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Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid
La responsabilità degli enti nel contrasto alla corruzione: nuove frontiere per superare il “problema della talpa”
Diritto penale e post-regulatory state. Tutela di funzioni e regolazione penale periferica
Azione penale (e inazione) del Pubblico ministero europeo
Un tema rilevante nella analisi della nuova figura dei Pubblico ministero europeo (EPPO), è quello relativo alla decisione sul se e come esercitare l’azione penale da arte di EPPO. Scelta, questa, gravida di ripercussioni tanto sul principio di eguale trattamento tra gli individui che con riferimento al diritto del singolo a non essere distolto dal proprio giudice precostituito per legge (ex art. 47, § 2, CDFUE) .
La decisione inerente all’esercizio dell’azione, in particolare, regolata nel sistema EPPO, appare scomponibile in non poche opzioni, tutte implicanti conseguenze di rilievo per i principi essenziali del sistema: non solo quello UE, ma anche quello del nostro Paese, che è parte dell’EPPO e sarà chiamato ad interagire con esso.A relevant issue in the analysis of the new figure of the European Public Prosecutor (EPPO) is the decision on whether and how to prosecute. This choice has repercussions both on the principle of equal treatment between individuals and with reference to the individual's right not to be deprived of his or her right to a judge established by law (under Article 47(2) CDFUE).
The decision inherent in the exercise of the action, in particular, in the EPPO's Regulation, appears to be divisible into some options, all of which imply significant consequences for the essential principles of the system: not only that of the EU, but also that of our Country, which is part of the EPPO and will be called upon to interact with it
Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche
Il contributo indaga il rapporto tra auto-normazione e responsabilità da reato delle persone giuridiche. In un’ottica de iure condendo, una possibile risposta all’automatismo con cui una parte della giurisprudenza ha spesso ravvisato nel ricorrere del reato-presupposto un indice di non idoneità delle misure attuate è da ricercarsi, valorizzando la cooperazione pubblico-privata nel governo dei rischi della modernità: (i) da un lato – e portando a ulteriore sviluppo alcune tendenze già emerse nella prassi – in una maggiore positivizzazione delle cautele, che sia in grado di meglio orientare l’«agire» delle imprese, da demandare a «corpi intermedi» quali le associazioni di categoria o le autorità amministrative indipendenti (la settorialità delle une e delle altre non costituirebbe un minus ma contribuirebbe a delineare quella differenzierte Maßfigur necessaria per il giudizio di colpa, una sorta di figura-modello organizzativa differenziata per settori); (ii) dall’altro, in una più puntuale specificazione in sede legislativa, tramite un emendamento degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 231 o con la costruzione di una norma ad hoc, dei contenuti minimi del modello, che riconduca a uniformità le direttrici della compliance.
Il contributo compie altresì un riferimento alla possibilità di una fattispecie normativamente svincolata dal fatto della persona fisica (un illecito omissivo proprio che sanzioni l’inosservanza del dovere di auto-organizzarsi, in modo analogo al sistema anglosassone del già citato Bribery Act e del Corporate Manslaughter anc Corporate Homicide Act): un modello, cioè, autonomistico e non personalisticamente mediato, di responsabilità autenticamente originaria e per fatto proprio dell’ente
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