari mezzi di prova e la loro compatibilità con i regimi probatori previsti dal codice. Infine si esaminano i regimi probatori scaturenti da leggi speciali e settoriali

    TARDIVA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO EX ART. 5, COMMA 2 DELLA «LEGGE PINTO» E NON RIPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA: DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ E IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA

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    La c.d. Legge Pinto (art. 5, comma 2) - che stabilisce il diritto a un risarcimento per la eccessiva durata dei processi - presenta alcuni profili di incostituzionalità nella parte in cui stabilisce che la tardiva notificazione del decreto con cui viene ingiunto alla Amministrazione statale il pagamento della somma determinata dalla Corte d' Appello, comporta, non solo la inefficacia del decreto, ma anche la improponibilità di una nuova domanda. Secondo l'A., questa norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con l'art. 117, comma 1, Cost.. in relazione alla violazione dell'art. 6 CEDU («Diritto a un equo processo»). Il lavoro mette in evidenza come la violazione della CEDU (e segnatamente del citato art. 6) se da un lato comporta la incostituzionalità dell'art. 5, comma 2 della Legge Pinto, vista la «costituzionalizzazione» della CEDU ex art. 117 Cost., dall'altro lato non può ritenersi causa di violazione del diritto comunitario, dato che la CEDU non fa parte del corpo normativo comunitario. Ciò impedisce di disapplicare la legge italiana per la sola violazione della CEDU. Nondimeno, l'A. vede nella previsione dell'art. 5, comma 2, della Legge Pinto, non solo la violazione dell'art. 6 CEDU, ma anche la violazione dell'art. 47 della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (c.d. Carta di Nizza), la qual cosa consentirebbe di disapplicare lo stesso art. 5 della Legge Pinto, consentendo la riproposizione della domanda giudiziale, e comunque mantenendo fermo il potere del giudice della opposizione di decidere nel merito
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