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Book review: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 2016
Review of a book: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 201
Buon cittadino, uomo di corte e uomo di lettere. Francesco Parisi e le Istruzioni per i segretari (1781-1785)
Lo studio è dedicato all'attività di Francesco Parisi quale segretario ed epistolografo nella Roma di fine Settecento. Si analizza in modo particolare il modello di segretario che propone nelle sue Istruzioni del 1781
Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: la Corte costituzionale dichiara illegittima l’aggravante per chi agevola l’immigrazione utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti falsi (Osservazioni a Corte cost. 10 marzo 2022, n. 63).
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di
favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tipizzata dall'art. 12, 3° comma, lett. d), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), limitatamente alle parole «utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 3, 27, 3° comma, Cost.). Eventuali altri interventi della Corte che dovessero muovere nella direzione di un'ulteriore valorizzazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza richiederebbero analitiche e forse più audaci ricostruzioni interpretative. Non può però escludersi, alla luce della progressiva estensione del sindacato di legittimità costituzionale sulla misura delle pene e delle prospettive recentissimamente aperte dalla Corte di giustizia circa un «controllo diffuso» di proporzionalità, che attraverso questa via possano ancora aprirsi talune brecce nel rigoroso impianto normativo di contrasto all'immigrazione irregolare
The Multifaceted Method of Comparative Law and Economics
As initially conceived of in the Eighties, Comparative Law and Economics provided legal scholars a neutral language for the exploration of similarities and differences across legal systems. Its value added is the theoretical rigour of its models and the possibility to engage in a scientific dialogue not hampered by jurisdiction-specific features. At a later stage, comparative approaches became fully embedded in economic research and its empirical methods. Possible synergies with comparative legal research abound, but the organization of academic structures has so far prevented to fully exploit the
Giustizia riparativa in malam partem? Una criticabile sentenza della Cassazione sui rapporti fra mediazione penale e messa alla prova dell’imputato
La sentenza in rassegna stabilisce che la scelta dell’imputato di non continuare il percorso di mediazione penale con la persona offesa, percorso originariamente previsto nel programma di messa alla prova e da lui accettato, costituisce trasgressione grave di una delle prescrizioni e impedisce di giudicare positivamente l’esito complessivo della prova. La soluzione adottata implica una valutazione in malam partem dei percorsi di giustizia riparativa e presenta molteplici profili problematici. Si tratta di aspetti meritevoli di specifico approfondimento, anche in ragione delle recenti innovazioni normative operate con la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), le quali lasciano presagire un’intensificazione delle occasioni in cui i percorsi di giustizia riparativa saranno inclusi nel programma di messa alla prova
La riforma della legittima difesa domiciliare alla luce delle sue prime applicazioni giurisprudenziali
L'autore esamine le prime sentenze che si sono occupate della legittime difesa domiciliare, sottolineando come la riforma normativa non abbia alterato significativamente i criteri della necessità dell'inevitabilità, dell'adeguatezza, che fondano la legittimità della reazione difensiva
Sul caso Vos Thalassa. La Cassazione afferma la configurabilità della legittima difesa per i migranti soccorsi in mare che si oppongono con violenza allo sbarco in Libia
La Cassazione pone fine al caso Vos Thalassa. Secondo i giudici di legittimità, è configurabile la causa di giustificazione della legittima difesa in favore di soggetti migranti i quali, dopo essere stati salvati in alto mare da una nave privata italiana, accortisi che l'imbarcazione si dirige verso un paese (la Libia) in cui gli stessi corrono il concreto pericolo di essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti, realizzino condotte di resistenza contro il comandante e alcuni ufficiali dell'imbarcazione, al fine di impedire la loro consegna alle autorità di quel paese.
Nelle complesse relazioni fra diritto interno, norme convenzionali, diritto internazionale del mare, diritto dei rifugiati,
la sentenza in epigrafe dà valore prioritario al diritto dei migranti a non subire trattamenti disumani e degradanti.
Il giudice ha il dovere di porre la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo al vertice della propria opera interpretativa. Illusorio sarebbe però pensare che ciò basti, qualora il decisore politico continui a delegare la gestione dell'immigrazione a un paese che sistematicamente vìola i più basilari diritti dei migranti.The Supreme Court puts an end to the Vos Thalassa case. According to the judges , the justification of self-defense can be configured in favor of migrant who, after being rescued on the high seas by a private Italian vessel, upon realizing that the vessel is heading to a country (Libya) where they run the real danger of being subjected to inhuman or degrading treatment, carry out conduct of resistance against the captain and some officers of the vessel, in order to prevent their surrender to the authorities of that country.
