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La Cassazione dice “no” all’astensione con imputati in stato di custodia: ma è davvero così?
La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. VI penale, n. 7618 del 19 febbraio 2019, e con due altre decisioni coeve (Sez. VI penale, nn. 6801 e 54656, entrambe del 22 novembre 2018) ha escluso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 10 luglio 2018, sia ancora possibile l’astensione del difensore nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La posizione della Corte, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, ed alla luce dei chiarimenti che la stessa Corte costituzionale ha fornito nella successiva sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019.
La pronuncia ha escluso l’astensione nei processi con imputati in vinculis con una mera petizione di principio, senza addurre valide e sufficienti ragioni a sostegno della decisione. Al contrario, solide argomentazioni sorreggono una interpretazione opposta: la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 2-bis della legge sui servizi pubblici essenziali ha reso illegittimo, nella sua interezza, l’art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione, che prevedeva l’obbligo del difensore di assicurare la prestazione professionale ove l’imputato in stato di custodia cautelare lo avesse richiesto, con la conseguenza che l’imputato non può più invocare il codice di autoregolamentazione per formulare tale richiesta e, dunque, il difensore non è più obbligato a seguirla
La corruzione senza accordo: notazioni in tema di elementi costitutivi
L’articolo propone una riflessione sugli elementi costitutivi dei delitti di corruzione, illustrandone alcune conseguenti implicazioni. Dapprima, affronta il tema della natura dell’accordo quale elemento costitutivo della corruzione, analizzandone la rilevanza in termini di consumazione del reato, ed offrendo precisamente una lettura alternativa allo schema duplice, sino ad ora descritto dall’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione. Nei paragrafi successivi, prosegue soffermandosi, in particolare, sul tema della rilevanza penale della corruzione priva di accordo, sino ad ora unanimemente esclusa. Su tali premesse, conclude con alcune riflessioni a margine in tema di concorso di reati, di norme e di persone
The Polarization of the Italian Criminal Law System Against Corruption
Three important reforms have changed the Italian criminal law provisions against corruption in the last decade in a more repressive sense, based on rampant penal populism. However, with this scenario in the background, a second countertrend emerges which has so far been little explored. This is a trend due to the progressive come into effect of reward mechanisms for procedural cooperation which can significantly reduce or completely exclude the punishment. This essay analyses the interaction between these two opposing trends, highlighting the effects of the polarization of the anti-corruption criminal law statutes between repressive and rewards tendencies, and highlighting the critical issues concerning the constitutional principles of offensiveness and proportionality of the punishment of a system in which the punishment it is applied mainly due to non-cooperation, and therefore due to the post facto conduct
Il caso Alstom: un nuovo «deal de justice» in materia di corruzione internazionale
Il commento analizza il caso Alstom nell'ambito dell'azione di contrasto alla corruzione internazionale svolta dagli Stati Uniti a norma del FCP
La riforma del Mandato d’Arresto Europeo. Meno diritto e più diritti
Il presente contributo si propone di fornire una dettagliata panoramica della normativa europea e nazionale (aggiornata al d.lgs. n. 9/2021 entrato in vigore il 6 febbraio 2021) relativa alla neo istituita Procura Europea, con uno sguardo rivolto a ciò che sta accadendo in altri Stati europei, evidenziando possibili criticità relative al suo concreto funzionamento alle soglie dell’operatività effettiva prevista per il 1° marzo 2021
La Corte Costituzionale salva la disciplina delle astensioni degli avvocati dalle udienze: i limiti previsti assicurano un adeguato bilanciamento degli interessi e le prestazioni indispensabili
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 24 maggio 2017, in merito alla disciplina dell’astensione dalle udienze da parte degli avvocati, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale, e gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento anche all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), osservando che i limiti previsti dalle disposizioni della legge e dal codice di autoregolamentazione consentono un congruo bilanciamento dei diritti di rilievo costituzionale ed assicurano le prestazioni indispensabili, anche in caso di plurime astensioni ravvicinate, ove proclamate nel rispetto della prescrizioni vigenti.
La Corte, inoltre, è tornata sul tema dell’astensione nei processi con imputati detenuti in stato di custodia cautelare, chiarendo incidentalmente il significato della recente (ed a tratti oscura) pronuncia n. 180 del 2018. L’inciso sembra ulteriormente suffragare l’ipotesi che non sia venuta meno tout court la possibilità di astenersi nei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, bensì solamente che non sia più operativa la norma del codice di autodisciplina che consentiva ai cautelati di opporsi alla dichiarazione di astensione effettuata dal difensore
Il patteggiamento è ammissibile anche senza restituzione del profitto della corruzione, se non determinabile
La pubblicazione analizza il caso del profitto di corruzione non determinabile dal capo d'incolpazione e gli effetti preclusivi al rito di applicazione della pena su richiesta
I limiti sostanziali e processuali del reato di corruzione internazionale. Note a margine della sentenza della Corte d’Appello di Milano sul caso ENI Saipem in Algeria
La Corte d’Appello di Milano (con la sentenza pubblicata in questa Rivista, ivi) ha assolto tutti gli imputati dall’accusa di corruzione internazionale per la vicenda Saipem e confermato l’assoluzione emessa dal Tribunale di Milano per la vicenda ENI, relative al presunto pagamento di tangenti in cambio di commesse in Algeria. La sentenza pone in luce alcune criticità della fattispecie di cui all’art. 322 bis c.p., sia con riguardo agli standard probatori richiesti, sia con riguardo alla corretta individuazione delle condotte e dei soggetti punibili.
Il commento, dopo una disamina delle questioni processuali e di merito che hanno condotto alla riforma della decisione di primo grado, si sofferma sui problemi di ordine processuale e sostanziale della fattispecie italiana di corruzione internazionale, sin dalla sua introduzione, i quali impongono oggi una sua completa rivisitazione. Inoltre, prendendo spunto da alcuni passaggi della motivazione, approfondisce il tema della configurabilità del concorso nella corruzione da parte dell’intermediario, e della punibilità dell’intermediario anche a norma del nuovo delitto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p., fornendo ad entrambi gli interrogativi risposta affermativa, ed avvertendo sugli effetti di tali conseguenze in materia di compliance, con riguardo alle attività di due diligence e auditing
Parlamentari e giudici, inquisiti ed inquisitori. Quando l’attività giudiziaria mette a dura prova il principio di separazione dei poteri
Il principio di separazione dei poteri, cardine per il nostro ordinamento, viene messo talvolta in crisi a causa dell’interferenza della magistratura nella vita politica (secondo alcuni), o della proclività a delinquere dei politici di ieri e di oggi (secondo altri). La Cassazione, con la sentenza n. 54750 del 2016 ha cercato di delineare la linea di confine tra i due poteri, nel delicato settore delle misure cautelari disposte nei confronti di membri del Parlamento, stabilendo che, in sede di applicazione delle misure, si tenga conto del mandato elettivo il cui svolgimento deve, per quanto è possibile, essere salvaguardato
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