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Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?
Prima del d. lgs. 2 Febbraio 2001, n. 95 di attuazione della Direttiva 98/71/CE, le opere d'arte applicata erano tutelabili con il diritto d'autore solo se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto cui erano associate. Il criterio di scindibilità veniva interpretato in vari modi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quest'ultima in particolare riteneva che le opere tridimensionali dell'industrial design non presentassero mai il requisito di scindibilità, giacché non potevano mai essere idealmente trasposte su un supporto diverso da quello originario. Le opere bidimensionali, invece, potendo invece essere pensate su qualunque supporto, erano sempre ritenute meritevoli di protezione con il diritto d'autore. Dopo la riforma del 2001 le opere del disegno industriale sono state espressamente incluse tra quelle proteggibili con il diritto d'autore (art. 2, n. 10 l.d.a.). Tuttavia esse devono presentare, oltre al carattere creativo previsto in generale per tutte le opere dell'ingegno, anche un "valore artistico". Questo requisito è stato a sua volta interpretato in vari modi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si propone di considerare dotate di valore artistico le opere che si discostino notevolmente dall'arte nota. Si auspica ad ogni modo una riforma, non ritenendosi appropriata per queste opere la protezione del diritto d'autore.Before D.lgs. 95/2001, implementing in Italy the Directive 98/71/CE on legal protection of designs, “works of applied art” were protected, pursuant to article 2.4 of the Italian Copyright Law, only if they had an artistic value which was separable from the industrial nature of the product itself. The “severability” principle has been interpreted in various manners over the years by Italian scholars and courts. The latter, and part of Italian scholars, understood “severability" as the possibility to reproduce the work on medium other than the product to which it had originally been associated. This interpretation always led to exclude the severability in case of three-dimensional works of industrial design and reserved those works the sole protection under the then-in-force Italian Design Law. On the contrary, according to this interpretation, two-dimensional designs were always considered separable from the product itself and so deserving protection under Italian Copyright Law. After 95/2001 Decree works of industrial design has been included in the list of works protected by Italian Copyright Law. However, also in the new legal system, copyright protection is not for every work of industrial design: according to art. 2.10 of Italian Copyright Law, industrial designs can be protected as works of art only if they have “originality and artistic value in themselves”. Various interpretation of the “artistic value” criteria were proposed by scholars and courts. The Author proposes her own interpretation of the “artistic value”. Designs which can be considered a real novelty if compared with the prior art have “artistic value in themself”
La privativa varietale comunitaria
Al pari di quanto avviene per i marchi e per i disegni e modelli, anche per le nuove varietà vegetali è possibile ottenere una privativa efficace su tutto il territorio dell’Unione Europea, ai sensi del reg. 2100/94/CE. L’articolo esamina tale privativa, fra l’altro illustrando i requisiti necessari per l’ottenimento della tutela e le eccezioni al diritto del costitutore. Lo studio si sofferma inoltre sulla disciplina della denominazione varietale analizzando le relative norme del Regolamento alla luce delle direttive dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) ed infine, partendo dalle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella causa C-377/98, individua nella licenza obbligatoria il punto di raccordo tra la privativa varietale e il brevetto per invenzione
La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMi e degli organi giurisdizionali comunitari
Ai sensi del Reg. (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario può essere oggetto di registrazione come marchio ogni segno atto a distinguere i prodotti e i servizi su cui è apposto come provenienti da una certa impresa e rappresentabile graficamente. Il requisito della rappresentazione grafica è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia CE, in relazione alla possibilità di registrare come marchio segni, cosiddetti "non convenzionali", costituiti da suoni, colori, odori/profumi. L'articolo esamina queste decisioni e contiene considerazioni più generali sulla ratio del requisito della rappresentazione grafica e della attitudine a distinguere di tali tipologie di segni
