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    La crisi del modello duale di regionalismo in Italia

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    Se è vero che il modello duale di regionalismo non è mai stato un paradigma che abbia ispirato il Costituente e non è neppure ricavabile da una lettura logico-sistematica della Costituzione, tanto più dopo la riforma del Titolo V; se è vero che il principio di differenziazione è strettamente consustanziale al principio autonomistico e ne rappresenta un portato ineludibile, nella misura in cui l'autonomia venga correttamente intesa come un valore giuridico, oltre che come un potente fattore politico di democratizzazione dell'ordinamento; se è vero ancora che l'uniformità degli ordinamenti delle regioni di diritto comune è frutto del processo di implementazione delle disposizioni costituzionali e, in particolare, delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale e dai legislatori statutari regionali ma è anche conseguenza di interi corpi di giurisprudenza costituzionale; si tratta di verificare se l'art. 116, comma 3, della Costituzione, come formulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e sinora mai applicato, sia la via preferibile da percorrere per realizzare pienamente e finalmente, in Italia, un regionalismo differenziato. Invero, lo spazio per la legislazione regionale si va sempre più riducendo, dovendo spesso la legge regionale disciplinare rapporti giuridici che sono già destinatari di una disciplina europea e di una legislazione statale. Discipline europee e statali che sono spesso frutto di competenze normative a carattere trasversale e quindi sono idonee a incidere anche in materie astrattamente di competenza legislativa regionale. In tale quadro, il decentramento territoriale autonomistico, si può accentuare in modo significativo e incisivo solo sul piano delle competenze amministrative. Pertanto, la differenziazione tra gli ordinamenti delle regioni di diritto comune e il conseguente superamento dell'assetto duale del regionalismo italiano, così come si è andato sinora configurando, potrebbe avverarsi, piuttosto che attraverso una difficile attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, soprattutto attraverso: una legislazione statale e regionale di conferimento delle funzioni amministrative che tenga finalmente in debito conto i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; una significativa revisione degli statuti ordinari di seconda generazione che valorizzi le istanze autonomistiche e di partecipazione popolare; un aumento della capacità impositiva degli enti territoriali autonomi e un allentamento dei vincoli di spesa, nel rispetto del patto di stabilità e delle esigenze di equilibrio dei bilanc

    Rappresentatività e governabilità nelle scelte discrezionali del legislatore in materia elettorale.

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    Alla legge elettorale si deve chiedere, innanzitutto, di darci un Parlamento pluralista e rappresentativo, non si deve chiedere di garantirci, a ogni costo, un governo stabile ed efficiente. Va ribadita, pertanto, l’opportunità che il rendimento della forma di governo parlamentare italiana venga migliorato mediante l’introduzione di elementi di stabilizzazione e razionalizzazione costituzionale che non contemplino l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo. Ciò non toglie che ci si possa legittimamente interrogare sulla opportunità di effettuare un intervento legislativo nella materia elettorale che introduca un sistema idoneo a favorire la formazione e stabilità di una maggioranza omogenea di governo nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle camere parlamentari oltre che nel rispetto della libertà di voto dell’elettore. Tenendo conto della conformazione del sistema partitico attuale e della disciplina costituzionale della forma di governo, si potrebbe pensare, ad esempio, per entrambe le camere parlamentari, a un sistema su base proporzionale con liste plurinominali e voto di preferenza, con un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che raggiunga almeno il quaranta per cento dei voti

    El derecho a la procreación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana

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    La contribución destaca cómo, a pesar de las declaraciones significativas de inconstitucionalidad de las disposiciones individuales, el establecimiento de la ley núm. 40 de 2004 ha resistido en general la prueba de experiencia y jurisprudencia constitucional. Como mínimo, no se puede hablar de una distorsión completa de la disciplina legislativa dictada por la misma ley, ni, más aún, de la cancelación de la ley. Incluso después de las incisivas intervenciones del Tribunal Constitucional, es una disciplina que reconoce el derecho a procrear, pero no la de tener un hijo a cualquier costo. De hecho, el derecho a ser padre o madre siempre está equilibrado con la necesidad de proteger una serie de otros activos constitucionales primarios. En particular, el legislador y el Tribunal Constitucional han tenido debidamente en cuenta las necesidades de protección de los embriones; del niño por nacer; de la salud de la mujer; de los principios constitucionales en materia de familia.