In the complex relationships between domestic law, conventional norms, international law of the sea, and refugee law, the Court gives priority value to the migrants' right not to be subjected to inhuman and degrading treatment.
The judge has a duty to place the protection of the fundamental rights of the individual at the top of his or her interpretive work. However, it would be illusory to think that this is sufficient, if the policymaker continues to delegate the management of immigration to a country that systematically violates the most basic rights of migrants
Laudatio: Ariel Porat
The European Association of Law and Economics (EALE) grants a biennial
Lifetime Achievement Award and Honorary Membership to a scholar “for his or
her significant contributions to the field of Law and Economics, in particular to the
development of this scientific movement in Europe.” Ariel Porat was the recipient
of the EALE award in 2020. As per tradition, the recipient of the award is asked to
deliver the EALE Award Lecture the year after the announcement of the prize—an
event that, due to the pandemic, was postponed until the 2022 EALE Annual Meeting,
which was held in Lisbon (Portugal), on September 15, 2022. The award lecture
will be published in the Review of Law & Economics, following these remarks on
Ariel Porat’s significant contributions to the field of law and economics
La decisione della Cassazione sul caso Carola Rackete: note a margine
Nell’ambito delle operazioni di salvataggio di 53 migranti-naufraghi, eseguite il 12 giugno 2019 in acque internazionali (al largo della Libia) dall’imbarcazione “Sea Watch 3” dell’omonima ong tedesca, la comandante Carola Rackete, al fine di portare a conclusione tali operazioni, chiede ripetutamente alle autorità italiane l’autorizzazione allo sbarco dei soccorsi nel porto di Lampedusa, individuato quale “luogo sicuro”, in inglese “place of safety” (“pos”). Dopo aver segnalato un continuo peggioramento delle condizioni psico-fisiche dei migranti a bordo, la “Sea Watch 3” trasgredisce dapprima il divieto di ingresso in acque territoriali e, nella notte del 29 giugno, dopo una ulteriore fase di stallo, si dirige verso la banchina del molo di Lampedusa. Nel tentativo di impedire l’attracco, una motonave della guardia di finanza (gdf) si frappone tra la banchina e la nave, e viene urtata da quest’ultima nelle manovre di ormeggio, prima di riuscire a sfilarsi e mettersi al sicuro. Ormeggiata la nave, la comandante Carola Rackete viene immediatamente arrestata. Due sono in particolare i reati originariamente attribuiti a Carola Rackete e per i quali la stessa gdf procedeva all’arresto in flagranza: i) il delitto di «violenza contro nave da guerra di cui all’art. 1100 cod. nav.); ii) il delitto di «resistenza a un pubblico ufficiale», previso e punito dall’art. 337 c.p.
La richiesta della procura di Agrigento di convalidare l’arresto e di applicare contestualmente la misura cautelare del divieto di dimora è respinta dal Tribunale di Agrigento. Chiamati a pronunciarsi sul ricorso della procura contro il diniego di convalida, i giudici di legittimità confermano la decisione del giudice agrigentino, con motivazioni in alcuni punti differenti, ma complessivamente in linea con quelle da quest’ultimo fornite.
La decisione è senz’altro apprezzabile, soprattutto perché essa pone i diritti fondamentali dell’individuo (nella specie, dei migranti-naufraghi) al vertice di ogni eventuale diatriba tecnico-giuridica di settore, nelle controvertibili interconnessioni fra diritto internazionale, diritto dell’immigrazione nazionale e diritto penale. Vi è però da chiedersi se i principi di diritto stabiliti, per un verso, possano agevolmente essere confermati in casi analoghi rispetto a quello – mediaticamente rilevante – oggetto di giudizio e, per altro verso, se essi siano tutti condivisibili negli stessi termini con i quali sono stati affermati
Principio di non incriminazione della vittima di tratta autore di reato e obblighi di tutela ai sensi dell'art. 4 Cedu. Primi chiarimenti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
Per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) è chiamata a decidere se, ed entro quali limiti, un ordinamento che non rispetta il principio di non-incriminazione della vittima di tratta (VDT) per i reati da questa commessi violi o meno il divieto di schiavitù e di lavoro forzato stabilito dall’art. 4 della Convezione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Che il principio di non incriminazione abbia trovato tutela convenzionale soltanto sotto un profilo procedimentale, e non anche sostanziale, può a prima vista deludere le aspettative di chi ne auspica ormai da tempo un’ampia attuazione. Non può però escludersi che sia proprio sul piano della tutela procedimentale, della formazione degli operatori di giustizia e della cooperazione che possono trovarsi adeguati strumenti di “riconoscimento” e di tutela delle vittime del traffico di esseri umani. Forse ancor più che con riforme di natura sostanziale
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