Nota a Trib UE 13 luglio 2022 (causa T-768/20)
Le disposizioni in materia di marchi dell'Unione Europea impongono al suo titolare di utilizzarlo in modo effettivo nel territorio dell'Unione nel quinquennio successivo alla sua registrazione, pena la perdita del diritto. Sul concetto di "uso effettivo del marchio" nel territorio dell'Unione vi sono state varie pronunce. La decisione in commento ha riguardato l'utilizzo del marchio nella pubblicità
Nuovi brevetti e varietà vegetali
Il tema della protezione delle nuove varietà vegetali si inserisce nel più generale ambito dell’adattamento del sistema brevettuale classico alle innovazioni realizzate in settori diversi dalla meccanica e in particolare a quelle che riguardano la materia vivente. Dopo un primo momento in cui si è cercato di proteggere le nuove varietà di pianta attraverso il brevetto per invenzione è stato creato per esse (attraverso la Convenzione UPOV siglata a Parigi nel 1961) un sistema di tutela basato su regole ad hoc. In ambito brevettuale, la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 ha escluso la possibilità di brevettare come invenzioni le nuove varietà vegetali. L’avvento delle biotecnologie, che permettono di ottenere a livello microbiologico innovazioni brevettabili aventi effetto anche a livello macrobiologico, ha messo in crisi la distinzione tra i due sistemi di protezione, tanto che da più parti si è auspicata la “riunificazione” della protezione, in particolare riconducendo al brevetto per invenzione anche la protezione delle nuove varietà vegetali. Ma è proprio vero che la privativa varietale è divenuta superflua? La tesi dello studio è che tale forma di tutela sui generis è ancora necessaria, giacché sui generis sono le innovazioni alle quali si riferisce, anche quando siano realizzate con tecniche di ingegneria genetica. In questa prospettiva, le nuove varietà vegetali che derivino da un precedente brevetto biotecnologico su materiale genetico vegetale costituiscono un particolare caso di invenzione di selezione, per il cui sfruttamento è necessaria una licenza (volontaria oppure obbligatoria) del brevetto biotecnologico
Commento al Regolamento (CE) n. 422/2004
Il lavoro si propone di offrire un primo commento alle modifiche introdotte dal Reg. (CE) n. 422/2004 al Reg. (CE) n. 40/94 sul marchio comunitari
Nota a Trib. Firenze, 27 giugno 2023
La regola contenuta nell'art. 121 c.p.i., come modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, impone, nei giudizi di decadenza per non uso del marchio registrato, al suo titolare di fornire la prova di averlo usato in modo effettivo nei termini indicati dalla legge. La nota esamina in particolare il principio di vicinanza della prova di cui la regola appena enunciata costituisce espressione
Interconnessione (o interoperabilità) e diritti di proprietà intellettuale: alcune riflessioni sul caso Lego
L’articolo prende le mosse da una decisione della Corte di Cassazione del 2008 concernente la proteggibilità contro l’imitazione di prodotti modulari (nella specie: i mattoncini Lego), per trattare il tema della tutela delle forme distintive che abbiano anche la funzione di permettere l’interconnessione tra moduli di uno stesso sistema, per la realizzazione di un prodotto complesso. In particolare ci si chiede se, per garantire la concorrenza (non tra sistemi modulari alternativi, ma) nell’ambito dello stesso sistema modulare, la necessità di assicurare l’interconnessione tra moduli provenienti da varie imprese debba inevitabilmente portare al sacrificio di eventuali valori distintivi acquisiti dalla forma accreditata dal creatore del sistema modulare. La tesi che nega qualsiasi spazio di applicazione all’art. 2598, n. 1 cod. civ. in caso di imitazione di prodotti modulari è, a parere di chi scrive, eccessiva, essendo preferibile accertare, caso per caso, se il sacrificio del valore distintivo eventualmente acquisito dalla forma sia l’unico modo di garantire l’interconnessione fra i moduli di diversa provenienza imprenditoriale
Commento agli articoli 100-116 del Codice della proprietà industriale
L’opera è un commento agli artt. 100-116 del D. lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), relativi alla protezione delle nuove varietà vegetali. In tali disposizioni sono confluite le norme contenute nel D.lgs. n. 455/1998, con il quale è stata data esecuzione in Italia alla Convenzione UPOV 3. La disciplina in esame concerne una privativa sui generis, dotata di una forte connotazione di specialità rispetto al brevetto per invenzione, che si riflette nei peculiari requisiti di accesso alla tutela e nella più lunga, e più ampia, protezione
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