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Website Pendaftaran Kerja Praktik Dan Proposal Skripsi Di Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Musi Charitas
The registration process of Job Training and Thesis Proposal is a process that students will pass as a condition to obtain a Bachelor's degree. Musi Charitas Catholic University requires its students to take this process so that the Job Training and Thesis Proposal activities can run well and smoothly.
Registration Procedure Job Training and Thesis Proposal at Musi Charitas Catholic University has been arranged to accommodate all the interests and completeness of data for both enrolling students and lecturers who process and review the data. But in the implementation in the field, the authors still see some problems, so the authors want to analyze this procedure using PIECES techniques and build Job Training and Thesis Proposal Registration Website as one solution that the authors offer to address the problems found.
Through this research, the authors conclude that the registration process of Job Training and Thesis Proposal at Musi Charitas Catholic University can be developed with the website that the author made. It is expected to assist students and lecturers in the implementation of the Job Training Practices and Thesis Proposal Procedures at the Catholic University of Musi Charitas
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sezione II, 1 marzo 2018, n. 4866
La disposizione si cui all’art. 7, comma 2 del D. Lgs n. 286/2005 non pone a carico del proprietario della merce, del committente del trasporto e del vettore una reciproca responsabilità per fatto altrui, poiché essi, in dipendenza del rispettivo ruolo svolto e degli specifici obblighi di vigilanza loro incombenti, rispondono ciascuno del fatto proprio, sicché la relativa responsabilità resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall’art. 3 della Legge n. 689/1981. Di conseguenza, la sanzione accessoria della confisca non può, in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo almeno della colpa, essere considerata legittima ove applicata al proprietario della merce, nei cui confronti non sia emerso che abbia partecipato all’affidamento del trasporto a vettore abusivo o che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto alla regolarità del trasportatore (non essendo tuttavia esigibile tale obbligo di vigilanza, da parte dello stesso proprietario, fino al punto di dovere, per la sua qualità, provvedere anche all’accertamento del possesso, da parte dell’autotrasportatore, delle prescritte autorizzazioni)
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, 14 luglio 2015, n. 14667
Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest'ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati
Osservazioni a pronuncia: Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2017, n. 3453
Poiché l’automatismo normativo tra la perdita del requisito della onorabilità in applicazione di qualsiasi sanzione penale grave, comunque comminata, escludendo in radice qualsiasi possibilità di valutazione da parte dell’amministrazione circa la tipologia di infrazione compiuta o l’entità della sanzione subita non sembra conforme alla previsione dell’art. 3 della Costituzione, in tema di ragionevolezza e proporzionalità, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 4 e 5, comma 2, lett. g) e comma 8 del d. lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e quindi si dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corta costituzionale, sospendendo il giudizio in corso
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. Trib., 5 aprile 2013, n. 8368
Ai fini del presupposto dell’obbligazione dell’IVA all’importazione, equiparabile ai dazi, rileva la destinazione al consumo della merce allo stato estero introdotta nel territorio doganale europeo, alla stregua dell’art. 38 TULD.
Non è soggetto alla disciplina del codice doganale comunitario l’acquisto da parte di società italiana di una imbarcazione avente bandiera di Stato comunitario.
L’acquisto da parte di società italiana di imbarcazione avente bandiera di Stato comunitario è assoggettato all’imposizione dell’IVA solo se essa sia transitata in Italia.
Sebbene sussistano i presupposti per l’applicazione del Reg. CE n. 2913/1992 con riguardo all’ingresso nel territorio comunitario di imbarcazione avente bandiera extra UE, il pagamento dell’IVA all’importazione non è dovuto alla Amministrazione doganale ove non sia avvenuto l’ingresso dell’imbarcazione nel territorio italiano
Corte di Cassazione, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 30978
Le operazioni di recupero di relitti e di bonifica dell’inquinamento, conseguenti ad un sinistro, non rientrano nella definizione di “obbligazioni contratte in occasione o per i bisogni di un viaggio”, né in quella di “obbligazioni sorte da atti o fatti compiuti durante lo stesso viaggio” di cui all’art. 275 cod. nav
Corte di Cassazione, Sez. trib., 6 giugno 2019, n. 15338
A differenza del caso di locazione a scafo nudo e conseguente sospensione della registrazione (come previsto dagli artt. 145.1, 156 e 161 cod. nav.), la contemporanea registrazione nei registri di due Stati, in modo che la nave possa utilizzare, a seconda della convenienza, l’una o l’altra bandiera, comporta che la nave, ai sensi dell’art. 92.2 UNCLOS, debba considerarsi priva di nazionalità. Ne deriva, tra l’altro, che la nave non può considerarsi come battente la bandiera di uno Stato ai fini dell’attribuzione dell’origine preferenziale a prodotti ittici pescati da tale nave
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14665
Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore - che viene così ad assumere la qualifica di subvettore - rimane integra in relazione al contratto di subtrasporto la costruzione dello stesso in termini di contratto a favore di terzi. Ne deriva che il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 febbraio 2016, n. 3802
In mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna di beni da inviarsi in Italia da una società spagnola ad una società italiana per la vendita, nel caso di controversia tra le due società, la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo in Italia il luogo nel quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire, alla destinazione finale dell’operazione di vendita e con la consegna materiale delle merce, il potere di disporre effettivamente di tali beni
Osservazioni a pronuncia: Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21811
L’assicuratore può adempiere l’onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest’ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l’individuazione del danno.
Il terzo responsabile è tuttavia legittimato a contrastare, in via d’eccezione i presupposti della surrogazione e, quindi, può opporre la nullità del contratto, inclusa quella per inesistenza del rischio o carenza d’interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto, e in tale caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Tale necessità, peraltro, non sussiste ove la quietanza contenga la cessione all’assicuratore da parte dell’assicurato di ogni suo diritto e azione nei confronti del terzo responsabile.
La qualità di agente generale di una società di navigazione non è sufficiente ai fini del conferimento all’agente della rappresentanza sostanziale e processuale di tale società e tale qualifica, in mancanza di prova specifica, non implica l’assunzione da parte dell’agente della veste di institore del preponente
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