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    Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’

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    Nell’ambito della ‘campagna’ in materia di sicurezza il legislatore interviene con le disposizioni di cui alla l. n. 38/09 che, oltre a prevedere la nuova fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., modificano anche al sistema delle misure ante delictum. Alla base delle legge c’è il dichiarato, e certamente condivisibile, scopo di prevenire e reprimere comportamenti molesti e petulanti, posti in essere in danno di determinate fasce di soggetti, per lo più – anche se non esclusivamente – di sesso femminile. Le condivisibili esigenze di maggior tutela, in favore di alcune categorie di persone oggetto di comportamenti vessatori, risultano, però, vanificate dalla strutturazione della nuova fattispecie incriminatrice che, certamente, non può essere additata ad esempio di felice tecnica legislativa. Anche ad un sommario esame il nuovo art- 612-bis c.p. pone in risalto un completo aggiramento del principio di tassativita`-determinatezza del tipo criminoso. Del resto, quando il legislatore utilizza formule onnicomprensive e di chiusura, che nulla hanno che vedere con la soddisfazione di esigenze di rigorosa descrizione della fattispecie determinata – come ‘‘condotte reiterate’’, ‘‘perdurante’’ e ‘‘grave’’ stato di ansia o timore, ‘‘relazione affettiva’’, ‘‘alterare le proprie abitudini di vita’’ – appare inevitabile l’intervento ‘creativo’ del giudice a cui viene demandato il non facile compito di delineare la reale portata di fattispecie che presentano un pericoloso sfasamento tra condotta ed evento e, dunque il problema coinvolge anche l’accertamento del nesso causale . Una tale realtà può dar vita ad affermazioni, dubbie sul piano costituzionale, ‘del diritto del caso per caso’, con conseguente violazione del principio fondamentale della certezza del diritto, a tacere delle sperequazioni sul piano sostanziale

    Osservazioni sulle annunciate modifiche in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi: ebbene sì 'giù le mani dal codice Rocco'

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    In un contesto caratterizzato da forte emotività, più o meno amplificata dal circuito mass-mediale, il legislatore procede senza un razionale disegno politico-criminale per far fronte ad esigenze - per qualche verso anche condivisibili, di maggiore sicurezza - meramente contingenti. La norma maggiormente censurata è stata quella dell’art. 52 c.p., il cui limite è stato individuato nel rapporto di proporzione, ritenuto sbilanciato in favore dell’aggressore. Ma, la portata delle disposizioni di cui all’art. 53 c.p. risulta ampliata – nel progetto di riforma - consentendo a colui che subisce la violazione di domicilio di utilizzare le armi, disinteressandosi sia del requisito della proporzione, sia del rapporto tra i beni in conflitto. Nell’ottica finalizzata a riconoscere ampia libertà di azione alla potenziale vittima vanno lette le innovazioni in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi di cui al Ddl-Senato n. 1899. Le ipotizzate modifiche finiscono per inserirsi sul sistema delle cause di giustificazione in modo del tutto avulso dai principi generali che ne regolano il loro funzionamento, laddove la disciplina normativa delle scriminanti pone in risalto il carattere ‘necessitato’ del fatto coperto da una causa di giustificazione. A venire in rilievo è, per altri versi, l’irriducibilità dell’alternativa tra ‘delitto’ e ‘diritto’, che giustifica, appunto, il comportamento dell’agente. Gli istituti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi, nella nuova ipotizzata versione, sono chiamati ad ampliare le possibilità di reazione della potenziale vittima, e sotto questo aspetto essi ricoprono un preciso ruolo sul piano della prevenzione generale negativa, meglio, della deterrenza, con evidenti rischi di scivolamento verso una sorta di pericoloso far west postmoderno
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