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    Novità normative,

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    Segnalazione delle più recenti riforme del sistema processuale penale

    Gli interventi di carattere processuale in materia di competenze e di sospensione della esecuzione della pena detentiva

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    Nel più ampio quadro della riforma apportata in materia di ordinamento penitenziario, l'articolo mette a fuoco le risposte del legislatore delegato all'esigenza di semplificazione, prevista dall'art. 1, comma 85, lett. a) l. n. 103/2017, ovvero alla direttiva di «semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione»

    Un rapporto «funzionale» da recuperare: il ricorso all'estradizione «dall'estero» per la certezza della esecuzione della pena

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    La vicenda giudiziaria riguardante il caso Battisti costituisce un’occasione da non perdere per riflettere sulla tenuta della disciplina interna in materia di estradizione «dall'estero». Secondo l'art. 720, co. 4, c.p.p. spetta al rappresentante dell'esecutivo decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Accogliere eventuali condizioni, volte a modificare il quantum sanzionatorio, rappresentato dall'ergastolo inflitto con la sentenza passata in giudicato, pone ragionevoli interrogativi in ordine tanto all'eventuale contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, quanto al meccanismo normativo da attivare per modificare il titolo esecutivo. Precludere tale potere finirebbe, al contempo, per neutralizzare a priori la consegna della persona condannata che si trova in territorio estero e con essa uno degli obiettivi funzionali all'attivazione dello strumento di cooperazione giudiziaria. Se si vuole recuperare la certezza dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato all'ergastolo per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, sottrattosi alla legge italiana mediante trasferimento all'estero, è tempo per ipotizzare la neutralizzazione di quanto disposto dall'art. 4-bis ord. penit. in occasione della domanda di estradizione dall'estero determinante l'accettazione di condizioni per la consegna della persona riguardanti l'entità della sanzione detentiva da espiare.The judicial proceedings concerning the Battisti case offers an extremely important opportunity to make a reflection on the domestic rules governing extradition "from abroad". According to art. 720, paragraph 4, of the Italian code of criminal procedure it is up to the representative of the Executive to decide on the acceptance of any conditions imposed by the foreign State to grant extradition, provided they do not conflict with the fundamental principles of the Italian legal system. Accepting any conditions aimed at modifying the penalty, consisting in a life sentence inflicted with a final decision, raises questions as to both the possible contrast with the fundamental principles of our system and the normative mechanism to be activated in order to modify the enforceable decision. Precluding this power would imply the a priori neutralization of both the surrender of the sentenced person who is abroad and, at the same time, of the functional purpose of the judicial cooperation mechanism. To guarantee the certainty of the execution of the sentence against the person sentenced to life imprisonment for organized crime and terrorism, who has fled abroad to escape application of the Italian law, the time is ripe to hypothesize the neutralization of the provisions of art. 4-bis of the penitentiary rules on the occasion of the request for extradition from abroad, determining the acceptance of conditions for the surrender of the person which concern the entity of the custodial penalty to be served

    Dal «monito» al legislatore alla declaratoria di illegittimità: una sentenza «annunciata» in materia di preclusione automatica all'accesso ai benefici penitenziari,

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    Con la sentenza n. 229/2019 la Corte costituzionale prosegue con determinazione e coerenza il cammino intrapreso in materia di sindacato sulle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari nei confronti di condannati per determinati delitti, soffermandosi, in particolare, sulla conseguente compromissione tanto della funzione rieducativa della pena, quanto dell’imprescindibile e progressiva valutazione del giudice sul condannato in executivis. La sentenza in commento costituisce l’inevitabile seguito della declaratoria di illegittimità pronunciata alcuni mesi prima, con la sentenza n. 149 dell’8 novembre 2018, ove la Corte ha concluso per l’illegittimità dell’art. 58-quater, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 – volto a prevedere i casi di «divieto di concessione di benefici» – nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per i delitti di cui all’art. 630 e all’art. 289-bis c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato

    Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un'analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale,

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    L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato una complessa produzione normativa destinata ad adottare soluzioni funzionali allo svolgimento dei processi e, al contempo, alla tutela della salute di tutte le persone coinvolte. In questo contesto, occorre soffermarsi sulle scelte normative e sulle conseguenti misure operanti nell’ambito del sistema processuale penale. A tal fine si indicano tre profili di studio sui quali si sta concentrando il dibattito tra gli studiosi e gli operatori del diritto: la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali, lo svolgimento delle udienze con la modalità della partecipazione a distanza e le misure adottate in materia di esecuzione penitenziaria

    Prefazione

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    Si espongono i contenuti del lavoro monografico destinato ad informare sulla riforma introdotta a proposito dell'esdecuzione penale minorile

    Introduzione,

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    Il volume collettaneo raccoglie gli atti del XXXII convegno nazionale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, svoltosi a Salerno dal 26 al 27 ottobre 2018. L’iniziativa convegnistica – tramite il coinvolgimento anche di eminenti studiosi di altre aree scientifiche – è destinata a individuare le evoluzioni delle normative processuali e delle corrispondenti pratiche, evidenziando le nuove sfide che attendono il sistema processuale penale sul terreno dei diritti individuali. Ogni codice di procedura penale riflette l’assetto che il sistema politico dà ai rapporti tra “autorità” e “libertà”, traducendo in norme contenuti strettamente rispondenti ai valori sentiti nel momento in cui sono chiamate a produrre effetti giuridici. I contributi si interrogano sulla portata dei diritti fondamentali nell’attuale impianto normativo e offrono spunti di riflessione per la risoluzione dei nuovi interrogativi