    Alcune riflessioni sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise di Milano con ordinanza del 14.2.2018 con riferimento al reato di aiuto al suicidio

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    Prendendosi spunto dalla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 580 del codice penale sollevata dalla Corte d'Assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, si mette in evidenza come nell'ordinamento costituzionale italiano esista un diritto inviolabile alla vita, sebbene tale diritto non implichi né il dovere costituzionale di vivere, né, per converso, il diritto inviolabile al suicidio. La questione sollevata dalla Corte d'Assise di Milano incide su scelte discrezionali del legislatore che involgono indirizzi di politica criminale, chiedendo una decisione eccessivamente demolitoria. Ne discende la difficoltà per la Corte costituzionale di adottare una sentenza che segua il verso indicato dal giudice remittente. Sarebbe quanto mai opportuno che fosse il legislatore ad adottare una soluzione normativa che tenga conto del bilanciamento tra i vari beni costituzionali in gioco ma appare altamente improbabile che ciò accada. Appare, quindi, prevedibile che la Corte costituzionale si veda costretta, all'esito della prossima udienza di discussione, a risolvere la questione adottando una sentenza riduttiva dai confini molto più circoscritti rispetto a quelli prospettati dal giudice a quo

    Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana

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    In mancanza di efficaci meccanismi perequativi, c’è il rischio concreto che il regionalismo differenziato, per come al momento si prospetta la sua attuazione, possa determinare un ulteriore arretramento delle condizioni di sviluppo delle Regioni più povere, rendendo difficile il rispetto nelle stesse dei livelli minimi essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali e creando un divario così forte tra Regioni ricche e Regioni povere da far venir meno la coesione sociale fino a ledere il principio di unità e indivisibilità della Repubblica

    Las sedes de encuentro y protección de los intereses en las relaciones entre niveles territoriales de gobierno en Italia durante la emergencia pandémica

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    Due to the lack of adequate structural and procedural venues to carry out the relationship of loyal collaboration, the relationships between the territorial levels of government, since the beginning of the Covid-19 pandemic, do have characteristics for a hyper-activism of the territorial autonomies. In particular, the regions have overflowed their respective areas of competence, causing serious disharmony and contradictions in the legal framework and putting at risk, if not making cases impossible, to effectively implement a unitary strategy aimed at counteracting the spread of contagion and allowing orderly management and profitable development of economic-social relations. However, if we face the serious institutional crisis caused by the pandemic with a constructive and positive spirit, it can be a real opportunity for growth. In particular, it may represent the spring for a serious rethinking and fine-tuning of the reform of Title V of the Constitution, exactly twenty years after its entry into force.Debido a la falta de sedes estructurales y procedimentales adecuadas para llevar a cabo la relación de colaboración leal, las relaciones entre los niveles territoriales de gobierno, desde el inicio de la pandemia Covid -19, se han caracterizado por un hiperactivismo de las autonomías territoriales. En particular, las regiones se han desbordado de sus respectivas áreas de competencia, provocando serias desarmonías y contradicciones en el marco legal y poniendo en riesgo, si no haciendo casi imposible, implementar efectivamente una estrategia unitaria dirigida a contrarrestar la propagación del contagio y permitir una gestión ordenada y un desarrollo rentable de las relaciones económicas - sociales. No obstante, si enfrentamos la grave crisis institucional provocada por la pandemia con un espíritu constructivo y positivo, puede ser una verdadera oportunidad de crecimiento. En particular, puede representar la primavera para un replanteamiento y una puesta a punto seria de la reforma del Título V de la Constitución, exactamente veinte años después de su entrada en vigor

    Dal programma al contratto di governo

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    L'esperienza del contratto di governo nella versione realizzata all'inizio della corrente legislatura presenta luci e ombre. Va considerata comunque positiva la stipula di clausole negoziali nella misura in cui ha consentito alle forze politiche contraenti di superare le reciproche diffidenze e di riuscire a formare una maggioranza di governo nonostante le nette differenze programmatiche. Gli aspetti negativi risiedono nella incoerenza e incompletezza dei contenuti, oltre che nella rigidità delle soluzioni convenute, non sempre ragionevoli e attuabili. La comparazione, da questo punto di vista, potrebbe forse offrire degli elementi di riflessione utili per una valutazione critica della nostra esperienza e per la individuazione di utili correttivi in prospettiva futura. In Germania, ad esempio, cristiano democratici e socialdemocratici, proprio grazie alla stipula di un contratto di governo, sono riusciti a formare una grande coalizione in grado di sostenere un esecutivo federale stabile ed efficiente, nonostante entrambi i partiti avessero escluso recisamente tale eventualità durante la campagna elettorale

