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    Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano

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    Il saggio offre un contributo all’inquadramento della dignità umana all’interno del vigente ordinamento. Nel dichiarato intento di volgere l'attenzione alle necessità pratiche del giurista, fuggendo dall’ansia definitoria tipicamente dogmatica, lo scritto analizza se, nell’esperienza giuridica italiana, la dignità umana si configura come un principio normativo tra altri, e con questi bilanciabile, o se invece assurge ad un rango superiore, sì da costituire un elemento precursore dell’argomentazione in senso logico o assiologico. La risposta all’interrogativo ruota intorno al ruolo fondamentale che il valore assolve nella Carta fondamentale: poiché nel progetto costituzionale la “persona” è tutelata in modo libero ed eguale proprio perché essa – a prescindere dalla sua condizione sociale – ha una sua dignità, anzi “è” essa stessa dignità (artt. 2 e 3, comma 2, cost.), quest’ultima, in quanto irriducibilmente legata all'essere, non è destinata a cedere in alcuna ipotesi. Essa, come valore in sé, non va confusa con i principi insieme ai quali trova applicazione. Ciò nondimeno, in relazione a casi specifici, le “ragioni di dignità” di un diritto potranno essere considerate quantitativamente meno apprezzabili di quelle riferibili a diversi diritti; e queste ipotesi potranno essere valutate singolarmente dal giudice ed in modo più esteso ed astratto dal legislatore, ma sempre preservando la parte di dignità presente nel principio – per quella o quelle ipotesi – soccombente

    Situazioni esistenziali

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    Il contributo analizza le diverse – e mai del tutto tipizzabili – situazioni giuridiche (c.dd. esistenziali) nelle quali la persona umana costituisce, ad un tempo, il soggetto titolare ed il riferimento oggettivo della tutela, sì che non è dato scinderne la titolarità dall’esercizio. L’analisi non è riservata alle sole ipotesi per le quali è il codice civile a dettare una – sia pure scarna – disciplina, come nel caso dell’integrità fisica (art. 5 c.c.), del diritto al nome (artt. 6-9), della tutela dell'immagine (art. 10); ma si estende a quelle prerogative, come il diritto alla riservatezza, all’informazione, all’istruzione e all’educazione e, più in generale, l'identità personale, la cui meritevolezza di protezione è tratta “dal sistema vigente”. Ciò nella consapevolezza che, poiché secondo le previsioni costituzionali la persona umana ha valore prioritario, ogni legittima aspirazione allo svolgimento della sua personalità - sia come singolo sia nelle formazioni sociali - deve trovare tutela, anche se con modalità non preventivamente determinate (c.d. atipicità dei diritti della personalità), ma non per questo meno efficaci. La necessità di apprestare una tutela effettiva ad ogni forma di manifestazione della personalità umana induce a preferire - là dove possibile - strumenti rimediali attuabili non tanto nel momento patologico (allorquando peraltro la riparazione del danno non può ripristinare la perdita subita), quanto in via preventiva, come l’inibitoria, diretta a far cessare (o a non far iniziare) il comportamento antigiuridico del danneggiate, o il rimedio ex art. 700 c.p.c., invocabile da chi ha fondato motivo di temere che, nel tempo necessario a far valere un suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudzio imminente e irreparabile

    Le situazioni esistenziali

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    La nuova edizione (la sesta: Napoli-Roma, 2007) reitera, da un lato, l’impostazione innanzitutto metodologica seguita nelle edizioni precedenti a questa, dall’altro segue innovativamente gli sviluppi che dottrina e giurisprudenza hanno addotto alla tematica delle situazioni soggettive di carattere esistenziale. In aggiunta alle indicazioni generali già esposte in relazione all’edizione quinta, si può indicativamente accennare a talune delle conclusioni qui sostenute: innanzitutto la definizione di situazione esistenziale che travalica i tradizionali confini posti tra diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali (ad esempio: situazioni patrimoniali qualificabili in termini di situazioni di carattere esistenziale); inscindibilità della titolarità nelle situazioni esistenziali; non scindibilità dell’esistenza di tali situazioni dall’esercizio delle stesse; fondamento unitario e generale dei c.dd. diritti della personalità; abbandono della prospettiva sostenente l’esistenza di un bene esterno al soggetto titolare della situazione; spettanza al defunto o allo straniero di tali c.dd. diritti; revisione della tradizionale ratio dell’art. 5 cod. civ.; concezione in termini dinamici e sociali del diritto alla salute; rivalutazione del concetto di dignità della persona e suoi collegamenti con una pluralità di situazioni espressamente previste dall’ordinamento; rilievo originariamente patrimoniale del diritto al nome o all’immagine
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