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    "Nuova" mediazione e giurisdizione

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    ABSTRACT Il recente modello di mediazione non costituisce una mera riproposizione di quello del 2010. Le due forme di obbligatorietà della mediazione – ex ante, quella prescritta dalla legge; ex post, quella disposta dal giudice – sono fra loro complementari, sì da potersi discorrere di un sistema organico di obbligatorietà della mediazione, suscettibile di declinarsi in due distinte modalità operative, e strettamente correlato con l’attività giurisdizionale. The Italian recent discipline on mediation does not merely reproduce the model of mediation introduced in 2010. In this paper the author argues on two mechanisms of mandatory mediation: 1. ex ante when mediation is imposed by law; 2. ex post when the judge invites the parties to attempt to resolve their dispute through mediation. The two mechanisms are complementary so that it seems possible to envisage a unique system of mandatory mediation, which may decline in two different operational modes, that is strictly related to the judicial activity

    Persona e scelte di consumo fra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche

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    El presente artículo tiene la finalidad de dar una breve visión de la reciente jurisprudencia en materia de gastos de traslado y obligación de entrega y recogida en el régimen de comunicación y estancia. Poniendo especial atención a aquellos casos en los que nos encontramos ante un desplazamiento de larga distancia, por la problemática que, evidentemente, genera

    Mediazione e ADR

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    Di là dalla figura della mediazione obbligatoria che, di per sé, trascende l’idea tradizionale della conciliazione come strumento assolutamente volontario, a completa disposizione delle parti, cui è dato scegliere se e come utilizzarlo per la composizione delle proprie controversie; diverse sono le disposizioni che consentono di individuare un collegamento tra la mediazione e il procedimento giurisdizionale: basti considerare l’art. 5, comma 6, d lg. n. 28/2010, che disciplina gli effetti del procedimento sul decorso di prescrizione e decadenza della domanda giurisdizionale. Nondimeno, la regola della soccombenza; il rifiuto di aderire alla procedura di mediazione; la previsione del momento a partire dal quale il procedimento può dirsi pendente (nella quale è dato scorgere la tipica preoccupazione del legislatore processuale di conferire un inizio certo alla litispendenza) nonché la statuizione circa la durata del procedimento, sono senza dubbio indicative del collegamento che la normativa di nuova introduzione ha voluto tracciare tra mediazione e procedimento giurisdizionale. Inserita all’interno di un più ampio quadro giurisdizionale, la mediazione, lungi dall’appiattirsi ad una informale discussione tra le parti alla presenza di un terzo imparziale, da interpretarsi alla stregua di una comune trattativa commerciale, acquisisce una specifica ritualità, tant’è che l’«attività comunque denominata», della quale discorre l’art. 1, è parte integrante di una sequenza logico-temporale – il «procedimento» di mediazione - che le disposizioni successive provvedono a regolare per grandi linee (v. artt. 3, 6 e 8, che fanno riferimento al «procedimento» di mediazione)

    Individuazione dell'acquirente e distribuzione del rischio nel decreto legislativo n. 122 del 2005

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    Se è indubitabile che i ripetuti richiami alla finalità abitativa e al contesto familiare dell’acquisto (l’art. 1, lett. a, estende la tutela all’acquisto per parente in primo grado ; il contesto familiare viene chiaramente evocato nel testo degli artt. 9 e 10), mal si conciliano con l’idea di un acquirente spinto da finalità professionali , la lettura sistematica delle disposizioni contenute nel provvedimento fa, nondimeno, emergere un regime di protezione che si dispone secondo un doppio binario, informato a rationes distinte e potenzialmente complementari. La matrice oggettiva della finalità di contenimento del rischio economico che l’acquirente assume partecipando alla operazione edilizia - cui l’impianto regolativo di nuova introduzione è diretto - induce a riguardare la scelta del legislatore nell’ottica del “nesso soggetto-patrimonio”, piuttosto che in funzione della qualità personale dei soggetti e delle finalità dell’acquisto

    Controllo e gestione: il potere del mandante di impartire istruzioni

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    Le istruzioni operano nell’ambito di rapporti improntati alla coordinazione e cooperazione fra i soggetti per il conseguimento di un certo risultato , tra i quali figurano in primo piano quelli inerenti allo svolgimento di attività gestorie (anche) nell’interesse altrui. Così individuato lo specifico ambito di operatività, non può trascurarsi di considerare che profilo qualificante dei rapporti di cooperazione, in special modo nella prospettiva della legalità costituzionale e comunitaria - è la tensione comune delle parti alla realizzazione del risultato utile, in funzione del quale ciascuna di esse è chiamata in misura diversa ad operare: in tal modo si spiega perché la portata determinativa propria di queste dichiarazioni si arresti dinanzi alla discrezionalità tecnica riservata al destinatario e, in ogni caso, si moduli – secondo il criterio di proporzionalità – secondo che quest’ultimo sia o meno un “professionista” . Alla luce di tale profilo si delinea, inoltre, in capo a ciascuna delle parti un vicendevole potere di controllo che – relativamente al regime delle istruzioni – si sostanzia, quanto alla posizione del destinatario, nella scelta di disattenderle . Il legame che sembra scorgersi tra la figura delle “istruzioni”, o meglio il potere di impartire istruzioni, e il mandato, quale paradigma dell’agire (anche) nell’interesse altrui forma un primo importante elemento ricostruttivo dei tratti fisionomici delle “istruzioni”
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