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    Trasferimento tecnologico e assistenza finanziaria nel regime internazionale sul clima

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    The paper deals with technological transfer and financial assistance to developing countries in the implementation of the international climate framework. While in the past, the need to guarantee the effective application of multilateral environmental agreements concerning the conservation of environmental resources in a broad sense (climate, biological diversity, ozone layer, forests ...) by developing countries followed an approach based on incentives, the Paris Agreement has changed this paradigm. The distinction between developed and developing countries is substituted by a “dynamic differentiation” of the States parties which implies assuming more responsibilities by developing countries. The higher ambition in their actions along with progression in their national determined contributions are related but not dependent from the developed countries’ technological and financial support

    Nanotechnologies and Novel Foods in European Law

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    Food is a big business in the EU and nanofood products are beginning to be placed on the market. It is still unclear whether the absence of minimum regulation at a global level promotes or prevents the growth of a market in nanofood. However, the development of an adequate risk management policy in relation to food safety is a key concern for consumers. Importantly, the European Parliament in its 2009 Resolution on “Legal aspects on nanomaterials” called for more in-depth scientific research on the toxicity of compounds in nanomaterials, and for the adoption of an EU definition of nanomaterials for regulatory purposes. Unfortunately, in 2011, nanotechnology led to inconclusive debates in the context of the revision of Novel Food Regulation. General Food Law applies to nanofood in terms of safety requirements, and specific rules also apply to food contact materials containing nanoparticles as well as to to additives, vitamins and minerals. The EU legislator also introduced mandatory labelling in respect of products derived from nanotechnologies. The legal framework is evolving according to the so-called “incremental approach”, a governance model that creates the risk of fragmentation. But the main problem is the inconsistent definition of the terms “nanotechnology” and “nanomaterials” when looking at the enforcement of regulations and the provision of a wide range of specific tools for different nanofoods: for example the use of positive lists of authorised substances applying only to food contact materials, additives and supplements. This contribution aims to review the regulations in force in respect to nanofood and novel foods and to highlight the problems that are still unresolved

    Genetic Information and Human Rights: Balancing Individual and Collective Interests

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    L’informazione genetica si distingue da ogni altra informazione personale e medica e richiede un’attenzione ed un trattamento particolare (al riguardo la dottrina ha coniato l’espressione “genetic exceptionalism”). Il carattere predittivo dell’informazione genetica comporta che i risultati di un test genetico possano essere di interesse per i familiari e più in generale per i membri del “gruppo genetico”. Tale interesse, tuttavia, potrebbe essere in contrasto con il diritto a non conoscere i risultati di un test genetico, espressione del più generale principio di autonomia individuale. Sul piano dei diritti umani, alcune esigenze di tutela, in specie dell’identità, della privacy e della diversità genetica sono collegate all’utilizzo/la manipolazione dell’informazione genetica. Tali esigenze sono considerate da vari strumenti internazionali ed europei (sia convenzionali che di soft law) che contengono norme in materia di privacy, principi di non discriminazione, linee guida sui test genetici, in uno scenario di estrema eterogeneità delle normative nazionali in materia. In tale contesto si impone l’esigenza di un bilanciamento tra interessi individuali e collettivi. In particolare, se la tutela della salute è un interesse della Comunità degli Stati nel suo insieme, il diritto individuale alle cure (con specifico riguardo ai servizi genetici) e la confidenzialità genetica possono trovare dei limiti in altri interessi individuali o collettivi. Pertanto, il bilanciamento tra diritti umani può trovare una soluzione dinanzi alle Corti costituzionali ed alle Corti europee. Il presente contributo si propone di illustrare i principi di diritto internazionale che rilevano nella disciplina dell’informazione genetica, con un focus sulla Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina e sul Protocollo addizionale relativo ai test genetici a fini medici

    Genetica, tutela della salute e diritti umani: il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo relativo ai test genetici a fini medici

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    Il contributo analizza il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina relativo ai test genetici a fini medici nell’ottica della prassi internazionale in materia di tutela della salute e di diritti umani. Il rapido diffondersi di test genetici predittivi nella pratica clinica e l’offerta di test genetici sul mercato sollevano esigenze di protezione di un fascio di diritti umani tra loro potenzialmente in conflitto. Ad esempio, il diritto a sapere o “a non sapere”, che esprime il massimo grado di autonomia dell’individuo, si scontra con i diritti dei membri della famiglia e del gruppo biologico di conoscere le informazioni genetiche rilevanti per la loro salute. In tale contesto, la “consulenza genetica” sembra garantire il bilanciamento tra il diritto alla tutela della salute del probando e altri diritti umani (informazione, consenso informato, ecc.). La tutela della salute e dei diritti umani previsti dal Protocollo sconta, peraltro, un sistema “debole” di protezione al livello internazionale, data la carenza di strumenti finalizzati a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute e di rimedi giurisdizionali azionabili direttamente nei confronti della Convenzione di Oviedo. La creazione di standard di tutela dei diritti umani in ambito biomedico potrà giovarsi del ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e del sistema integrato di protezione dei diritti umani in ambito europeo che sarà rafforzato a seguito dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU. Nel frattempo, in assenza di discipline nazionali che regolano l’utilizzo dei test genetici predittivi e la consulenza genetica, il Protocollo costituisce indubbiamente uno strumento “minimo” di tutela dei diritti umani in ambito biomedico con riguardo alle nuove frontiere dei test genetici

    Nanofoods e Novel foods nella legislazione alimentare dell'Unione europea

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    Il contributo esamina il complesso iter legislativo della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, e lamenta il mancato raggiungimento di un accordo tra le Istituzioni in sede di conciliazione nel marzo 2011. La proposta di riforma della disciplina sui novel foods conteneva una definizione di “nanomateriale ingegnerizzato” utile ai fini di una efficace regolamentazione delle nanotecnologie nel settore alimentare. Nelle more, trova applicazione la disciplina alimentare dell’Unione europea contenuta nel Regolamento n. 178/2002/Ce, a tutela della sicurezza alimentare e del consumatore, che prevede una valutazione caso per caso del rischio dei nanofoods, affidata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale disciplina sembra tuttavia insufficiente a tutelare i consumatori in quanto non prevede una autorizzazione all’immissione sul mercato comunitario basta su una preventiva analisi del rischio per i nanofoods. L’adozione di una definizione di “nanomateriale” in una recente Raccomandazione della Commissione, ai fini della legislazione e delle politiche dell’Unione europea, non contribuisce a rendere più chiaro il quadro normativo e sembra di difficile applicazione nella pratica

    Bilateral investment treaties, the correct interpretation of EU law and the limits to arbitration

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    L’analisi ha ad oggetto i recenti sviluppi giurisprudenziali (sentenza Achmea, parere della CGUE sull’Accordo economico e commerciale globale tra l’Unione europea e il Canada - CETA) dai quali emerge che i tribunali arbitrali non sono incompatibili con l’ordinamento dell’UE in termini assoluti ma sono ammessi a determinate condizioni. Gli accordi bilaterali in materia di investimenti tra Stati membri (intra-EU BITs) prevedono l’arbitrato quale metodo di soluzione delle controversie tra investitore e Stato membro. Tuttavia, gli intra-EU BITs possono essere in conflitto con l’interpretazione esclusiva del diritto dell’UE da parte della Corte di giustizia e con il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri. La necessità di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento dell’UE è la preoccupazione principale della CGE, in linea con progressiva affermazione di un quadro costituzionale unico. In tale prospettiva, anche la risoluzione delle controversie fiscali mediante arbitrato fa parte di una visione coerente basata sull'unità e l'uniformità del sistema giuridico dell’UE
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