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«τοιονδ ́απέβη τόδε πρᾶγμα» UN CONFRONTO TRA VIMERCATI B., CONSENSO INFORMATO E INCAPACITÀ, GIUFFRE, MILANO, 2014 E RAZZANO G., DIGNITÀ NEL MORIRE, EUTANASIA E CURE PALLIATIVE NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE, GIAPPICHELLI, TORINO, 2014
Ogni scelta normativa non deve contrastare con il concetto di uomo e di umanesimo
ricavabile dalla Costituzione. Solo così è possibile trovare un criterio a cui il legislatore può
ispirarsi per operare le proprie scelte. La carta costituzionale è ispirata da un complesso umanesimo o
da diversi tipi di umanesimo. Quello dell’art. 2, innanzi tutto, che riconosce i diritti inviolabili e i doveri
inderogabili derivanti da obblighi di solidarietà politica; dell’art. 3 che impedisce l’esclusione di un soggetto
o di categorie di individui; e, infine, dell’art. 4 che impone di svolgere un’attività secondo le proprie
capacità. Da questo insieme di norme emergerebbe chiaramente l’idea della necessaria relazionalità tra gli
individui e l’impossibilità di escludere qualsiasi soggetto dal tessuto sociale. Di conseguenza, la debolezza
o la malattia dovrebbero essere curate, proprio perché sarebbero espressione del bisogno di relazionalità.
Le pratiche eutanasiche, come anche l’accanimento terapeutico, sono in questa impostazione, invece, figlie dell’utilitarismo che è negazione della concezione umanistica che emerge dal dettato costituzionale
La premeditazione non è nient'altro che la premeditazione. Il processo Tiepolo tra letteratura e diritto.
Taking its inspiration from an analysis of the Tiepolo trial and from Sciascia’s
text 1912 + 1, this essay considers two important observations Sciascia made
about criminal trials. On the one hand, he notes that the judicial institutions,
though seeming transparent in their use of everyday language, often involve
considerable interpretive complexity, which obliges lawyers to seek out
precise meanings in order to avoid dangerous assumptions or simplifications.
Premeditation, of capital importance in the Tiepolo trial, is a case in point, and
this essay will focus broadly on its premises and the ways in which premeditation
is established. Sciascia further notes that criminal trials are, in part, a cultural
product of the society in which they occur, and thus the particular stereotypes
of an age are much in evidence. The essay will comment on the relationship
between criminal trials and society, and in its conclusion, explore the ways in
which they can assume importance in the cultural evolution of a society and
thereby become a means of overcoming stereotypes
Recensione a A. Gianfreda, Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia), Giuffrè, Milano, 2012
L'opera si segnala per una pluralità di aspetti, che la rendono un utile strumento di comprensione delle società multiculturali per il penalista, chiamato sempre più spesso a interrogarsi sui conflitti originati dall'appartenenza culturale e religiosa. Il volume sollecita "il giurista alla ricerca di percorsi alternativi con cui affrontare e gestire i conflitti religiosi, nella consapevolezza che è sul terreno pratico del riconoscimento pubblico, condiviso e impegnato della dignità umana e dell'identità offesa" che è possibile procedere nel porre le basi per la convivenza tra religioni diverse
Recensione a Lenti-Palermo Fabris-Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in Rodotà-Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, vol. 3, Milano, 2010
Il volume recensito intende tratteggiare un quadro completo della disciplina giuridica della persona in ambito medico, non intesa in chiave monistica, ma come polo d'interrelazione. Particolare attenzione viene dedicata alla diade medico-paziente, all'alleanza terapeutica, all'adeguatezza dell'atto medico, all'individualizzazione della decisione mediante il logos e il discorso problematico, all'errore, al consenso, alla responsabilità penale del medico, alla responsabilità penale penale per attività di sperimentazione e ai profili di rilevanza giuridica dei trattamenti di sostegno vitale
Nota a Corte di Cassazione, sezione IV pen., 17 novembre 2011 - 17 gennaio 2012, n. 1442
