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    A systematic review of solid-phase microextraction application in the forensic context

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    Since the introduction in 1990, the solid-phase microextraction (SPME) technology has brought significant progress in many fields of forensic sciences due to the versatility of this fast and solventless alternative to conventional extraction techniques. A systematic review about SPME applications in forensic context from January 1995 to June 2018 was carried out according to systematic review guidelines. The majority of the reviewed articles (40/133) aimed to identify drugs (cannabinoids, cocaine, opiates, amphetamines, simultaneous detection of different drugs of abuse, prescribed drugs); 29 of the 133 articles focused on the investigation of fatalities; 28 of the 133 papers used headspace SPME technique for the identification of markers of chronic alcohol abuse. Sixteen papers involved this technique for the isolation of volatile organic compounds for the human odor profile and 20 concerned forensic applications regarding living people. Solid-phase microextraction was preferably employed in the headspace mode and many kinds of fibers were employed, although polydimethylsiloxane was the most adaptable to many forensic realities. Gas chromatography/mass spectrometry was more frequently used, probably for the well-established coupling with SPME. Most of the papers validated their method to harmonize the scientific approaches of procedures development. Good outcomes are reported on biological material collected from living people as well as on cadaveric samples. The results obtained by most of the studies about alcohol biomarkers on scalp hair have been adopted by the "Society of Hair Testing" to demonstrate abstinence over a pre-defined time period and to assess chronic excessive alcohol consumption

    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE ALLA LUCE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 14 LUGLIO 2009

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    Il recente decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14 luglio 2009 sui Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali rappresenta un importante e atteso riferimento normativo ai fini dell’individuazione dei criteri che devono essere soddisfatti nella copertura assicurativa delle sperimentazioni cliniche e cui devono attenersi tanto i promotori di studi sperimentali , quanto i comitati etici. Gli A., dopo un inquadramento generale dei riferimenti normativi in materia, forniscono un'analisi critica del decreto, evidenziando gli aspetti più critici dal punto di vista applicativo e le problematiche che possono sorgere nella valutazione da parte dei comitati etici. Essi in particolare sottolineano come il certificato assicurativo, redatto conformemente ad un modello standard allegato al decreto, può essere insufficiente per dare piena garanzia dell’adeguatezza della copertura assicurativa del protocollo sperimentale e in ogni caso esso deve riportare fedelmente tutte le condizioni essenziali previste nel contratto di polizza. Rilevano inoltre come alcuni requisiti previsti nel decreto, particolarmente per ciò che riguarda i massimali e la garanzia postuma, siano difficili da soddisfare mediante polizze non specifiche per i singoli protocolli sperimentali. Altri aspetti critici riguardano la valutazione della opportunità di estendere i limiti minimi di garanzia postuma, previsti nel decreto, in quelle sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni nei pazienti evidenziabili a maggior distanza di tempo; la mancata previsione del divieto di recesso dalla garanzia da parte delle compagnie assicuratrici, che a giudizio degli autori dovrebbe essere viceversa preteso dai comitati etici, quanto meno per le polizze specifiche per un singolo protocollo sperimentale; la difficoltà di soddisfare i requisiti assicurativi indicati nelle sperimentazioni no-profit promosse da aziende ospedaliere o istituzioni universitarie. Gli A. infine auspicano che i comitati etici non limitino il loro compito di garanzia alla verifica dell’osservanza dei requisiti minimi indicati nel decreto, ma valutino caso per caso le eventuali integrazioni che sia opportuno richiedere nella copertura assicurativa per una più efficace protezione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica

    PROBLEMI MEDICO-LEGALI DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DI CHANCE

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    Il danno da perdita di chance si è inserito gradualmente nel diritto vivente relativo al danno alla persona da responsabilità civile ed ha rilievo medico-legale ad esempio nei casi di ridotta sopravvivenza o di mancata guarigione causati da inadempimento o da illecito. Dopo le sentenze c.d. di San Martino gli AA. ritengono ragionevole che tale voce configuri, in maniera descrittiva e non autonoma, un ulteriore aspetto del danno non patrimoniale rappresentando un danno-conseguenza del danno biologico "statico" di cui comunque bisogna accertare il nesso causale con una condotta attiva od omissiva inadempiente. A questo riguardo non si ravvisano anche dal punto di vista medico-legale alternative ad un accertamento basato sul criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non e che quindi porta a non riconoscere - anche sul piano del ragionamento probatorio - alcuna distinzione tra causalità civile ordinaria e causalità da perdita di chance

    Medicina Legale della responsabilità medica

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    E' un'opera di aggiornamento ("Nuovi profili") in continuazione ed integrazione di due precedenti volumi dedicati ai problemi medico-legali della responsabilità medica.La struttura di questo volume è in parte diversa dai due precedenti in quanto riunisce parti dottrinali e metodologiche ad altre dedicate essenzialmente all'aggiornamento sull'evoluzione della giurisprudenza, specie quella di legittimità, fornendo in tal modo un complemento aggiornato al volume secondo ("Quarant'anni di giurisprudenza della Cassazione nella responsabilità medica"), che copre l'arco di tempo 1961-1999 e che ha inteso costituire l'archivio di una fase storica della giurisprudenza sulla responsabilità medica. Questo volume ha quindi anche la finalità di costituire una rassegna storica dell'evoluzione della medicina legale della responsabilità medica nel decennio 1999-2009

    UN ALTRO PASSO VERSO L'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO NELLA PROFESSIONE MEDICA?

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    La sentenza in commento ripercorre l'iter giurisprudenziale iniziato con la sentenza n. 6141 del 1978 in materia di responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie. La Suprema Corte ribadisce l'orientamento che estende la responsabilità contrattuale anche ai medici dipendenti da enti pubblici, introducendo l'innovativa concezione del "contatto sociale". La motivazione della sentenza si caratterizza per l'ampiezza delle argomentazioni e le ulteriori riflessioni sul tema dell'obbligazione contrattualmente assunta, che riporta in evidenza il tema delle obbligazioni di mezzi e di risultato. Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, dev'essere superata, "perché priva di argomenti sostanziali". L'A. esamina le motivazioni addotte dalla Corte a sostegno di quest'importante motivazione

    COMPITI DELLA "GUARDIA MEDICA", LA CAUSALITÀ "FORTE", IL RAGIONEVOLE DUBBIO

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    Per accertare la responsabilità penale del medico per colpa omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al medico per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato
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