    Commento agli artt. 10-17 d. lgvs. 7 agosto 2015, n. 137 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca),

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    Lo studio è diretto ad approfondire le scelte adottate in materia di attuazione della decisione quadro 783 del 2006 in materia di confisca

    L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal D. Lgs. n. 121/2018

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    La consapevolezza della necessità di riservare ai soggetti minori di età una particolare attenzione in vista della loro crescita e del loro giusto inserimento nel contesto sociale ha trovato un ulteriore e, da tempo, programmato riconoscimento in materia di esecuzione penale. Dopo più di quaranta anni di attesa, si è finalmente realizzata la condizione prevista per la cessazione di efficacia della disposizione transitoria di cui all'art. 79, comma 1, ord. penit., secondo la quale le norme previste per gli adulti si applicano «anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». L'organica riforma dell'esecuzione penitenziaria minorile – entrata in vigore il 10 novembre del 2018 – è giunta al traguardo con il d. lg. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni». L'evento può definirsi storico non solo in ragione del lungo arco temporale trascorso per il conseguimento del risultato, ma soprattutto per la presa d'atto in sede di riforma dei principi consacrati nelle Carte internazionali dei diritti e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. L'intento di pervenire ad una riforma organica in vista dello sviluppo di un autonomo sottosistema penitenziario minorile fondato su principi e istituti specifici ha preso le mosse dalle direttive indicate nella legge delega n. 103 del 2017 per adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minorenni (art. 1, comma 85, lett. p). Nel ribadire la necessità di assicurare una giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni, si è precisato che le disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per i minorenni dovessero avere di mira la socializzazione, la responsabilizzazione e la promozione della persona. Sempre la particolare attenzione nei confronti dei processi educativi in atto ha condotto a prevedere l'estensione ai detenuti «giovani adulti» (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) della disciplina prevista per i minorenni nonché la individuazione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative proprie del condannato preso in considerazione. Tale prospettiva è stata ulteriormente sviluppata con la previsione dell'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, soprattutto per quanto concerne i requisiti per l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, nonché dell'eliminazione di automatismi e preclusioni per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari. La consapevolezza di dover assicurare un trattamento personalizzato funzionale al recupero del minorenne e al suo reinserimento sociale ha indotto il legislatore delegante a prevedere, infine, il necessario rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale nonché dei contatti con il mondo esterno. La scelta del legislatore delegato per quanto concerne la modalità attuativa della delega ha dato luogo ad un impianto normativo autonomo, in linea con quanto verificatosi a proposito delle disposizioni relative al processo penale minorile (D.P.R. n. 448/1988). Il d. lgs. n. 121/2018 ha pertanto il merito di superare la grave lacuna in materia di esecuzione penale, consolidatasi con l'operatività dell'art. 79 ord. penit., predisponendo una regolamentazione organica destinata ai condannati minorenni e a quelli al di sotto dei venticinque anni, in modo tale che l'esecuzione della pena risulti idonea a favorire il loro reinserimento sociale. Sembra così finalmente raggiunto il risultato auspicato, da tempo, di allestire un impianto normativo dotato di autonomia e di specificità rispetto all'ordinamento penitenziario per gli adulti, in adesione con quanto prescritto in sede internazionale, ove si è più volte proclamato un superiore interesse rivolto a coloro che non hanno ancora acquisito la maggiore età, incentrato sulla convinzione che il riconoscimento di una particolare tutela costituisca un impegno doveroso per qualsiasi società civile. Se, da un lato, va apprezzata la scelta legislativa volta a colmare la lacuna originata dalla mancanza di un sistema destinato ai minorenni, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale, dall’altro, occorre sottolineare le incertezze determinate dal nuovo assetto normativo nella misura in cui si registrano sovrapposizioni tra le diverse fonti che scaricano sull’operatore un difficile onere interpretativo. La stessa limitazione all'operatività della prevalenza delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 121/2018 nel catalogo delle fonti - rappresentata dall'esplicito riferimento all'esecuzione delle sole misure penali di comunità o delle pene detentive – genera l'idea del ricorso a differenti discipline in ragione del provvedimento da eseguire. La riforma ha comunque il merito di precisare le finalità riconducibili alla fase esecutiva – seppur con riferimento esplicito all’esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità – e gli strumenti per perseguirle (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018), in modo che l’aspetto retributivo della sanzione si combini, se non addirittura ceda il passo, a quello educativo. Gli obiettivi programmati mirano a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”, nonché “la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati”. Tutto ciò mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. In ragione dell’apprezzamento per l’impostazione scelta dal legislatore, lascia perplessi che la riforma sia espressamente riferita solo all’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità e non già all’intero complesso dell’esecuzione penale nei confronti dei minorenni. Lo studio del fenomeno esecutivo riguardante il minore di età comporta, nel suo complesso, il rinvio alla disciplina prevista per l’esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie, delle sanzioni sostitutive, delle misure di sicurezza, delle misure penali di comunità (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari), delle altre misure alternative, nonché a quella stabilita per il ricorso alla liberazione condizionale e alla riabilitazione

    Commento agli artt. 746 bis - 746 quater c.p.p.,

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    Il commento ha ad oggetto le nuove previsioni in materia di trasferimento del processo
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