Il contributo analizza una pronuncia in tema di responsabilità medica che si segnala per alcuni aspetti importanti sia in relazione all'accertamento del nesso di causalità, sia in rapporto ai requisiti dell'imputazione a titolo di colpa. Si afferma, infatti, nella sentenza che in tema di responsabilità medica sia necessario valutare per un verso la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell’esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare, per altro verso la misura oggettiva data dall’individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso. L’accertamento del nesso di causalità deve essere fondato sul criterio della condicio sine qua non integrato con il riferimento alle c.d. leggi di copertura, che permettono di giungere a soluzioni di pratica certezza. Specificamente nei reati omissivi impropri, nell’ambito della responsabilità medica, il meccanismo controfattuale è necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana e quindi l’effetto salvifico delle cure omesse. Tale giudizio deve tener conto di affidabili informazioni scientifiche, nonché delle contingenze significative del caso concreto, valutando il normale decorso della malattia e la normale efficacia della terapia. Il nesso causale, pertanto, sussiste allorché il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici omessi possa essere affermato con alto grado di credibilità razionale. Il contributo si sofferma poi su un aspetto interessante della pronuncia la quale afferma che Il direttore sanitario di una casa di cura sia responsabile dell’omicidio colposo di una paziente avvenuto a causa dell’imperizia del personale medico che non abbia effettuato gli esami clinici necessari e trasferito la paziente in un nosocomio attrezzato qualora abbia avuto diretta conoscenza della situazione clinica, intervenendo personalmente e assicurando l’efficienza della struttura, benché questa fosse priva delle attrezzature necessarie
Recensione a Larghero M. - Lombardi Ricci E. (a cura di), Bioetica e Medicina narrativa. Nuove prospettive di cura. Edizioni Camilliane, Torino, 2012
il volume recensito prende spunto dalla necessità di considerare il malato non solo come un soggetto affetto da una patologia. Per tale ragione i curanti devono acquisire strumenti per farsi carico
dell’esistenza malata e del suo contesto, cioè unire l’arte medica con l’arte di comunicare e con la carità. Una vera prossimità al malato e ai suoi bisogni può dunque essere garantita solo attraverso la parola che è la vera medicina dell’animo che soffre (Eschilo, Prometeo incatenato). Nasce così l’esigenza di una «medicina narrativa», che intende coniugare la scienza medica con gli studi umanistici e letterari e con la sensibilità discendente dal loro approfondimento. L'approccio narrativo, come viene dimostrato nel volume ha una rilevanza sia sul versante diagnostico, aiutando a meglio individuare la patologia, sia su quello terapeutico, facilitando in molti casi l'efficacia della cura
Commento alla sentenza Cassazione, sez. IV pen., 13 luglio 2011 - 21 settembre 2011, n. 1239
Il principio desumibile dall'art. 2087 c.c., ribadito dall'art. 18, comma 3-bis d.lgs. n. 81 del 2008 è che il datore di lavoro, oltre ad assolvere ai propri obblighi, debba vigilare sull'adempimento dei doveri dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente. Resta, tuttavia, ferma l'esclusiva responsabilità dei predetti soggetti per la mancata attuazione dei loro obblighi, allorché quest'ultima sia dovuta unicamente a costoro, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro. Altrimenti opinando, la responsabilità del datore di lavoro dipenderebbe dalla mera sussistenza della posizione di garanzia preordinata alla tutela della salute dei lavoratori, senza essere accertata alcuna inosservanza di una specifica regola cautelare finalizzata a impedire un evento prevedibile
«L’EPIDEMIOLOGIA È IMPORTANTE MA NON BASTA» PER L’ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE. CONSIDERAZIONI A MARGINE DI UNA SENTENZA DEL GUP DI ROVERETO
È possibile sostenere, in caso di decesso di un
lavoratore avvenuto per mesotelioma pleurico, che
la morte sia dipesa dall’esposizione lavorativa all’amianto,
potendosi escludere ogni altro fattore
causale in termini di credibilità razionale. Ciò
tuttavia è insufficiente a fondare l’affermazione
della penale responsabilità di tutti i garanti succedutisi
nell’impresa in cui lavorava la persona
offesa. Bisognerebbe, infatti, raggiungere, a tal
proposito, la prova che, eliminata mentalmente e
singolarmente la condotta di ciascun imputato
