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    La discrezionalità amministrativa nell'evoluzione della forma di Stato

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    Il presente lavoro ha ad oggetto il lungo dibattito che si è svolto in dottrina, tra i secoli XIX e XX fino ad arrivare all’attualità, relativo al tema della discrezionalità amministrativa. Infatti, il concetto di “discrezionalità” nasce con lo Stato liberale ottocentesco e i suoi primi studi scientifici sono stati svolti nel XIX secolo. In particolare, nell’Ottocento, la discrezionalità amministrativa indicava gli atti dell’amministrazione che, in ossequio al principio della separazione dei poteri, erano sottratti al sindacato giurisdizionale. Si trattava del fenomeno della indeterminatezza della norma giuridica, oggetto, nel corso del XIX e del XX secolo, di molteplici sviluppi interpretativi da parte della teoria generale del diritto. Il lungo dibattito sui concetti giuridici indeterminati, che ha influenzato la dottrina relativa alla discrezionalità, in particolare della discrezionalità tecnica, è stato importato dalla giuspubblicistica tedesca grazie al contributo di Federico Cammeo e di Errico Presutti, in particolare, che hanno elaborano la teoria della norma imprecisa. Oreste Ranelletti, invece, ha equiparato la discrezionalità tecnica a quella pura, ritenendo che entrambi i tipi di discrezionalità costituiscono sempre discrezionalità amministrativa, in quanto tra i due tipi di apprezzamento non vi era alcuna rilevanza giuridica. In realtà, la storicità della nozione di discrezionalità e la sua evoluzione si colgono facilmente solo se si considera il differente atteggiamento della discrezionalità nei passaggi tra le diverse forme di Stato nel corso dei secoli, fino a definire le sue caratteristiche attuali, che caratterizzano una forma di Stato ancora difficile da qualificare. Fondamentale è stato il contributo dato da Costantino Mortati, il quale si rese conto, negli anni ’30, del fatto che le problematiche relative agli atti politici, e più in genere al nesso costituzione – indirizzo politico, non potevano rimanere confinate a livello della definizione della forma di governo e della relazione tra gli organi costituzionali; esse dovevano estendersi, invece, proprio a causa dell’impostazione teorica di fondo, a tutta la macchina dello Stato, ivi compresa la stessa amministrazione. Più precisamente, a suo parere, la Costituzione doveva porsi come programma per l’amministrazione; un programma che veniva attuato, se occorreva, saltando la mediazione legislativo – parlamentare, o passando per essa, ma solo in quanto anche questa fosse strumento di attuazione della costituzione medesima, alla quale si riconduceva, quindi, in definitiva tutto l’ordinamento delle potestà pubbliche. Mortati, anche sulla scia della nota teoria della “costruzione a gradi” di Kelsen e di Merkl, disegnava i lineamenti di una vera e propria teoria generale della discrezionalità, che egli collocava a livello costituzionale della teoria delle fonti. Egli partiva dal presupposto che la crisi della legalità formale, dovuta alla crisi dello Stato legislativo parlamentare, aveva determinato un ampliamento del “campo dell’attività concreta sottratta alla predeterminazione legale”, ovvero di un campo della legittimità sempre più vistosamente staccato da quella della legalità, ed affidato così in modo quasi esclusivo al libero operare del governo e dell’amministrazione. Lo spazio della legittimità veniva riempito da una vera e propria attività giuridica di produzione di norme derivate, tenuto conto delle posizioni di autonomia riconosciute dall’ordinamento alla pubblica amministrazione con lo strumento tipico dell’atto amministrativo, e ai privati con lo strumento altrettanto tipico del negozio. In sintesi, alla crisi della legalità formale, Mortati non reagiva come avevano fatto Santi Romano ed Oreste Ranelletti con l’amministrativizzazione del diritto pubblico, ma con la costituzionalizzazione dell’intera esperienza giuridica, includendo nel campo della Costituzione anche l’espressione di autonomia e, quindi, di potere discrezionale, dei privati. Con Massimo Severo Giannini, infine, la discrezionalità assume le caratteristiche di comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati concorrenti in una determinata situazione oggettiva, venendo ad esprimere un potere che “implica giudizio e volontà insieme” mentre la discrezionalità tecnica si ascrive ad “un momento conoscitivo” il quale “implica solo giudizio: ciò che attiene alla volizione viene dopo, e può coinvolgere una separata valutazione discrezionale”. Attraverso l’analisi del dibattito tra i più rilevanti autori della giuspubblicistica che si sono susseguiti nelle diverse forme di Stato, si cercherà di giungere alla individuazione e alla comprensione dell’impatto che il concetto di discrezionalità ha avuto con l’attuale forma di Stato, che la dottrina ancora non riesce a qualificare, al fine di individuare anche le ricadute che essa ha avuto a seguito dell’incontro tra il diritto europeo ed il nostro diritto interno

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Lezione di dottorato avente ad oggetto la presentazione del volume di Alfonso Celotto "Fondata sul lavoro"

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    Il volume ha ad oggetto la tematica su cui si fonda la Repubblica italian

    LE RECENTI MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE. DALLE ORIGINI ALLA DIMENSIONE SOCIALE DELL’AMBIENTE

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    La Costituzione italiana, prima della riforma prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, non conteneva, a differenza di altri testi costituzionali, alcuna formulazione che riconoscesse espressamente la tutela dell’ambiente, ad eccezione dell’art. 117, che, attualmente, a seguito della riforma costituzionale del 2001, fa riferimento all’ambiente, ma senza alcuna qualificazione, ed attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali"

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

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