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    Remarks on Breaches of State Contracts for the Purposes of Jurisdiction and Admissibility in International Investment Arbitration

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    The contribution addresses the age-old issue of the relevance of State contracts in international law from the standpoint of international investment arbitration. The main focus of the following analysis will be on the question whether international adjudicative bodies - with special regard to investment arbitration tribunals - may be validly seised for breach of a State contract with a foreign investor by the host State. This analysis will be conducted in the light of the following three basic premises. First, the contract is governed by the domestic law of the host State; second, municipal law is tantamount to a fact before an international tribunal; third, ‘[t]he characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law’

    La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell’interesse superiore del minore

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    Questo contributo offre alcune prime considerazioni sulla proposta di rifusione del Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), soffermandosi sugli aspetti più innovativi. Tenuto conto della finalità perseguita dalla Commissione europea di modificare le disposizioni in modo da offrire una tutela più efficiente dei soggetti coinvolti in casi riguardanti la separazione o il divorzio o l'esercizio della responsabilità genitoriale, si pone la questione se ciò tuteli adeguatamente l'interesse superiore del minore

    In tema di diritto alla scienza nell’ordinamento internazionale e d’istanze d’accesso aperto alla conoscenza nell’Unione europea e in Italia

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    Sommario: 1. Il diritto alla scienza nell’ordinamento internazionale. – 2. L’open access ai risultati delle ricerche scientifiche come misura di attuazione del diritto alla scienza nell’ordinamento dell’Unione europea e in quello italiano

    In tema di diritto di iniziativa dei cittadini europei

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    L'articolo muove dalla considerazione, sul piano della prassi, del regolamento (UE) n. 211/2011 che regola l'esercizio del diritto di iniziativa dei cittadini europei (ICE) e considera i problemi emersi al riguardo e le modifiche prospettate e prospettabili per superare tali criticità

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela della salute e dell’ambiente

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    L’articolo ricostruisce le più significative sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale su questioni tecnico-scientifiche complesse ed evidenzia il metodo seguito nell’affrontarle. Muovendo dal principio precauzionale a quello della leale cooperazione, l’autore dimostra che, nell’affrontare questioni scientifiche complesse, il giudice unionale predilige un metodo nel quale, in luogo di ricercare direttamente soluzioni comportanti conoscenze extra-giuridiche, si valorizza il corretto esercizio del potere da parte delle istituzioni e dei soggetti competenti, nonché il ruolo che, nel processo decisionale, viene affidato agli studi e alle autorità scientifiche. Ciò non esclude un ruolo fondamentale nella definizione di nozioni scientifiche, limitato tuttavia ai casi nei quali la questione può essere risolta esclusivamente sulla base delle regole dell’ermeneutica. Secondo l’autore, questo metodo è appropriato rispetto all’evoluzione della società, sempre più complessa e connotata da conoscenze specialistiche, nella quale il giudice non può più essere il peritus peritorum, ma deve piuttosto riservarsi il ruolo di istituzione che verifica responsabilmente il rispetto delle regole ad opera di tutti gli stakeholders che concorrono alla definizione dei diritti e delle responsabilità individuali e collettive

    Brevi riflessioni sul diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea

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    Private international law traditionally was, and for a part still is, an issue of national law. Europe has taken an interest in issues of privateinternational law since the 1957 TEEC. The 1997Amsterdam Treaty introduced the wider concept of judicial co-operation and brought thethree core issues of private international law into the scope of the European Community. Those core issues are now found in Article 81(2)(a) and (c), TFEU. The article describes the evolution of the issue and identifies the gaps that exist in the current European framework of private international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU private international law

    La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 luglio 2014 Georgia c. Russia (I) (merito): brevi osservazioni

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    La Corte europea dei diritti dell’uomo in due decisioni nell’affare Georgia c. Russia 30 giugno 2009 (ricevibilità) e 3 luglio 2014 (merito) e la più recente prassi dei ricorsi interstatali denotano, in caso di violazioni individuali, due possibili varianti, l’una consistente nel riferimento a uno o più persone ben individuate ab initio in una specifica situazione e l’altra consistente nel riferimento a gruppi di persone “sufficientemente preciso e oggettivamente identificabile”. La soluzione adottata dalla Corte, stante il carattere problematico della seconda variante – quale emerge in specie dalla sentenza Cipro c. Turchia (equa soddisfazione) – che ha escluso l’esistenza di una doglianza relativa a violazioni individuali affermando la provata esistenza di pratiche amministrative è da condividere. Tale impostazione consente di evitare un’interferenza con eventuali ricorsi individuali già proposti e una (possibile) disparità di trattamento tra gli individui in ordine all’attribuzione dell’equa soddisfazione, poiché la Corte ha statuito che, in linea generale, “if just satisfaction is afforded in an inter-State case, it should always be done for the benefit of individuals victims” (par. 46 della citata sentenza Cipro c. Turchia)
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