(peraltro responsabile dell’esposizione per brevi
periodi), l’evento morte si sarebbe realizzato significativamente
dopo il momento in cui si è effettivamente
verificato. Tale conclusione sarebbe
possibile solo se vi fosse una legge scientifica che
provasse il c.d. effetto acceleratore delle esposizioni
successive all’avvio del processo cancerogeno,
la quale è invece inesistente. In difetto di tale
legge la condanna sarebbe inflitta sulla base della
mera probabilità dell’effetto acceleratore, presupposto
insufficiente ai fini dell’accertamento del
nesso causale
Nota alle sentenze Cassazione, sezione IV pen., 12 febbraio 2010 - 1 giugno 2010, n. 20584 e Cassazione, sezione IV pen., 2 aprile 2010 - 25 maggio 2010, n. 196372
La Corte di cassazione in queste importanti sentenze ha stabilito che chi guida l'équipe chirurgica sia titolare di una posizione di garanzia verso il paziente che, per quanto delegabile, non si esaurisce con l'uscita dalla sala operatoria: nella fase successiva chi ha coordinato l'intervento deve sempre controllare che al paziente sia assicurata l'assistenza del caso, fornendo le indicazioni terapeutiche necessarie. La Cassazione ha altresì ritenuto che le gravi omissioni del personale medico alle cui cure sia affidato il paziente nel decorso post-operatorio non escludano la responsabilità del capo équipe che a sua volta sia stato negligente. Il principio di affidamento non opera, infatti, allorché a colui che lo invoca possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa. Nell'ambito dell'attività medica in équipe ogni sanitario ha l'obbligo di di conoscere e porre rimedio all'altrui errore qualora sia evidente e non settoriale
‘Residuo di colpa’ nell’ipotesi di condotta del medico tenuta in ossequio alle linee-guida. Il “paradosso” della culpa in actione perita
Il contributo analizza e prende spunto dall'importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV pen., n. 16237 del 2013, Relatore Blaiotta, che, tra le prime, si è pronunciata in tema di colpa medica e responsabilità penale del medico-chirurgo a seguito della riforma di cui alla l. 189 del 2012. La pronuncia ha affrontato l'apparente paradosso di un 'residuo di colpa' nel caso di ossequio da parte del sanitario delle linee guida accreditate in ambito medico. La legge n. 189 del 2012, all'art. 3, del quale nella presente nota si mettono in luce le varie problematicità, ha stabilito, infatti, che vada esente da responsabilità penale il sanitario che, nell'ambito della sua attività, pur rispettando le linee guida accreditate dalla comunità scientifica, cagioni per colpa lieve un evento lesivo. La riflessione si appunta quindi sui presupposti dell'imputazione dell'evento a titolo di colpa e sulla ricostruzione in concreto della regola cautelare, fondata sulla prevedibilità. Il contributo si sofferma poi sulla distinzione tra colpa grave e colpa lieve in ambito penale, prendendo in esame gli orientamenti della giurisprudenza, le più importanti impostazioni dottrinali e le più recenti proposte di politica criminale.The paper analyzes the important judgment of the Corte di Cassazione, sez. IV pen., N. 16237 of 2013, Rapporteur Blaiotta. The decision has been among the first to approach the issue of medical negligence and of the physician/surgeon's criminal liability in light of the reform contained in the law 189 of 2012. The Court addressed the apparent paradox of the 'residual guilt ' that would linger even in case of deference, on the part of the practitioner, of the health guidelines followed in the medical field. The law n . 189 of 2012, art. 3, whose problematic aspects are considered in this paper, has established that is exempt from criminal responsibility the practitioner who, while respecting the guidelines accredited by the scientific community, is responsible for causing a slight damaging event in the course of his activities. The reflection focuses on the conditions required to charge the medical practitioner with negligence and on the concrete analysis of the precautionary rule, which is, in turn, based on the forseeability of the damaging event.
The contribution then focuses on the distinction between gross negligence and negligence in criminal matters, taking into account the guidelines offered by caselaw, the most important doctrinal settings and the most recent proposals of criminal policy
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