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    Novità in tema di azione revocatoria fallimentare per favorire la continuità aziendale, nonché introduzione, bibliografia ed indice del volume

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    Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con l. 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 33 si occupa di operare una profonda revisione della legge fallimentare allo scopo di implementare la gamma degli strumenti alternativi al fallimento quali il concordato e gli accordi di ristrutturazione: ciò al fine di favorire una risoluzione della crisi dell’impresa che passi quanto più possibile attraverso soluzioni negoziali e volte al perseguimento della c.d. continuità aziendale, ossia la conservazione e la prosecuzione dell’attività d’impresa ogni volta che ciò sia possibile, a salvaguardia dei creditori e dell’impresa stessa. In tale prospettiva si collocano e devono essere lette le modifiche apportate all’art. 67 l. fall. in tema di azione revocatoria fallimentare. Detta disposizione, in particolare, è stata destinataria di tre modifiche che possono sinteticamente essere così riassunte: -) è stata prevista, alla lett. c) del co. 3, la non revocabilità degli atti di acquisto e dei contratti preliminari trascritti degli immobili ad uso non abitativo e destinati a sede principale dell’attività dell’acquirente; -) è stata integralmente sostituita la lettera d) del co. 3, ottenendo così un ampliamento del novero delle esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare ed una migliore precisazione del ruolo del professionista attestatore; -) è stata integrata la lettera e) del co. 3, con la previsione dell’estensione della non revocabilità agli atti, ai pagamenti ed alle garanzie legalmente poste in essere dopo il ricorso ex art. 161 l. fall. Tutte le predette novità normative sono legate dall’unico comune denominatore di favorire, quanto più possibile, la prosecuzione dell’attività d’impresa circoscrivendo, ancor più di quanto non sia già avvenuto nel recente passato, le ipotesi in cui è possibile esperire l’azione revocatoria fallimentare

    In punto di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.: nihil sub sole novum?

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    La peculiare formulazione adottata per motivare la compensazione delle spese di lite, oltre alla vicinanza cronologica della decisione con le modifiche recentemente apportate dal d.l. 132/2014 costituiscono un ottimo spunto per avviare una riflessione sull’argomento e per verificare se davvero la nuova normativa, che si propone di restringere ulteriormente ed a pochissimi casi la possibilità per il giudicante di procedere alla compensazione delle spese, sia effettivamente in grado di disegnare un nuovo scenario o se, piuttosto, a prescindere dalle formule utilizzate, ci si trovi al cospetto di una mera operazione di maquillage normativo e soprattutto mediatico a cui non corrisponde una sostanziale inversione di tendenza rispetto al passato

    Hospitality digitale: regime delle controversie tra Host e piattaforma di intermediazione

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    La tutela dell’”Host” in caso di controversia con l’intermediario digitale che lo “ospita” (che nel settore Hospitality sono piattaforme digitali come Booking o Airbnb) richiede l’applicazione sia di principi di diritto sostanziale, sia norme di diritto processuale prevalentemente di derivazione europea. Al di là delle condizioni generali d’uso spesso redatte unilateralmente dalle piattaforme, il nodo giuridico riguarda la qualificazione dell’Host e, di conseguenza, il tipo di tutela normativa applicabile anche a livello processuale. Ciò in quanto la distinzione tra utente commerciale e consumatore determina l’accesso a regimi diversi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Se da un lato il diritto europeo ha introdotto strumenti per garantire maggiore equità nei rapporti tra utenti e piattaforme, come i sistemi interni di reclamo o la mediazione volontaria, dall’altro resta il problema della effettività di tali tutele. Le ADR, pur essendo meno onerose e più rapide rispetto ai procedimenti giudiziari, richiedono un impegno concreto da parte delle piattaforme digitali e una corretta qualificazione giuridica del soggetto che le utilizza

    Quando l’Host e la piattaforma digitale litigano: le ADR

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    Nel mondo dell’economia digitale, un contrasto tra una piattaforma di intermediazione digitale (come Airbnb o Booking) e un Host deve essere affrontato, in prima battuta, tramite organismi di conciliazione a questo preposti, che attivano procedure di ADR (“Alternative Dispute Resolution“). Si tratta di sistemi stragiudiziali che mirano a soluzioni rapide e imparziali, evitando costosi e lunghi litigi nei Tribunali. Quindi, quando sorge un conflitto – una sospensione account, una recensione falsa, un pagamento negato – a chi ci si può rivolgere e quali strumenti si possono usare

    Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183)

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    L'art. 25 della legge di stabilità n. 183/2011 ha introdotto un complesso di innovazioni legislative che hanno l’obiettivo di rendere prioritario l’utilizzo della posta elettronica certificata, relegando l’impiego del fax e delle tradizionali notifiche/comunicazioni mediante ufficiale giudiziario solo ad un ruolo residuale, che tuttavia ritorna possibile, in funzione sussidiaria, ogni volta che non sia possibile procedere con la p.e.c. L’altra novità della riforma è costituta dall’estensione dell’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni anche a soggetti diversi rispetto alle parti, ogni volta che ciò sia realizzabile. L'elaborato commenta l'art. 25 della l. n. 183/2011, illustrando le principali novità in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile
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