    Pluralismo dei metodi scientifici e cognizione giurisdizionale

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    L’utilizzo delle conoscenze prodotte dalle altre scienze e dei diversi metodi di ricerca nella sede giurisdizionale, presuppone che si formi un in idem sentire tra scienza giuridica e altre aree scientifiche. Per questo, la ricerca di una logica e di un linguaggio comune tra scienza giuridica e altre aree scientifiche è uno dei compiti più attuali e urgenti dei giudici, ma più in generale di tutti gli studiosi e di tutti gli operatori del diritto

    Il Forum - Le proposte di revisione costituzionale d’iniziativa parlamentare in tema di giustizia

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    Il Forum di questo primo numero del 2024 è dedicato a quattro proposte d’iniziativa parlamentare presentate all’inizio dell’attuale legislatura e rivolte a modificare significativamente alcune disposizioni del Titolo IV della Parte II della Carta costituzionale in tema di giustizia. Tali proposte hanno in comune la finalità della separazione della carriera dei magistrati giudicanti da quella degli inquirenti, rispetto alle quali, in via generale, si può rilevare, in prima battuta, l’inesistente considerazione della tutela dell’affidamento che i singoli magistrati, avendo scelto di sottoporsi alle prove concorsuali per accedere alla carriera giudiziaria ed avendole superate, avevano riposto circa la prospettiva del loro futuro professionale. Ma ciò costituisce un tratto comune della legislazione che ha introdotto profonde modificazioni in tutti i settori del nostro ordinamento, con rare previsioni transitorie che almeno attenuassero l’impatto delle nuove regole

    Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza e minoranze parlamentari

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    Nonostante l’assenza della previsione a livello costituzionale della dichiarazione di emergenza, la Costituzione italiana contiene tutti gli strumenti per affrontare un’emergenza come quella prodotta dalla pandemia da Covid-19, senza che ci sia bisogno di sospendere le garanzie democratiche o di derogare all’ordinario funzionamento dell’organizzazione costituzionale . Sebbene alcuni atti adottati dal governo nella forma del DPCM suscitino dei dubbi sotto il profilo della legittimità, si può ritenere che complessivamente, i comportamenti dei poteri pubblici si siano tenuti nell’alveo tracciato dalla Costituzione. A differenza di quanto accaduto in altri Paesi membri dell’Unione Europea, come l’Ungheria, in Italia non c’è stata nessuna svolta autoritaria, né si può parlare di instaurazione di un regime dittatoriale come da qualcuno paventato. A sua volta, la forma di governo parlamentare italiana si è mostrata matura ed equilibrata, con un rendimento elevato, anche in confronto con le forme di governo di altre democrazie occidentali. Il parlamento ha operato quasi a pieno ritmo e ha potuto svolgere quasi del tutto normalmente le sue funzioni di controllo e di indirizzo politico, sia mediante l’esercizio del potere legislativo, sia con attività non legislative. Probabilmente, anche le minoranze parlamentari avrebbero potuto dare un contributo più fattivo e costruttivo alla gestione dell’emergenza se si fosse riuscito a trovare un dialogo più proficuo tra governo, maggioranza parlamentare e opposizioni. Tuttavia, questo limite, manifestato dal nostro sistema politico-istituzionale durante l’emergenza, non è certamente imputabile alla Costituzione o alla forma di governo ma dipende dalla frammentazione e dalla caratterizzazione ideologica eccessiva del sistema partitico. Al contrario, le evidenti disarmonie e contraddizioni tra le scelte assunte a livello statale e quelle di livello regionale non sono dipese solo dalla disomogeneità politica di alcuni governi regionali rispetto al governo nazionale e dalla scarsa propensione al dialogo costruttivo tra personalità appartenenti a schieramenti politici contrapposti, quanto, soprattutto, dalla mancanza a livello centrale di adeguate sedi di svolgimento del rapporto di leale collaborazione tra stato e autonomie territoriali. Infatti, a conferma di tale assunto, si deve rilevare come difficoltà di collaborazione tra Stato e regioni siano emerse anche con riferimento a regioni governate da esponenti politici appartenenti ai partiti della maggioranza parlamentare di governo
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